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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2024, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro nella persona della dott.ssa Francesca
Tritto ha pronunciato la seguente sentenza nel proc. N. 1236 /2023
TRA
rapp. e difeso dall'avv. IMPROTA EMANUELE dom. Parte_1
Indirizzo Telematico
RICORRENTE
E
rapp. e difesa dall'avv. DEL SORDO ROBERTA CP_1
( ) VIA ALCIDE DE GASPERI,55 80133 NAPOLI;
C.F._1
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di cui al ricorso. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del suddetto requisito sanitario. La parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u.
Il c.t.u. chiamato a chiarimenti in questa fase di opposizione, ha ritenuto che il ricorrente possieda il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire della prestazione richiesta. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Al riguardo va evidenziato che, quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Conseguentemente la opposizione proposta va accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite si compensano in ragione della decorrenza del grado di invalidità successiva al ricorso.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
accoglie l'opposizione. Dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento della invalidità superiore a 2/3 a decorrere dal mese di aprile 2023.
Compensa le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' CP_1 come liquidate con separato decreto.
Torre Annunziata, 15/05/2024
Il Giudice
Francesca Tritto