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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 578/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]34 22060 CABIATE ITALIA con l'Avv. LANGE' FRANCESCO
e
RT RH nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]15 22060 CABIATE ITALIA con l'Avv. LANGE' FRANCESCO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CABIATE, in data 19.6.1997 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cabiate - anno 1997, atto n. 9, parte II, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 13.4.2021, omologato con decreto del Tribunale di Como del 7-10.5.2021
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato l'[...] Parte_2
- nato il [...] Persona_1 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1- continuerà a vivere presso la madre, la quale si farà carico del relativo mantenimento ordinario, Per_1 mentre , non ancora del tutto economicamente indipendente, continuerà a vivere presso il padre, il Pt_2 quale si farà carico del relativo mantenimento ordinario;
2- i genitori concordano che le spese straordinarie relative a saranno sostenute in ragione del 50% Per_1 ciascuno, secondo le modalità previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como già noto alle parti, precisando che ove il costo delle tasse universitarie dovessero subire un incremento dovuto all'aumento del reddito di uno dei genitori, la ripartizione avverrà attribuendo una maggior percentuale al genitore che, appunto, ne ha causato l'aumento;
sarà fiscalmente a carico dei genitori in misura pari al 50%; in pari misura i coniugi usufruiranno CP_1 delle relative detrazioni, prestazioni e agevolazioni fiscali.
4- le Parti concordano che nel momento in cui dovesse rilasciare la casa paterna per trasferirsi Pt_2 altrove, il sig. Rho contribuirà, oltre che alle spese straordinarie come da punto 2), al mantenimento ordinario di versando, direttamente al ragazzo, un contributo mensile di € 200,00 (duecento) da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
5- la casa coniugale sita in Cabiate (CO), via Pola n.34, di esclusiva proprietà della sig.ra , Parte_1 viene alla stessa definitivamente assegnata.
6- i coniugi di chiarano di aver prima di ora regolato ogni pendenza economica e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e RT RH in data 19.6.1997, in CABIATE (atto trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Cabiate - anno 1997, atto n. 9, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CABIATE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]34 22060 CABIATE ITALIA con l'Avv. LANGE' FRANCESCO
e
RT RH nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]15 22060 CABIATE ITALIA con l'Avv. LANGE' FRANCESCO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CABIATE, in data 19.6.1997 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cabiate - anno 1997, atto n. 9, parte II, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 13.4.2021, omologato con decreto del Tribunale di Como del 7-10.5.2021
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato l'[...] Parte_2
- nato il [...] Persona_1 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1- continuerà a vivere presso la madre, la quale si farà carico del relativo mantenimento ordinario, Per_1 mentre , non ancora del tutto economicamente indipendente, continuerà a vivere presso il padre, il Pt_2 quale si farà carico del relativo mantenimento ordinario;
2- i genitori concordano che le spese straordinarie relative a saranno sostenute in ragione del 50% Per_1 ciascuno, secondo le modalità previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Como già noto alle parti, precisando che ove il costo delle tasse universitarie dovessero subire un incremento dovuto all'aumento del reddito di uno dei genitori, la ripartizione avverrà attribuendo una maggior percentuale al genitore che, appunto, ne ha causato l'aumento;
sarà fiscalmente a carico dei genitori in misura pari al 50%; in pari misura i coniugi usufruiranno CP_1 delle relative detrazioni, prestazioni e agevolazioni fiscali.
4- le Parti concordano che nel momento in cui dovesse rilasciare la casa paterna per trasferirsi Pt_2 altrove, il sig. Rho contribuirà, oltre che alle spese straordinarie come da punto 2), al mantenimento ordinario di versando, direttamente al ragazzo, un contributo mensile di € 200,00 (duecento) da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
5- la casa coniugale sita in Cabiate (CO), via Pola n.34, di esclusiva proprietà della sig.ra , Parte_1 viene alla stessa definitivamente assegnata.
6- i coniugi di chiarano di aver prima di ora regolato ogni pendenza economica e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e RT RH in data 19.6.1997, in CABIATE (atto trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Cabiate - anno 1997, atto n. 9, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CABIATE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao