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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9111 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32776/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32776/2025 e discussa all'udienza del 26.11.2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASOLINI Parte_1 C.F._1
DO e dell'avv. ZERBA PAGELLA UMBERTO ( ) VIA MERAVIGLI 16 C.F._2
20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 26 20121 MILANO presso il difensore avv. PASOLINI DO ATTORE contro P.A. O Controparte_1
BREVEMENTE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
RI AR, elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 2/44 16121 GENOVA presso il difensore avv. RI AR CONVENUTO
CONCLUSIONI Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, per i motivi tutti di cui al presente atto: In via principale: 1)
In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare l'esistenza e la liquidità del credito portato dal Sig. come richiesto in narrativa, risultante dalle fatture onerate dall'esponente ed allegate in Parte_1 atti e pari ad euro 281.759,03; 2) accertare e dichiarare l'operatività, al momento del sinistro, della polizza annuale “Assicurazione delle Unità da Diporto” n. 2023/16/6173437, contratta dall'esponente con
[...]
, decorrenza 25/06/2023-25/06/2024, importo assicurato € 1.150.000,00, scegliendo Controparte_2 all'uopo la garanzia “A” (massima) ed i i seguenti patti facoltativi speciali (si vedano all. nn. 3 e 4); 3) accertare e dichiarare che i danni derivanti dal sinistro oggetto della presente causa rientrano nella copertura assicurativa di cui alla ridetta polizza e, consegentemente 4) condannare Partita IVA: Controparte_2
- Codice Fiscale: corrente in Milano Via M. U. RA 18 , in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. ed ai termini di polizza, Parte_1 dell'importo di euro 281.759,03 In subordine, stante le risultanze dell'elaborato peritale depositato nel contraddittorio delle parti nella procedura per accertamento tecnico preventivo RG n. 44525/2024 del Tribunale di Milano, previe le declaratorie di cui ai punti 1, 2 e tre che precedono, condannare
[...]
Partita IVA: - Codice Fiscale: corrente in Milano Via M. U. Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_1
RA 18 , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Parte_1 ed ai termini di polizza, del minore importo di euro 188.337,43 IVA compresa, oltre interessi 5) In ogni
[...] pagina 1 di 4 caso, vinte le spese del processo cautelare nonché spese ed onorari del presente giudizio 6) In via istruttoria, in caso di contestazione o se comunque ritenuto, - si chiede ammettersi prova per testi o sommari informatori sui capitoli dal n. 3 al n.6 e dal n.14 al n. 17 delle premesse in fatto, preceduti dalla locuzione “Vero che”, intendendoli di seguito ritrascritti;
Per P.A. O BREVEMENTE Controparte_1
Controparte_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti ritenuti opportuni: - in via principale, rigettare qualsivoglia domanda indennitaria avanzata nei confronti della
[...] in quanto infondata e comunque non provata in ragione Parte_2 dell'inoperatività della copertura assicurativa per i motivi di cui in atto;
- in via di subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della
[...]
determinare la corretta quantificazione Parte_2 dell'indennizzo assicurativo in applicazione delle condizioni di polizza, e della franchigia;
- vinte le spese legali ed i compensi professionali della presente procedura e del procedimento di accertamento preventivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha presentato ricorso avverso Parte_1 [...]
Ha allegato di avere assicurato la propria imbarcazione da Parte_2 diporto con l'odierna convenuta, e che in data 24.10.2023, intorno alle ore 11.00 “rientrando da un'uscita ed a circa due miglia di distanza da PO UR (IM), dove la barca era solitamente ormeggiata, ha notato un improvviso calo di giri dei motori, con conseguenziale diminuzione di velocità, udendo un forte rumore dai west gate, senza tuttavia ricevere alcuna segnalazione di guasto dalla strumentazione elettronica del mezzo nè dal computer di bordo;
4) Immediatamente rientrato in porto con i motori al minimo, il Sig. ha quindi Pt_1 contattato la chiedendo un intervento urgente e lasciando la Controparte_3 barca ormeggiata e spenta”. Dato avvio al contradditorio con l'odierna convenuta, è stato di seguito svolto a.t.p. Il c.t.u., ing. ha evidenziato che “la causa più probabile dell'inconveniente ai motori Persona_1 installati sull'imbarcazione in esame, per quanto osservato e sopra descritto, è stata il lavaggio delle canne per eccesso di miscela carburante nei cilindri, questo fatto ha limitato la lubrificazione dell'olio motore provocando il grippaggio dei pistoni in alcuni cilindri. L'eccesso di carburante è stato causato ragionevolmente dal segnale non corretto trasmesso dai cavi elettrici di collegamento tra la centralina motore e gli iniettori pompanti che si presentano deteriorati e danneggiati. L'inconveniente non è dipeso da cause esterne ai motori od a carenze di manutenzione. Nei componenti esaminati non sono state rilevate tracce di surriscaldamento, quindi non si è verificata ostruzione di presa a mare od inconveniente all'impianto di raffreddamento”. A seguito delle osservazioni, è stato messo in rilievo quanto segue.
“I cavi elettrici comunque si presentano deteriorati, come confermato nelle osservazioni, questo fatto può portare i cavi a contatti o ad aderenza con i componenti metallici del motore, come meglio illustrati nel disegno a pag. 10, con conseguente modifica del segnale agli iniettori pompanti. Le osservazioni non propongono una causa alternativa motivata a quella indicata in trattazione […] Nelle osservazioni si indica che non è stato possibile accertare la causa dei danni riscontrati sui cavi elettrici. È corretto quanto indicato nelle osservazioni pagina 2 di 4 relativamente al fatto che non è nota la causa che ha portato al deterioramento dei cavi elettrici. A conferma del rapporto in atti del 04.01.2024 (doc. 9 parte , i cavi di Pt_1 collegamento agli iniettori non sono soggetti a controlli di manutenzione, quindi non c'è stato modo di prevedere od intervenire preventivamente sul fuori uso”. Ciò premesso, l'assicurazione convenuta evidenzia che “Risulta quindi che il danneggiamento abbia interessato esclusivamente l'apparato motore dell'unità e sia stato cagionato da un malfunzionamento endogeno dello stesso ovvero da una causa interna al motore, una rottura di un componente. Ai sensi dell'Art. 10, A, lett. b), delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni all'apparato motore sono coperti solo se cagionati da uno dei rischi della navigazione ivi enumerati (“incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo”). La rottura o malfunzionamento di un componente dell'apparato motore non è quindi un rischio coperto dalla polizza non essendo un rischio nominato”.
In effetti, l'art. 10 lett. b) delle condizioni di polizza precisa quanto segue:
L'ipotesi ricostruita dal c.t.u. fuoriesce dai sinistri assicurati. Neppure rileva la clausola, richiama in ricorso, di seguito riprodotta:
Si tratta infatti di sinistro che, per espressa indicazione da parte del c.t.u., non è dipesa da
“ostruzione di presa a mare od inconveniente all'impianto di raffreddamento”. Il rischio riscontrato, pertanto (tenuto conto che l'elaborato peritale non è stato contestato nella presente sede e deve quindi ritenersi, già solo per tale motivo, affidabile), non integra alcuno dei sinistri assicurati.
Per questi motivi
la domanda è respinta. Spese pari a € 11.000,00 (tenuto conto dell'insussistenza sostanziale della fase istruttoria), oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE pagina 3 di 4 La domanda di e lo Parte_1
CONDANNA Al pagamento di € 11.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di parte Compagnia Parte_2
Milano, 27 novembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32776/2025 e discussa all'udienza del 26.11.2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASOLINI Parte_1 C.F._1
DO e dell'avv. ZERBA PAGELLA UMBERTO ( ) VIA MERAVIGLI 16 C.F._2
20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 26 20121 MILANO presso il difensore avv. PASOLINI DO ATTORE contro P.A. O Controparte_1
BREVEMENTE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
RI AR, elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 2/44 16121 GENOVA presso il difensore avv. RI AR CONVENUTO
CONCLUSIONI Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, per i motivi tutti di cui al presente atto: In via principale: 1)
In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare l'esistenza e la liquidità del credito portato dal Sig. come richiesto in narrativa, risultante dalle fatture onerate dall'esponente ed allegate in Parte_1 atti e pari ad euro 281.759,03; 2) accertare e dichiarare l'operatività, al momento del sinistro, della polizza annuale “Assicurazione delle Unità da Diporto” n. 2023/16/6173437, contratta dall'esponente con
[...]
, decorrenza 25/06/2023-25/06/2024, importo assicurato € 1.150.000,00, scegliendo Controparte_2 all'uopo la garanzia “A” (massima) ed i i seguenti patti facoltativi speciali (si vedano all. nn. 3 e 4); 3) accertare e dichiarare che i danni derivanti dal sinistro oggetto della presente causa rientrano nella copertura assicurativa di cui alla ridetta polizza e, consegentemente 4) condannare Partita IVA: Controparte_2
- Codice Fiscale: corrente in Milano Via M. U. RA 18 , in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. ed ai termini di polizza, Parte_1 dell'importo di euro 281.759,03 In subordine, stante le risultanze dell'elaborato peritale depositato nel contraddittorio delle parti nella procedura per accertamento tecnico preventivo RG n. 44525/2024 del Tribunale di Milano, previe le declaratorie di cui ai punti 1, 2 e tre che precedono, condannare
[...]
Partita IVA: - Codice Fiscale: corrente in Milano Via M. U. Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_1
RA 18 , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Parte_1 ed ai termini di polizza, del minore importo di euro 188.337,43 IVA compresa, oltre interessi 5) In ogni
[...] pagina 1 di 4 caso, vinte le spese del processo cautelare nonché spese ed onorari del presente giudizio 6) In via istruttoria, in caso di contestazione o se comunque ritenuto, - si chiede ammettersi prova per testi o sommari informatori sui capitoli dal n. 3 al n.6 e dal n.14 al n. 17 delle premesse in fatto, preceduti dalla locuzione “Vero che”, intendendoli di seguito ritrascritti;
Per P.A. O BREVEMENTE Controparte_1
Controparte_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti ritenuti opportuni: - in via principale, rigettare qualsivoglia domanda indennitaria avanzata nei confronti della
[...] in quanto infondata e comunque non provata in ragione Parte_2 dell'inoperatività della copertura assicurativa per i motivi di cui in atto;
- in via di subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della
[...]
determinare la corretta quantificazione Parte_2 dell'indennizzo assicurativo in applicazione delle condizioni di polizza, e della franchigia;
- vinte le spese legali ed i compensi professionali della presente procedura e del procedimento di accertamento preventivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha presentato ricorso avverso Parte_1 [...]
Ha allegato di avere assicurato la propria imbarcazione da Parte_2 diporto con l'odierna convenuta, e che in data 24.10.2023, intorno alle ore 11.00 “rientrando da un'uscita ed a circa due miglia di distanza da PO UR (IM), dove la barca era solitamente ormeggiata, ha notato un improvviso calo di giri dei motori, con conseguenziale diminuzione di velocità, udendo un forte rumore dai west gate, senza tuttavia ricevere alcuna segnalazione di guasto dalla strumentazione elettronica del mezzo nè dal computer di bordo;
4) Immediatamente rientrato in porto con i motori al minimo, il Sig. ha quindi Pt_1 contattato la chiedendo un intervento urgente e lasciando la Controparte_3 barca ormeggiata e spenta”. Dato avvio al contradditorio con l'odierna convenuta, è stato di seguito svolto a.t.p. Il c.t.u., ing. ha evidenziato che “la causa più probabile dell'inconveniente ai motori Persona_1 installati sull'imbarcazione in esame, per quanto osservato e sopra descritto, è stata il lavaggio delle canne per eccesso di miscela carburante nei cilindri, questo fatto ha limitato la lubrificazione dell'olio motore provocando il grippaggio dei pistoni in alcuni cilindri. L'eccesso di carburante è stato causato ragionevolmente dal segnale non corretto trasmesso dai cavi elettrici di collegamento tra la centralina motore e gli iniettori pompanti che si presentano deteriorati e danneggiati. L'inconveniente non è dipeso da cause esterne ai motori od a carenze di manutenzione. Nei componenti esaminati non sono state rilevate tracce di surriscaldamento, quindi non si è verificata ostruzione di presa a mare od inconveniente all'impianto di raffreddamento”. A seguito delle osservazioni, è stato messo in rilievo quanto segue.
“I cavi elettrici comunque si presentano deteriorati, come confermato nelle osservazioni, questo fatto può portare i cavi a contatti o ad aderenza con i componenti metallici del motore, come meglio illustrati nel disegno a pag. 10, con conseguente modifica del segnale agli iniettori pompanti. Le osservazioni non propongono una causa alternativa motivata a quella indicata in trattazione […] Nelle osservazioni si indica che non è stato possibile accertare la causa dei danni riscontrati sui cavi elettrici. È corretto quanto indicato nelle osservazioni pagina 2 di 4 relativamente al fatto che non è nota la causa che ha portato al deterioramento dei cavi elettrici. A conferma del rapporto in atti del 04.01.2024 (doc. 9 parte , i cavi di Pt_1 collegamento agli iniettori non sono soggetti a controlli di manutenzione, quindi non c'è stato modo di prevedere od intervenire preventivamente sul fuori uso”. Ciò premesso, l'assicurazione convenuta evidenzia che “Risulta quindi che il danneggiamento abbia interessato esclusivamente l'apparato motore dell'unità e sia stato cagionato da un malfunzionamento endogeno dello stesso ovvero da una causa interna al motore, una rottura di un componente. Ai sensi dell'Art. 10, A, lett. b), delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni all'apparato motore sono coperti solo se cagionati da uno dei rischi della navigazione ivi enumerati (“incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo”). La rottura o malfunzionamento di un componente dell'apparato motore non è quindi un rischio coperto dalla polizza non essendo un rischio nominato”.
In effetti, l'art. 10 lett. b) delle condizioni di polizza precisa quanto segue:
L'ipotesi ricostruita dal c.t.u. fuoriesce dai sinistri assicurati. Neppure rileva la clausola, richiama in ricorso, di seguito riprodotta:
Si tratta infatti di sinistro che, per espressa indicazione da parte del c.t.u., non è dipesa da
“ostruzione di presa a mare od inconveniente all'impianto di raffreddamento”. Il rischio riscontrato, pertanto (tenuto conto che l'elaborato peritale non è stato contestato nella presente sede e deve quindi ritenersi, già solo per tale motivo, affidabile), non integra alcuno dei sinistri assicurati.
Per questi motivi
la domanda è respinta. Spese pari a € 11.000,00 (tenuto conto dell'insussistenza sostanziale della fase istruttoria), oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE pagina 3 di 4 La domanda di e lo Parte_1
CONDANNA Al pagamento di € 11.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di parte Compagnia Parte_2
Milano, 27 novembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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