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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1506/2021 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1506/2021, introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 ottobre 2024. promossa da
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
l.r., con sede in Via Roma, rappresentato e difeso dall' avv. Rosa Ada Clemeno con Pt_1 studio in Placanica alla Via san Tommaso 24, giusta procura in foglio separato ed allegato all'atto di opposizione ed in virtù di Delibera rilasciata dalla Giunta Municipale n. 302 del
30.11.2021, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore. opponente
Contro
C.F. e P.IVA , con sede legale in Firenze, Viale Spartaco CP_1 P.IVA_2
Lavagnini n. 20, in persona del Procuratore Dott. , giusta procura del Controparte_2
Per_ 08/06/2021, a mezzo scrittura privata autenticata per Notaio di Firenze n. rep. 56286, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Di Paola del foro di Grosseto ed elettivamente domiciliata presso la sede legale di in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 20, come da delega CP_1
posta in calce al ricorso per ingiunzione (R.G. 1135/2021 - D.I. n. 299/2021 Tribunale di Locri) opposta
Oggetto: somministrazione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'1 ottobre 2024, da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, n. 69 e successive modifiche. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 299/2021 (R.G. 1135/2021), emesso dal Tribunale di Locri in data 02/10/2021 e notificato in data 22/10/2021 in favore di CP_1
conveniva quindi in giudizio la detta società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto 1. in via preliminare ed assorbente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di un valido impegno di spesa e/o riconoscimento successivo del debito come indicato in premessa;
2. nel merito annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa;
3. in via subordinata nel merito accertare l'effettivo consumo di energia elettrica nei periodi oggetto di contestazione, calcolandone il costo e per l'effetto revocare o annullare e comunque rendere privo di effetti il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Locri n.
299/2021 del 02.10.2021 R.G. n. 1135/2021, dott.ssa Lilia Marra notificato in data 22.10.2021, quanto alla maggiore somma chiesta nel predetto decreto;
4. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
L'Ente poneva contestava la pretesa creditoria di relativa al mancato CP_1 pagamento della fattura n. 0000403 del 03.03.2021 di € 59.165,40 per consumi di energia elettrica per il periodo 01/01/2018 al 31/05/2020, e relativa al contatore contraddistinto con il codice POD IT001ET9143657, per l'illuminazione pubblica di via Kaulon. Sosteneva nell'atto di opposizione: la nullità del contratto di fornitura/somministrazione per mancanza di impegno di spesa da parte dell'ente, che pertanto non sarebbe tenuto a corrispondere alcuna somma;
l'illegittimità dei consumi corrispondenti ad un ammontare esagerato in considerazione del fatto che il contatore collocato nella predetta via era funzionante regolarmente e non vi sarebbe mai stata alcuna manomissione del contatore e del detto impianto , come sostenuto de
, pertanto le somme richieste sarebbero illegittime;
il mancato invio delle fatture CP_1 elettroniche attraverso la piattaforma ad hoc;
il parziale pagamento delle somme pretese da parte del Pt_1
Con comparsa depositata in data 20.03.2022, si costituiva la quale CP_1
impugnava e contestava tutto quanto dedotto da parte opponente , ribadiva la legittimità dei consumi e della somma indicata in fattura atteso il prelievo irregolare per accertata manomissione del contatore in questione;
insisteva per la conferma de decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Locri, respinta ogni contraria domanda ed eccezione: - in tesi e nel merito, respingere l'opposizione proposta dal , contro il decreto ingiuntivo n. 299/2021 (R.G. 1135/2021), Parte_1
emesso dal Tribunale di Locri in data 02/10/2021, perché infondata in fatto e in diritto e non provata per i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo suddetto;
- in ipotesi, in caso di parziale accoglimento delle domande ed eccezioni avversarie, accertare l'ammontare delle somme in effetti dovute ad secondo quanto ritenuto CP_1
di giustizia e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento suddetto, Parte_1
oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02;- sempre in ipotesi, nella denegata ipotesi in cui il contratto stipulato tra le parti venisse dichiarato nullo, condannare il a Parte_1 corrispondere ad ai sensi dell'art. 2043 c.c., la somma di € 59.165,40 a titolo CP_1 di risarcimento del danno, comprensivo tanto del danno emergente quanto del lucro cessante”.
- In ogni caso con vittoria delle spese legali sia del presente giudizio che del procedimento monitorio”.
La causa veniva istruita con il deposito di prove documentali e con l'espletamento di una
C.T.U..
All'udienza dell' 01/10/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
2.- I principi
Va detto che nel caso di specie la pretesa creditoria risulta dalla fattura n. 0000403 del marzo 2021 per € 59.165,40 emessa da e relativa al periodo 01/01/2018 al CP_1
31/05/2020, oltre agli interessi di mora dalla scadenza al saldo effettivo, oltre le spese e competenze del procedimento monitorio successivamente incardinato nella misura di € 2541,50, di cui 406,50 per spese ed € 2135,00 per onorari, oltre per spese forfettarie oltre IVA e CPA come per legge.
In ordine alla contestazione di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo occorre ricordare che per giurisprudenza granitica , il soggetto che propone opposizione a decreto ingiuntivo pur incardinando il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione a cognizione piena, mantiene la posizione sostanziale di debitore “convenuto”, mentre parte opposta, ricorrente in sede monitoria, mantiene la posizione di attore-creditore (Cass. 2000
n. 6528; Cass. 1994 n. 2124Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cass. civile, sez. I,
3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Spetterà al creditore provare il fondamento del proprio diritto di credito, incomberà sul debitore dimostrare di avere estinto la propria posizione debitoria , o comunque l'intervenuta eventuale causa estintiva o modificativa della pretesa creditoria.
VA ricordato, altresì, che trattandosi nel caso di specie, di decreto ingiuntivo emesso su fattura, occorre richiamare altra posizione costante della giurisprudenza sul valore probatorio della fattura stessa. La fattura commerciale e l'estratto autentico delle scritture contabili sono, infatti, titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito e della prestazione sottesa, che dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. In sostanza, tali documenti prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti, contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11, giur di merito recente:
Tribunale Roma, sez. III, 10/02/2017, n. 2720).
Richiamati i principi già brevemente illustrati, con recente sentenza del 12/01/2016 n°
299, la Corte di Cassazione ha affermato “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” . Ora la contestazione sulla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, onera il soggetto che ritiene di vantare tale credito, di fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare dello stesso anche nell' ipotesi di pagamento parziale, in il creditore reclami la differenza (Cass. 10/10/2011 n° 20802).
3.- Nel merito
Tanto brevemente richiamato in linea di principio anche in relazione al valore probatorio della fattura commerciale posta base del provvedimento monitorio , l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal deve essere integralmente rigettata, in Parte_1
quanto infondata. §.-In ordine alla prima ragione di opposizione relativa alla nullità del contratto per mancanza di impegno di spesa da parte dell'ente, questa risulta smentita su base documentale atteso che, come documentato dalla parte opposta , dall'allegato 5 della produzione di CP_1
risulta in maniera pacifica la fornitura per il periodo di riferimento;
dagli allegati 6 e 6 bis
[...] sempre della produzione di parte opposta risultano le determine adottate dagli uffici competenti per la copertura di spesa e pagamento della fornitura di energia elettrica nel periodo di riferimento. Depone in tal senso , 'a sensi dell'art. 115 cpc anche quanto sostenuto e documentato dal in ordine al pagamento di alcune fatture emesse dalla Parte_1 società fornitrice, con riconoscimento del credito in questione.
§.- Non risulta fondata neanche la contestazione del mancato invio delle fatture elettroniche attraverso la piattaforma a ciò predisposta.
In primis va detto che tale profilo risulta irrilevante in questa sede, atteso che il petitum del giudizio a seguito dell'opposizione è l'esistenza (o meno) della pretesa creditoria e la corretta quantificazione della stessa in favore di . Di talché l'invio delle fatture CP_1 attraverso la piattaforma nella fase stragiudiziale, è elemento che risulta irrilevante atteso che in astratto risulta essere superato dalla decisione. In ogni caso parte opposta ha fornito prova della corretta modalità di trasmissione della fattura.
§.- Per quel che riguarda l'elemento centrale della vicenda ovvero i consumi , va detto che parte opponente non ha contestato la fornitura di energia elettrica da parte di , CP_1 ma la quantificazione dei consumi (e di conseguenza l'importo indicato) , ritenuto eccessivo non essendovi mai stata alcuna manomissione del contatore di via Kaulon.
Tale tesi è infondata e non risulta rilevante a sostegno delle ragioni del la Pt_1 circostanza di un asserito incidente che avrebbe compromesso la funzionalità del contatore e la successiva riparazione e relativo al periodo di fatturazione. E' in atti (all. 3 produzione parte opposta) il verbale di accertamento del 10.02.2021 , successivo alla vicenda riferita dal e i tecnici EN , come verbalizzato, hanno accertato il prelievo irregolare Parte_1 con by pass ivi presente;
ciò alla presenza anche dell'incaricato del Comune . Parte_1
Quanto accertato in ordine allo stato di fatto ed al prelievo irregolare di energia elettrica a seguito di manomissione è dato insuperabile in giudizio, attesa la posizione di pubblico ufficiale del soggetto accertatore , pertanto il contenuto di detto verbale fa piena prova fino a querela di falso (Cass 2020 n. 7075 in motivazione: “Gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere da dipendenti E. nell'esercizio delle loro funzioni e non ai sensi della
L. n. 504/95 (Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Va ricordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o dì pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della L. 26 aprile 1990 n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o dei diritto privato, ma ha rilevo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi
(art. 357, secondo comma), è noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalia legge, in via residuale (art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. Fatte tali premesse, non v'è dubbio che l'attività del dipendente Co dell rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica -, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato. Gli esiti di questo accertamento sono stati fatti propri dall' e trasfusi nell'atto di contestazione. “) Controparte_4
Accertato, quindi, che il contatore contraddistinto con il codice POD IT001ET9143657, per l'illuminazione pubblica di via Kaulon è stato manomesso , i consumi indicati in fattura ed oggetto di ricostruzione non possono ritenersi in astratto abnormi.
A fugare ogni incertezza sulla correttezza della fatturazione è l'esito della consulenza tecnica di ufficio dell'Ing. , il quale ha proceduto alla ricostruzione e verifica della Per_2 fatturazione in ipotesi di furto . L'ausiliario ha accertato: “La via Kaulon del comune di
non è altro che un tratto della strada che collega la S.S. 106 Jonica con la frazione Pt_1
Focà di . Pt_1
Sul predetto tratto stradale è stato installato un impianto di pubblica illuminazione costituito da lampade illuminanti montati sulla sommità di pali in ferro allocati sui margini della carreggiata stradale ad una distanza media fra loro pari a circa 30 ml.”
Sulla base dell'accertamento avente fede pubblica ovvero il prelievo irregolare , il consulente ha ritenuto correttamente di applicare il criterio di ricostruzione con Potenza
Tecnicamente Prelevabile, tra i criteri indicati dal C.E.G. (“CRITERI DI RICOSTRUZIONE E DI STIMA DEI DATI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA Pubblicazione effettuata ai sensi degli artt. 16.5 e 25.3 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dell'attività di misura elettrica (TIME
2016-2019)” ) al fine di applicare dei criteri oggettivi nel rispetto della normativa vigente in materia .
In particolare il criterio della potenza tecnicamente prelevabile consiste : “Metodo basato sull'applicazione del criterio della potenza tecnicamente prelevabile: la potenza “tecnicamente prelevabile” è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione. La ricostruzione è effettuata moltiplicando la potenza tecnicamente prelevabile dell'impianto utente per le ore di utilizzo.” Sul punto il CTU ha rilevato che detto criterio “ In realtà fornisce il metodo matematico da applicare in caso di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto. Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica.
P = 3 x V x I x Cos (fi) = 3 x 230 x 50 x 1 = 34,5 Kw” ha quindi proceduto al ricalcolo dei consumi tenuto conto delle ore di utilizzo dell'illuminazione pubblica in concreto giungendo alla conclusione: “--in inverno si ha un funzionamento dell'impianto pari a circa
12 ore;
--in estate si ha un funzionamento dell'impianti pari a circa 8 ore;
--in primavera e autunno il funzionamento corrisponde a circa 10 ore;
Fatte, all'incirca attendibili le suddette ipotesi, si ha un funzionamento medio giornaliero dell'impianto pari a circa 10 ore.
Sulla base di quanto sopra il consumo dell'impianto di illuminazione pubblica in esame per il periodo sopra indicato corrisponde a: 882 g. x 10 h/g x 32,7 Kw x 0,20 E/Kwh = E.
60.858,00” .
Quindi l'ausiliario ha concluso per la congruità e compatibilità del consumo fatturato in bolletta per il periodo di riferimento . Occorre altresì rilevare che il metodo di calcolo nonché l'elaborato non è stato oggetto di alcuna censura neanche dall'ente opponente. Deve pertanto ritenersi corretta la quantificazione di cui alla fattura con relativo diritto CP_1 di credito e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.- Le spese di lite
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza, pertanto il Parte_1 in persona del si daco l.r.p.t. deve essere condannato al pagamento delle spese e
[...] competenze di giudizio che si liquidano sulla base dei parametri vigenti in base ai valori medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per le altre fasi atteso che la fase istruttoria si è basata sulla CTU e la fase decisionale è apparsa senza contestazioni. Pertanto le competenze e le spese si liquidano come segue: fase di studio della controversia, valore medio: fase di studio (valore medio) € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00; fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00; in totale € 9.142,00 oltre spese gen, iva e cpa come per legge in favore di . Resta confermato il decreto ingiuntivo n. 299/2021 per la liquidazione CP_1 della fase monitoria
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % , atteso che l'elaborato è stato necessario per l'accertamento della correttezza della pretesa creditoria su fattura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Parte_2 per le ragioni di cui alla parte motiva;
2.- conferma il decreto ingiuntivo n. 299/21 emesso nel procedimento RG 1135/21 dal
Tribunale di Locri e dispone l'esecutorietà dello stesso, con accessori ed interessi come da titolo;
3.- condanna il in persona del sindaco l.r.p.t., al pagamento delle Parte_1 spese e competenze della presente fase di giudizio che si liquidano (sulla base dei parametri vigenti in base ai valori medi per la fase introduttiva e di studio e minimi per le altre fase atteso che la fase istruttoria si è basata sulla CTU e la fase decisionale è apparsa senza contestazioni: fase di studio della controversia, valore medio) come segue: fase di studio: €
2.552,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00; fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00; in totale € 9.142,00 oltre spese gen, iva e cpa come per legge, in favore di Resta CP_1 confermato il decreto ingiuntivo n. 299/2021 per la liquidazione della fase monitoria
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento .
Locri, lì 10.3.2025
Il Cancelliere
Il G.O.P.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1506/2021, introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 ottobre 2024. promossa da
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
l.r., con sede in Via Roma, rappresentato e difeso dall' avv. Rosa Ada Clemeno con Pt_1 studio in Placanica alla Via san Tommaso 24, giusta procura in foglio separato ed allegato all'atto di opposizione ed in virtù di Delibera rilasciata dalla Giunta Municipale n. 302 del
30.11.2021, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore. opponente
Contro
C.F. e P.IVA , con sede legale in Firenze, Viale Spartaco CP_1 P.IVA_2
Lavagnini n. 20, in persona del Procuratore Dott. , giusta procura del Controparte_2
Per_ 08/06/2021, a mezzo scrittura privata autenticata per Notaio di Firenze n. rep. 56286, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Di Paola del foro di Grosseto ed elettivamente domiciliata presso la sede legale di in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 20, come da delega CP_1
posta in calce al ricorso per ingiunzione (R.G. 1135/2021 - D.I. n. 299/2021 Tribunale di Locri) opposta
Oggetto: somministrazione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'1 ottobre 2024, da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, n. 69 e successive modifiche. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 299/2021 (R.G. 1135/2021), emesso dal Tribunale di Locri in data 02/10/2021 e notificato in data 22/10/2021 in favore di CP_1
conveniva quindi in giudizio la detta società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto 1. in via preliminare ed assorbente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di un valido impegno di spesa e/o riconoscimento successivo del debito come indicato in premessa;
2. nel merito annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa;
3. in via subordinata nel merito accertare l'effettivo consumo di energia elettrica nei periodi oggetto di contestazione, calcolandone il costo e per l'effetto revocare o annullare e comunque rendere privo di effetti il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Locri n.
299/2021 del 02.10.2021 R.G. n. 1135/2021, dott.ssa Lilia Marra notificato in data 22.10.2021, quanto alla maggiore somma chiesta nel predetto decreto;
4. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
L'Ente poneva contestava la pretesa creditoria di relativa al mancato CP_1 pagamento della fattura n. 0000403 del 03.03.2021 di € 59.165,40 per consumi di energia elettrica per il periodo 01/01/2018 al 31/05/2020, e relativa al contatore contraddistinto con il codice POD IT001ET9143657, per l'illuminazione pubblica di via Kaulon. Sosteneva nell'atto di opposizione: la nullità del contratto di fornitura/somministrazione per mancanza di impegno di spesa da parte dell'ente, che pertanto non sarebbe tenuto a corrispondere alcuna somma;
l'illegittimità dei consumi corrispondenti ad un ammontare esagerato in considerazione del fatto che il contatore collocato nella predetta via era funzionante regolarmente e non vi sarebbe mai stata alcuna manomissione del contatore e del detto impianto , come sostenuto de
, pertanto le somme richieste sarebbero illegittime;
il mancato invio delle fatture CP_1 elettroniche attraverso la piattaforma ad hoc;
il parziale pagamento delle somme pretese da parte del Pt_1
Con comparsa depositata in data 20.03.2022, si costituiva la quale CP_1
impugnava e contestava tutto quanto dedotto da parte opponente , ribadiva la legittimità dei consumi e della somma indicata in fattura atteso il prelievo irregolare per accertata manomissione del contatore in questione;
insisteva per la conferma de decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Locri, respinta ogni contraria domanda ed eccezione: - in tesi e nel merito, respingere l'opposizione proposta dal , contro il decreto ingiuntivo n. 299/2021 (R.G. 1135/2021), Parte_1
emesso dal Tribunale di Locri in data 02/10/2021, perché infondata in fatto e in diritto e non provata per i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo suddetto;
- in ipotesi, in caso di parziale accoglimento delle domande ed eccezioni avversarie, accertare l'ammontare delle somme in effetti dovute ad secondo quanto ritenuto CP_1
di giustizia e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento suddetto, Parte_1
oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02;- sempre in ipotesi, nella denegata ipotesi in cui il contratto stipulato tra le parti venisse dichiarato nullo, condannare il a Parte_1 corrispondere ad ai sensi dell'art. 2043 c.c., la somma di € 59.165,40 a titolo CP_1 di risarcimento del danno, comprensivo tanto del danno emergente quanto del lucro cessante”.
- In ogni caso con vittoria delle spese legali sia del presente giudizio che del procedimento monitorio”.
La causa veniva istruita con il deposito di prove documentali e con l'espletamento di una
C.T.U..
All'udienza dell' 01/10/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
2.- I principi
Va detto che nel caso di specie la pretesa creditoria risulta dalla fattura n. 0000403 del marzo 2021 per € 59.165,40 emessa da e relativa al periodo 01/01/2018 al CP_1
31/05/2020, oltre agli interessi di mora dalla scadenza al saldo effettivo, oltre le spese e competenze del procedimento monitorio successivamente incardinato nella misura di € 2541,50, di cui 406,50 per spese ed € 2135,00 per onorari, oltre per spese forfettarie oltre IVA e CPA come per legge.
In ordine alla contestazione di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo occorre ricordare che per giurisprudenza granitica , il soggetto che propone opposizione a decreto ingiuntivo pur incardinando il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione a cognizione piena, mantiene la posizione sostanziale di debitore “convenuto”, mentre parte opposta, ricorrente in sede monitoria, mantiene la posizione di attore-creditore (Cass. 2000
n. 6528; Cass. 1994 n. 2124Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cass. civile, sez. I,
3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Spetterà al creditore provare il fondamento del proprio diritto di credito, incomberà sul debitore dimostrare di avere estinto la propria posizione debitoria , o comunque l'intervenuta eventuale causa estintiva o modificativa della pretesa creditoria.
VA ricordato, altresì, che trattandosi nel caso di specie, di decreto ingiuntivo emesso su fattura, occorre richiamare altra posizione costante della giurisprudenza sul valore probatorio della fattura stessa. La fattura commerciale e l'estratto autentico delle scritture contabili sono, infatti, titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito e della prestazione sottesa, che dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. In sostanza, tali documenti prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti, contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11, giur di merito recente:
Tribunale Roma, sez. III, 10/02/2017, n. 2720).
Richiamati i principi già brevemente illustrati, con recente sentenza del 12/01/2016 n°
299, la Corte di Cassazione ha affermato “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” . Ora la contestazione sulla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, onera il soggetto che ritiene di vantare tale credito, di fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare dello stesso anche nell' ipotesi di pagamento parziale, in il creditore reclami la differenza (Cass. 10/10/2011 n° 20802).
3.- Nel merito
Tanto brevemente richiamato in linea di principio anche in relazione al valore probatorio della fattura commerciale posta base del provvedimento monitorio , l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal deve essere integralmente rigettata, in Parte_1
quanto infondata. §.-In ordine alla prima ragione di opposizione relativa alla nullità del contratto per mancanza di impegno di spesa da parte dell'ente, questa risulta smentita su base documentale atteso che, come documentato dalla parte opposta , dall'allegato 5 della produzione di CP_1
risulta in maniera pacifica la fornitura per il periodo di riferimento;
dagli allegati 6 e 6 bis
[...] sempre della produzione di parte opposta risultano le determine adottate dagli uffici competenti per la copertura di spesa e pagamento della fornitura di energia elettrica nel periodo di riferimento. Depone in tal senso , 'a sensi dell'art. 115 cpc anche quanto sostenuto e documentato dal in ordine al pagamento di alcune fatture emesse dalla Parte_1 società fornitrice, con riconoscimento del credito in questione.
§.- Non risulta fondata neanche la contestazione del mancato invio delle fatture elettroniche attraverso la piattaforma a ciò predisposta.
In primis va detto che tale profilo risulta irrilevante in questa sede, atteso che il petitum del giudizio a seguito dell'opposizione è l'esistenza (o meno) della pretesa creditoria e la corretta quantificazione della stessa in favore di . Di talché l'invio delle fatture CP_1 attraverso la piattaforma nella fase stragiudiziale, è elemento che risulta irrilevante atteso che in astratto risulta essere superato dalla decisione. In ogni caso parte opposta ha fornito prova della corretta modalità di trasmissione della fattura.
§.- Per quel che riguarda l'elemento centrale della vicenda ovvero i consumi , va detto che parte opponente non ha contestato la fornitura di energia elettrica da parte di , CP_1 ma la quantificazione dei consumi (e di conseguenza l'importo indicato) , ritenuto eccessivo non essendovi mai stata alcuna manomissione del contatore di via Kaulon.
Tale tesi è infondata e non risulta rilevante a sostegno delle ragioni del la Pt_1 circostanza di un asserito incidente che avrebbe compromesso la funzionalità del contatore e la successiva riparazione e relativo al periodo di fatturazione. E' in atti (all. 3 produzione parte opposta) il verbale di accertamento del 10.02.2021 , successivo alla vicenda riferita dal e i tecnici EN , come verbalizzato, hanno accertato il prelievo irregolare Parte_1 con by pass ivi presente;
ciò alla presenza anche dell'incaricato del Comune . Parte_1
Quanto accertato in ordine allo stato di fatto ed al prelievo irregolare di energia elettrica a seguito di manomissione è dato insuperabile in giudizio, attesa la posizione di pubblico ufficiale del soggetto accertatore , pertanto il contenuto di detto verbale fa piena prova fino a querela di falso (Cass 2020 n. 7075 in motivazione: “Gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere da dipendenti E. nell'esercizio delle loro funzioni e non ai sensi della
L. n. 504/95 (Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Va ricordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o dì pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della L. 26 aprile 1990 n. 86, non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o dei diritto privato, ma ha rilevo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi
(art. 357, secondo comma), è noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalia legge, in via residuale (art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. Fatte tali premesse, non v'è dubbio che l'attività del dipendente Co dell rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica -, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato. Gli esiti di questo accertamento sono stati fatti propri dall' e trasfusi nell'atto di contestazione. “) Controparte_4
Accertato, quindi, che il contatore contraddistinto con il codice POD IT001ET9143657, per l'illuminazione pubblica di via Kaulon è stato manomesso , i consumi indicati in fattura ed oggetto di ricostruzione non possono ritenersi in astratto abnormi.
A fugare ogni incertezza sulla correttezza della fatturazione è l'esito della consulenza tecnica di ufficio dell'Ing. , il quale ha proceduto alla ricostruzione e verifica della Per_2 fatturazione in ipotesi di furto . L'ausiliario ha accertato: “La via Kaulon del comune di
non è altro che un tratto della strada che collega la S.S. 106 Jonica con la frazione Pt_1
Focà di . Pt_1
Sul predetto tratto stradale è stato installato un impianto di pubblica illuminazione costituito da lampade illuminanti montati sulla sommità di pali in ferro allocati sui margini della carreggiata stradale ad una distanza media fra loro pari a circa 30 ml.”
Sulla base dell'accertamento avente fede pubblica ovvero il prelievo irregolare , il consulente ha ritenuto correttamente di applicare il criterio di ricostruzione con Potenza
Tecnicamente Prelevabile, tra i criteri indicati dal C.E.G. (“CRITERI DI RICOSTRUZIONE E DI STIMA DEI DATI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA Pubblicazione effettuata ai sensi degli artt. 16.5 e 25.3 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dell'attività di misura elettrica (TIME
2016-2019)” ) al fine di applicare dei criteri oggettivi nel rispetto della normativa vigente in materia .
In particolare il criterio della potenza tecnicamente prelevabile consiste : “Metodo basato sull'applicazione del criterio della potenza tecnicamente prelevabile: la potenza “tecnicamente prelevabile” è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione. La ricostruzione è effettuata moltiplicando la potenza tecnicamente prelevabile dell'impianto utente per le ore di utilizzo.” Sul punto il CTU ha rilevato che detto criterio “ In realtà fornisce il metodo matematico da applicare in caso di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto. Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica.
P = 3 x V x I x Cos (fi) = 3 x 230 x 50 x 1 = 34,5 Kw” ha quindi proceduto al ricalcolo dei consumi tenuto conto delle ore di utilizzo dell'illuminazione pubblica in concreto giungendo alla conclusione: “--in inverno si ha un funzionamento dell'impianto pari a circa
12 ore;
--in estate si ha un funzionamento dell'impianti pari a circa 8 ore;
--in primavera e autunno il funzionamento corrisponde a circa 10 ore;
Fatte, all'incirca attendibili le suddette ipotesi, si ha un funzionamento medio giornaliero dell'impianto pari a circa 10 ore.
Sulla base di quanto sopra il consumo dell'impianto di illuminazione pubblica in esame per il periodo sopra indicato corrisponde a: 882 g. x 10 h/g x 32,7 Kw x 0,20 E/Kwh = E.
60.858,00” .
Quindi l'ausiliario ha concluso per la congruità e compatibilità del consumo fatturato in bolletta per il periodo di riferimento . Occorre altresì rilevare che il metodo di calcolo nonché l'elaborato non è stato oggetto di alcuna censura neanche dall'ente opponente. Deve pertanto ritenersi corretta la quantificazione di cui alla fattura con relativo diritto CP_1 di credito e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.- Le spese di lite
Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza, pertanto il Parte_1 in persona del si daco l.r.p.t. deve essere condannato al pagamento delle spese e
[...] competenze di giudizio che si liquidano sulla base dei parametri vigenti in base ai valori medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per le altre fasi atteso che la fase istruttoria si è basata sulla CTU e la fase decisionale è apparsa senza contestazioni. Pertanto le competenze e le spese si liquidano come segue: fase di studio della controversia, valore medio: fase di studio (valore medio) € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00; fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00; in totale € 9.142,00 oltre spese gen, iva e cpa come per legge in favore di . Resta confermato il decreto ingiuntivo n. 299/2021 per la liquidazione CP_1 della fase monitoria
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento e poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % , atteso che l'elaborato è stato necessario per l'accertamento della correttezza della pretesa creditoria su fattura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Parte_2 per le ragioni di cui alla parte motiva;
2.- conferma il decreto ingiuntivo n. 299/21 emesso nel procedimento RG 1135/21 dal
Tribunale di Locri e dispone l'esecutorietà dello stesso, con accessori ed interessi come da titolo;
3.- condanna il in persona del sindaco l.r.p.t., al pagamento delle Parte_1 spese e competenze della presente fase di giudizio che si liquidano (sulla base dei parametri vigenti in base ai valori medi per la fase introduttiva e di studio e minimi per le altre fase atteso che la fase istruttoria si è basata sulla CTU e la fase decisionale è apparsa senza contestazioni: fase di studio della controversia, valore medio) come segue: fase di studio: €
2.552,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00; fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00; in totale € 9.142,00 oltre spese gen, iva e cpa come per legge, in favore di Resta CP_1 confermato il decreto ingiuntivo n. 299/2021 per la liquidazione della fase monitoria
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento .
Locri, lì 10.3.2025
Il Cancelliere
Il G.O.P.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri