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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3730/2023 depositato il 05/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato in Palermo, Indirizzo_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Palermo
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 00647164 22 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, asseritamente proposto contro l'AGENZIA DELLE
ENTRATE RISCOSSIONE, ma di fatto consegnato a mani il 13.4.2023 soltanto all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 5.7 - e, pertanto, prima del decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 -, il sig. Ricorrente_1, senza ausilio di assistenza tecnica, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, di complessivi € 313,07 (compresi diritti di notifica e oneri di riscossione), notificatagli in una data da lui non dichiarata e portante una tassa automobilistica dell'anno 2017 iscritta a ruolo dal predetto
Assessorato in un ruolo consegnato all'agente della riscossione il 10.9.2020-.
Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente. Con ordinanza n. 190/2024 del 26-29.1.2024 è stata rigettata la domanda di sospensione dell'atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 26.9.2025, assente parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per diverse ragioni.
La prima è la mancata indicazione della data di notificazione dell'atto impugnato, scelta - molto probabilmente non casuale - che impedisce a questo giudice di eseguire la verifica dei requisiti di ammissibilità dello stesso, primo fra tutti quello della tempestività, alla luce del disposto dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992-.
Stante il carattere rigorosamente impugnatorio del processo tributario, non si può consentire di proporre un ricorso al di fuori dei limiti temporali inderogabili stabiliti a pena di inammissibilità dalla legge, semplicemente omettendo di indicare la data di notificazione dell'atto impugnato.
La seconda ragione di inammissibilità deriva dalla mancata instaurazione del contraddittorio con l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, che, secondo la terminologia dell'art. 18, comma 2, lett. c, del succitato decreto, è "l'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto", con conseguente violazione dei successivi artt. 20, comma 1, e 22, comma 1, nella parte in cui prevede che, all'atto dell'iscrizione a ruolo, il ricorrente debba allegare la prova della notificazione del ricorso all'ente impositore o all'agente della riscossione "nei cui confronti è stato proposto il ricorso", come si argomenta dall'art. 23, comma 1-.
A ciò si aggiunga che il ricorso è, comunque, infondato anche nel merito, atteso che non sussiste l'eccepita prescrizione del tributo iscritto a ruolo, in quanto l'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha sospeso, in via generale, per 85 giorni tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione degli enti impositori, sospensione che si applica anche alla prescrizione, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dello stesso articolo di legge con l'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015-.
Tale sospensione si cumula con quella di ventiquattro mesi disposta dall'art. 68, comma 4 bis, dello stesso decreto, essendo stato il carico di che trattasi affidato all'agente della riscossione nel periodo compreso fra l'8.3.2020 e il 31.12.2021-.
Nulla è a disporsi sulle spese in mancanza di resistenti costituiti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3730/2023 depositato il 05/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato in Palermo, Indirizzo_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Palermo
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 00647164 22 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, asseritamente proposto contro l'AGENZIA DELLE
ENTRATE RISCOSSIONE, ma di fatto consegnato a mani il 13.4.2023 soltanto all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 5.7 - e, pertanto, prima del decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 -, il sig. Ricorrente_1, senza ausilio di assistenza tecnica, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, di complessivi € 313,07 (compresi diritti di notifica e oneri di riscossione), notificatagli in una data da lui non dichiarata e portante una tassa automobilistica dell'anno 2017 iscritta a ruolo dal predetto
Assessorato in un ruolo consegnato all'agente della riscossione il 10.9.2020-.
Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente. Con ordinanza n. 190/2024 del 26-29.1.2024 è stata rigettata la domanda di sospensione dell'atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 26.9.2025, assente parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per diverse ragioni.
La prima è la mancata indicazione della data di notificazione dell'atto impugnato, scelta - molto probabilmente non casuale - che impedisce a questo giudice di eseguire la verifica dei requisiti di ammissibilità dello stesso, primo fra tutti quello della tempestività, alla luce del disposto dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992-.
Stante il carattere rigorosamente impugnatorio del processo tributario, non si può consentire di proporre un ricorso al di fuori dei limiti temporali inderogabili stabiliti a pena di inammissibilità dalla legge, semplicemente omettendo di indicare la data di notificazione dell'atto impugnato.
La seconda ragione di inammissibilità deriva dalla mancata instaurazione del contraddittorio con l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, che, secondo la terminologia dell'art. 18, comma 2, lett. c, del succitato decreto, è "l'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto", con conseguente violazione dei successivi artt. 20, comma 1, e 22, comma 1, nella parte in cui prevede che, all'atto dell'iscrizione a ruolo, il ricorrente debba allegare la prova della notificazione del ricorso all'ente impositore o all'agente della riscossione "nei cui confronti è stato proposto il ricorso", come si argomenta dall'art. 23, comma 1-.
A ciò si aggiunga che il ricorso è, comunque, infondato anche nel merito, atteso che non sussiste l'eccepita prescrizione del tributo iscritto a ruolo, in quanto l'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha sospeso, in via generale, per 85 giorni tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione degli enti impositori, sospensione che si applica anche alla prescrizione, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dello stesso articolo di legge con l'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015-.
Tale sospensione si cumula con quella di ventiquattro mesi disposta dall'art. 68, comma 4 bis, dello stesso decreto, essendo stato il carico di che trattasi affidato all'agente della riscossione nel periodo compreso fra l'8.3.2020 e il 31.12.2021-.
Nulla è a disporsi sulle spese in mancanza di resistenti costituiti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico