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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona ELla dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1818 ELl'anno 2023 all'esito ELl'udienza EL 24.04.2025 fissata ai sensi ELl'art. 281-sexies
c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Fernando Pietro De Gisi e
Carmine Fiore ed elettivamente domiciliato in NT EF EL LE (Av) alla via Calabrone n.
1
ATTORE
E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
titolare ELl'omonima macelleria impresa individuale, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Angelina Scala ed elettivamente domiciliato in LA RA (Av) alla via San
Giovanni de LA n. 2
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 24.05.2023, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Avellino di ordinare la cessazione ELle immissioni provenienti dalla macelleria posta al piano terra ELl'edificio sito in LA RA (Av) alla via G. Garibaldi n. 112, di cui è titolare CP_1
ovvero di disporre le misure necessarie per riportarle nel limite di tollerabilità e di
[...]
condannare il convenuto al risarcimento dei danni da valutare in via equitativa. In punto di fatto,
l'attore, proprietario ELl'immobile suindicato in virtù di atto notarile EL 5.01.1999, ha esposto che il fabbricato contiguo, con muro in comune, condotto in locazione da ed CP_1
1/4 adibito ad attività di macelleria, sin dal 3.06.2016, è fonte di rumori molesti e continui, compreso il sabato, dalle 8:00 alle 20:00, la domenica mattina e nei giorni festivi, evidenziando che, nonostante qualche piccolo, ma inefficace e temporaneo accorgimento e le richieste inviate al convenuto nel corso EL tempo, la problematica non è mai stata risolta, compromettendo la fruizione ed il pacifico godimento ELl'abitazione. L'attore ha aggiunto di aver conferito incarico al tecnico , competente in acustica ambientale, il quale ha riscontrato il Testimone_1
superamento EL livello differenziale e di normale tollerabilità con una relazione EL 16.10.2022, comunicata al convenuto con richiesta di adottare opportuni accorgimenti tecnici, rimasta però inevasa. In punto di diritto, la parte ha lamentato la lesione EL diritto al rispetto ELla propria vita privata e familiare, lo sconvolgimento ELle proprie abitudini quotidiane con continuo stato di rabbia e di ansia e la sussistenza di un conseguente danno non patrimoniale.
Con comparsa di costituzione EL 14.07.2023 si è costituito , chiedendo il rigetto CP_1
ELla domanda di risarcimento o, in via subordinata, in caso di accertamento EL superamento ELla normale tollerabilità, di adottare provvedimenti non inibitori, ma prescrittivi di accorgimenti idonei a contemperare gli opposti interessi e, in caso di accertamento EL danno, di tenere conto EL comportamento ostativo ELl'attore. In punto di fatto il convenuto ha esposto che fin dall'inizio ELla sua attività ha messo in atto tutte le misure necessarie per evitare l'emissione di rumori molesti;
che l'attività di macellazione ELle carni non avviene nel locale in argomento, bensì in appositi macelli;
che l'orario lavorativo va dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, il sabato l'orario è continuato e la domenica l'attività
è aperta dalle ore 8:00 alle ore 13:00, mentre l'attività non è aperta nei giorni festivi. La parte ha, poi, precisato che dall'esame ELla relazione prodotta dalla controparte emerge che i rumori molesti riguardano esclusivamente il taglio su ceppo con mannaia, che rappresenta una piccola parte ELl'attività che si svolge in macelleria, con saltuarietà e discontinuità; che gli immobili sono stati ricostruiti dopo il sisma EL 1980 e che “è lecito dubitare che il muro divisorio tra gli immobili oggetto di contestazione sia stato effettuato secondo le norme edilizie di isolamento acustico”. Infine, la parte ha contestato la relazione fonometrica EL tecnico di controparte sotto vari profili evidenziando, in ogni caso, che la valutazione ELla intollerabilità deve contemperare le esigenze ELla proprietà privata con quelle ELla produzione.
Con note scritte depositate per l'udienza EL 06.06.2024 e con le successive note per l'udienza EL 27.02.2025, l'attore ha rappresentato che “da diverso tempo” i rumori provenienti dalla
2/4 macelleria si sono notevolmente ridotti, tanto da poter rientrare nella normale tollerabilità ed ha chiesto di ammettere la prova testimoniale solo ai fini ELla soccombenza virtuale, tenendo conto che la modifica ELla situazione è intervenuta tempo dopo l'instaurazione EL giudizio e nelle more ELla procedura di mediazione espletata nel corso EL giudizio.
Con note conclusive il convenuto ha, invece, precisato di non aver effettuato alcun intervento ai fini ELla diminuzione dei rumori provenienti dalla sua macelleria ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia EL contendere con condanna ELla controparte alle spese anche di mediazione o, nell'ipotesi di ammissione ELla prova richiesta dalla parte attrice, di ammettere le prove richieste o compensare integralmente le spese.
All'esito ELl'udienza EL 27.02.2025, la causa è stata rinviata per precisazione ELle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Ciò premesso, in accoglimento ELla richiesta ELle parti, deve essere dichiarata la cessazione ELla materia EL contendere. In merito vale rilevare che, secondo il costante orientamento ELla Corte di Cassazione, deve essere dichiarata cessata la materia EL contendere in seguito al venir meno ELle ragioni di contrasto tra le parti e ELl'interesse ELle stesse alla prosecuzione EL giudizio.
Con riferimento al contrasto che permane tra le parti in ordine alle spese di lite ritiene il Tribunale che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione ELle stesse tenuto conto EL mancato espletamento ELla procedura di mediazione prima ELl'instaurazione EL giudizio, ELla carente allegazione ELl'attore in ordine ai danni non patrimoniali patiti, ELla non specifica contestazione, da parte EL convenuto, ELle emissioni rumorose lamentate e derivanti dall'attività di taglio su ceppo con mannaia ed infine ELl'incertezza, sul piano probatorio, EL superamento o meno EL limite di tollerabilità ELle immissioni rumorose che, in ragione EL mancato espletamento ELla ctu, non può essere più accertato, anche sotto il profilo EL giusto contemperamento ELle esigenze ELla produzione con quelle ELla proprietà privata. In merito alle richieste di prova testimoniale, reiterate dall'attore ai fini ELla valutazione ELla soccombenza virtuale, vale solo evidenziare che alcuni capitoli, anche in punto di danno patito, hanno ad oggetto circostanze generiche ed altri attengono a valutazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di appositi quesiti da sottoporre ad un consulente tecnico, come peraltro inizialmente richiesto dallo stesso attore.
P.Q.M.
3/4 Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona ELla dott.ssa Paola Beatrice, disattesa ogni altra istanza o eccezione, definitivamente pronunciando sulla controversia in esame, così provvede:
- dichiara cessata la materia EL contendere;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso il 23.5.2025 all'esito ELl'udienza EL 24.4.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
4/4