Versione
4 maggio 1985
4 maggio 1985
Art. 9. (Massimale di retribuzione pensionabile)
Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, di cui all' articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , e successive modificazioni, e elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a lire 32 milioni.
Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, di cui all' articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , e successive modificazioni, e elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a lire 32 milioni.
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 21/11/2012, n. 403Provvedimento: […] Questa seconda interpretazione, che appare a questo Giudice decisamente pre- feribile, rispetta infatti l'evoluzione storica della normativa in discorso che, a ben ve- dere, trova la sua origine e la sua ragion d'essere nel concetto di “massimale pensio- nabile”, inizialmente previsto in misura fissa e successivamente, per l'appunto, se- condo un sistema di scaglioni retributivi ed aliquote differenziate. Il massimale, come noto, fu inizialmente previsto con legge 30 aprile 1969, n. 153 (il cui importo di lire 12.600.000 annue fu poi elevato ed indicizzato: cfr. art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155; art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; art. 9 della legge 15 aprile 1985, n.Leggi di più...
- art. 72 d.l. 112/2008·
- art. 59 legge 449/1997·
- interpretazione normativa·
- art. 12 d.lgs. 503/1992·
- anzianità contributiva·
- principio solidaristico·
- aliquote decrescenti·
- massimale pensionabile·
- pensione dipendenti pubblici·
- art. 1867 codice ordinamento militare·
- legittimazione passiva·
- compensazione spese legali