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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Silvia Capitano Giudice
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 600/2025 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi avente ad oggetto “adozione di maggiorenne” promosso
DA
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Leonardo Cusumano che lo rappresenta e difende per procura in atti adottante
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] e , nato Controparte_1 Controparte_2 ad Agrigento, il 5.09.2003,
adottandi e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 15.10.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso depositato il 14.4.2025, , dopo avere premesso di Parte_1 intrattenere da diversi anni una stabile relazione affettiva con e di essere celibe e Controparte_3 senza figli, ha chiesto pronunciarsi sentenza di adozione ex art. 291 c.c. in favore di CP_1
e , entrambi nati dal matrimonio della stessa con
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 ;
[...] rilevato che, a sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che, dopo la fine del matrimonio con il padre biologico degli adottandi ha interrotto ogni rapporto personale con gli Controparte_3 stessi, omettendo finanche di provvedere al loro sostentamento economico, allegando di avere egli assunto stabilmente le vesti di figura paterna, avendoli seguiti nel loro percorso di crescita educativa, scolastica, sociale e lavorativa, così da determinarsi ad adottarli;
rilevato che il ricorrente ha dichiarato di essere titolare di autosalone per la vendita di autoveicoli, presso la quale lavora, peraltro, Controparte_1
rilevato che, all'udienza del 15.10.2025, è stato acquisito il consenso dell'adottante e degli adottandi, i quali, personalmente sentiti, hanno confermato di essere legati al ricorrente da un rapporto di frequentazione giornaliera e affetto filiale fintanto da chiamarlo “papà”, di frequentare i fratelli e genitori del ricorrente ( chiamandoli zii e nonni) , e di intrattenere soltanto rapporti superficiali con il padre naturale (il quale risulta avere instaurato, in Belgio, una convivenza more uxorio con altra donna, dalla quale ha avuto dei figli), e di volere assumere il cognome dell'adottante ; Pt_1 rilevato che ha manifestato, altresì, il proprio assenso madre degli adottandi, la Controparte_3 quale ha confermato in udienza di intrattenere una stabile relazione sentimentale con il ricorrente da circa sette anni, e che ha dichiarato di aderire ed espresso il consenso all'adozione dei figli da parte del Pt_1
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle domande articolate dal ricorrente e dalle parti intervenute, la causa veniva posta in decisione;
considerato che
il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati anche al padre degli adottandi, , e da questi ricevuti con plico raccomandato consegnato Controparte_4
a mezzo in Charleroi (Belgio), come da prodotta attestazione, e rilevato Parte_2 che lo stesso non si è costituito in giudizio e non risulta aver fatto pervenire alcuna comunicazione o dichiarazione in ordina al proprio eventuale dissenso;
rilevato, per quanto sopra, che ricorrono le condizioni di legge per procedere alla richiesta adozione, essendo stati acquisiti i citati consensi ed assensi, e ritenendo che l'adozione risponda all'interesse degli adottandi;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c.: il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], e Controparte_1 di , nato ad [...], il [...], da parte del ricorrente Controparte_2 [...]
, nato ad [...] il [...]. Parte_1
Dispone che il cognome dell'adottante sia anteposto al cognome degli adottandi.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Agrigento in data 11.12.2025 Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Silvia Capitano Giudice
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 600/2025 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi avente ad oggetto “adozione di maggiorenne” promosso
DA
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Leonardo Cusumano che lo rappresenta e difende per procura in atti adottante
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] e , nato Controparte_1 Controparte_2 ad Agrigento, il 5.09.2003,
adottandi e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 15.10.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso depositato il 14.4.2025, , dopo avere premesso di Parte_1 intrattenere da diversi anni una stabile relazione affettiva con e di essere celibe e Controparte_3 senza figli, ha chiesto pronunciarsi sentenza di adozione ex art. 291 c.c. in favore di CP_1
e , entrambi nati dal matrimonio della stessa con
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 ;
[...] rilevato che, a sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che, dopo la fine del matrimonio con il padre biologico degli adottandi ha interrotto ogni rapporto personale con gli Controparte_3 stessi, omettendo finanche di provvedere al loro sostentamento economico, allegando di avere egli assunto stabilmente le vesti di figura paterna, avendoli seguiti nel loro percorso di crescita educativa, scolastica, sociale e lavorativa, così da determinarsi ad adottarli;
rilevato che il ricorrente ha dichiarato di essere titolare di autosalone per la vendita di autoveicoli, presso la quale lavora, peraltro, Controparte_1
rilevato che, all'udienza del 15.10.2025, è stato acquisito il consenso dell'adottante e degli adottandi, i quali, personalmente sentiti, hanno confermato di essere legati al ricorrente da un rapporto di frequentazione giornaliera e affetto filiale fintanto da chiamarlo “papà”, di frequentare i fratelli e genitori del ricorrente ( chiamandoli zii e nonni) , e di intrattenere soltanto rapporti superficiali con il padre naturale (il quale risulta avere instaurato, in Belgio, una convivenza more uxorio con altra donna, dalla quale ha avuto dei figli), e di volere assumere il cognome dell'adottante ; Pt_1 rilevato che ha manifestato, altresì, il proprio assenso madre degli adottandi, la Controparte_3 quale ha confermato in udienza di intrattenere una stabile relazione sentimentale con il ricorrente da circa sette anni, e che ha dichiarato di aderire ed espresso il consenso all'adozione dei figli da parte del Pt_1
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle domande articolate dal ricorrente e dalle parti intervenute, la causa veniva posta in decisione;
considerato che
il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati anche al padre degli adottandi, , e da questi ricevuti con plico raccomandato consegnato Controparte_4
a mezzo in Charleroi (Belgio), come da prodotta attestazione, e rilevato Parte_2 che lo stesso non si è costituito in giudizio e non risulta aver fatto pervenire alcuna comunicazione o dichiarazione in ordina al proprio eventuale dissenso;
rilevato, per quanto sopra, che ricorrono le condizioni di legge per procedere alla richiesta adozione, essendo stati acquisiti i citati consensi ed assensi, e ritenendo che l'adozione risponda all'interesse degli adottandi;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c.: il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], e Controparte_1 di , nato ad [...], il [...], da parte del ricorrente Controparte_2 [...]
, nato ad [...] il [...]. Parte_1
Dispone che il cognome dell'adottante sia anteposto al cognome degli adottandi.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Agrigento in data 11.12.2025 Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori