Articolo 9 della Legge 15 aprile 1985, n. 140
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 maggio 1985
Art. 9. (Massimale di retribuzione pensionabile)

Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, di cui all' articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , e successive modificazioni, e elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a lire 32 milioni.
Entrata in vigore il 4 maggio 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente