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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15420/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
ST NA Presidente Michele Posio Giudice DI ER Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15420/2023 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio degli Avv.ti Federico Simoni e Doretta Pucci, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a GL (BS), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. G. Carla Valtellini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 14.10.2025) Per parte ricorrente:
“CHIEDE all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso, di voler dichiarare la loro separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: a) disporre l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore alla Persona_1 ricorrente, con collocamento presso la madre autorizzando la stessa ad esercitare la potestà genitoriale relativamente anche alla straordinaria amministrazione, con possibilità per la stessa, sempre nell'interesse del minore, di sottoscrivere ogni documentazione necessaria e di autorizzare la madre a prelevare e/o utilizzare le somme presenti sul libretto intestato al minore al fine di garantire il mantenimento di quest'ultimo. In subordine: prendere ogni provvedimento ritenuto di giustizia a tutela del minore;
b) assegnare la casa familiare, sita in GL (BS), via NC n. 24 alla ricorrente, collocataria del minore, che già è intestataria del contratto di locazione ed autonomamente provvede al pagamento del canone, in quanto rispondente all'interesse della prole ed in quanto il resistente ha acquistato nuovo immobile;
c) stabilire a carico del padre, un assegno di mantenimento per il figlio minore, pari ad euro 400,00 mensili, o altra somma ritenuta di giustizia, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
d) disporre che il versamento di assegno unico avvenga integralmente in favore della Sig.ra ; Parte_1 e) Stabilire in favore della ricorrente ed a carico del Sig. un assegno di CP_1 mantenimento per la moglie, quantificato in euro 300,00 mensili, o altra somma ritenuta di giustizia, per i motivi già esposti;
f) stabilire i tempi e le modalità di visita del figlio ed eventuale permanenza presso il padre;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge. Se ritenuta opportuna ulteriore istruttoria, si intendano richiamate le istanze istruttorie già formulate in atti”; Per parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: IN PRINCIPALITA' vita separata con obbligo di reciproco rispetto e:
- affido congiunto del minore con collocazione primaria presso la madre, concedendo al padre di trascorrere tutti i fine settimana con il figlio, andando a prenderlo il venerdì dopo la scuola e lo riportandolo presso la casa materna la domenica sera dopo cena. Disporre che i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno concorderanno il periodo di vacanze estive in cui il minore resterà con la madre ed i periodi che resteranno con il padre;
stabilire la corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore da parte del convenuto, determinato in € 300,00mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino a quando il convenuto resterà presso l'abitazione coniugale ed € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, a decorrere dal trasferimento dello stesso in Villongo che avverrà alla fine del mese di agosto 2024; disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 14.12.2023 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con a GL (BS) il 22.10.2016, iscritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune al n. 14, parte I, anno 2016, unione dalla quale era nato, il
17.5.2024, il figlio e che la casa coniugale, sita a GL (BS), in via Persona_1
NC n. 24, era condotta in locazione dalla al canone di € 350,00 mensili. Pt_1
La ricorrente affermava di lavorare con contratto a tempo indeterminato con un reddito netto mensile di € 1.000,00 circa, e chiedeva la pronuncia della separazione con affidamento super esclusivo del figlio a sé, allegando condotte violente del marito nei propri confronti, il suo disinteresse per il figlio, e il mancato pagamento, da parte di costui, delle spese di locazione e delle utenze della casa familiare, con collocamento prevalente presso di sé, frequentazioni libere del padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo al mantenimento del minore di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltreché un contributo al proprio mantenimento pari ad € 300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio per aderire alla domanda di separazione, ma per contestare CP_1 quanto riferito dalla ricorrente circa le violenze e il suo disinteresse per il figlio, e per chiedere, quindi, l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni del padre tutti i week end dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera dopo cena, e di porre a proprio carico un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 200,00 mensili, avendo costui un reddito netto mensile di poco superiore a quello della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma senza alcun contributo al mantenimento della moglie.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 19.4.2024 e rinviata, pendenti trattative, al 22.5.2024, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni per il padre a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 16:00 in periodo extrascolastico) alla domenica sera dopo cena (indicativamente verso le 20:00), oltreché l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, e veniva posto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati e, all'udienza del 14.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la Giudice riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
***
1. Sulla pronuncia di separazione Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dalla data della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata celebrata nel mese di aprile 2024, e la ricorrente aveva addebitato al marito anche condotte aggressive e inadempienti ai propri doveri coniugali e di padre. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di prima udienza, nel corso della quale entrambe le parti hanno espresso la volontà di separarsi.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figlio
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore a sé stessa. Il resistente, invece, ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, le relazioni dei Servizi Sociali che hanno monitorato il nucleo familiare hanno confermato che la principale figura di riferimento del minore continua a essere la madre, la quale mostra disponibilità alla collaborazione con i servizi e ricettività rispetto alle indicazioni educative, qualità che costituiscono un punto di forza per la prosecuzione del percorso di sostegno, mentre il padre, pur risultando, secondo quanto riferito dalla ricorrente, più presente nel rispetto del diritto di visita, rappresenta ancora una figura marginale nella vita del minore e, allo stato attuale, le sue difficoltà economiche, la distanza territoriale (egli abita a Villongo, BG, mentre la ricorrente e il figlio a GL, BS), e la scarsa e inefficace comunicazione con la che non favorisce la costruzione di un pensiero educativo condiviso e supportivo nei Pt_1 confronti del figlio, rappresentano ostacoli significativi alla costruzione di una reale corresponsabilità genitoriale. Tale situazione, inoltre, è complicata dal fatto che il minore, che soffre di un disturbo dello spettro autistico, presenta bisogni educativi e assistenziali complessi, che richiedono una presenza educativa strutturata, interventi coordinati e continuità di rete, i quali, a loro volta, presuppongono una stretta e continua cooperazione genitoriale.
Del resto, il resistente si è spesso reso irreperibile agli stessi Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare e di verificarne la capacità genitoriale, ed è rimasto vago anche sull'indicazione dell'indirizzo della propria residenza.
Gli elementi suddetti, quindi, sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento del minore al padre, quindi, non appare confacente al suo interesse.
Al contrario, la è sempre stata una figura genitoriale di riferimento per il proprio figlio, Pt_1 avendo provveduto quotidianamente ai suoi bisogni, sia morali che materiali, attraverso una stretta collaborazione con i Servizi Sociali incaricati di supportare il nucleo familiare.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo del figlio a sé, nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” Persona_1 di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario. Questo Collegio precisa che, stante tale forma di affidamento, la madre potrà agire in autonomia, senza il consenso del padre, per chiedere di poter prelevare e/o utilizzare le somme presenti sul libretto intestato al minore, ma sempre previa autorizzazione del
Giudice Tutelare che stabilirà come impiegare l'importo di volta in volta prelevato.
L'affidamento super esclusivo del minore alla madre comporta, quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 230/2021, la percezione integrale ed esclusiva della somma da parte di costei.
Il collocamento prevalente del minore non può che essere disposto presso la unico Pt_1 genitore col quale egli convive dal mese di aprile 2024, presso l'abitazione sita a GL (BS), in via NC n. 24, che deve essere assegnata alla madre quale genitore collocatario del minore ex art. 337-sexies c.c.
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi continueranno ad avvenire a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera dopo cena, ma con facoltà dei Servizi Sociali incaricati di continuare a supportare il nucleo familiare, di disporne un progressivo ampliamento al venerdì (ipotesi che, peraltro, era già stata disposta in via temporanea ed urgente).
Appare opportuno, infine, incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire le attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare per un anno dalla comunicazione della presente sentenza, in particolare la presa in carico educativa domiciliare e scolastica, il lavoro di rete tra i servizi sanitari, scolastici e sociali per la definizione e l'attuazione di una nuova progettualità personalizzata per il minore il sostegno della madre, Persona_1 Parte_1
nel consolidamento delle competenze genitoriali e organizzative, anche attraverso un
[...] affiancamento educativo mirato, e la promozione di un graduale coinvolgimento del padre, con obiettivi realistici di responsabilizzazione e partecipazione, compatibilmente con le sue attuali condizioni.
Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto sinora in via temporanea ed urgente, prevedendo il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento del figlio minore di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerati le condizioni economiche delle parti (la ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato con un reddito netto mensile di € 1.149,50 nel 2022 e di € 1.259,00 nel 2023, come da dichiarazioni fiscali in atti, ma lavora altresì presso il ristorante “Al Malò” a Rovato, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali depositata quale doc. n. 15 dalla stessa ricorrente, e deve sostenere un canone di locazione di € 350,00 mensili, mentre il resistente, in base alle
Certificazioni Uniche depositate in giudizio, ha percepito un reddito netto mensile pari ad €
873,00 circa nel 2021, ad € 1.275,00 nel 2022, ed ha affermato nella propria comparsa di costituzione di ricevere una retribuzione mensile pari ad € 1.500,00, tanto che, infatti, come emerge dalla dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023, egli ha percepito in quell'anno di imposta un reddito netto mensile di € 1.620,50), la scarsità delle frequentazioni paterne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre.
3. Sul contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente una somma a titolo di mantenimento per sé pari ad € 300,00 mensili, domanda alla quale il resistente si è opposto.
Il diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole in sede di separazione personale è previsto dall'art. 156 c.c. al ricorrere di due requisiti: la non addebitabilità della crisi coniugale al richiedente e la mancanza, in quest'ultimo, di adeguati redditi propri.
La domanda della ricorrente non può essere accolta, in quanto, dalla documentazione fiscale depositata in giudizio dalle parti, emerge l'inesistenza di una sperequazione reddituale adeguata fra costei e il marito, idonea a giustificare l'erogazione di una somma ai sensi dell'art. 156 c.c. suddetto.
4. Sulle spese di lite Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. stante la reciprocità della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva il figlio minore alla madre, Persona_1 Parte_1
attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche
[...] per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale del figlio, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dello stesso, con le precisazioni di cui al paragrafo 2) della parte motiva della presente sentenza, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera dopo cena (indicativamente alle 20:00), ma con facoltà dei Servizi Sociali incaricati di continuare a supportare il nucleo familiare, di disporne un progressivo ampliamento al venerdì (indicativamente dall'uscita da scuola o dalle 16:00 in periodo extrascolastico);
4) Assegna la casa familiare, sita a GL (BS), in via NC n. 24, a Parte_1
5) Invita i Servizi Sociali già incaricati a proseguire le attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare per un anno dalla comunicazione della presente sentenza, in particolare la presa in carico educativa domiciliare e scolastica, il lavoro di rete tra i servizi sanitari, scolastici e sociali per la definizione e l'attuazione di una nuova progettualità personalizzata per il minore Per_1
il sostegno della madre, nel consolidamento delle competenze
[...] Parte_1 genitoriali e organizzative, anche attraverso un affiancamento educativo mirato, e la promozione di un graduale coinvolgimento del padre, con obiettivi realistici di responsabilizzazione e partecipazione, compatibilmente con le sue attuali condizioni;
6) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 [...]
con il versamento di un assegno dell'importo di € 350,00 mensili, da Persona_1 corrispondere ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
7) Rigetta la domanda di un contributo al proprio mantenimento avanzata dalla ricorrente;
8) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali incaricati e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 16.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
DI ER ST NA
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
ST NA Presidente Michele Posio Giudice DI ER Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15420/2023 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio degli Avv.ti Federico Simoni e Doretta Pucci, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a GL (BS), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. G. Carla Valtellini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 14.10.2025) Per parte ricorrente:
“CHIEDE all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso, di voler dichiarare la loro separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: a) disporre l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore alla Persona_1 ricorrente, con collocamento presso la madre autorizzando la stessa ad esercitare la potestà genitoriale relativamente anche alla straordinaria amministrazione, con possibilità per la stessa, sempre nell'interesse del minore, di sottoscrivere ogni documentazione necessaria e di autorizzare la madre a prelevare e/o utilizzare le somme presenti sul libretto intestato al minore al fine di garantire il mantenimento di quest'ultimo. In subordine: prendere ogni provvedimento ritenuto di giustizia a tutela del minore;
b) assegnare la casa familiare, sita in GL (BS), via NC n. 24 alla ricorrente, collocataria del minore, che già è intestataria del contratto di locazione ed autonomamente provvede al pagamento del canone, in quanto rispondente all'interesse della prole ed in quanto il resistente ha acquistato nuovo immobile;
c) stabilire a carico del padre, un assegno di mantenimento per il figlio minore, pari ad euro 400,00 mensili, o altra somma ritenuta di giustizia, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
d) disporre che il versamento di assegno unico avvenga integralmente in favore della Sig.ra ; Parte_1 e) Stabilire in favore della ricorrente ed a carico del Sig. un assegno di CP_1 mantenimento per la moglie, quantificato in euro 300,00 mensili, o altra somma ritenuta di giustizia, per i motivi già esposti;
f) stabilire i tempi e le modalità di visita del figlio ed eventuale permanenza presso il padre;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge. Se ritenuta opportuna ulteriore istruttoria, si intendano richiamate le istanze istruttorie già formulate in atti”; Per parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: IN PRINCIPALITA' vita separata con obbligo di reciproco rispetto e:
- affido congiunto del minore con collocazione primaria presso la madre, concedendo al padre di trascorrere tutti i fine settimana con il figlio, andando a prenderlo il venerdì dopo la scuola e lo riportandolo presso la casa materna la domenica sera dopo cena. Disporre che i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno concorderanno il periodo di vacanze estive in cui il minore resterà con la madre ed i periodi che resteranno con il padre;
stabilire la corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore da parte del convenuto, determinato in € 300,00mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino a quando il convenuto resterà presso l'abitazione coniugale ed € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, a decorrere dal trasferimento dello stesso in Villongo che avverrà alla fine del mese di agosto 2024; disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 14.12.2023 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con a GL (BS) il 22.10.2016, iscritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune al n. 14, parte I, anno 2016, unione dalla quale era nato, il
17.5.2024, il figlio e che la casa coniugale, sita a GL (BS), in via Persona_1
NC n. 24, era condotta in locazione dalla al canone di € 350,00 mensili. Pt_1
La ricorrente affermava di lavorare con contratto a tempo indeterminato con un reddito netto mensile di € 1.000,00 circa, e chiedeva la pronuncia della separazione con affidamento super esclusivo del figlio a sé, allegando condotte violente del marito nei propri confronti, il suo disinteresse per il figlio, e il mancato pagamento, da parte di costui, delle spese di locazione e delle utenze della casa familiare, con collocamento prevalente presso di sé, frequentazioni libere del padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo al mantenimento del minore di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltreché un contributo al proprio mantenimento pari ad € 300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio per aderire alla domanda di separazione, ma per contestare CP_1 quanto riferito dalla ricorrente circa le violenze e il suo disinteresse per il figlio, e per chiedere, quindi, l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni del padre tutti i week end dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera dopo cena, e di porre a proprio carico un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 200,00 mensili, avendo costui un reddito netto mensile di poco superiore a quello della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma senza alcun contributo al mantenimento della moglie.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 19.4.2024 e rinviata, pendenti trattative, al 22.5.2024, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni per il padre a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 16:00 in periodo extrascolastico) alla domenica sera dopo cena (indicativamente verso le 20:00), oltreché l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, e veniva posto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati e, all'udienza del 14.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la Giudice riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
***
1. Sulla pronuncia di separazione Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dalla data della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata celebrata nel mese di aprile 2024, e la ricorrente aveva addebitato al marito anche condotte aggressive e inadempienti ai propri doveri coniugali e di padre. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di prima udienza, nel corso della quale entrambe le parti hanno espresso la volontà di separarsi.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figlio
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore a sé stessa. Il resistente, invece, ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, le relazioni dei Servizi Sociali che hanno monitorato il nucleo familiare hanno confermato che la principale figura di riferimento del minore continua a essere la madre, la quale mostra disponibilità alla collaborazione con i servizi e ricettività rispetto alle indicazioni educative, qualità che costituiscono un punto di forza per la prosecuzione del percorso di sostegno, mentre il padre, pur risultando, secondo quanto riferito dalla ricorrente, più presente nel rispetto del diritto di visita, rappresenta ancora una figura marginale nella vita del minore e, allo stato attuale, le sue difficoltà economiche, la distanza territoriale (egli abita a Villongo, BG, mentre la ricorrente e il figlio a GL, BS), e la scarsa e inefficace comunicazione con la che non favorisce la costruzione di un pensiero educativo condiviso e supportivo nei Pt_1 confronti del figlio, rappresentano ostacoli significativi alla costruzione di una reale corresponsabilità genitoriale. Tale situazione, inoltre, è complicata dal fatto che il minore, che soffre di un disturbo dello spettro autistico, presenta bisogni educativi e assistenziali complessi, che richiedono una presenza educativa strutturata, interventi coordinati e continuità di rete, i quali, a loro volta, presuppongono una stretta e continua cooperazione genitoriale.
Del resto, il resistente si è spesso reso irreperibile agli stessi Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare e di verificarne la capacità genitoriale, ed è rimasto vago anche sull'indicazione dell'indirizzo della propria residenza.
Gli elementi suddetti, quindi, sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento del minore al padre, quindi, non appare confacente al suo interesse.
Al contrario, la è sempre stata una figura genitoriale di riferimento per il proprio figlio, Pt_1 avendo provveduto quotidianamente ai suoi bisogni, sia morali che materiali, attraverso una stretta collaborazione con i Servizi Sociali incaricati di supportare il nucleo familiare.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo del figlio a sé, nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” Persona_1 di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario. Questo Collegio precisa che, stante tale forma di affidamento, la madre potrà agire in autonomia, senza il consenso del padre, per chiedere di poter prelevare e/o utilizzare le somme presenti sul libretto intestato al minore, ma sempre previa autorizzazione del
Giudice Tutelare che stabilirà come impiegare l'importo di volta in volta prelevato.
L'affidamento super esclusivo del minore alla madre comporta, quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 230/2021, la percezione integrale ed esclusiva della somma da parte di costei.
Il collocamento prevalente del minore non può che essere disposto presso la unico Pt_1 genitore col quale egli convive dal mese di aprile 2024, presso l'abitazione sita a GL (BS), in via NC n. 24, che deve essere assegnata alla madre quale genitore collocatario del minore ex art. 337-sexies c.c.
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi continueranno ad avvenire a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera dopo cena, ma con facoltà dei Servizi Sociali incaricati di continuare a supportare il nucleo familiare, di disporne un progressivo ampliamento al venerdì (ipotesi che, peraltro, era già stata disposta in via temporanea ed urgente).
Appare opportuno, infine, incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire le attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare per un anno dalla comunicazione della presente sentenza, in particolare la presa in carico educativa domiciliare e scolastica, il lavoro di rete tra i servizi sanitari, scolastici e sociali per la definizione e l'attuazione di una nuova progettualità personalizzata per il minore il sostegno della madre, Persona_1 Parte_1
nel consolidamento delle competenze genitoriali e organizzative, anche attraverso un
[...] affiancamento educativo mirato, e la promozione di un graduale coinvolgimento del padre, con obiettivi realistici di responsabilizzazione e partecipazione, compatibilmente con le sue attuali condizioni.
Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto sinora in via temporanea ed urgente, prevedendo il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento del figlio minore di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerati le condizioni economiche delle parti (la ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato con un reddito netto mensile di € 1.149,50 nel 2022 e di € 1.259,00 nel 2023, come da dichiarazioni fiscali in atti, ma lavora altresì presso il ristorante “Al Malò” a Rovato, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali depositata quale doc. n. 15 dalla stessa ricorrente, e deve sostenere un canone di locazione di € 350,00 mensili, mentre il resistente, in base alle
Certificazioni Uniche depositate in giudizio, ha percepito un reddito netto mensile pari ad €
873,00 circa nel 2021, ad € 1.275,00 nel 2022, ed ha affermato nella propria comparsa di costituzione di ricevere una retribuzione mensile pari ad € 1.500,00, tanto che, infatti, come emerge dalla dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023, egli ha percepito in quell'anno di imposta un reddito netto mensile di € 1.620,50), la scarsità delle frequentazioni paterne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre.
3. Sul contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente una somma a titolo di mantenimento per sé pari ad € 300,00 mensili, domanda alla quale il resistente si è opposto.
Il diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole in sede di separazione personale è previsto dall'art. 156 c.c. al ricorrere di due requisiti: la non addebitabilità della crisi coniugale al richiedente e la mancanza, in quest'ultimo, di adeguati redditi propri.
La domanda della ricorrente non può essere accolta, in quanto, dalla documentazione fiscale depositata in giudizio dalle parti, emerge l'inesistenza di una sperequazione reddituale adeguata fra costei e il marito, idonea a giustificare l'erogazione di una somma ai sensi dell'art. 156 c.c. suddetto.
4. Sulle spese di lite Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. stante la reciprocità della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva il figlio minore alla madre, Persona_1 Parte_1
attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche
[...] per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale del figlio, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dello stesso, con le precisazioni di cui al paragrafo 2) della parte motiva della presente sentenza, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera dopo cena (indicativamente alle 20:00), ma con facoltà dei Servizi Sociali incaricati di continuare a supportare il nucleo familiare, di disporne un progressivo ampliamento al venerdì (indicativamente dall'uscita da scuola o dalle 16:00 in periodo extrascolastico);
4) Assegna la casa familiare, sita a GL (BS), in via NC n. 24, a Parte_1
5) Invita i Servizi Sociali già incaricati a proseguire le attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare per un anno dalla comunicazione della presente sentenza, in particolare la presa in carico educativa domiciliare e scolastica, il lavoro di rete tra i servizi sanitari, scolastici e sociali per la definizione e l'attuazione di una nuova progettualità personalizzata per il minore Per_1
il sostegno della madre, nel consolidamento delle competenze
[...] Parte_1 genitoriali e organizzative, anche attraverso un affiancamento educativo mirato, e la promozione di un graduale coinvolgimento del padre, con obiettivi realistici di responsabilizzazione e partecipazione, compatibilmente con le sue attuali condizioni;
6) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 [...]
con il versamento di un assegno dell'importo di € 350,00 mensili, da Persona_1 corrispondere ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
7) Rigetta la domanda di un contributo al proprio mantenimento avanzata dalla ricorrente;
8) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali incaricati e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 16.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
DI ER ST NA