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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10563 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 8127/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. PARBONI RICCARDO ricorrente contro
Controparte_1
Avv. CARAMIA GIOVANNA resistente
Nonché
Controparte_2
Avv. Paolo Zucchinali resistente
OGGETTO: cambio appalto.
CONCLUSIONI: come da ricorso e memorie difensive.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 27.2.2024, espone: Parte_1 di aver lavorato da giugno 2010 alle dipendenze di società affidatarie di servizi di pulizia presso alcuni impianti ferroviari di Trenitalia s.p.a., con in quadramento nel livello F del CCNL per la
Mobilità Area Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, dapprima come dipendente della Parte_2 poi senza soluzione di continuità dal 12.3.2013 al 11.9.2014 alle dipendenze della Dussmann Service
S.r.l., successivamente dal 12 settembre 2014 al 30 luglio 2021 alle dipendenze della Controparte_1
pagina 1 di 8 già ed infine dal 1° agosto 2021 in poi, alle dipendenze Controparte_3 delle conseguendo in data 16.4.2018 “la tessera di abilitazione alla Controparte_2 condotta dei carrelli elettrici e motocarrelli”; di aver convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ. depositato in data 8 febbraio
2017, la innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo il riconoscimento Parte_3 dell'inquadramento nel livello E Tecnici del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al suo rapporto, per aver svolto le mansioni di “sorvegliante” con compiti di controllo e coordinamento della squadra incaricata della pulizia completa dei vagoni ferroviari;
che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1902 del 2020 pubblicata in data 6 ottobre 2020, ha accolto il ricorso in appello e ha così deciso: “in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello E CCNL Mobilità Area Contr Attività Ferroviarie dall1/1/11 e condanna la al pagamento in favore dell'appellante per CP_5 differenze retributive fino al 12/3/13 della somma di € 1575,59 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 1200,00 per il primo grado ed in € 1000,00 per l'appello, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed oltre Iva e CPA, da distrarsi”.
Che, nelle more del giudizio, è stato rinnovato il CCNL di settore, il cui art 27 ha previsto che i
Tecnici, prima inquadrati nel livello E fossero inquadrati nel livello C, con passaggio dalla posizione retributiva C2 a C1, in base alla seguente previsione: “per le figure professionali del livello Tecnici, il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retributiva 1, purchè il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del raggiungimento di cinque anni di anzianità nella posizione retributiva 2”; ControCo che le società che lo hanno assunto dopo la , dal 13.3.2013 in poi, nonostante il passaggio in giudicato della citata sentenza della Corte di Appello di Roma, gli hanno assegnato mansioni inferiori Contro rispetto a quelle da ultimo svolte in favore della A e lo hanno erroneamente inquadrato nel livello
D1, corrispondente al livello F del CCNL previgente, mentre avrebbero dovuto inquadrarlo nel livello
C1 sino al dicembre 2015 e poi nel livello C2 e assegnargli le corrispondenti mansioni;
di aver richiesto con lettera datata 25 novembre 2020 inviata alla Dussmann Service S.p.A. e alla il pagamento in suo favore delle differenze retributive sino a quel momento maturate Controparte_1 in ragione del riconoscimento del superiore livello C sulla base della sentenza n. 1902/2020 della Corte
d'Appello di Roma;
pagina 2 di 8 che la Dussmann Service S.r.l. ha accolto la sua richiesta e nel mese di gennaio 2021 ha versato in suo favore la somma di euro 972,49, ammettendo, quindi, l'errore di sottoinquadramento nell'inferiore livello D, mentre la e la quest'ultima destinataria Controparte_1 CP_2 Controparte_2 di analoga richiesta avanzata con lettera del 7.7.2022, non hanno dato alcun riscontro.
Tanto premesso, chiede nei confronti delle convenute e per Controparte_6 Controparte_2 azioni: di accertare il proprio diritto ad essere inquadrato dal 1.9.2014 nel livello C2 sino a dicembre 2015 e per il periodo successivo nel livello C1; la condanna della ad assegnargli mansioni riconducibili al livello C1; Controparte_2 la condanna delle due società convenute, in solido tra loro, o singolarmente, risarcimento del danno da demansionamento per perdita di professionalità, danno biologico ed esistenziale per essere stato adibito a mansioni inferiori di livello D anziché a quelle di livello C riconosciutegli giudizialmente, danni quantificati in misura pari alle differenze retributive maturate tra l'inquadramento ricevuto nel livello D e quello spettante nel livello C1 e C2, ovvero nella somma complessiva di € 17.4121,72, di cui € 9.843,00 a carico della ed € 7.578,72 a carico della Controparte_1 Controparte_2
oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, domanda quest'ultima alla quale
[...] ha rinunciato all'udienza del 11.12.24.
2.- Resiste la deducendo: Controparte_1 che – che nel 2018 aveva mutato denominazione sociale Controparte_3 in e dal 1 ottobre 2018 aveva conferito alla il ramo d'azienda afferente CP_7 Controparte_1 alle attività espletate in ambito ferroviario – in data 1 agosto 2014 era subentrata alla società Dussmann
Service s.r.l. nella gestione di un appalto per le pulizie e la manutenzione del materiale rotabile e di alcuni impianti ferroviari di Trenitalia S.p.A., tra i quali quelli siti in Roma (c.d. Lotto 3); che il subentro nell'appalto era avvenuto seguendo la procedura prevista dall'art. 16 bis del CCNL mobilità Area Attività Ferroviarie, secondo cui l'impresa uscente era tenuta a comunicare il nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto (con i dati relativi al rapporto, tra cui l'inquadramento e l'orario di lavoro) e l'impresa subentrante di assumere “prioritariamente” – e “a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante” - i lavoratori che “abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara”; che il ricorrente aveva accettato l'assunzione proposta dalla Controparte_3 al livello D1 CCNL Attività Ferroviarie del 2012 (già livello E del CCNL attività ferroviarie
[...]
2003) stesso livello che al lavoratore medesimo aveva applicato l'impresa uscente, così come indicato nell'elenco dei lavoratori impegnati nell'appalto; pagina 3 di 8 che, far tempo dal 1 ottobre 2018, il ricorrente era infine passato alle dipendenze di CP_1 per effetto della cessione di ramo d'azienda sopra indicata e che il lavoratore non aveva mai
[...] rivendicato un inquadramento superiore, essendo stato sempre impiegato come addetto alle pulizie di livello D1.
Tanto premesso, chiede il rigetto della domanda, evidenziando che in occasione del cambio appalto non vi era stata cessione di azienda, ma costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, con assunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto che aveva conservato l'inquadramento contrattuale all'epoca riconosciuto dalla società uscente, mentre l'accertamento compiuto nel 2020 dalla Corte di
Appello, riferito al rapporto di lavoro con la concluso il 12.3.2013, non era opponibile alla Pt_2
rimasta estranea al giudizio e non subentrata a titolo particolare nello stesso rapporto Controparte_1 di lavoro.
3.- Resiste anche per azioni, chiedendo il rigetto del ricorso con analoghe Controparte_2 argomentazioni, dopo aver evidenziato di essere subentrata alla nella gestione Controparte_1 dell'appalto commissionato da Trenitalia in virtù dell'accordo sindacale del 20.9.2020 che aveva ravvisato elementi di discontinuità tra l'impresa uscente e la subentrante, tali da escludere una cessione di azienda ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 276/2003.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti (vedi buste paga), che il ricorrente ha lavorato nell'ambito degli appalti per le pulizie presso gli impianti ferroviari di Trenitalia alle dipendenze di divere società che nel tempo si sono succedute nella gestione degli appalti stessi: alle dipendenze della sino al 12.3.2013, poi senza soluzione Parte_2 di continuità sino all'11.9.2014 alle dipendenze della Dussmann Service S.r.l., quindi dal 12 settembre
2014 al 30.9.2021 alle dipendenze della già Controparte_1 Controparte_3
ed infine dal 1.10.21 in poi, alle dipendenze delle
[...] Controparte_2 CP_2
4.1- È altresì incontestato che il passaggio da un datore di lavoro all'altro sia avvenuto non attraverso cessioni di azienda, ma per cambi di appalto, in virtù dei quali i lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto sono stati riassunti dall'impresa subentrante previa risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro. Il che risulta evidente anche dalle buste paga in atti, dalle quali si evince che le società convenute hanno indicato come data di assunzione del ricorrente rispettivamente quella del
12.0.2014, la e quella del 1.10.21, la pur Controparte_1 Controparte_2 riconoscendo convenzionalmente, entrambe le società, la pregressa anzianità del lavoratore sin dal
7.7.2002.
pagina 4 di 8 4.2- Circa l'inquadramento contrattuale, il ricorrente è stato inquadrato come operatore specializzato di livello F, secondo la classificazione operata dal CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie del
16.4.2003, divenuto livello D, secondo la classificazione del successivo CCNL del 20.7.2012, dalla dalla Dussmann Service S.r.l., così come dalle odierne convenute, le quali hanno Parte_2 indicato nelle buste paga il livello D1.
4.3- Il ricorrente in data 8.2.2017, quando era dipendente della all'epoca Controparte_1
ha convenuto in giudizio, la innanzi Controparte_3 Parte_3 al Tribunale di Roma, chiedendo il riconoscimento dell'inquadramento nel livello E Tecnici del CCNL del 16.4.2003, per aver svolto le mansioni di responsabile della squadra incaricata della pulizia completa dei vagoni ferroviari con compiti di controllo e coordinamento della squadra stessa. La Corte
d'Appello di Roma, con sentenza n. 1902 del 2020 pubblicata in data 6 ottobre 2020, ha accolto il ricorso in appello e ha così deciso: “in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello E CCNL Mobilità Area Attività Contr Ferroviarie dall1/1/11 e condanna la al pagamento in favore dell'appellante per CP_5 differenze retributive fino al 12/3/13 della somma di € 1575,59 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 1200,00 per il primo grado ed in € 1000,00 per l'appello, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed oltre Iva e CPA, da distrarsi”.
4.4- Il ricorrente ha inviato una diffida datata 25.11.2020 alla Dussmann Service s.r.l. e alla CP_7
(società quest'ultima che in data 1.10.2018 aveva trasferito il ramo di azienda in cui era
[...] impiegato il ricorrente alla chiedendo il pagamento in suo favore delle differenze Controparte_1 retributive maturate in ragione del riconoscimento del superiore livello E, corrispondente al livello C del CCNL del 20.7.2012, sulla base della sentenza n. 1902/2020 della Corte d'Appello di Roma, differenze retributive maturate alle dipendenze della Dussmann s.r.l. dal 12.2.2013 all'11.9.2014 e alle dipendenze dell'altra società dal 12.9.2014. Chiedeva, inoltre, alla la assegnazione delle CP_7 mansioni di livello C.
4.5- Analoga richiesta, relativa all'assegnazione delle mansioni di livello C e al pagamento delle connesse differenze retributive, veniva inviata con lettera del 7.7.2022 alla per Controparte_2 azioni per il periodo successivo al 1.10.2021, mentre alla veniva reiterata la richiesta di CP_7 pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 12.9.2014 al 30.9.2021.
4.6- Soltanto la Dussmann Service S.r.l. accoglieva la richiesta, provvedendo nel mese di gennaio
2021 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 972,49.
pagina 5 di 8 5.- Così ricostruite le vicende fattuali, il Tribunale ritiene che la sentenza della Corte d'Appello di
Roma, n. 1902 del 6 ottobre 2020, passata in giudicato, non è opponibile alle società convenute, sia perché estranee al relativo giudizio sia perché, in mancanza di cessione di azienda, esse non sono subentrate, come aventi causa delle società uscenti, nello stesso rapporto di lavoro con il ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, ha sì lavorato in maniera continuativa, ma il relativo rapporto di lavoro ha subito delle cesure in occasione dei cambi di appalto, mediante risoluzione del precedente rapporto e costituzione di un rapporto ex novo con l'impresa subentrante.
5.1- Le clausole di salvaguardia, presenti nel CCNL applicato – secondo cui: “Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto” (art. 16 bis comma 3 del CCNL
20.7.2012 e art. 16 punto 2.3 del CCNL del 16.12.2016); e ancora: “Premesso che, nella prospettiva di fornire servizi di mobilità sempre più efficienti e di qualità ai cittadini clienti, i servizi/attività di cui al precedente punto 2.1 affidati con procedure di gara concorrono a raggiungere gli obiettivi di cui sopra, le parti convengono che in occasione dei cambi appalto o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: - il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio;
” (art. 16, punto 2.3 quarto alinea, del CCNL del 16.12.2016) - garantiscono la stabilità dell'occupazione, attraverso il mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti, compatibilmente con “l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto” e la continuità della prestazione lavorativa, attraverso la salvaguardia delle “condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio”.
5.2- Se, dunque, tali garanzie contrattuali mirano ad assicurare la stabilità e la continuità dell'occupazione, esse, tuttavia, lasciano distinti i rapporti lavorativi, tanto che esse configurano un obbligo di assunzione in capo all'impresa subentrante. L'autonomia esistente tra tali rapporti di lavoro scaturiti da obblighi contrattuali di assunzione esclude, ad avviso del Tribunale, anche la possibilità di configurare una efficacia riflessa del giudicato, riguardante propriamente i terzi estranei al giudizio titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato pagina 6 di 8 (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno
2019, n. 15599).
6.- Non solo. Le clausole di salvaguardia, sopra richiamate- nel prevedere che “Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto” – presuppongono che il bacino occupazionale rispetto al quale sussiste l'obbligo di assunzione per l'impresa subentrante, sia stato previamente identificato tra i lavoratori “che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara” e che a tal fine sia stata predisposta la documentazione necessaria a dare visibilità, tra l'altro, su: “numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, i relativi livelli di inquadramento e l'orario di lavoro contrattualizzato, mediante una dichiarazione mensile”.” (art. 16 bis commi 2 e 3 del CCNL 20.7.2012 e art. 16 punto 2.2 del CCNL del 16.12.2016).
Ebbene, tali disposizioni contrattuali sono chiare nell'obbligare la società entrante ad effettuare le assunzioni dei lavoratori precedentemente impiegati nello stesso appalto nei limiti di quanto risulta dalle comunicazioni ufficiali effettuate della società uscente.
Ne consegue che neanche l'eventuale accertamento nel presente giudizio delle mansioni superiori rivendicate dal ricorrente nel rapporto di lavoro con la cessato a marzo 2013, potrebbe Parte_2 rendere esigibile in capo alle odierne convenute (subentrate nell'appalto rispettivamente in data 12 settembre 2014 la già e in data 1.10.21, Controparte_1 Controparte_3 la per azioni) il riconoscimento delle stesse mansioni superiori, ai fini del Controparte_2 pagamento delle connesse differenze retributive, essendo stati i bandi di gara e i contratti di appalto dalle medesime stipulati configurati sul preesistente livello di inquadramento del ricorrente (operatore specializzato di livello F, secondo la classificazione operata dal CCNL Mobilità Area Attività
Ferroviarie del 16.4.2003, divenuto livello D, secondo la classificazione del successivo CCNL del
20.7.2012) comunicato dalle società uscenti.
7.- Il ricorso va pertanto rigettato.
8.- La complessità e la novità delle questioni inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 8127/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. PARBONI RICCARDO ricorrente contro
Controparte_1
Avv. CARAMIA GIOVANNA resistente
Nonché
Controparte_2
Avv. Paolo Zucchinali resistente
OGGETTO: cambio appalto.
CONCLUSIONI: come da ricorso e memorie difensive.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 27.2.2024, espone: Parte_1 di aver lavorato da giugno 2010 alle dipendenze di società affidatarie di servizi di pulizia presso alcuni impianti ferroviari di Trenitalia s.p.a., con in quadramento nel livello F del CCNL per la
Mobilità Area Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, dapprima come dipendente della Parte_2 poi senza soluzione di continuità dal 12.3.2013 al 11.9.2014 alle dipendenze della Dussmann Service
S.r.l., successivamente dal 12 settembre 2014 al 30 luglio 2021 alle dipendenze della Controparte_1
pagina 1 di 8 già ed infine dal 1° agosto 2021 in poi, alle dipendenze Controparte_3 delle conseguendo in data 16.4.2018 “la tessera di abilitazione alla Controparte_2 condotta dei carrelli elettrici e motocarrelli”; di aver convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ. depositato in data 8 febbraio
2017, la innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo il riconoscimento Parte_3 dell'inquadramento nel livello E Tecnici del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al suo rapporto, per aver svolto le mansioni di “sorvegliante” con compiti di controllo e coordinamento della squadra incaricata della pulizia completa dei vagoni ferroviari;
che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1902 del 2020 pubblicata in data 6 ottobre 2020, ha accolto il ricorso in appello e ha così deciso: “in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello E CCNL Mobilità Area Contr Attività Ferroviarie dall1/1/11 e condanna la al pagamento in favore dell'appellante per CP_5 differenze retributive fino al 12/3/13 della somma di € 1575,59 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 1200,00 per il primo grado ed in € 1000,00 per l'appello, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed oltre Iva e CPA, da distrarsi”.
Che, nelle more del giudizio, è stato rinnovato il CCNL di settore, il cui art 27 ha previsto che i
Tecnici, prima inquadrati nel livello E fossero inquadrati nel livello C, con passaggio dalla posizione retributiva C2 a C1, in base alla seguente previsione: “per le figure professionali del livello Tecnici, il passaggio dalla posizione retributiva 2 alla posizione retributiva 1, purchè il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e/o delle abilitazioni/patenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del raggiungimento di cinque anni di anzianità nella posizione retributiva 2”; ControCo che le società che lo hanno assunto dopo la , dal 13.3.2013 in poi, nonostante il passaggio in giudicato della citata sentenza della Corte di Appello di Roma, gli hanno assegnato mansioni inferiori Contro rispetto a quelle da ultimo svolte in favore della A e lo hanno erroneamente inquadrato nel livello
D1, corrispondente al livello F del CCNL previgente, mentre avrebbero dovuto inquadrarlo nel livello
C1 sino al dicembre 2015 e poi nel livello C2 e assegnargli le corrispondenti mansioni;
di aver richiesto con lettera datata 25 novembre 2020 inviata alla Dussmann Service S.p.A. e alla il pagamento in suo favore delle differenze retributive sino a quel momento maturate Controparte_1 in ragione del riconoscimento del superiore livello C sulla base della sentenza n. 1902/2020 della Corte
d'Appello di Roma;
pagina 2 di 8 che la Dussmann Service S.r.l. ha accolto la sua richiesta e nel mese di gennaio 2021 ha versato in suo favore la somma di euro 972,49, ammettendo, quindi, l'errore di sottoinquadramento nell'inferiore livello D, mentre la e la quest'ultima destinataria Controparte_1 CP_2 Controparte_2 di analoga richiesta avanzata con lettera del 7.7.2022, non hanno dato alcun riscontro.
Tanto premesso, chiede nei confronti delle convenute e per Controparte_6 Controparte_2 azioni: di accertare il proprio diritto ad essere inquadrato dal 1.9.2014 nel livello C2 sino a dicembre 2015 e per il periodo successivo nel livello C1; la condanna della ad assegnargli mansioni riconducibili al livello C1; Controparte_2 la condanna delle due società convenute, in solido tra loro, o singolarmente, risarcimento del danno da demansionamento per perdita di professionalità, danno biologico ed esistenziale per essere stato adibito a mansioni inferiori di livello D anziché a quelle di livello C riconosciutegli giudizialmente, danni quantificati in misura pari alle differenze retributive maturate tra l'inquadramento ricevuto nel livello D e quello spettante nel livello C1 e C2, ovvero nella somma complessiva di € 17.4121,72, di cui € 9.843,00 a carico della ed € 7.578,72 a carico della Controparte_1 Controparte_2
oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, domanda quest'ultima alla quale
[...] ha rinunciato all'udienza del 11.12.24.
2.- Resiste la deducendo: Controparte_1 che – che nel 2018 aveva mutato denominazione sociale Controparte_3 in e dal 1 ottobre 2018 aveva conferito alla il ramo d'azienda afferente CP_7 Controparte_1 alle attività espletate in ambito ferroviario – in data 1 agosto 2014 era subentrata alla società Dussmann
Service s.r.l. nella gestione di un appalto per le pulizie e la manutenzione del materiale rotabile e di alcuni impianti ferroviari di Trenitalia S.p.A., tra i quali quelli siti in Roma (c.d. Lotto 3); che il subentro nell'appalto era avvenuto seguendo la procedura prevista dall'art. 16 bis del CCNL mobilità Area Attività Ferroviarie, secondo cui l'impresa uscente era tenuta a comunicare il nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto (con i dati relativi al rapporto, tra cui l'inquadramento e l'orario di lavoro) e l'impresa subentrante di assumere “prioritariamente” – e “a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante” - i lavoratori che “abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara”; che il ricorrente aveva accettato l'assunzione proposta dalla Controparte_3 al livello D1 CCNL Attività Ferroviarie del 2012 (già livello E del CCNL attività ferroviarie
[...]
2003) stesso livello che al lavoratore medesimo aveva applicato l'impresa uscente, così come indicato nell'elenco dei lavoratori impegnati nell'appalto; pagina 3 di 8 che, far tempo dal 1 ottobre 2018, il ricorrente era infine passato alle dipendenze di CP_1 per effetto della cessione di ramo d'azienda sopra indicata e che il lavoratore non aveva mai
[...] rivendicato un inquadramento superiore, essendo stato sempre impiegato come addetto alle pulizie di livello D1.
Tanto premesso, chiede il rigetto della domanda, evidenziando che in occasione del cambio appalto non vi era stata cessione di azienda, ma costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, con assunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto che aveva conservato l'inquadramento contrattuale all'epoca riconosciuto dalla società uscente, mentre l'accertamento compiuto nel 2020 dalla Corte di
Appello, riferito al rapporto di lavoro con la concluso il 12.3.2013, non era opponibile alla Pt_2
rimasta estranea al giudizio e non subentrata a titolo particolare nello stesso rapporto Controparte_1 di lavoro.
3.- Resiste anche per azioni, chiedendo il rigetto del ricorso con analoghe Controparte_2 argomentazioni, dopo aver evidenziato di essere subentrata alla nella gestione Controparte_1 dell'appalto commissionato da Trenitalia in virtù dell'accordo sindacale del 20.9.2020 che aveva ravvisato elementi di discontinuità tra l'impresa uscente e la subentrante, tali da escludere una cessione di azienda ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 276/2003.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti (vedi buste paga), che il ricorrente ha lavorato nell'ambito degli appalti per le pulizie presso gli impianti ferroviari di Trenitalia alle dipendenze di divere società che nel tempo si sono succedute nella gestione degli appalti stessi: alle dipendenze della sino al 12.3.2013, poi senza soluzione Parte_2 di continuità sino all'11.9.2014 alle dipendenze della Dussmann Service S.r.l., quindi dal 12 settembre
2014 al 30.9.2021 alle dipendenze della già Controparte_1 Controparte_3
ed infine dal 1.10.21 in poi, alle dipendenze delle
[...] Controparte_2 CP_2
4.1- È altresì incontestato che il passaggio da un datore di lavoro all'altro sia avvenuto non attraverso cessioni di azienda, ma per cambi di appalto, in virtù dei quali i lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto sono stati riassunti dall'impresa subentrante previa risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro. Il che risulta evidente anche dalle buste paga in atti, dalle quali si evince che le società convenute hanno indicato come data di assunzione del ricorrente rispettivamente quella del
12.0.2014, la e quella del 1.10.21, la pur Controparte_1 Controparte_2 riconoscendo convenzionalmente, entrambe le società, la pregressa anzianità del lavoratore sin dal
7.7.2002.
pagina 4 di 8 4.2- Circa l'inquadramento contrattuale, il ricorrente è stato inquadrato come operatore specializzato di livello F, secondo la classificazione operata dal CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie del
16.4.2003, divenuto livello D, secondo la classificazione del successivo CCNL del 20.7.2012, dalla dalla Dussmann Service S.r.l., così come dalle odierne convenute, le quali hanno Parte_2 indicato nelle buste paga il livello D1.
4.3- Il ricorrente in data 8.2.2017, quando era dipendente della all'epoca Controparte_1
ha convenuto in giudizio, la innanzi Controparte_3 Parte_3 al Tribunale di Roma, chiedendo il riconoscimento dell'inquadramento nel livello E Tecnici del CCNL del 16.4.2003, per aver svolto le mansioni di responsabile della squadra incaricata della pulizia completa dei vagoni ferroviari con compiti di controllo e coordinamento della squadra stessa. La Corte
d'Appello di Roma, con sentenza n. 1902 del 2020 pubblicata in data 6 ottobre 2020, ha accolto il ricorso in appello e ha così deciso: “in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello E CCNL Mobilità Area Attività Contr Ferroviarie dall1/1/11 e condanna la al pagamento in favore dell'appellante per CP_5 differenze retributive fino al 12/3/13 della somma di € 1575,59 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 1200,00 per il primo grado ed in € 1000,00 per l'appello, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed oltre Iva e CPA, da distrarsi”.
4.4- Il ricorrente ha inviato una diffida datata 25.11.2020 alla Dussmann Service s.r.l. e alla CP_7
(società quest'ultima che in data 1.10.2018 aveva trasferito il ramo di azienda in cui era
[...] impiegato il ricorrente alla chiedendo il pagamento in suo favore delle differenze Controparte_1 retributive maturate in ragione del riconoscimento del superiore livello E, corrispondente al livello C del CCNL del 20.7.2012, sulla base della sentenza n. 1902/2020 della Corte d'Appello di Roma, differenze retributive maturate alle dipendenze della Dussmann s.r.l. dal 12.2.2013 all'11.9.2014 e alle dipendenze dell'altra società dal 12.9.2014. Chiedeva, inoltre, alla la assegnazione delle CP_7 mansioni di livello C.
4.5- Analoga richiesta, relativa all'assegnazione delle mansioni di livello C e al pagamento delle connesse differenze retributive, veniva inviata con lettera del 7.7.2022 alla per Controparte_2 azioni per il periodo successivo al 1.10.2021, mentre alla veniva reiterata la richiesta di CP_7 pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 12.9.2014 al 30.9.2021.
4.6- Soltanto la Dussmann Service S.r.l. accoglieva la richiesta, provvedendo nel mese di gennaio
2021 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 972,49.
pagina 5 di 8 5.- Così ricostruite le vicende fattuali, il Tribunale ritiene che la sentenza della Corte d'Appello di
Roma, n. 1902 del 6 ottobre 2020, passata in giudicato, non è opponibile alle società convenute, sia perché estranee al relativo giudizio sia perché, in mancanza di cessione di azienda, esse non sono subentrate, come aventi causa delle società uscenti, nello stesso rapporto di lavoro con il ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, ha sì lavorato in maniera continuativa, ma il relativo rapporto di lavoro ha subito delle cesure in occasione dei cambi di appalto, mediante risoluzione del precedente rapporto e costituzione di un rapporto ex novo con l'impresa subentrante.
5.1- Le clausole di salvaguardia, presenti nel CCNL applicato – secondo cui: “Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto” (art. 16 bis comma 3 del CCNL
20.7.2012 e art. 16 punto 2.3 del CCNL del 16.12.2016); e ancora: “Premesso che, nella prospettiva di fornire servizi di mobilità sempre più efficienti e di qualità ai cittadini clienti, i servizi/attività di cui al precedente punto 2.1 affidati con procedure di gara concorrono a raggiungere gli obiettivi di cui sopra, le parti convengono che in occasione dei cambi appalto o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: - il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio;
” (art. 16, punto 2.3 quarto alinea, del CCNL del 16.12.2016) - garantiscono la stabilità dell'occupazione, attraverso il mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti, compatibilmente con “l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto” e la continuità della prestazione lavorativa, attraverso la salvaguardia delle “condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio”.
5.2- Se, dunque, tali garanzie contrattuali mirano ad assicurare la stabilità e la continuità dell'occupazione, esse, tuttavia, lasciano distinti i rapporti lavorativi, tanto che esse configurano un obbligo di assunzione in capo all'impresa subentrante. L'autonomia esistente tra tali rapporti di lavoro scaturiti da obblighi contrattuali di assunzione esclude, ad avviso del Tribunale, anche la possibilità di configurare una efficacia riflessa del giudicato, riguardante propriamente i terzi estranei al giudizio titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato pagina 6 di 8 (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno
2019, n. 15599).
6.- Non solo. Le clausole di salvaguardia, sopra richiamate- nel prevedere che “Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto” – presuppongono che il bacino occupazionale rispetto al quale sussiste l'obbligo di assunzione per l'impresa subentrante, sia stato previamente identificato tra i lavoratori “che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara” e che a tal fine sia stata predisposta la documentazione necessaria a dare visibilità, tra l'altro, su: “numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, i relativi livelli di inquadramento e l'orario di lavoro contrattualizzato, mediante una dichiarazione mensile”.” (art. 16 bis commi 2 e 3 del CCNL 20.7.2012 e art. 16 punto 2.2 del CCNL del 16.12.2016).
Ebbene, tali disposizioni contrattuali sono chiare nell'obbligare la società entrante ad effettuare le assunzioni dei lavoratori precedentemente impiegati nello stesso appalto nei limiti di quanto risulta dalle comunicazioni ufficiali effettuate della società uscente.
Ne consegue che neanche l'eventuale accertamento nel presente giudizio delle mansioni superiori rivendicate dal ricorrente nel rapporto di lavoro con la cessato a marzo 2013, potrebbe Parte_2 rendere esigibile in capo alle odierne convenute (subentrate nell'appalto rispettivamente in data 12 settembre 2014 la già e in data 1.10.21, Controparte_1 Controparte_3 la per azioni) il riconoscimento delle stesse mansioni superiori, ai fini del Controparte_2 pagamento delle connesse differenze retributive, essendo stati i bandi di gara e i contratti di appalto dalle medesime stipulati configurati sul preesistente livello di inquadramento del ricorrente (operatore specializzato di livello F, secondo la classificazione operata dal CCNL Mobilità Area Attività
Ferroviarie del 16.4.2003, divenuto livello D, secondo la classificazione del successivo CCNL del
20.7.2012) comunicato dalle società uscenti.
7.- Il ricorso va pertanto rigettato.
8.- La complessità e la novità delle questioni inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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