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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/12/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2795/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
NELLA CAUSA con RG n. 2795/25
Oggi 10 dicembre 2025, ore 12,15, innanzi alla dott.ssa Francesca Capotorti, sono comparsi:
Per l'avv. Rossella Gasparini, in sostituzione dell'avv. Parte_1
RL LE
Per l'avv. Matteo Zonda, in sostituzione dell'avv. ZOLA NICOLO' CP_1
Il giudice invita i procuratori delle parti alla discussione orale.
L'avv. Gasparini discute la causa riportandosi integralmente alle difese già svolte
L'avv. Zonda discute la causa riportandosi integralmente alle difese già svolte
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 16,13, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2795/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RL LE ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZOLA NICOLO' ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante:
Tanto premesso, l'appellante, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento dell'Appello proposto e in riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio n. 65/2025, le cui motivazioni sono state depositate il 28/4/2025, non notificata, VOGLIA dichiarare - inammissibile l'opposizione della intimazione n.
1172024900536923000, - non maturato il termine di prescrizione e pertanto la debenza delle somme intimate di cui alle cartelle n. 11720140009587877000 e n. 11720140011592435000. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del primo e del secondo grado. Pertanto si chiedono le seguenti modifiche della sentenza impugnata che così avrebbe dovuto statuire: - “dichiara inammissibile pagina 2 di 7 l'opposizione della intimazione 1172024900536923000 dovute le somme con la stessa richieste” -
“condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite”.
Nell'interesse di parte appellata:
- confermarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio n. 65/2025 e, per l'effetto, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'intimazione di pagamento n.
1172024900536923000 - con il favore delle spese del presente grado di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 65/2025 del Giudice di pace di Busto Arsizio, depositata in data 28.4.2025 e non notificata, che, in accoglimento dell'opposizione proposta da aveva annullato l'intimazione CP_1
di pagamento n. 1172024900536923000 e le presupposte cartelle esattoriali nn.
11720140009587877000 e 11720140011592435000, con cui era stato intimato all'opponente il pagamento della somma complessiva di € 667,61.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure, nel ritenere che le notifiche delle cartelle esattoriali effettuate ex art. 140 c.p.c. fossero mancanti dell'avviso di ricevimento delle raccomandate informative dell'avvenuto deposito dell'atto alla Casa Comunale, aveva erroneamente valutato le prove documentali;
ed invero, in primo grado, a riprova dell'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge, aveva versato in atti la relazione di notifica, l'elenco degli atti depositati presso il , tra cui figuravano le cartelle per cui è causa, le Controparte_2
distinte di trasmissione delle raccomandate informative, con ivi specificata la cartella e il numero della raccomandata compilata dal messo notificatore e timbrata da , nonché l'avviso di CP_3
ricevimento del piego raccomandato contenente l'avviso di deposito.
Ciò posto, l'appellante ha evidenziato che il motivo con cui l'opponente in primo grado aveva eccepito la prescrizione della pretesa creditoria, non esaminato dal giudice di primo grado in quanto ritenuto assorbito, era parimenti infondato: ed invero, la prescrizione era stata interrotta dall'intimazione di pagamento n. 11720199000018179000, notificata con consegna a mani proprie il 14.6.2019; dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 e poi fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui era terminato il periodo di sospensione delle attività di riscossione, ovvero fino al 31.12.2023, in forza pagina 3 di 7 della normativa entrata in vigore nel periodo di emergenza da Covid-19, i termini di prescrizione e decadenza erano stati sospesi.
L'opposizione, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ex art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, attesa l'omessa tempestiva opposizione alle cartelle n. 11720140009587877000 e n.
11720140011592435000, e, successivamente, all'intimazione di pagamento n.
11720199000018179000, primi atti che, al più tardi, avevano reso edotta l'opponente dell'esistenza dei verbali elevati dall'ente impositore Gruppo Torinese Trasporti s.p.a.; le somme di cui era stato intimato il pagamento erano comunque dovute, non essendo maturato il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite anche di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello, in quanto la controversia era di valore inferiore ad € 1.100,00, per cui la sentenza avrebbe potuto essere appellata unicamente con riferimento ai motivi individuati dall'art. 339, comma 3, c.p.c, e chiedendo, nel merito, in rigetto dell'impugnazione, in quanto il giudice di prime cure aveva correttamente e logicamente valutato gli elementi di prova sottoposti alla sua attenzione, laddove aveva in sostanza rilevato che mancava la produzione “materiale” della raccomandata informativa, non potendosi in alcun modo desumere che le raccomandate contenessero l'avviso che l'appellante aveva omesso di produrre.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti di causa.
In via preliminare occorre rilevare che l'appello proposto è certamente ammissibile, atteso che, come è noto, il limite sancito dall'art. 339, comma 3, c.p.c. non si applica alle cause di opposizione aventi ad oggetto il pagamento di somme pretese a titolo di sanzione amministrativa (cfr., ex multis, Cass. n.
9366/2022; Cass. n. 26613/2018); ed invero, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità, indipendentemente dal valore della controversia (tra le ultime, Cass. n. 28417/2024).
Ciò chiarito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In linea generale occorre ricordare che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante pagina 4 di 7 il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria (v. ex plurimus, Cass. sez. trib. n. 22579/2024; Cass. sez. un., n. 10012/2021; Cass. n. 1144/2018; Cass., sez. un. n. 5791/2008); è, quindi, consentito al contribuente, come nella specie, impugnare un'intimazione di pagamento facendo valere la mancata o irrituale notificazione della prodromica cartella, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale, ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Sempre in via di principio occorre altresì osservare che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. A tale ultimo proposito, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della regolarità della notifica è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata spedita che dia atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (c.d. C.A.D.), in quanto solo così si raggiunge lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. S.U. n. 10012/2021; Cass. n. 12704/2023; Cass. n. 8823/2024;
Cass. n. 2552/2024).
Ciò chiarito in via di principio, venendo ora all'esame del caso di specie, si ricorda qui che, con ricorso in opposizione, l'odierna appellata aveva lamentato l'omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata. Nel costituirsi in giudizio, tuttavia, l'ente impositore, quanto alla cartella n. 11720140009587877000, aveva versato in atti la relazione di notifica, l'elenco degli atti depositati al , tra cui la cartella in questione, Controparte_2
la distinta di trasmissione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, con ivi specificata la pagina 5 di 7 cartella e il numero della raccomandata, nonché l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente l'avviso di deposito, firmato dall'opponente stessa (cfr. doc. 3, fascicolo di primo grado di parte appellante, riprodotto, per quanto qui interessa, a p. 7 del ricorso in appello); anche con riferimento, poi, alla cartella n. 11720140011592435000, l'avviso in questione risulta in effetti essere stato dato con raccomandata n. 689152496781, non ritirata e restituita per compiuta giacenza (doc. 4 e p. 9 del ricorso in appello).
La documentazione prodotta già in primo grado dall'Amministrazione evidenzia, quindi, che la raccomandata di avviso del deposito relativa alla cartella n. 11720140009587877000 è stata ricevuta dall'opponente, mentre quella relativa alla cartella n. 11720140011592435000 non è stata da questa ritirata, per poi essere restituita al mittente per compiuta giacenza, circostanza, del resto, che, dopo la produzione, non è stata in alcun modo contestata dall'odierna appellata;
ed invero, quest'ultima, anche nella memoria di costituzione in appello, ha piuttosto lamentato la mancanza della produzione
“materiale” della raccomandata informativa, assumendo che non si potesse in alcun modo desumere che le raccomandate contenessero l'avviso che l'appellante aveva omesso di produrre. A tale ultimo proposito, deve però osservarsi che la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso fosse diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass. n. 6251/2025; Cass. n. 30787/2019; Cass. n. 16528/2018; in precedenza, v. Cass.
n. 5397/2016; Cass. n. 23920/2013), in alcun modo fornita nella presente causa.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata nella parte in cui ha ritenuto non perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. delle cartelle impugnate quali atti presupposti.
Nemmeno può dirsi, poi, che successivamente alla notifica delle due cartelle sia intervenuta la prescrizione della pretesa creditoria: ed invero, la prima intimazione di pagamento n.
11720199000018179000 è stata notificata personalmente a mani dell'opponente in data 14.6.2019 (doc.
5, fascicolo di primo grado di parte appellante), così interrompendo la prescrizione per entrambe le cartelle entro il quinquennio;
dal 14.6.2019 alla notifica dell'intimazione poi impugnata, avvenuta in data 10.9.2024, non è poi decorsa la prescrizione quinquennale, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione previsto ex lege per l'emergenza da Covid-19 dall'8.3.2020 e fino al 31.8.2021 (cfr. Cass.
pagina 6 di 7 n. 960/2025, secondo cui i termini di sospensione previsti dalla normativa emergenziale si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione).
L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1172024900536923000 deve, pertanto, essere rigettata.
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alla determinazione delle spese processuali, che devono essere poste in capo all'appellata soccombente.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, escludendo i compensi per la fase istruttoria, in quanto non si è proceduto ad istruzione, e con riduzione al 50% dei compensi della fase decisoria, tenuto conto delle modalità della decisione.
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa n. 2795/2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 65/2025, depositata in data
28.4.2025, rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1172024900536923000;
2) condanna alla refusione, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 207,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
(se dovuta) e c.p.a. come per legge;
3) condanna alla refusione, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
lite del secondo grado di giudizio, che liquida in € 59,25 per esborsi ed € 362,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Busto Arsizio, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
NELLA CAUSA con RG n. 2795/25
Oggi 10 dicembre 2025, ore 12,15, innanzi alla dott.ssa Francesca Capotorti, sono comparsi:
Per l'avv. Rossella Gasparini, in sostituzione dell'avv. Parte_1
RL LE
Per l'avv. Matteo Zonda, in sostituzione dell'avv. ZOLA NICOLO' CP_1
Il giudice invita i procuratori delle parti alla discussione orale.
L'avv. Gasparini discute la causa riportandosi integralmente alle difese già svolte
L'avv. Zonda discute la causa riportandosi integralmente alle difese già svolte
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 16,13, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2795/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RL LE ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZOLA NICOLO' ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante:
Tanto premesso, l'appellante, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento dell'Appello proposto e in riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio n. 65/2025, le cui motivazioni sono state depositate il 28/4/2025, non notificata, VOGLIA dichiarare - inammissibile l'opposizione della intimazione n.
1172024900536923000, - non maturato il termine di prescrizione e pertanto la debenza delle somme intimate di cui alle cartelle n. 11720140009587877000 e n. 11720140011592435000. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del primo e del secondo grado. Pertanto si chiedono le seguenti modifiche della sentenza impugnata che così avrebbe dovuto statuire: - “dichiara inammissibile pagina 2 di 7 l'opposizione della intimazione 1172024900536923000 dovute le somme con la stessa richieste” -
“condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite”.
Nell'interesse di parte appellata:
- confermarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio n. 65/2025 e, per l'effetto, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'intimazione di pagamento n.
1172024900536923000 - con il favore delle spese del presente grado di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 65/2025 del Giudice di pace di Busto Arsizio, depositata in data 28.4.2025 e non notificata, che, in accoglimento dell'opposizione proposta da aveva annullato l'intimazione CP_1
di pagamento n. 1172024900536923000 e le presupposte cartelle esattoriali nn.
11720140009587877000 e 11720140011592435000, con cui era stato intimato all'opponente il pagamento della somma complessiva di € 667,61.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure, nel ritenere che le notifiche delle cartelle esattoriali effettuate ex art. 140 c.p.c. fossero mancanti dell'avviso di ricevimento delle raccomandate informative dell'avvenuto deposito dell'atto alla Casa Comunale, aveva erroneamente valutato le prove documentali;
ed invero, in primo grado, a riprova dell'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge, aveva versato in atti la relazione di notifica, l'elenco degli atti depositati presso il , tra cui figuravano le cartelle per cui è causa, le Controparte_2
distinte di trasmissione delle raccomandate informative, con ivi specificata la cartella e il numero della raccomandata compilata dal messo notificatore e timbrata da , nonché l'avviso di CP_3
ricevimento del piego raccomandato contenente l'avviso di deposito.
Ciò posto, l'appellante ha evidenziato che il motivo con cui l'opponente in primo grado aveva eccepito la prescrizione della pretesa creditoria, non esaminato dal giudice di primo grado in quanto ritenuto assorbito, era parimenti infondato: ed invero, la prescrizione era stata interrotta dall'intimazione di pagamento n. 11720199000018179000, notificata con consegna a mani proprie il 14.6.2019; dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 e poi fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui era terminato il periodo di sospensione delle attività di riscossione, ovvero fino al 31.12.2023, in forza pagina 3 di 7 della normativa entrata in vigore nel periodo di emergenza da Covid-19, i termini di prescrizione e decadenza erano stati sospesi.
L'opposizione, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ex art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, attesa l'omessa tempestiva opposizione alle cartelle n. 11720140009587877000 e n.
11720140011592435000, e, successivamente, all'intimazione di pagamento n.
11720199000018179000, primi atti che, al più tardi, avevano reso edotta l'opponente dell'esistenza dei verbali elevati dall'ente impositore Gruppo Torinese Trasporti s.p.a.; le somme di cui era stato intimato il pagamento erano comunque dovute, non essendo maturato il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite anche di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello, in quanto la controversia era di valore inferiore ad € 1.100,00, per cui la sentenza avrebbe potuto essere appellata unicamente con riferimento ai motivi individuati dall'art. 339, comma 3, c.p.c, e chiedendo, nel merito, in rigetto dell'impugnazione, in quanto il giudice di prime cure aveva correttamente e logicamente valutato gli elementi di prova sottoposti alla sua attenzione, laddove aveva in sostanza rilevato che mancava la produzione “materiale” della raccomandata informativa, non potendosi in alcun modo desumere che le raccomandate contenessero l'avviso che l'appellante aveva omesso di produrre.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti di causa.
In via preliminare occorre rilevare che l'appello proposto è certamente ammissibile, atteso che, come è noto, il limite sancito dall'art. 339, comma 3, c.p.c. non si applica alle cause di opposizione aventi ad oggetto il pagamento di somme pretese a titolo di sanzione amministrativa (cfr., ex multis, Cass. n.
9366/2022; Cass. n. 26613/2018); ed invero, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità, indipendentemente dal valore della controversia (tra le ultime, Cass. n. 28417/2024).
Ciò chiarito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In linea generale occorre ricordare che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante pagina 4 di 7 il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione (o l'invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria (v. ex plurimus, Cass. sez. trib. n. 22579/2024; Cass. sez. un., n. 10012/2021; Cass. n. 1144/2018; Cass., sez. un. n. 5791/2008); è, quindi, consentito al contribuente, come nella specie, impugnare un'intimazione di pagamento facendo valere la mancata o irrituale notificazione della prodromica cartella, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale, ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Sempre in via di principio occorre altresì osservare che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. A tale ultimo proposito, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della regolarità della notifica è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata spedita che dia atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (c.d. C.A.D.), in quanto solo così si raggiunge lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. S.U. n. 10012/2021; Cass. n. 12704/2023; Cass. n. 8823/2024;
Cass. n. 2552/2024).
Ciò chiarito in via di principio, venendo ora all'esame del caso di specie, si ricorda qui che, con ricorso in opposizione, l'odierna appellata aveva lamentato l'omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata. Nel costituirsi in giudizio, tuttavia, l'ente impositore, quanto alla cartella n. 11720140009587877000, aveva versato in atti la relazione di notifica, l'elenco degli atti depositati al , tra cui la cartella in questione, Controparte_2
la distinta di trasmissione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, con ivi specificata la pagina 5 di 7 cartella e il numero della raccomandata, nonché l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente l'avviso di deposito, firmato dall'opponente stessa (cfr. doc. 3, fascicolo di primo grado di parte appellante, riprodotto, per quanto qui interessa, a p. 7 del ricorso in appello); anche con riferimento, poi, alla cartella n. 11720140011592435000, l'avviso in questione risulta in effetti essere stato dato con raccomandata n. 689152496781, non ritirata e restituita per compiuta giacenza (doc. 4 e p. 9 del ricorso in appello).
La documentazione prodotta già in primo grado dall'Amministrazione evidenzia, quindi, che la raccomandata di avviso del deposito relativa alla cartella n. 11720140009587877000 è stata ricevuta dall'opponente, mentre quella relativa alla cartella n. 11720140011592435000 non è stata da questa ritirata, per poi essere restituita al mittente per compiuta giacenza, circostanza, del resto, che, dopo la produzione, non è stata in alcun modo contestata dall'odierna appellata;
ed invero, quest'ultima, anche nella memoria di costituzione in appello, ha piuttosto lamentato la mancanza della produzione
“materiale” della raccomandata informativa, assumendo che non si potesse in alcun modo desumere che le raccomandate contenessero l'avviso che l'appellante aveva omesso di produrre. A tale ultimo proposito, deve però osservarsi che la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso fosse diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass. n. 6251/2025; Cass. n. 30787/2019; Cass. n. 16528/2018; in precedenza, v. Cass.
n. 5397/2016; Cass. n. 23920/2013), in alcun modo fornita nella presente causa.
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata nella parte in cui ha ritenuto non perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. delle cartelle impugnate quali atti presupposti.
Nemmeno può dirsi, poi, che successivamente alla notifica delle due cartelle sia intervenuta la prescrizione della pretesa creditoria: ed invero, la prima intimazione di pagamento n.
11720199000018179000 è stata notificata personalmente a mani dell'opponente in data 14.6.2019 (doc.
5, fascicolo di primo grado di parte appellante), così interrompendo la prescrizione per entrambe le cartelle entro il quinquennio;
dal 14.6.2019 alla notifica dell'intimazione poi impugnata, avvenuta in data 10.9.2024, non è poi decorsa la prescrizione quinquennale, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione previsto ex lege per l'emergenza da Covid-19 dall'8.3.2020 e fino al 31.8.2021 (cfr. Cass.
pagina 6 di 7 n. 960/2025, secondo cui i termini di sospensione previsti dalla normativa emergenziale si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione).
L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1172024900536923000 deve, pertanto, essere rigettata.
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alla determinazione delle spese processuali, che devono essere poste in capo all'appellata soccombente.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, escludendo i compensi per la fase istruttoria, in quanto non si è proceduto ad istruzione, e con riduzione al 50% dei compensi della fase decisoria, tenuto conto delle modalità della decisione.
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa n. 2795/2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 65/2025, depositata in data
28.4.2025, rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1172024900536923000;
2) condanna alla refusione, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 207,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a.
(se dovuta) e c.p.a. come per legge;
3) condanna alla refusione, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
lite del secondo grado di giudizio, che liquida in € 59,25 per esborsi ed € 362,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Busto Arsizio, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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