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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 513/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Pecorario;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il Persona_1 riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno mensile di invalidità disciplinato dalla legge n.
118/71 a far data dalla domanda amministrativa - presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione adeguata delle patologie da cui è affetta così come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha Persona_1 esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il CTU, nell'elaborato peritale ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI MEDICO - LEGALI La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali, eseguiti nel corso di questa consulenza medico-legale, e lo studio della documentazione sanitaria agli atti ci consentono di affermare che è affetta dalle Parte_1 seguenti infermità:
Leucemia mieloide in fase cronica in attuale remissione
Sindrome depressiva su base psicotica…
La leucemia mieloide cronica si verifica quando una cellula staminale pluripotente va incontro a trasformazione maligna e mieloproliferazione clonale, portando a una marcata iperproduzione di
1 granulociti maturi e immaturi. Inizialmente asintomatica, la progressione della leucemia mieloide cronica è subdola, con uno stadio "benigno" aspecifico (malessere, anoressia, perdita di peso) che, con il tempo, dà luogo a fasi accelerate o blastiche con segni più nefasti, come splenomegalia, pallore, facilità a ecchimosi e sanguinamento, febbre, linfoadenopatie e alterazioni cutanee. Lo striscio del sangue periferico, l'aspirato midollare e la dimostrazione del cromosoma Philadelphia permettono la diagnosi. La terapia consiste nell'utilizzo di inibitori della tirosin-chinasi (TKI) come imatinib, desatinib, nilotinib, bosutinib e ponatinib che migliorano significativamente la risposta e prolungano la sopravvivenza. Sono anche utilizzati talvolta farmaci mielosoppressori (p. es., idrossiurea), trapianto di cellule staminali e interferone alfa.
Ad oggi persiste la remissione molecolare completa della malattia. Lamenta astenia, dolori addominali e crampi agli arti inferiori Necessita di periodici controlli clinici ambulatoriali e di laboratorio per il monitoraggio continuo della malattia di base…” l'ultima visita oncologica, lo specialista valuta l'indice di KY intorno al 50-60%; per la valutazione percetuale, in mancanza di codice tabellare diretto si utilizza la tabella ICD9:
Leucemia linfatica cronica stadio “o” e qualsiasi stadio in remissione completa cod. 204.1 classe funzionale→1→ (11-30) assegnando per quanto detto il 30%.
Sindrome depressiva su base psicotica
Dallo studio della documentazione sanitaria allegata al fascicolo sanitario non è presente storia clinica di UOSM, tuttavia è presente una certificazione psichiatrica che di seguito si riporta: “Copia
ASL CE certificato del 6.11.20 a firma illeggibile con diagnosi: Psicosi depressiva stabilizzata con psicofarmaci” da quanto e dalla visita peritale si può porre diagnosi di una sindrome depressiva endogena media, rappresentata dalla polarizzazione ideativa della patologia ematologica cronica sofferta, allo stato la valutazione percentuale si effettua con il cod. 2209 841-50%) assegnandoper quanto detto il 45%.
Ad esemplificazione di quanto sopra, con riferimento alla tabella indicativa delle percentuali 1
d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (D.M. 5 febbraio 1992), si può precisare quanto segue:
Le suddette malattie sono da considerarsi permanenti. Successivamente alla data di presentazione della domanda amministrativa non si è verificato un aggravamento delle patologie accertate come testimoniato dalla documentazione sanitaria allegata. Nel corso del procedimento amministrativo non si è verificato alcun aggravamento… PERCENTUALE FINALE D'INVALIDITA' ED EPOCA D'INSORGENZA
Tali infermità, obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, previa applicazione della formula di calcolo prescritta dalla normativa vigente, determinano un danno a carico della ricorrente tale da comportare un'invalidità complessiva nella misura del Parte_1
62%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 20.12.22 come si rileva anche dalla documentazione sanitaria allegata”.
Il CTU dott.ssa , nominato nel corso del presente giudizio per procedere ad una Persona_2 nuova indagine peritale, comunicava l'assenza di parte ricorrente alla visita medica.
La Corte di Legittimità afferma che per l'accertamento della sussistenza dei requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale è necessario che l'interessato, al fine di un adeguato soddisfacimento dell'onere probatorio a suo carico, non soltanto
2 produca una documentazione rilevante, ma offra la sua piena collaborazione con gli specialisti medico - legali ai fini di una diagnosi completa (cfr. Sez. L, Sentenza n. 19577 del 2013).
Inoltre la Corte di Legittimità (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2361 del 29/01/2019) ha affermato: “il primo motivo è infondato in quanto la Corte d'appello correttamente, preso atto della comunicazione del consulente tecnico d'ufficio dell'8 marzo 2017, ha, alla udienza del 10 marzo 2017 deciso la causa applicando il consolidato principio secondo cui "In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrale nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello - anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della domanda per difetto di prova. Nè l'assenza del periziando alla visita peritale può ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all'udienza dinanzi alla Corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poichè le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto esserlo. " (Cass. n. 19577 del 26/08/2013; n. 29906 del
29/12/2011; da ultimo: Cass. n. 12721 del 19 maggio 2017).”
Pertanto in ragione dell'onere della prova della sussistenza del requisito sanitario a carico della parte ricorrente, della mancata presentazione a visita medica (cfr. dichiarazione del CTU dott.ssa
[...]
in atti), delle valutazioni medico legali del CTU nominato nell'ATP dott. Persona_2 Persona_1
– che devono essere condivise essendo il risultato di un ragionamento rigorosamente
[...] scientifico ed esaurientemente argomentato – il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 14.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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