Articolo 1 della Legge 1 marzo 1949, n. 116
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26 aprile 1949
Art. 1. Articolo unico.

Fermo il disposto dell' art. 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 , convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297 , modificato dall' art. 1 della legge 19 maggio 1939, n. 909 , e dall' art. 4 della legge 13 agosto 1940, n. 1185 , l'anzianita' assoluta di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.n.
dei vincitori del concorso di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 564 in data 21 maggio 1947 , che hanno superato il corso di integrazione previsto dal decreto medesimo resta fissata, ai soli effetti giuridici, dalla data del decreto Ministeriale con il quale e' stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami di ammissione al corso di integrazione.

Entrata in vigore il 26 aprile 1949