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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 852/2024 RGA;
avverso la sentenza n.221/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 288/2022 e pubblicata in data
01/07/2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale per crediti di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 12.06.2025; promossa da:
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simone Forte (CF ) del Foro di Napoli ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria San Babila N.
4/A, come da procura agli atti:
- appellante -
contro
- ai sensi dell'art. Controparte_1
1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225
pag. 1 di 15 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_2 [...]
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. in CP_3 P.IVA_1
persona del Dott. , giusta procura speciale conferitale per atto Controparte_4 del Notaio in data 25.07.2024, rappresentata e difesa nel Persona_1
presente giudizio dall'Avv. Pasquale Varì del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Piemonte n. 39, come da mandato agli atti;
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore (Cod. Fisc. – P. I. P.IVA_2
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dai P.IVA_3 sottoscritti avv.ti Maria Maddalena Berloco, Oreste Manzi e Renato Vestini, in virtù di procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati con atto del Notaio in Roma del 22 marzo 2024 rep. n. 37875/7313, elettivamente Persona_2
domiciliato in Bologna, via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della Sede
Provinciale dell' stesso;
CP_5
- Appellati
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 12.06.2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, agiva in I grado innanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, evocando in giudizio e CP_1 CP_6
e chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
pag. 2 di 15 08520229000952436000 opposta, notificatale in data 03.05.2022, relativa a otto avvisi di addebito, per l'importo complessivo di € 37.827,65.
Segnatamente l'opponente eccepiva:
- la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi (art. 3, comma 9, L. n.
335/1995) per mancanza di atti interruttivi;
- la mancata ricezione degli avvisi di addebito originari;
- la decadenza dal potere di riscossione per alcuni avvisi ex art. 25, comma
1, d.lgs. n. 4/1999, relativi agli anni 2011, 2012, 2014 e 2015 (nella specie: i nn. 38520140001095519000, 38520140001501681000,
38520170000790378000 e 38520190000603435000), “presumibilmente” tardivamente notificati negli anni 2017 e 2019;
- la nullità dell'intimazione per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Il Giudice di primo grado, dato atto della rituale costituzione delle parti evocate in giudizio - che resistevano alle deduzioni e domande tutte svolte dalla parte ricorrente – istruita la causa in via documentale, con sentenza resa in data
01.07.2024, dichiarava il diritto di ad agire in via esecutiva nei confronti CP_1
della parte opponente in relazione ai crediti di cui all'intimazione di CP_6 pagamento opposta;
inoltre, pur avendo accertato l'intervenuta decadenza ex art. 25 comma 1, d.lgs. n. 4/1999 con riguardo agli avvisi di addebito di cui al terzo alinea del capoverso che precede, dichiarava - comunque - la parte ricorrente tenuta al pagamento delle somme oggetto di tali avvisi, condannandola alla relativa corresponsione, oltre sanzione ed interessi sino al saldo.
Ne seguiva, in ragione del principio di soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite delle parti resistenti (con distrazione delle spese in favore del difensore di dichiaratosi antistatario, come da CP_1
ordinanza di correzione dell'errore materiale resa dallo stesso giudice in data
19/07/2024).
pag. 3 di 15
2. L'opponente, soccombente in I grado, ha proposto tempestivo gravame formulando 9 motivi d'appello, di seguito sintetizzati:
I: nullità della costituzione di per violazione Controparte_7
dell'art. 11 d.lgs. 546/92, mod. dal d.lgs. 156/2015, e conseguente inammissibilità dei documenti prodotti in I grado;
sostiene l'appellante che dall'01.01.2016
l possa costituirsi solo tramite personale Controparte_8 interno mentre nel caso in esame si è costituita illegittimamente tramite avvocato esterno (avv. Dario Scimè) senza allegare: l'atto organizzativo generale;
la motivata delibera degli organi di vigilanza;
l'indicazione delle ragioni specifiche per il ricorso ad avvocato esterno;
II. violazione degli artt. 214, 215 c.p.c. e 2719 c.c., in particolare con riferimento all'avviso di addebito n. 38520170000790378000, rispetto a cui l'appellante deduce il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche prive di autentica;
III - nullità delle notifiche postali, per violazione della disciplina delle notificazioni a mezzo posta, in particolare per gli avvisi nn.
38520170000736707000, 38520190000603435000,38520160000163760000,
38520160000855705000: segnatamente l'appellante assume che le notifiche in questione sarebbero state effettuate a persona diversa dal destinatario e che mancherebbe l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (C.A.D.)
IV - violazione della norma di riferimento quanto alla notifica per compiuta giacenza per l'Avviso n. 38520150000456428000, perché mancherebbe la prova dell'espletamento delle attività necessarie al corretto iter notificatorio, in particolare deducendosi l'assenza della prova di ricezione della raccomandata informativa;
V – erroneità della sentenza ove attribuisce efficacia interruttiva delle istanze di rateizzazione: la parte appellante deduce che le istanze di rateizzo non avrebbero efficacia ricognitiva del debito né interruttiva della prescrizione;
deduce inoltre la mancanza di espressa clausola di acquiescenza e che le istanze in questione sarebbero state finalizzate solo ad evitare misure cautelari/esecutive;
pag. 4 di 15 VI –nullità derivata dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
VII –difetto di motivazione dell'intimazione sulle modalità di calcolo degli interessi moratori;
VIII – erroneità della sentenza laddove non avrebbe accertato l'intervenuta prescrizione quinquennale in violazione dell'art. 3, co. 9, L. n.
335/1995 dei Contributi relativi agli anni 2011-2017;
IX – violazione dell'art. 25, co. 1, d.lgs. n. 46/1999 con riguardo all'intervenuta decadenza dal potere di riscossione per i titoli nn.
38520140001095519000, 38520140001501681000, 38520170000790378000,
38520190000603435000; l'appellante deduce anche in questa sede che, avendo tali titoli come riferimento gli 2011, 2012, 2014, 2015, il termine di cui alla normativa richiamata sarebbe stato violato in quanto l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta ben oltre il 31 dicembre dell'anno successivo;
deduce inoltre la tardività delle notifiche sarebbe in quanto avvenute negli anni 2017 e 2019.
Si costituivano entrambi gli appellati che contestavano recisamente i motivi di appello, insistendo per il loro rigetto col favore delle spese.
3. Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile prima ancora che infondato, per le ragioni appresso indicate.
Intanto, il I° dei motivi d'appello come sopra sintetizzato, deve ritenersi inammissibile in quanto afferente a questione proposta per la prima volta solo in sede di appello, in violazione del disposto del divieto di nova di cui all'art. 345
c.p.c.
Cionondimeno, per completezza motivazionale, se ne rileva l'incontestabile infondatezza: ciò in forza del disposto dell'art. 1 comma 8 del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225 come interpretato dal D.L. n. 34/2019 (recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"), convertito nella legge n. 58/2019 nonché in ragione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “Impregiudicata la generale facoltà di
pag. 5 di 15 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' Controparte_1
si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa
[...]
riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4 r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo d.l. 193 del 2016, art.
1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale
e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura o di CP_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a CP_1
mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. civ. sez. un.,
19/11/2019, n.30008).
Di talché, posta la centralità della “base convenzionale” quanto alla rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura - da individuarsi nel protocollo sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato che riserva a quest'ultima la difesa dell' nei CP_1 casi ivi stabiliti, tra cui non rientra quella in oggetto - del tutto legittima deve ritenersi la scelta di di avvalersi di avvocato del libero foro, in coerenza CP_1
con quanto chiarito dalle stesse SU cit. laddove si legge, in parte motiva (per quanto di interesse) che: “in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l' avvalersi anche di CP_1 avvocati del libero foro”. Ne consegue, altresì, il rigetto dell'istanza svolta dalla
pag. 6 di 15 parte appellante al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti da in I grado. CP_1
Con riguardo agli ulteriori motivi di appello come sopra sintetizzati, occorre rammentare che regola di valutazione dell'ammissibilità del gravame impone che lo stesso si confronti con le ragioni di decisione;
pur essendo escluse,
a tal fine, formule “sacramentali”, cionondimeno occorre pur sempre una parte argomentativa che si contrapponga a quella che il Tribunale ha adottato nel respingere le analoghe eccezioni svolte in quella sede1; si rileva infatti come i motivi articolati dall'appellante altro non siano che una mera ripetizione dei motivi di opposizione già svolti in I grado ed ai quali la sentenza di I grado ha dato ampia ed adeguata risposta, giungendo alle conclusioni decisorie come sopra riportate motivata.
È dunque alla motivazione di primo grado che si reputa sufficiente fare rinvio, non essendovi alcun nuovo argomento né alcuna specifica critica di cui occuparsi in questa sede.
Segnatamente con riguardo ai motivi II, III, IV, V, VI e VIII (da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi ed articolati alla parte appellante senza un ordine logico preciso) si ritiene di confermare, in tale sede, le inappuntabili valutazioni svolte dal giudice di I cure, arricchite da coerenti puntelli giurisprudenziali, da cui si trae quanto segue: “il motivo di opposizione relativo alla prescrizione della pretesa contributiva è infondato.
Com'è noto, i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/1995 così recitano: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
pag. 7 di 15 delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma
19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta da parte resistente
e da risulta che: gli avvisi di addebito in CP_6 Controparte_7
questione sono stati ritualmente notificati a mezzo posta;
vi sono stati numerosi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, anch'essi regolarmente notificati.
Parte ricorrente, invero, con note d'udienza del 28.09.2022, del 12.04.2023 e del
24.06.2024, ha contestato tutta la documentazione versata in atti dalle controparti.
L'opponente ha, in primo luogo, posti dubbi circa la conformità della copia fotostatica all'originale.
Sul punto, vi è da rilevare che il disconoscimento si appalesa solo in apparenza specifico poiché gli atti disconosciuti sono numerosi ed ognuno di essi è stato, ovviamente, notificato in tempi diversi: di conseguenza, era onere della parte individuare per ogni atto le specifiche ragioni della asserita mancanza di conformità all'originale (cfr. Cass., n. 7775/2014; n. 7105/2016; n. 12730/2016).
pag. 8 di 15 Come condivisibilmente rimarcato dalla Suprema Corte, solo una volta che sia stata positivamente accertata la ritualità e, quindi, l'efficacia della contestazione, il giudice può provvedere, ai sensi del disposto di cui all'art. 22, comma 5, del
d.lgs. n. 546/1992, ad ordinare all'Agente della Riscossione il deposito degli originali (Cass., n. 8446/2015). In caso contrario, dovrà rigettare la richiesta e ritenere le copie prodotte conformi agli originali (Cass. n. 8059/2017).
Inoltre, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che
l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale; tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne
l'efficacia rappresentativa (così Cass., n. 12737/2018).
Si aggiunga che l'originale della cartella di pagamento è quella notificata al contribuente, dunque l'agente della riscossione può soltanto produrre la copia
(Cass., n. 25292/2018); detto altrimenti, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente;
la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'intimazione di pagamento, come precisato nell'esordio della relata medesima
(Cass., n. 16121/2019).
Precisa, poi, Cass. n. 4779/1997 che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede
pag. 9 di 15 al recapito del plico fanno fede fino a prova contraria in ordine all'indicazione di un determinato luogo, dimora o domicilio del notificando, nonché in ordine al rapporto fra il predetto soggetto e la persona alla quale l'atto è stato consegnato.
L'opponente ha disconosciuto anche l'autenticità della sottoscrizione apposta sui referti di notifica.
Sul punto, va rilevato in fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, negli avvisi di ricevimento prodotti dall' e da in copia CP_6 CP_1
di Poste Italiane s.p.a. non risulta indicata la qualità del soggetto che ha apposto la sottoscrizione, essendo stata, peraltro, apposta una firma illeggibile. Non si pone, dunque, il problema di verificare l'imputabilità della sottoscrizione a
o ad altri, perché nessuna attestazione imputa la qualità del Parte_1 soggetto ricevente, ma di capire se la notifica sia rituale.
Sul punto, va rilevato, sempre in fatto, che non risulta contestato che la notifica sia stata effettuata presso la residenza della ricorrente, ossia Castel San Giovanni
(PC), via Don Ubaldo Melloni n. 11, mediante raccomandata ordinaria.
Giova, quindi, rilevare che l' e non sono tenuti a notificare gli avvisi CP_6 CP_1
di addebito e le intimazioni di pagamento nelle forme previste dal codice di procedura civile, potendo bensì avvalersi, come nel caso di specie hanno fatto, del servizio postale. I titoli in questione risultano regolarmente notificati, come ricavabile dalle cartoline postali versate in atti.
Premesso che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico fanno fede fino a prova contraria in ordine all'indicazione di un determinato luogo, dimora o domicilio del notificando, nonché in ordine al rapporto fra il predetto soggetto e la persona alla quale l'atto è stato consegnato (Cass., n.
4779/1997), la Suprema Corte non ha mancato di rilevare che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente,
pag. 10 di 15 per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma,
e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass., n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015). Si è inoltre osservato che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art.
7, comma 2, della L. n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass., n. 24283 del 2015)” (Cass., n. 14454 del 09.07.2020)”.
In estrema sintesi, deve ritenersi – come risultante dall'articolata ed ineccepibile motivazione del giudice di prime cure - che la documentazione versata in atti dalle parti resistenti integra “prova dell'avvenuta (e regolare) notificazione sia degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento oggetto della presente
pag. 11 di 15 azione di accertamento negativo, sia di atti successivi, idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria”.
Parimenti destituita di fondamento è la dedotta irrilevanza di richieste di rateizzazione a fini interruttivi della prescrizione, con ciò integrandosi la motivazione della sentenza gravata alla luce dell'orientamento consolidato della
Cassazione, secondo cui: “con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5,
3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ” (Cass. Civ., Sez. VI, Ord.
16.06.2022, n. 19401; quanto, poi, alla natura del riconoscimento dell'altrui diritto quale atto non negoziale bensì quale atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo la manifestazione - anche implicita - della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà dell'atto: cfr. tra le recenti Sez. 3 -, Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024).
Con riguardo al VII motivo di appello, afferente al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione sulle modalità di calcolo degli interessi moratori, se ne rileva l'assoluta speciosità in quanto non si confronta né con la sentenza né con
pag. 12 di 15 il dato normativo di riferimento;
confermato, infatti, quanto già rilevato dal giudice di prime cure circa la completezza dell'atto di intimazione di pagamento oggetto di causa in quanto contenente tutti gli elementi prescritti dalla legge, occorre più specificamente porre in rilievo – integrandosi con ciò la motivazione della sentenza gravata – che è l'art. 30 del D.P.R. n. 602/73 a stabilire che gli
“interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi” – peraltro noti e conoscibili in quanto determinati con provvedimento generale - si applicano con decorrenza dalla data della notifica della cartella e sino all'effettivo pagamento, inferendosene che tali interessi non possono essere calcolati in seno alla cartella di pagamento.
Parimenti carente, sotto il profilo innanzi tutto dell'ammissibilità, anche l'ultimo dei motivi di impugnazione – il IX° – afferente alla dedotta decadenza dal potere di riscossione per 4 dei titoli azionati, in quanto ancora una volta non si confronta con la precisa motivazione della sentenza gravata;
infatti in essa il giudice di I grado affronta la questione accertandone la fondatezza, ponendo però in rilievo - in modo del tutto coerente con il sistema – che l'intervenuta decadenza
“non esime il giudice dall'accertare il fondamento della pretesa contributiva, ove vi sia, come nel caso di specie, domanda di condanna dell'opponente al pagamento del credito”, dando continuità al costante insegnamento della Suprema
Corte, secondo cui: “un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini del ruolo comporta soltanto
l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. In breve, quella di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 46/1999 è una decadenza processuale e non sostanziale” (cfr.
Cass., n. 3486/2016; vd. conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1558 del
23/01/2020). Del pari coerentemente il Giudice di prime cure ha poi richiamato il principio secondo cui “l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di
pag. 13 di 15 azione di accertamento negativo del credito (Cass., n. 12239/2007) che dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio (analogamente a quanto accade nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge). Da ciò discende che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale/avviso di addebito opposto comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cass., n.
20728/2019)”.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, deve pertanto concludersi affermando l'inammissibilità prima ancora dell'infondatezza, giacché parte appellante non ha offerto spunti di riflessione idonei a confutare le solide valutazioni offerte dal giudice a quo qui ribadite e confermate - da ritenersi immuni da vizi logico-procedimentali in quanto frutto di approfondita ed argomentata riflessione giuridica.
Si ritiene, peraltro, che il gravame esaminato non solo sia da valutarsi in termini di pretestuosità ma debba ritenersi inutilmente gravoso, in ragione della tecnica argomentativa adottata, intenzionalmente ripropositiva di questioni ampiamente trattate e consolidate, la cui disamina in tale sede ha comportato una significativa faticosità motivazionale, con conseguente aggravio delle pubbliche risorse.
Ebbene tali considerazioni conducono, oltre alla condanna della parte appellante al pagamento ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite del presente grado di giudizio come liquidate in parte dispositiva in favore di entrambi gli appellati - con distrazione in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario - anche alla CP_1 condanna della medesima parte per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 c.p.c., richiesta dall'appellata e determinata nella misura di euro 500,00 come CP_6 ritenuta di giustizia.
pag. 14 di 15 A tale ultima statuizione, segue altresì ex lege la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della di un pari importo ex art. 96, Controparte_9
ult. co. c.p.c., misura sanzionatoria volta a stigmatizzare l'abuso delle risorse di enti e servizi pubblici, funzionali a ben altre e più sostanziali tutele.
Infine, si ritengono sussistenti i presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 ai fini della corresponsione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che liquida – in favore di ciascuno - nella somma di euro 3500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario quanto alla posizione di
CP_1
3. condanna l'appellante al pagamento:
- ex art. 96, co.1, c.p.c. di euro 500,00 in favore dell'appellata ; CP_6
- ex art. 96, co. 4, c.p.c. al pagamento di euro 500,00 in favore della Casse delle Ammende;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 12/06/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 15 di 15
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Ex multis Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481 – i cui principi si intendono applicabili anche all'attuale versione del disposto di cui all'art.434 c.p.c. - secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice…”
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 852/2024 RGA;
avverso la sentenza n.221/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 288/2022 e pubblicata in data
01/07/2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale per crediti di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 12.06.2025; promossa da:
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simone Forte (CF ) del Foro di Napoli ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria San Babila N.
4/A, come da procura agli atti:
- appellante -
contro
- ai sensi dell'art. Controparte_1
1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225
pag. 1 di 15 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_2 [...]
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. in CP_3 P.IVA_1
persona del Dott. , giusta procura speciale conferitale per atto Controparte_4 del Notaio in data 25.07.2024, rappresentata e difesa nel Persona_1
presente giudizio dall'Avv. Pasquale Varì del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Piemonte n. 39, come da mandato agli atti;
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore (Cod. Fisc. – P. I. P.IVA_2
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dai P.IVA_3 sottoscritti avv.ti Maria Maddalena Berloco, Oreste Manzi e Renato Vestini, in virtù di procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati con atto del Notaio in Roma del 22 marzo 2024 rep. n. 37875/7313, elettivamente Persona_2
domiciliato in Bologna, via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della Sede
Provinciale dell' stesso;
CP_5
- Appellati
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 12.06.2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, agiva in I grado innanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, evocando in giudizio e CP_1 CP_6
e chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
pag. 2 di 15 08520229000952436000 opposta, notificatale in data 03.05.2022, relativa a otto avvisi di addebito, per l'importo complessivo di € 37.827,65.
Segnatamente l'opponente eccepiva:
- la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi (art. 3, comma 9, L. n.
335/1995) per mancanza di atti interruttivi;
- la mancata ricezione degli avvisi di addebito originari;
- la decadenza dal potere di riscossione per alcuni avvisi ex art. 25, comma
1, d.lgs. n. 4/1999, relativi agli anni 2011, 2012, 2014 e 2015 (nella specie: i nn. 38520140001095519000, 38520140001501681000,
38520170000790378000 e 38520190000603435000), “presumibilmente” tardivamente notificati negli anni 2017 e 2019;
- la nullità dell'intimazione per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Il Giudice di primo grado, dato atto della rituale costituzione delle parti evocate in giudizio - che resistevano alle deduzioni e domande tutte svolte dalla parte ricorrente – istruita la causa in via documentale, con sentenza resa in data
01.07.2024, dichiarava il diritto di ad agire in via esecutiva nei confronti CP_1
della parte opponente in relazione ai crediti di cui all'intimazione di CP_6 pagamento opposta;
inoltre, pur avendo accertato l'intervenuta decadenza ex art. 25 comma 1, d.lgs. n. 4/1999 con riguardo agli avvisi di addebito di cui al terzo alinea del capoverso che precede, dichiarava - comunque - la parte ricorrente tenuta al pagamento delle somme oggetto di tali avvisi, condannandola alla relativa corresponsione, oltre sanzione ed interessi sino al saldo.
Ne seguiva, in ragione del principio di soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite delle parti resistenti (con distrazione delle spese in favore del difensore di dichiaratosi antistatario, come da CP_1
ordinanza di correzione dell'errore materiale resa dallo stesso giudice in data
19/07/2024).
pag. 3 di 15
2. L'opponente, soccombente in I grado, ha proposto tempestivo gravame formulando 9 motivi d'appello, di seguito sintetizzati:
I: nullità della costituzione di per violazione Controparte_7
dell'art. 11 d.lgs. 546/92, mod. dal d.lgs. 156/2015, e conseguente inammissibilità dei documenti prodotti in I grado;
sostiene l'appellante che dall'01.01.2016
l possa costituirsi solo tramite personale Controparte_8 interno mentre nel caso in esame si è costituita illegittimamente tramite avvocato esterno (avv. Dario Scimè) senza allegare: l'atto organizzativo generale;
la motivata delibera degli organi di vigilanza;
l'indicazione delle ragioni specifiche per il ricorso ad avvocato esterno;
II. violazione degli artt. 214, 215 c.p.c. e 2719 c.c., in particolare con riferimento all'avviso di addebito n. 38520170000790378000, rispetto a cui l'appellante deduce il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche prive di autentica;
III - nullità delle notifiche postali, per violazione della disciplina delle notificazioni a mezzo posta, in particolare per gli avvisi nn.
38520170000736707000, 38520190000603435000,38520160000163760000,
38520160000855705000: segnatamente l'appellante assume che le notifiche in questione sarebbero state effettuate a persona diversa dal destinatario e che mancherebbe l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (C.A.D.)
IV - violazione della norma di riferimento quanto alla notifica per compiuta giacenza per l'Avviso n. 38520150000456428000, perché mancherebbe la prova dell'espletamento delle attività necessarie al corretto iter notificatorio, in particolare deducendosi l'assenza della prova di ricezione della raccomandata informativa;
V – erroneità della sentenza ove attribuisce efficacia interruttiva delle istanze di rateizzazione: la parte appellante deduce che le istanze di rateizzo non avrebbero efficacia ricognitiva del debito né interruttiva della prescrizione;
deduce inoltre la mancanza di espressa clausola di acquiescenza e che le istanze in questione sarebbero state finalizzate solo ad evitare misure cautelari/esecutive;
pag. 4 di 15 VI –nullità derivata dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
VII –difetto di motivazione dell'intimazione sulle modalità di calcolo degli interessi moratori;
VIII – erroneità della sentenza laddove non avrebbe accertato l'intervenuta prescrizione quinquennale in violazione dell'art. 3, co. 9, L. n.
335/1995 dei Contributi relativi agli anni 2011-2017;
IX – violazione dell'art. 25, co. 1, d.lgs. n. 46/1999 con riguardo all'intervenuta decadenza dal potere di riscossione per i titoli nn.
38520140001095519000, 38520140001501681000, 38520170000790378000,
38520190000603435000; l'appellante deduce anche in questa sede che, avendo tali titoli come riferimento gli 2011, 2012, 2014, 2015, il termine di cui alla normativa richiamata sarebbe stato violato in quanto l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta ben oltre il 31 dicembre dell'anno successivo;
deduce inoltre la tardività delle notifiche sarebbe in quanto avvenute negli anni 2017 e 2019.
Si costituivano entrambi gli appellati che contestavano recisamente i motivi di appello, insistendo per il loro rigetto col favore delle spese.
3. Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile prima ancora che infondato, per le ragioni appresso indicate.
Intanto, il I° dei motivi d'appello come sopra sintetizzato, deve ritenersi inammissibile in quanto afferente a questione proposta per la prima volta solo in sede di appello, in violazione del disposto del divieto di nova di cui all'art. 345
c.p.c.
Cionondimeno, per completezza motivazionale, se ne rileva l'incontestabile infondatezza: ciò in forza del disposto dell'art. 1 comma 8 del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225 come interpretato dal D.L. n. 34/2019 (recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"), convertito nella legge n. 58/2019 nonché in ragione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “Impregiudicata la generale facoltà di
pag. 5 di 15 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' Controparte_1
si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa
[...]
riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4 r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo d.l. 193 del 2016, art.
1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale
e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura o di CP_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a CP_1
mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. civ. sez. un.,
19/11/2019, n.30008).
Di talché, posta la centralità della “base convenzionale” quanto alla rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura - da individuarsi nel protocollo sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato che riserva a quest'ultima la difesa dell' nei CP_1 casi ivi stabiliti, tra cui non rientra quella in oggetto - del tutto legittima deve ritenersi la scelta di di avvalersi di avvocato del libero foro, in coerenza CP_1
con quanto chiarito dalle stesse SU cit. laddove si legge, in parte motiva (per quanto di interesse) che: “in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l' avvalersi anche di CP_1 avvocati del libero foro”. Ne consegue, altresì, il rigetto dell'istanza svolta dalla
pag. 6 di 15 parte appellante al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti da in I grado. CP_1
Con riguardo agli ulteriori motivi di appello come sopra sintetizzati, occorre rammentare che regola di valutazione dell'ammissibilità del gravame impone che lo stesso si confronti con le ragioni di decisione;
pur essendo escluse,
a tal fine, formule “sacramentali”, cionondimeno occorre pur sempre una parte argomentativa che si contrapponga a quella che il Tribunale ha adottato nel respingere le analoghe eccezioni svolte in quella sede1; si rileva infatti come i motivi articolati dall'appellante altro non siano che una mera ripetizione dei motivi di opposizione già svolti in I grado ed ai quali la sentenza di I grado ha dato ampia ed adeguata risposta, giungendo alle conclusioni decisorie come sopra riportate motivata.
È dunque alla motivazione di primo grado che si reputa sufficiente fare rinvio, non essendovi alcun nuovo argomento né alcuna specifica critica di cui occuparsi in questa sede.
Segnatamente con riguardo ai motivi II, III, IV, V, VI e VIII (da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi ed articolati alla parte appellante senza un ordine logico preciso) si ritiene di confermare, in tale sede, le inappuntabili valutazioni svolte dal giudice di I cure, arricchite da coerenti puntelli giurisprudenziali, da cui si trae quanto segue: “il motivo di opposizione relativo alla prescrizione della pretesa contributiva è infondato.
Com'è noto, i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/1995 così recitano: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
pag. 7 di 15 delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma
19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta da parte resistente
e da risulta che: gli avvisi di addebito in CP_6 Controparte_7
questione sono stati ritualmente notificati a mezzo posta;
vi sono stati numerosi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, anch'essi regolarmente notificati.
Parte ricorrente, invero, con note d'udienza del 28.09.2022, del 12.04.2023 e del
24.06.2024, ha contestato tutta la documentazione versata in atti dalle controparti.
L'opponente ha, in primo luogo, posti dubbi circa la conformità della copia fotostatica all'originale.
Sul punto, vi è da rilevare che il disconoscimento si appalesa solo in apparenza specifico poiché gli atti disconosciuti sono numerosi ed ognuno di essi è stato, ovviamente, notificato in tempi diversi: di conseguenza, era onere della parte individuare per ogni atto le specifiche ragioni della asserita mancanza di conformità all'originale (cfr. Cass., n. 7775/2014; n. 7105/2016; n. 12730/2016).
pag. 8 di 15 Come condivisibilmente rimarcato dalla Suprema Corte, solo una volta che sia stata positivamente accertata la ritualità e, quindi, l'efficacia della contestazione, il giudice può provvedere, ai sensi del disposto di cui all'art. 22, comma 5, del
d.lgs. n. 546/1992, ad ordinare all'Agente della Riscossione il deposito degli originali (Cass., n. 8446/2015). In caso contrario, dovrà rigettare la richiesta e ritenere le copie prodotte conformi agli originali (Cass. n. 8059/2017).
Inoltre, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che
l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale; tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne
l'efficacia rappresentativa (così Cass., n. 12737/2018).
Si aggiunga che l'originale della cartella di pagamento è quella notificata al contribuente, dunque l'agente della riscossione può soltanto produrre la copia
(Cass., n. 25292/2018); detto altrimenti, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente;
la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'intimazione di pagamento, come precisato nell'esordio della relata medesima
(Cass., n. 16121/2019).
Precisa, poi, Cass. n. 4779/1997 che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede
pag. 9 di 15 al recapito del plico fanno fede fino a prova contraria in ordine all'indicazione di un determinato luogo, dimora o domicilio del notificando, nonché in ordine al rapporto fra il predetto soggetto e la persona alla quale l'atto è stato consegnato.
L'opponente ha disconosciuto anche l'autenticità della sottoscrizione apposta sui referti di notifica.
Sul punto, va rilevato in fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, negli avvisi di ricevimento prodotti dall' e da in copia CP_6 CP_1
di Poste Italiane s.p.a. non risulta indicata la qualità del soggetto che ha apposto la sottoscrizione, essendo stata, peraltro, apposta una firma illeggibile. Non si pone, dunque, il problema di verificare l'imputabilità della sottoscrizione a
o ad altri, perché nessuna attestazione imputa la qualità del Parte_1 soggetto ricevente, ma di capire se la notifica sia rituale.
Sul punto, va rilevato, sempre in fatto, che non risulta contestato che la notifica sia stata effettuata presso la residenza della ricorrente, ossia Castel San Giovanni
(PC), via Don Ubaldo Melloni n. 11, mediante raccomandata ordinaria.
Giova, quindi, rilevare che l' e non sono tenuti a notificare gli avvisi CP_6 CP_1
di addebito e le intimazioni di pagamento nelle forme previste dal codice di procedura civile, potendo bensì avvalersi, come nel caso di specie hanno fatto, del servizio postale. I titoli in questione risultano regolarmente notificati, come ricavabile dalle cartoline postali versate in atti.
Premesso che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico fanno fede fino a prova contraria in ordine all'indicazione di un determinato luogo, dimora o domicilio del notificando, nonché in ordine al rapporto fra il predetto soggetto e la persona alla quale l'atto è stato consegnato (Cass., n.
4779/1997), la Suprema Corte non ha mancato di rilevare che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente,
pag. 10 di 15 per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma,
e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass., n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015). Si è inoltre osservato che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art.
7, comma 2, della L. n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass., n. 24283 del 2015)” (Cass., n. 14454 del 09.07.2020)”.
In estrema sintesi, deve ritenersi – come risultante dall'articolata ed ineccepibile motivazione del giudice di prime cure - che la documentazione versata in atti dalle parti resistenti integra “prova dell'avvenuta (e regolare) notificazione sia degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento oggetto della presente
pag. 11 di 15 azione di accertamento negativo, sia di atti successivi, idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria”.
Parimenti destituita di fondamento è la dedotta irrilevanza di richieste di rateizzazione a fini interruttivi della prescrizione, con ciò integrandosi la motivazione della sentenza gravata alla luce dell'orientamento consolidato della
Cassazione, secondo cui: “con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5,
3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ” (Cass. Civ., Sez. VI, Ord.
16.06.2022, n. 19401; quanto, poi, alla natura del riconoscimento dell'altrui diritto quale atto non negoziale bensì quale atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo la manifestazione - anche implicita - della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà dell'atto: cfr. tra le recenti Sez. 3 -, Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024).
Con riguardo al VII motivo di appello, afferente al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione sulle modalità di calcolo degli interessi moratori, se ne rileva l'assoluta speciosità in quanto non si confronta né con la sentenza né con
pag. 12 di 15 il dato normativo di riferimento;
confermato, infatti, quanto già rilevato dal giudice di prime cure circa la completezza dell'atto di intimazione di pagamento oggetto di causa in quanto contenente tutti gli elementi prescritti dalla legge, occorre più specificamente porre in rilievo – integrandosi con ciò la motivazione della sentenza gravata – che è l'art. 30 del D.P.R. n. 602/73 a stabilire che gli
“interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi” – peraltro noti e conoscibili in quanto determinati con provvedimento generale - si applicano con decorrenza dalla data della notifica della cartella e sino all'effettivo pagamento, inferendosene che tali interessi non possono essere calcolati in seno alla cartella di pagamento.
Parimenti carente, sotto il profilo innanzi tutto dell'ammissibilità, anche l'ultimo dei motivi di impugnazione – il IX° – afferente alla dedotta decadenza dal potere di riscossione per 4 dei titoli azionati, in quanto ancora una volta non si confronta con la precisa motivazione della sentenza gravata;
infatti in essa il giudice di I grado affronta la questione accertandone la fondatezza, ponendo però in rilievo - in modo del tutto coerente con il sistema – che l'intervenuta decadenza
“non esime il giudice dall'accertare il fondamento della pretesa contributiva, ove vi sia, come nel caso di specie, domanda di condanna dell'opponente al pagamento del credito”, dando continuità al costante insegnamento della Suprema
Corte, secondo cui: “un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini del ruolo comporta soltanto
l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. In breve, quella di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 46/1999 è una decadenza processuale e non sostanziale” (cfr.
Cass., n. 3486/2016; vd. conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1558 del
23/01/2020). Del pari coerentemente il Giudice di prime cure ha poi richiamato il principio secondo cui “l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di
pag. 13 di 15 azione di accertamento negativo del credito (Cass., n. 12239/2007) che dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio (analogamente a quanto accade nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge). Da ciò discende che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale/avviso di addebito opposto comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cass., n.
20728/2019)”.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, deve pertanto concludersi affermando l'inammissibilità prima ancora dell'infondatezza, giacché parte appellante non ha offerto spunti di riflessione idonei a confutare le solide valutazioni offerte dal giudice a quo qui ribadite e confermate - da ritenersi immuni da vizi logico-procedimentali in quanto frutto di approfondita ed argomentata riflessione giuridica.
Si ritiene, peraltro, che il gravame esaminato non solo sia da valutarsi in termini di pretestuosità ma debba ritenersi inutilmente gravoso, in ragione della tecnica argomentativa adottata, intenzionalmente ripropositiva di questioni ampiamente trattate e consolidate, la cui disamina in tale sede ha comportato una significativa faticosità motivazionale, con conseguente aggravio delle pubbliche risorse.
Ebbene tali considerazioni conducono, oltre alla condanna della parte appellante al pagamento ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite del presente grado di giudizio come liquidate in parte dispositiva in favore di entrambi gli appellati - con distrazione in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario - anche alla CP_1 condanna della medesima parte per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 c.p.c., richiesta dall'appellata e determinata nella misura di euro 500,00 come CP_6 ritenuta di giustizia.
pag. 14 di 15 A tale ultima statuizione, segue altresì ex lege la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della di un pari importo ex art. 96, Controparte_9
ult. co. c.p.c., misura sanzionatoria volta a stigmatizzare l'abuso delle risorse di enti e servizi pubblici, funzionali a ben altre e più sostanziali tutele.
Infine, si ritengono sussistenti i presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 ai fini della corresponsione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che liquida – in favore di ciascuno - nella somma di euro 3500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario quanto alla posizione di
CP_1
3. condanna l'appellante al pagamento:
- ex art. 96, co.1, c.p.c. di euro 500,00 in favore dell'appellata ; CP_6
- ex art. 96, co. 4, c.p.c. al pagamento di euro 500,00 in favore della Casse delle Ammende;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 12/06/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Ex multis Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481 – i cui principi si intendono applicabili anche all'attuale versione del disposto di cui all'art.434 c.p.c. - secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice…”