Art. 9. (Massimale di retribuzione pensionabile)
Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, di cui all' articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , e successive modificazioni, e elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a lire 32 milioni.
Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, di cui all' articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , e successive modificazioni, e elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a lire 32 milioni.