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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 861/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 9.10.2025
PROMOSSO DA
e Parte_1 Parte_2 avv. DI TEODORO Franco, C.so de Michetti 64 - Teramo
CONTRO
di Chieti-Pescara Controparte_1 dott.ri e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Cod c/o , Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta, con ricorso depositato in data 12.7.2022, da e in proprio ed in qualità Parte_1 Parte_2 di socio accomandatario di Controparte_5 denominata in avverso una ordinanza ingiunzione (n.87/2022) Parte_1 emessa dall'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di Chieti-Pescara e recante l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €37.679,70 per sanzioni amministrative irrogate con riferimento ai rapporti di lavoro di una molteplicità di dipendenti ed in relazione ai seguenti presupposti di fatto (accertati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CH-PE00001/2017- 150-01 in data 15.5.2017 prot. n. 20640 del 17.5.2017):
• la riqualificazione in rapporti di lavoro subordinato dei rapporti formalmente gestiti come rapporti di lavoro autonomo (contratto d'opera ex art.2222 c.c.) di n.6 fisioterapisti (specificamente indicati nel verbale di accertamento);
• irregolare occupazione per n.21 giorni di lavoro di per il Parte_3 periodo dal 23.2.2015 al 22.3.2015;
• somministrazione illecita da parte di (che opera in Parte_1
Montesilvano) a SE.GI. SERVICES S.r.l. (che opera in Pescara) di n.3 lavoratrici ( , e ). Parte_4 Persona_2 Persona_3
La parte opponente eccepiva la violazione del termine di 90 giorni di cui all'art.14 L.689/1981, nonché la prescrizione ex art.28 della L.689/1981 e nel merito contestava la sussistenza dei fatti contestati.
L' convenuto si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione. In fatto CP_1 precisava che sotto l'insegna operano due Centri di riabilitazione e Pt_1 fisiokinesiterapia: il primo è sito in Via Giolitti n.2/4 a Montesilvano, facente capo a (già ed il secondo Parte_1 Controparte_5 in Via D'Avalos n.9 a Pescara, facente capo a SE.GI. SERVICES S.r.l.; le due suddette società hanno tuttavia la stessa amministratrice unica, sig.ra ed avevano, all'epoca dei fatti di causa, gli stessi Parte_5 soci e legali rappresentanti, con organizzazione di entrambi i Centri di fatto identica e con buona parte del personale (in particolare i fisioterapisti) operante presso entrambe le sedi.
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
2 L'eccezione preliminare relativa alla tardività della notifica del verbale di accertamento è infondata.
L'art.14 L.689/1981 dispone ai commi 2 e 6 che “2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…) 6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va tuttavia evidenziato che il dies a quo del termine di 90 giorni di cui all'art.14 L.689/1981 non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, dovendosi fare invece riferimento al momento in cui l'Autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, come condivisibilmente stabilito dalla S.C. con orientamento consolidato:
• “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686 - 01).
Nel caso di specie il tempo trascorso pare congruo, considerata la complessa attività istruttoria espletata (che ha interessato contemporaneamente due società ed una molteplicità di addetti, con la necessità di sentire un numero considerevole di soggetti).
***
Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
L'art.28 (Prescrizione) L.689/1981 dispone che “1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
È bensì vero che dalla emissione in data 15.5.2017 del verbale ispettivo (atto interruttivo della prescrizione: Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7650 del 20/08/1996, Rv. 499258 - 01) alla notifica in data 6.6.2022 è decorso un termine superiore ai 5 anni, tuttavia il termine di prescrizione era stato sospeso (per il periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020) dall'art.103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del D.L.18/2020 conv. in L.27/2020 (recante Misure di potenziamento del Servizio
3 sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che al comma 6-bis ha disposto che “6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
***
Venendo al merito dei rapporti di lavoro dei fisioterapisti interessati dall'accertamento, non può ritenersi comprovato lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato, in difetto di specifica e convincente prova, alla luce dell'istruttoria compiuta, della subordinazione, sia pure in forma attenuata, e considerato il riparto degli oneri probatori nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, nei quali deve applicarsi il seguente principio:
• “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.” (Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 – 01; conforme, Cassazione, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011, Rv. 617175 - 01).
Deve osservarsi che la subordinazione va valutata con riferimento alla organizzazione e specificazione, da parte del datore, delle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, come ha avuto modo di precisare la S.C., peraltro proprio con riferimento alle prestazioni svolte da fisioterapisti:
• “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007, Rv. 595233 - 01)
4 la suddetta Cass.4500/2007 ha altresì affermato che “L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - che costituisce il tratto tipico della subordinazione - è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato "de die in diem", consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione - vuoi espressa (mediante la formale accettazione del rapporto di lavoro subordinato), vuoi per fatti concludenti - dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro di una fisioterapista le cui prestazioni - rese in un contesto e con le modalità tipiche del lavoro subordinato, quali l'osservanza di un orario di lavoro, la continuità e regolarità della prestazione, lo svolgimento della stessa nei locali aziendali e con l'utilizzazione delle strutture dell'impresa - venivano, di giorno in giorno, specificate dal datore di lavoro mediante la consegna di schede di lavoro recanti l'indicazione del paziente e del tipo di prestazione da eseguire)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007, Rv. 595235-01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014, Rv. 630241 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11924 del 24/11/1998, Rv. 521072 - 01).
Le prove testimoniali assunte hanno fatto emergere, oltre a varie circostanze invero compatibili con il rapporto di lavoro subordinato (e valorizzate pure nel precedente di legittimità appena sopra richiamato, quali appunto l'osservanza di un orario di lavoro, la continuità e regolarità della prestazione, lo svolgimento della stessa nei locali aziendali e con l'utilizzazione delle strutture dell'impresa), anche altri elementi che, tuttavia, risultano in contrasto con la subordinazione ritenuta dall' , essendo stato riferito in particolare dai testimoni che i turni di CP_1 lavoro erano bensì formati dalla società, ma sulla base delle disponibilità periodicamente e liberamente comunicate dai singoli fisioterapisti (a seconda dei casi limitate alla mattina o al pomeriggio, o all'intera giornata, o ad alcuni giorni della settimana), sicchè i predetti potevano svolgere altre attività nei giorni od orari in cui non davano disponibilità (presso altre strutture ovvero avendo pazienti propri); non è invece emerso l'obbligo di rimanere a disposizione in orari diversi da quelli dei turni dei trattamenti praticati (ovvero in caso di annullamento dell'appuntamento da parte del paziente, a differenza di quel che accadeva per i fisioterapisti assunti con contratto di lavoro subordinato); inoltre i fisioterapisti in caso di assenza avvisavano la società, ma non per essere autorizzati bensì per ragioni organizzative, allo scopo di consentire la sostituzione e l'effettuazione della terapia ad opera di altro professionista, ovvero la fissazione di altro appuntamento in giornata successiva, su richiesta del paziente;
i fisioterapisti venivano dunque compensati in base alle ore di lavoro prestato ed alle prestazioni effettivamente rese.
Aggiuntivamente deve osservarsi che è altresì emerso che ogni fisioterapista era comunque virtualmente libero di accettare o chiedere di essere esonerato dall'incarico con riferimento ad un singolo paziente, senza per questo subire sanzioni disciplinari, dovendo in proposito richiamarsi il precedente oggetto di altro giudizio di legittimità:
• “L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - che costituisce il tratto tipico della subordinazione - è accertamento devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta e sufficiente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento al lavoro svolto da un fisioterapista, ha riconosciuto il carattere autonomo avendo accertato che il lavoratore era libero:
5 di accettare o meno le proposte di cura avanzate dalla società, di stabilire il numero dei propri pazienti, col solo limite massimo di sei;
di non accettare pazienti per periodi prolungati senza alcuna giustificazione, previo avviso;
di non proseguire un nuovo ciclo di cura con lo stesso paziente;
di concordare con i pazienti giorno e orari di terapia)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5574 del 19/03/2004, Rv. 571348 - 01).
Deve dunque ritenersi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con riferimento ai rapporti di lavoro dei fisioterapisti.
***
Con riferimento alla contestata somministrazione illecita da parte di (che opera in Montesilvano) a SE.GI. SERVICES S.r.l. delle Parte_1 lavoratrici , e , risulta del Parte_4 Persona_2 Persona_3 tutto condivisibile quanto già esposto e valutato da questo Tribunale nella Sentenza n. 17/2025 in data 8.1.2025 R.G.1183/2022 (emessa in giudizio proposto da contro l' , ma con riferimento al medesimo Parte_1 CP_6 verbale di accertamento presupposto), che in motivazione reso le seguenti osservazioni:
• “Quanto infine alla contestata utilizzazione illecita di manodopera di 3 lavoratrici che sono state trovate dagli Ispettori presso la SE.GI pur formalmente assunte dalla va osservato Parte_1 che la in sede giudiziaria ha confermato le dichiarazioni rese in sede Parte_4 amministrativa, ossia di essere dipendente della dal 2001, di svolgere mansioni di Pt_1 fisioterapista e di coordinatrice dei fisioterapisti nonchè di lavorare a Pescara presso la Pa Co
. n via D'Avalos dal gennaio 2015 osservando l'orario di lavoro part time orizzontale ed ha precisato in sede giudiziaria che lavorava a Montesilvano presso la e a volte andava Pt_1 a Pescara alla Segi solo per portare documentazione clinica ed in quanto coordinatrice dei fisioterapisti ma senza svolgere attività di fisioterapista. Orbene la precisione con cui la
[...] ha, in sede ispettiva, reso la dichiarazione riguardo alle mansioni e ai periodi Pt_4 temporali di svolgimento dell'attività lavorativa in Fisioter e in Segi unita alla considerazione che tali dichiarazioni sono state rese in sede ispettiva dove si può ragionevolmente presumere un maggior grado di attendibilità del lavoratore stante l'effetto sorpresa e l'assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro consente di privilegiare tale dichiarazione rispetto a quella resa in giudizio. Tale occupazione non è stata in alcun modo formalizzata al Centro per l'Impiego, sotto forma di distacco e/o altra tipologia contrattuale e si configura, pertanto, una somministrazione senza autorizzazione, e quindi illecita. Restano assorbite le violazioni attinenti al presunto lavoro irregolare prestato dalle residue posizioni contestate (prestazioni di lavoro occasionale ed utilizzazione illecita di manodopera di e atteso il Persona_3 Persona_2 mancato riconoscimento della natu el e stesse instaurato”.
Infatti, la dichiarazione resa da in sede ispettiva, prodotta Parte_4 dall' convenuto, è di inequivoco tenore, alla luce del quale la CP_1 testimonianza resa nel presente giudizio, a distanza di anni dai fatti, risulta sicuramente meno attendibile:
• “(…) sono dipendente della società dal 2001. Controparte_5 Svolgo mansioni di fisioterapista e mi occupo anche della coordinazione dei fisioterapisti (…) L'attività di coordinamento la svolgo sia a Montesilvano sia qui a Pescara. Sono qui a Pescara dal mese di gennaio '15 (…) Da gennaio 2015 il mio lavoro è svolto a Pescara presso la sede di Via D'Avalos (…) Mi è stato detto di venire a lavorare presso la sede di Pescara dalla dott.sse e . Preciso che mi è stato chiesto. Parte_5 Parte_2 Non riesco a quantificare con precisione la mia presenza qui a Pescara (…)”;
6 Tanto è confermato anche in altre dichiarazioni rese in sede ispettiva, in particolare da -che le ha altresì integralmente confermate in Persona_3 sede di prova testimoniale- (“La sig.ra è la coordinatrice del centro si Parte_4 occupa della gestione di noi fisioterapisti e da quando è andata via la CP_8 viene qui tutti i giorni in prevalenza la mattina (…)”); Testimone_1
(“(…) la è la nostra coordinatrice che gestisce sia gli aspetti organizzativi Parte_4 che me po il periodo di Natale è fissa qui tutti i giorni (…)”); (“Oggi la sig.ra è venuta qui in Parte_7 Parte_4 ott.ssa ) Pt_2
Anche la teste ha avuto a dichiarare che “Sul Cap. 10): era Tes_2 Parte_4 la fisioterapista coordinatrice, proprio quando sono arrivata io, in , poi Pt_1 passò a SEGI, se non erro nell'anno 2015”.
***
Con riferimento alla contestata irregolare occupazione per n.21 giorni di lavoro di per il periodo dal 23.2.2015 al 22.3.2015, la circostanza Parte_3 non risulta contestata nel ricorso introduttivo sicchè i relativi fatti presupposti devono ritenersi acquisiti al processo e vanno valutati ai fini della decisione (ai sensi dell'art.115 c.p.c., che dispone che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione (…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”).
Ad ogni modo la medesima sentita come teste ha confermato Parte_3 la dichiarazione che aveva reso agli ispettori verbalizzanti nei seguenti termini:
“Ho iniziato ad effettuare la prova verso la fine del mese di Febbraio 2015. Tale periodo di prova è durato per circa un mesetto, fino al 22.3.2015 (…) Durante il periodo di prova ho lavorato con continuità tutti i giorni (…) per tale periodo di prova ricordo di aver firmato un documento con il quale veniva attestata la possibilità di trovarmi nei locali aziendali”.
***
L'opposizione va pertanto parzialmente accolta nei termini di cui al dispositivo.
In considerazione della soccombenza reciproca, ma anche delle difficolta di inquadramento della fattispecie di confine relativa al rapporto dei fisioterapisti, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- annulla parzialmente l'ordinanza ingiunzione impugnata (n.87/2022), con limitato riferimento alle sanzioni irrogate in relazione alla riqualificazione in rapporti di lavoro subordinato dei rapporti relativi ai fisioterapisti considerati in sede ispettiva, nonché con riferimento alla ritenuta somministrazione illecita di e confermando per il resto l'ordinanza Persona_2 Persona_3
7 ingiunzione medesima;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara in data 9.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 9.10.2025
PROMOSSO DA
e Parte_1 Parte_2 avv. DI TEODORO Franco, C.so de Michetti 64 - Teramo
CONTRO
di Chieti-Pescara Controparte_1 dott.ri e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Cod c/o , Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta, con ricorso depositato in data 12.7.2022, da e in proprio ed in qualità Parte_1 Parte_2 di socio accomandatario di Controparte_5 denominata in avverso una ordinanza ingiunzione (n.87/2022) Parte_1 emessa dall'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di Chieti-Pescara e recante l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €37.679,70 per sanzioni amministrative irrogate con riferimento ai rapporti di lavoro di una molteplicità di dipendenti ed in relazione ai seguenti presupposti di fatto (accertati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CH-PE00001/2017- 150-01 in data 15.5.2017 prot. n. 20640 del 17.5.2017):
• la riqualificazione in rapporti di lavoro subordinato dei rapporti formalmente gestiti come rapporti di lavoro autonomo (contratto d'opera ex art.2222 c.c.) di n.6 fisioterapisti (specificamente indicati nel verbale di accertamento);
• irregolare occupazione per n.21 giorni di lavoro di per il Parte_3 periodo dal 23.2.2015 al 22.3.2015;
• somministrazione illecita da parte di (che opera in Parte_1
Montesilvano) a SE.GI. SERVICES S.r.l. (che opera in Pescara) di n.3 lavoratrici ( , e ). Parte_4 Persona_2 Persona_3
La parte opponente eccepiva la violazione del termine di 90 giorni di cui all'art.14 L.689/1981, nonché la prescrizione ex art.28 della L.689/1981 e nel merito contestava la sussistenza dei fatti contestati.
L' convenuto si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione. In fatto CP_1 precisava che sotto l'insegna operano due Centri di riabilitazione e Pt_1 fisiokinesiterapia: il primo è sito in Via Giolitti n.2/4 a Montesilvano, facente capo a (già ed il secondo Parte_1 Controparte_5 in Via D'Avalos n.9 a Pescara, facente capo a SE.GI. SERVICES S.r.l.; le due suddette società hanno tuttavia la stessa amministratrice unica, sig.ra ed avevano, all'epoca dei fatti di causa, gli stessi Parte_5 soci e legali rappresentanti, con organizzazione di entrambi i Centri di fatto identica e con buona parte del personale (in particolare i fisioterapisti) operante presso entrambe le sedi.
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
2 L'eccezione preliminare relativa alla tardività della notifica del verbale di accertamento è infondata.
L'art.14 L.689/1981 dispone ai commi 2 e 6 che “2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…) 6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va tuttavia evidenziato che il dies a quo del termine di 90 giorni di cui all'art.14 L.689/1981 non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, dovendosi fare invece riferimento al momento in cui l'Autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, come condivisibilmente stabilito dalla S.C. con orientamento consolidato:
• “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686 - 01).
Nel caso di specie il tempo trascorso pare congruo, considerata la complessa attività istruttoria espletata (che ha interessato contemporaneamente due società ed una molteplicità di addetti, con la necessità di sentire un numero considerevole di soggetti).
***
Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
L'art.28 (Prescrizione) L.689/1981 dispone che “1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
È bensì vero che dalla emissione in data 15.5.2017 del verbale ispettivo (atto interruttivo della prescrizione: Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7650 del 20/08/1996, Rv. 499258 - 01) alla notifica in data 6.6.2022 è decorso un termine superiore ai 5 anni, tuttavia il termine di prescrizione era stato sospeso (per il periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020) dall'art.103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del D.L.18/2020 conv. in L.27/2020 (recante Misure di potenziamento del Servizio
3 sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che al comma 6-bis ha disposto che “6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
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Venendo al merito dei rapporti di lavoro dei fisioterapisti interessati dall'accertamento, non può ritenersi comprovato lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato, in difetto di specifica e convincente prova, alla luce dell'istruttoria compiuta, della subordinazione, sia pure in forma attenuata, e considerato il riparto degli oneri probatori nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, nei quali deve applicarsi il seguente principio:
• “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.” (Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 – 01; conforme, Cassazione, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011, Rv. 617175 - 01).
Deve osservarsi che la subordinazione va valutata con riferimento alla organizzazione e specificazione, da parte del datore, delle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, come ha avuto modo di precisare la S.C., peraltro proprio con riferimento alle prestazioni svolte da fisioterapisti:
• “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007, Rv. 595233 - 01)
4 la suddetta Cass.4500/2007 ha altresì affermato che “L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - che costituisce il tratto tipico della subordinazione - è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato "de die in diem", consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione - vuoi espressa (mediante la formale accettazione del rapporto di lavoro subordinato), vuoi per fatti concludenti - dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro di una fisioterapista le cui prestazioni - rese in un contesto e con le modalità tipiche del lavoro subordinato, quali l'osservanza di un orario di lavoro, la continuità e regolarità della prestazione, lo svolgimento della stessa nei locali aziendali e con l'utilizzazione delle strutture dell'impresa - venivano, di giorno in giorno, specificate dal datore di lavoro mediante la consegna di schede di lavoro recanti l'indicazione del paziente e del tipo di prestazione da eseguire)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007, Rv. 595235-01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014, Rv. 630241 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11924 del 24/11/1998, Rv. 521072 - 01).
Le prove testimoniali assunte hanno fatto emergere, oltre a varie circostanze invero compatibili con il rapporto di lavoro subordinato (e valorizzate pure nel precedente di legittimità appena sopra richiamato, quali appunto l'osservanza di un orario di lavoro, la continuità e regolarità della prestazione, lo svolgimento della stessa nei locali aziendali e con l'utilizzazione delle strutture dell'impresa), anche altri elementi che, tuttavia, risultano in contrasto con la subordinazione ritenuta dall' , essendo stato riferito in particolare dai testimoni che i turni di CP_1 lavoro erano bensì formati dalla società, ma sulla base delle disponibilità periodicamente e liberamente comunicate dai singoli fisioterapisti (a seconda dei casi limitate alla mattina o al pomeriggio, o all'intera giornata, o ad alcuni giorni della settimana), sicchè i predetti potevano svolgere altre attività nei giorni od orari in cui non davano disponibilità (presso altre strutture ovvero avendo pazienti propri); non è invece emerso l'obbligo di rimanere a disposizione in orari diversi da quelli dei turni dei trattamenti praticati (ovvero in caso di annullamento dell'appuntamento da parte del paziente, a differenza di quel che accadeva per i fisioterapisti assunti con contratto di lavoro subordinato); inoltre i fisioterapisti in caso di assenza avvisavano la società, ma non per essere autorizzati bensì per ragioni organizzative, allo scopo di consentire la sostituzione e l'effettuazione della terapia ad opera di altro professionista, ovvero la fissazione di altro appuntamento in giornata successiva, su richiesta del paziente;
i fisioterapisti venivano dunque compensati in base alle ore di lavoro prestato ed alle prestazioni effettivamente rese.
Aggiuntivamente deve osservarsi che è altresì emerso che ogni fisioterapista era comunque virtualmente libero di accettare o chiedere di essere esonerato dall'incarico con riferimento ad un singolo paziente, senza per questo subire sanzioni disciplinari, dovendo in proposito richiamarsi il precedente oggetto di altro giudizio di legittimità:
• “L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - che costituisce il tratto tipico della subordinazione - è accertamento devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta e sufficiente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento al lavoro svolto da un fisioterapista, ha riconosciuto il carattere autonomo avendo accertato che il lavoratore era libero:
5 di accettare o meno le proposte di cura avanzate dalla società, di stabilire il numero dei propri pazienti, col solo limite massimo di sei;
di non accettare pazienti per periodi prolungati senza alcuna giustificazione, previo avviso;
di non proseguire un nuovo ciclo di cura con lo stesso paziente;
di concordare con i pazienti giorno e orari di terapia)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5574 del 19/03/2004, Rv. 571348 - 01).
Deve dunque ritenersi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con riferimento ai rapporti di lavoro dei fisioterapisti.
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Con riferimento alla contestata somministrazione illecita da parte di (che opera in Montesilvano) a SE.GI. SERVICES S.r.l. delle Parte_1 lavoratrici , e , risulta del Parte_4 Persona_2 Persona_3 tutto condivisibile quanto già esposto e valutato da questo Tribunale nella Sentenza n. 17/2025 in data 8.1.2025 R.G.1183/2022 (emessa in giudizio proposto da contro l' , ma con riferimento al medesimo Parte_1 CP_6 verbale di accertamento presupposto), che in motivazione reso le seguenti osservazioni:
• “Quanto infine alla contestata utilizzazione illecita di manodopera di 3 lavoratrici che sono state trovate dagli Ispettori presso la SE.GI pur formalmente assunte dalla va osservato Parte_1 che la in sede giudiziaria ha confermato le dichiarazioni rese in sede Parte_4 amministrativa, ossia di essere dipendente della dal 2001, di svolgere mansioni di Pt_1 fisioterapista e di coordinatrice dei fisioterapisti nonchè di lavorare a Pescara presso la Pa Co
. n via D'Avalos dal gennaio 2015 osservando l'orario di lavoro part time orizzontale ed ha precisato in sede giudiziaria che lavorava a Montesilvano presso la e a volte andava Pt_1 a Pescara alla Segi solo per portare documentazione clinica ed in quanto coordinatrice dei fisioterapisti ma senza svolgere attività di fisioterapista. Orbene la precisione con cui la
[...] ha, in sede ispettiva, reso la dichiarazione riguardo alle mansioni e ai periodi Pt_4 temporali di svolgimento dell'attività lavorativa in Fisioter e in Segi unita alla considerazione che tali dichiarazioni sono state rese in sede ispettiva dove si può ragionevolmente presumere un maggior grado di attendibilità del lavoratore stante l'effetto sorpresa e l'assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro consente di privilegiare tale dichiarazione rispetto a quella resa in giudizio. Tale occupazione non è stata in alcun modo formalizzata al Centro per l'Impiego, sotto forma di distacco e/o altra tipologia contrattuale e si configura, pertanto, una somministrazione senza autorizzazione, e quindi illecita. Restano assorbite le violazioni attinenti al presunto lavoro irregolare prestato dalle residue posizioni contestate (prestazioni di lavoro occasionale ed utilizzazione illecita di manodopera di e atteso il Persona_3 Persona_2 mancato riconoscimento della natu el e stesse instaurato”.
Infatti, la dichiarazione resa da in sede ispettiva, prodotta Parte_4 dall' convenuto, è di inequivoco tenore, alla luce del quale la CP_1 testimonianza resa nel presente giudizio, a distanza di anni dai fatti, risulta sicuramente meno attendibile:
• “(…) sono dipendente della società dal 2001. Controparte_5 Svolgo mansioni di fisioterapista e mi occupo anche della coordinazione dei fisioterapisti (…) L'attività di coordinamento la svolgo sia a Montesilvano sia qui a Pescara. Sono qui a Pescara dal mese di gennaio '15 (…) Da gennaio 2015 il mio lavoro è svolto a Pescara presso la sede di Via D'Avalos (…) Mi è stato detto di venire a lavorare presso la sede di Pescara dalla dott.sse e . Preciso che mi è stato chiesto. Parte_5 Parte_2 Non riesco a quantificare con precisione la mia presenza qui a Pescara (…)”;
6 Tanto è confermato anche in altre dichiarazioni rese in sede ispettiva, in particolare da -che le ha altresì integralmente confermate in Persona_3 sede di prova testimoniale- (“La sig.ra è la coordinatrice del centro si Parte_4 occupa della gestione di noi fisioterapisti e da quando è andata via la CP_8 viene qui tutti i giorni in prevalenza la mattina (…)”); Testimone_1
(“(…) la è la nostra coordinatrice che gestisce sia gli aspetti organizzativi Parte_4 che me po il periodo di Natale è fissa qui tutti i giorni (…)”); (“Oggi la sig.ra è venuta qui in Parte_7 Parte_4 ott.ssa ) Pt_2
Anche la teste ha avuto a dichiarare che “Sul Cap. 10): era Tes_2 Parte_4 la fisioterapista coordinatrice, proprio quando sono arrivata io, in , poi Pt_1 passò a SEGI, se non erro nell'anno 2015”.
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Con riferimento alla contestata irregolare occupazione per n.21 giorni di lavoro di per il periodo dal 23.2.2015 al 22.3.2015, la circostanza Parte_3 non risulta contestata nel ricorso introduttivo sicchè i relativi fatti presupposti devono ritenersi acquisiti al processo e vanno valutati ai fini della decisione (ai sensi dell'art.115 c.p.c., che dispone che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione (…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”).
Ad ogni modo la medesima sentita come teste ha confermato Parte_3 la dichiarazione che aveva reso agli ispettori verbalizzanti nei seguenti termini:
“Ho iniziato ad effettuare la prova verso la fine del mese di Febbraio 2015. Tale periodo di prova è durato per circa un mesetto, fino al 22.3.2015 (…) Durante il periodo di prova ho lavorato con continuità tutti i giorni (…) per tale periodo di prova ricordo di aver firmato un documento con il quale veniva attestata la possibilità di trovarmi nei locali aziendali”.
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L'opposizione va pertanto parzialmente accolta nei termini di cui al dispositivo.
In considerazione della soccombenza reciproca, ma anche delle difficolta di inquadramento della fattispecie di confine relativa al rapporto dei fisioterapisti, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- annulla parzialmente l'ordinanza ingiunzione impugnata (n.87/2022), con limitato riferimento alle sanzioni irrogate in relazione alla riqualificazione in rapporti di lavoro subordinato dei rapporti relativi ai fisioterapisti considerati in sede ispettiva, nonché con riferimento alla ritenuta somministrazione illecita di e confermando per il resto l'ordinanza Persona_2 Persona_3
7 ingiunzione medesima;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara in data 9.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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