Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 92
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata indicazione della data di notifica dell'atto impugnato

    La mancata indicazione della data di notifica impedisce la verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso, in particolare la tempestività, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992.

  • Inammissibile
    Mancata instaurazione del contraddittorio con l'Agente della Riscossione

    Vi è stata violazione degli artt. 18, comma 2, lett. c, 20, comma 1, e 22, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, non avendo il ricorrente instaurato il contraddittorio con l'Agente della Riscossione.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito per prescrizione

    La prescrizione del tributo non sussiste in quanto l'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha sospeso i termini per la riscossione e tale sospensione si applica anche alla prescrizione. Inoltre, la sospensione si cumula con quella disposta dall'art. 68, comma 4 bis, dello stesso decreto per i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.12.2021.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 92
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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