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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 418/2023
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia Romagnoli Presidente
Teresa Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio degli Avv.ti PIVA Parte_1 P.IVA_1
ST ( ) e TA DI C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo C.F._2 difensore in VIA CROCE 14 PIACENZA;
APPELLANTE contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. CANI Controparte_1 C.F._3
VI ( ) con domicilio eletto presso lo Studio del C.F._4 difensore in ZIANO PIACENTINO LOC. LUZZANO 140;
APPELLATO
( ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._5
PE ST ( ), con domicilio eletto presso lo C.F._6
Studio del difensore in PIACENZA VIA BENEDETTINE, 31;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
( ), con il patrocinio dell'Avv. DAVID Controparte_3 C.F._7
OS ( , con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in C.F._8
PIACENZA VIA IV NOVEMBRE, 146; APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE in punto a: appello avverso la sentenza n. 436 del 5-9.08.2022 del Tribunale di Piacenza oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via principale: in accoglimento dell'appello principale e previo rigetto dell'appello incidentale proposto da , riformare, per i motivi Controparte_3 sopra esposti, la sentenza n. 436/2022 pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 5.8.2022, depositata il 5.8.2022, resa nella causa iscritta al n. 2692/2015 RG e non notificata e pertanto rigettare l'opposizione e confermare il decreto in ogni sua parte, con vittoria di spese e compensi di lite;
in via subordinata, dire tenuti e condannare, le parti appellate, ciascuna pro quota ereditaria, al pagamento della somma di €. 52.470,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, vinte le spese e compensi di lite, incluse quelle afferenti al procedimento monitorio. Conseguentemente condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di €. 11.787,64 versatole Controparte_1 dalla società appellante a titolo di pagamento delle spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata (Ciceri): respingere l'impugnazione promossa da;
Parte_1 vinti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata ( : accertato che la chiamata in causa di CP_2 CP_2 e la relativa domanda riconvenzionale svolta nei suoi confronti sono
[...] inammissibili;
estromettere la stessa dal presente giudizio nel Controparte_2 merito: accertato che tra le opere realizzate vi sono manufatti in “calcestruzzo” o
“cemento armato”; accertato che per la realizzazione degli stessi non sono state eseguite, e in ogni caso non è stata data prova delle prescritte formalità (progetto ad opera di soggetto abilitato;
denuncia alle competenti autorità); dichiarare nulli i contratti (scritti o verbali) tra e Beton Service srl;
dichiarare che a Parte_2 [...]
nulla è dovuto sulla scorta dei contratti nulli. Accertato che il tribunale di Pt_1 Piacenza ha omesso l'esame della condanna alle spese tra la chiamante e la chiamata;
condannare a rifondere a le spese relative ai due Parte_1 Controparte_2 gradi di giudizio.
Parte appellata e appellante incidentale ( ): rigettare l'appello proposto da CP_3
contro l'impugnata sentenza e, in parziale riforma della stessa, in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto da , condannare Controparte_3 [...]
alla rifusione in favore di delle spese di lite relative al Parte_1 Controparte_3 giudizio di primo grado;
nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, dichiarare tenute e obbligate e a manlevare Controparte_1 Controparte_2
di quanto dovesse essere tenuta a corrispondere a , Controparte_3 Parte_1 con condanna di e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_2 legali del giudizio di primo grado in favore di . In ogni caso con Controparte_3 vittoria di spese e compensi del giudizio d'appello” pag. 2/6 La Corte Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso: Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n.436/2022 il Tribunale di Piacenza accoglieva l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 690/2015 emesso nei suoi confronti, quale erede del Controparte_1 fratello, , su istanza di per il pagamento della somma di Parte_2 Parte_1
€ 52.470,00 pretesa in forza della fattura n. 1546/2014 emessa a fronte di opere edili per la costruzione di un garage interrato e opere di manutenzione eseguite negli anni 2007/2008 e in parte verbalmente commissionate da , deceduto nell'agosto Parte_2
2009. Il tribunale, accertato che si trattava di un'opera realizzata in cemento armato su progetto del Geom. e quindi, in violazione del divieto di cui all'art. 16 CP_4 lett. m del R.D.
2.02.1929 n. 274, dichiarava nullo per contrarietà a norme imperative il contratto azionato dall'opposta, secondo l'insegnamento della SC (Cass. n. 29227/2019) e pertanto, revocava il d.i. e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente, compensandole fra l'opponente e i terzi chiamati (moglie e madre del de cuius). Proponeva appello censurando la sentenza laddove il tribunale 1) Parte_1 aveva erroneamente applicato il principio di non contestazione ex art. 115 cpc e non aveva escluso, fra quelle pretesamente nulle, le opere ad edilizia libera;
2) aveva erroneamente applicato il disposto dell'art. 16 lett. m. del R.D. n. 274/1929, trattandosi di opera di modeste dimensioni;
3) aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda dell'opposta in violazione dell'art.2697 cc, quantomeno sui cd lavori extra. Concludeva come in epigrafe. Si costituivano tutte le parti appellate contestando il fondamento dell'appello di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese di entrambi i gradi e, stante l'inammissibilità della chiamata di terzi eccepita in primo grado e reiterata in appello, proponevano, a loro volta, appello incidentale per aver il primo giudice omesso di statuire sulle spese a favore dei terzi chiamati, che chiedevano venissero poste a carico della chiamante
[...]
e, in ipotesi, chiedeva che fossero poste a carico di Parte_1 Controparte_3
Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5.11.2024 _____________ ____ _______________
Con tutti e tre i motivi di gravame, da esaminare congiuntamente, in quanto intimamente connessi, l'appellante si duole perché il tribunale avrebbe erroneamente pag. 3/6 ritenuto nullo l'intero contratto d'appalto di cui al corrispettivo azionato in via monitoria, senza distinguere fra opere in cemento armato e opere di edilizia libera per le quali non opererebbe la sanzione di nullità per assenza di valido titolo edilizio e di denuncia all'ufficio del Genio Civile. In ogni caso, la nullità dell'incarico professionale (peraltro, ad avviso dell'appellante, valido stante la bassa sismicità della zona e la modestia della costruzione), conferito ad un geometra non si estenderebbe al contratto d'appalto, trattandosi di rapporti contrattuali diversi e comunque non a tutte le lavorazioni che compongono il credito azionato, atteso che alcune di esse apparterebbero alla categoria di edilizia libera. I motivi vanno tutti e tre disattesi. Dalle deduzioni della stessa appellante in primo grado si evince che aveva Parte_2 commissionato alla , il 10.11.2007 la costruzione di un box interrato Parte_1 di cui ai disegni esecutivi del progetto del Geom. nonché ulteriori e CP_4 successivi lavori definiti di “completamento del box” (fognature, muri di sostegno curvi completi di fondazioni, casserature, ferri d'armatura e getti in calcestruzzo, sottofondi in calcestruzzo atti a ricevere pavimentazioni, drenaggi attorno le murature, guaine bituminose e fondalina di protezione, fornitura e posa di pozzetti, getti di solettoni e muri scale, posa marmi rivestimento scala ed altro). Tuttavia, detti lavori, definiti extracontratto, erano, in gran parte, non solo propedeutici e non successivi alla realizzazione della costruzione interrata, ma ad essa comunque funzionalmente connessi e dunque ricompresi nella realizzazione del garage interrato ed in quanto tali, travolti dalla sanzione di nullità che affligge l'intero progetto e conseguentemente l'intero contratto d'appalto (Cass. n. 4015/2007), a prescindere dalle singole categorie delle lavorazioni, poiché seppure alcune di esse, non involgano direttamente l'utilizzo del cemento armato, ciò non esclude che siano state occasionate proprio dalla realizzazione dell'opera illecitamente realizzata. La decisione del Tar Abruzzo, richiamata dall'appellante per sostenere la legittimità del progetto redatto dal geometra in realtà, ha solo posto l'accento, per la verifica CP_4 della modestia dell'opera, oltre a tutti i criteri già individuati dalla giurisprudenza amministrativa, anche il costo dell'opera “in quanto si tratta di un elemento sintomatico che vale ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione” (Tar Abruzzo n. 134/2009). Ebbene, nel caso in esame, il costo complessivo dell'opera, di ben € 78.411,35 non fa altro che confermare l'illiceità del progetto affidato ad un geometra, in quanto la considerevole entità del costo conferma la non modestia dell'opera, realizzata su progetto di un professionista privo delle capacità occorrenti per redigerlo. Di conseguenza, la costruzione deve considerarsi eseguita in totale assenza di concessione edilizia, con conseguente nullità del contratto d'appalto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative. (Cass. n. 30703/2018). Ancor più chiaramente la S.C. ha chiarito che “Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza
pag. 4/6 concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., onde l'appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo dovuto, senza che rilevi l'ignoranza del mancato rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scusabile per la grave colpa del contraente, il quale, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione, incombendo anche sul costruttore, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni.”(Cass. n. 4015/2007). Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello. Va acconto invece l'appello incidentale riguardo alla mancata condanna alla rifusione delle spese del primo grado a favore delle terze chiamate. Innanzitutto, a tal proposito, va dato atto che, per quanto solo abbia Controparte_3 denominato espressamente la sua comparsa di costituzione e risposta, anche come appello incidentale, tuttavia, dal corpo della comparsa di costituzione e risposta di emerge che anche quest'ultima abbia proposto medesima doglianza Controparte_5 in punto di spese del primo grado. Sul merito del gravame incidentale si osserva che, effettivamente, la citazione delle terze chiamate è avvenuta ad opera della e dunque, atteso l'esito del Parte_1 giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, è su quest'ultima che grava la rifusione delle spese del primo grado, così come quelle del presente grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 436/2022 Parte_1 del Tribunale di Piacenza ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed condanna Controparte_5 Controparte_3 Parte_1
a rifondere a e le spese di lite di
[...] Controparte_3 Controparte_5 entrami i gradi che liquida, per ciascuna parte, per il precedente grado in € 7.616,00 e per presente grado in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 5/6 condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge. dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 3 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 418/2023
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia Romagnoli Presidente
Teresa Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio degli Avv.ti PIVA Parte_1 P.IVA_1
ST ( ) e TA DI C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo C.F._2 difensore in VIA CROCE 14 PIACENZA;
APPELLANTE contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. CANI Controparte_1 C.F._3
VI ( ) con domicilio eletto presso lo Studio del C.F._4 difensore in ZIANO PIACENTINO LOC. LUZZANO 140;
APPELLATO
( ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._5
PE ST ( ), con domicilio eletto presso lo C.F._6
Studio del difensore in PIACENZA VIA BENEDETTINE, 31;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
( ), con il patrocinio dell'Avv. DAVID Controparte_3 C.F._7
OS ( , con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in C.F._8
PIACENZA VIA IV NOVEMBRE, 146; APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE in punto a: appello avverso la sentenza n. 436 del 5-9.08.2022 del Tribunale di Piacenza oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via principale: in accoglimento dell'appello principale e previo rigetto dell'appello incidentale proposto da , riformare, per i motivi Controparte_3 sopra esposti, la sentenza n. 436/2022 pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 5.8.2022, depositata il 5.8.2022, resa nella causa iscritta al n. 2692/2015 RG e non notificata e pertanto rigettare l'opposizione e confermare il decreto in ogni sua parte, con vittoria di spese e compensi di lite;
in via subordinata, dire tenuti e condannare, le parti appellate, ciascuna pro quota ereditaria, al pagamento della somma di €. 52.470,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, vinte le spese e compensi di lite, incluse quelle afferenti al procedimento monitorio. Conseguentemente condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di €. 11.787,64 versatole Controparte_1 dalla società appellante a titolo di pagamento delle spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata (Ciceri): respingere l'impugnazione promossa da;
Parte_1 vinti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata ( : accertato che la chiamata in causa di CP_2 CP_2 e la relativa domanda riconvenzionale svolta nei suoi confronti sono
[...] inammissibili;
estromettere la stessa dal presente giudizio nel Controparte_2 merito: accertato che tra le opere realizzate vi sono manufatti in “calcestruzzo” o
“cemento armato”; accertato che per la realizzazione degli stessi non sono state eseguite, e in ogni caso non è stata data prova delle prescritte formalità (progetto ad opera di soggetto abilitato;
denuncia alle competenti autorità); dichiarare nulli i contratti (scritti o verbali) tra e Beton Service srl;
dichiarare che a Parte_2 [...]
nulla è dovuto sulla scorta dei contratti nulli. Accertato che il tribunale di Pt_1 Piacenza ha omesso l'esame della condanna alle spese tra la chiamante e la chiamata;
condannare a rifondere a le spese relative ai due Parte_1 Controparte_2 gradi di giudizio.
Parte appellata e appellante incidentale ( ): rigettare l'appello proposto da CP_3
contro l'impugnata sentenza e, in parziale riforma della stessa, in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto da , condannare Controparte_3 [...]
alla rifusione in favore di delle spese di lite relative al Parte_1 Controparte_3 giudizio di primo grado;
nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, dichiarare tenute e obbligate e a manlevare Controparte_1 Controparte_2
di quanto dovesse essere tenuta a corrispondere a , Controparte_3 Parte_1 con condanna di e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_2 legali del giudizio di primo grado in favore di . In ogni caso con Controparte_3 vittoria di spese e compensi del giudizio d'appello” pag. 2/6 La Corte Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso: Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n.436/2022 il Tribunale di Piacenza accoglieva l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 690/2015 emesso nei suoi confronti, quale erede del Controparte_1 fratello, , su istanza di per il pagamento della somma di Parte_2 Parte_1
€ 52.470,00 pretesa in forza della fattura n. 1546/2014 emessa a fronte di opere edili per la costruzione di un garage interrato e opere di manutenzione eseguite negli anni 2007/2008 e in parte verbalmente commissionate da , deceduto nell'agosto Parte_2
2009. Il tribunale, accertato che si trattava di un'opera realizzata in cemento armato su progetto del Geom. e quindi, in violazione del divieto di cui all'art. 16 CP_4 lett. m del R.D.
2.02.1929 n. 274, dichiarava nullo per contrarietà a norme imperative il contratto azionato dall'opposta, secondo l'insegnamento della SC (Cass. n. 29227/2019) e pertanto, revocava il d.i. e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente, compensandole fra l'opponente e i terzi chiamati (moglie e madre del de cuius). Proponeva appello censurando la sentenza laddove il tribunale 1) Parte_1 aveva erroneamente applicato il principio di non contestazione ex art. 115 cpc e non aveva escluso, fra quelle pretesamente nulle, le opere ad edilizia libera;
2) aveva erroneamente applicato il disposto dell'art. 16 lett. m. del R.D. n. 274/1929, trattandosi di opera di modeste dimensioni;
3) aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda dell'opposta in violazione dell'art.2697 cc, quantomeno sui cd lavori extra. Concludeva come in epigrafe. Si costituivano tutte le parti appellate contestando il fondamento dell'appello di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese di entrambi i gradi e, stante l'inammissibilità della chiamata di terzi eccepita in primo grado e reiterata in appello, proponevano, a loro volta, appello incidentale per aver il primo giudice omesso di statuire sulle spese a favore dei terzi chiamati, che chiedevano venissero poste a carico della chiamante
[...]
e, in ipotesi, chiedeva che fossero poste a carico di Parte_1 Controparte_3
Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5.11.2024 _____________ ____ _______________
Con tutti e tre i motivi di gravame, da esaminare congiuntamente, in quanto intimamente connessi, l'appellante si duole perché il tribunale avrebbe erroneamente pag. 3/6 ritenuto nullo l'intero contratto d'appalto di cui al corrispettivo azionato in via monitoria, senza distinguere fra opere in cemento armato e opere di edilizia libera per le quali non opererebbe la sanzione di nullità per assenza di valido titolo edilizio e di denuncia all'ufficio del Genio Civile. In ogni caso, la nullità dell'incarico professionale (peraltro, ad avviso dell'appellante, valido stante la bassa sismicità della zona e la modestia della costruzione), conferito ad un geometra non si estenderebbe al contratto d'appalto, trattandosi di rapporti contrattuali diversi e comunque non a tutte le lavorazioni che compongono il credito azionato, atteso che alcune di esse apparterebbero alla categoria di edilizia libera. I motivi vanno tutti e tre disattesi. Dalle deduzioni della stessa appellante in primo grado si evince che aveva Parte_2 commissionato alla , il 10.11.2007 la costruzione di un box interrato Parte_1 di cui ai disegni esecutivi del progetto del Geom. nonché ulteriori e CP_4 successivi lavori definiti di “completamento del box” (fognature, muri di sostegno curvi completi di fondazioni, casserature, ferri d'armatura e getti in calcestruzzo, sottofondi in calcestruzzo atti a ricevere pavimentazioni, drenaggi attorno le murature, guaine bituminose e fondalina di protezione, fornitura e posa di pozzetti, getti di solettoni e muri scale, posa marmi rivestimento scala ed altro). Tuttavia, detti lavori, definiti extracontratto, erano, in gran parte, non solo propedeutici e non successivi alla realizzazione della costruzione interrata, ma ad essa comunque funzionalmente connessi e dunque ricompresi nella realizzazione del garage interrato ed in quanto tali, travolti dalla sanzione di nullità che affligge l'intero progetto e conseguentemente l'intero contratto d'appalto (Cass. n. 4015/2007), a prescindere dalle singole categorie delle lavorazioni, poiché seppure alcune di esse, non involgano direttamente l'utilizzo del cemento armato, ciò non esclude che siano state occasionate proprio dalla realizzazione dell'opera illecitamente realizzata. La decisione del Tar Abruzzo, richiamata dall'appellante per sostenere la legittimità del progetto redatto dal geometra in realtà, ha solo posto l'accento, per la verifica CP_4 della modestia dell'opera, oltre a tutti i criteri già individuati dalla giurisprudenza amministrativa, anche il costo dell'opera “in quanto si tratta di un elemento sintomatico che vale ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione” (Tar Abruzzo n. 134/2009). Ebbene, nel caso in esame, il costo complessivo dell'opera, di ben € 78.411,35 non fa altro che confermare l'illiceità del progetto affidato ad un geometra, in quanto la considerevole entità del costo conferma la non modestia dell'opera, realizzata su progetto di un professionista privo delle capacità occorrenti per redigerlo. Di conseguenza, la costruzione deve considerarsi eseguita in totale assenza di concessione edilizia, con conseguente nullità del contratto d'appalto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative. (Cass. n. 30703/2018). Ancor più chiaramente la S.C. ha chiarito che “Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza
pag. 4/6 concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., onde l'appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo dovuto, senza che rilevi l'ignoranza del mancato rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scusabile per la grave colpa del contraente, il quale, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione, incombendo anche sul costruttore, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni.”(Cass. n. 4015/2007). Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello. Va acconto invece l'appello incidentale riguardo alla mancata condanna alla rifusione delle spese del primo grado a favore delle terze chiamate. Innanzitutto, a tal proposito, va dato atto che, per quanto solo abbia Controparte_3 denominato espressamente la sua comparsa di costituzione e risposta, anche come appello incidentale, tuttavia, dal corpo della comparsa di costituzione e risposta di emerge che anche quest'ultima abbia proposto medesima doglianza Controparte_5 in punto di spese del primo grado. Sul merito del gravame incidentale si osserva che, effettivamente, la citazione delle terze chiamate è avvenuta ad opera della e dunque, atteso l'esito del Parte_1 giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, è su quest'ultima che grava la rifusione delle spese del primo grado, così come quelle del presente grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 436/2022 Parte_1 del Tribunale di Piacenza ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed condanna Controparte_5 Controparte_3 Parte_1
a rifondere a e le spese di lite di
[...] Controparte_3 Controparte_5 entrami i gradi che liquida, per ciascuna parte, per il precedente grado in € 7.616,00 e per presente grado in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 5/6 condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge. dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 3 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
pag. 6/6