Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 7407/2024 R.G. instaurato da
( ) (avv. CRISTANI ANDREA e avv. Parte_1 C.F._1
CRISTANI ALESSANDRA)
e
( ) (avv. CRISTANI ANDREA e avv. CRISTANI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA) con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Flero (BS), in Via XXV
Aprile n. 130/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1 nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente.
2. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni reciproca pendenza economica.
1
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita tutte le volte che lo desidererà, previo accordo con la madre;
in caso contrario il padre potrà vedere e tenere con sé il minore:
- un giorno infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alla sera dopo cena;
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera prima di cena;
- quanto alle vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi da determinarsi di comune accordo tra i coniugi e da comunicare entro il 30 giugno di ogni anno;
- quanto alle vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, comprensivi del giorno di Natale o di
Capodanno ad anni alterni;
- quanto alle vacanze pasquali, tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni.
7. Considerate le attuali esigenze del figlio e le risorse economiche di entrambi i genitori,
[...]
verserà a tramite bonifico bancario, entro e non oltre il giorno Pt_2 Parte_1
venti di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari a € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che il figlio non sarà economicamente autonomo. L'Assegno Unico sarà percepito dalla madre nella misura del 100%, mentre la detrazione per carichi di famiglia di cui all'art. 12 T.U. n. 917/1986, allorquando ne sussisteranno i presupposti, sarà assunta al 100% a favore del padre.
8. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. Il padre provvederà a rimborsare alla madre il 50% della retta sostenuta per la mensa scolastica del figlio.
9. Le parti dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza di divorzio.
10. Restano confermate le ulteriori statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/06/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di FLERO (atto n. 4 parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
2 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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