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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1415/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Annarita Donofrio Presidente
Giovanni Battista Marsala Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FALVO TIZIANA con domicilio eletto in VIA
ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. MONTESI FEDERICA con domicilio eletto in VIA A.
ALBERTAZZI 2 40137 BOLOGNA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 19.06.2023 preso il Tribunale di Bologna,
chiedeva la modifica delle condizioni della separazione CP_1
consensuale omologata del 15.6.2021 da con la quale Parte_1
aveva contratto matrimonio a Crotone il 13.09.1997, unione dalla quale sono nati tre figli, (1999), (2001) e Per_1 Persona_2 ER
(2009). Con la separazione consensuale le parti avevano concordato l'affidamento congiunto del figlio minore;
la collocazione dei ER
figli presso il padre, al quale era stata assegnata la casa coniugale;
la regolamentazione delle visite materne;
l'accollo integrale del mutuo sulla casa da parte del marito;
il mantenimento diretto dei figli, oltre il 50% a carico di ognuno per le spese straordinarie, con impegno a non intraprendere azioni per la vendita dell'immobile. A seguito di detta separazione la moglie si era mostrata inadempiente rispetto agli impegni assunti, disinteressandosi completamente ai figli e non tenendoli con sé per i tempi concordati, oltre che promuovendo azioni per la divisione e vendita dell'immobile comune, e il marito chiedeva quindi, con il ricorso per la modifica, l'affido esclusivo del figlio minore , con determinazione ER
del contributo materno per il mantenimento ordinario dei figli in misura complessivamente pari a € 760,00 mensili (€ 230,00 per ciascun figlio maggiorenne non autosufficiente e € 300,00 per il minore),
pag. 2/9 Si costituiva in giudizio contestando le avverse Controparte_2
allegazioni e rilevando che, nei due anni trascorsi dalla separazione, nulla era sostanzialmente cambiato;
imputava al marito condotte moleste e persecutorie, volte a metterla in cattiva luce davanti ai figli e a impedirle di vederli liberamente;
negava di essersi disinteressata del figlio minore
, precisando di non avere modo di ospitarlo, avendo dovuto ER
lasciare l'ampia casa di Budrio per un monolocale a Bologna dai costi più contenuti;
che la frequentazione dei due figli maggiorenni non era cambiata, avendo entrambi i ragazzi impegni di studio e svaghi propri;
precisava che l'azione promossa in via giudiziale relativa all'immobile riguardava solo la divisione in natura e non la vendita a terzi;
lamentava che le proprie condizioni economiche erano precarie, tenuto conto della locazione e di due finanziamenti cui doveva fare fronte, rimarcando che la primogenita aveva cominciato a guadagnare grazie ad un tirocinio. Per_1
Concludeva chiedendo disporsi la frequentazione libera del minore
, con determinazione del proprio contributo al mantenimento ER
ordinario della prole limitato a complessivi € 150,00 mensili (€ 50,00 per ciascun figlio), fermo il resto.
Con sentenza n. 361/2024 il Tribunale di Rimini fissava in € 760,00 mensili il contributo materno al mantenimento ordinario della prole (di cui
€ 300,00 per il figlio e € 230,00 per ciascuno dei figli ER
maggiorenni), oltre il 50% delle spese straordinarie, con condanna della a rifondere alla controparte le spese di lite. Pt_1
Il Tribunale rilevava che dall'istruttoria era emerso chiaramente che l'equilibrio sotteso ai patti separativi omologati il 15.06.2021 fosse venuto meno, posto che, pochi mesi dopo, tutti i figli della coppia avevano di fatto pag. 3/9 cessato ogni frequentazione materna e, rimasti a vivere stabilmente con il padre, erano stati da questi mantenuti per ogni esigenza ordinaria, con conseguente totale esonero materno da ogni effettiva contribuzione. Con riguardo al figlio minore , la distanza dalla figura materna non ER
appariva ascrivibile a un colpevole disinteresse della sanzionabile, Pt_1
figurando piuttosto quale conseguenza dell'incapacità del genitore di trovare nuovi equilibri maggiormente compatibili con la sensibilità della prole e le proprie scelte personali, rigettando pertanto la domanda di ammonimento e sanzioni a carico della resistente, con conservazione del regime di affido condiviso, risultando ancora rispondente all'interesse del minore, pur modificando il regime delle visite materno (senza pernottamenti per tre pomeriggi settimanali, da individuare, di volta in volta, in base agli impegni di;
quanto ai periodi festivi ed estivi, ER
nei giorni di Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedì dell'Angelo, nonché per sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare con il padre entro il mese di aprile di ogni anno). La significativa riduzione dei tempi di permanenza della prole con la madre imponeva una revisione degli equilibri economici correlati al loro mantenimento, tenuto altresì conto che rispetto al 2021 non era sostanzialmente mutato il reddito netto del e che la rata a suo carico CP_1
del mutuo ipotecario a tasso variabile sull'ex casa coniugale era aumentata di oltre il 30%; così come anche la situazione reddituale della era Pt_1
rimasta sostanzialmente invariata e i suoi oneri abitativi si erano attenutati, poiché pur essendo il canone di locazione della nuova abitazione di
Bologna analogo a quello versato precedentemente, non poteva non valorizzarsi la circostanza che l'immobile in cui si era trasferita era di pag. 4/9 proprietà del nuovo compagno con cui aveva una relazione sentimentale da tempo consolidata.
2.- Avverso detta sentenza la ha proposto appello. Pt_1
In primo luogo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione della sopravvenuta indipendenza economica della IG maggiorenne Per_1
che, durante il procedimento di primo grado, era studentessa universitaria e svolgeva, al contempo, un tirocinio formativo retribuito presso un'azienda di Ferrara, percependo un'indennità mensile di € 750,00, poi aumentata a €
950,00, mentre in data 22.07.2024 aveva conseguito la laurea magistrale in ingegneria gestionale ed era stata assunta con regolare contratto di lavoro subordinato, con una retribuzione mensile certamente superiore a quella riconosciutale dall'azienda come stagista.
Lamentava altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter, co. 4,
c.c. e l'errata valutazione sul calendario di visite materno relativamente ai figli maggiorenni e . Esponeva, al riguardo, che, Per_1 Persona_2
dal tempo della separazione, non vi era stata alcuna sostanziale modifica in relazione ai tempi di permanenza dei figli maggiori con la madre, atteso che le visite si erano sempre svolte liberamente, in base alle esigenze dei ragazzi, non essendo peraltro mai stati stabiliti tempi specifici, proprio in quanto maggiorenni.
Lamentava poi la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter, co. 4,
c.c., art. 116 c.p.c. e l'errata valutazione delle condizioni economiche delle parti. Rilevava, al riguardo, che: il tasso variabile della rata di mutuo sull'ex casa coniugale a carico del non era circostanza nuova, CP_1
essendo sin dall'origine fatto noto e in ogni caso assorbito dall'aumento del reddito della controparte e dall'assegno unico percepito per il figlio minore;
pag. 5/9 che il reddito del marito era incrementato dal credito d'imposta per i bonus di lavori eseguiti sull'immobile a lui assegnato in ottemperanza all'accordo separativo (circa € 4.000,00 annui); era stato erroneamente ritenuto che lei non pagasse il canone di affitto solo perché il proprietario era il suo nuovo compagno.
Tanto dedotto ed eccepito la chiedeva, in riforma dell'impugnata Pt_1
sentenza, la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli maggiorenni e , Per_1 Persona_2
tenendo fermo il solo assegno mensile di € 300,00 per il figlio minore
, oltre il 50% delle relative spese straordinarie;
in subordine, ER
ridurre il contributo posto a suo carico per il mantenimento ordinario della prole ad € 450,00, di cui € 300,00 per ed € 150,00 per ER [...]
, oltre il 50% delle spese straordinarie, con suddivisione al 50% Per_2
tra i genitori dell'assegno unico. Con vittoria di spese.
3.- Si è costituito in data 28.12.2024 il chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello e di tutte le richieste istruttorie proposte ex adverso;
in subordine, in caso di accertamento dell'autosufficienza economica della IG , revocare l'assegno in suo favore, fermo il resto. Per_1
Il OC rilevava che un'eventuale revoca del contributo di mantenimento per la IG non avrebbe potuto avere effetto retroattivo al tempo Per_1
della domanda di modifica delle condizioni di separazione, risalendo al giugno 2023 e precisava che per poter dichiarare definitivamente l'autosufficienza economica della ragazza sarebbe stato necessario attendere la sua eventuale assunzione a tempo indeterminato all'esito della proroga.
pag. 6/9 Il secondo motivo era palesemente infondato, avendo le parti concordato in sede di accordo separativo un mantenimento diretto, salvo poi la madre manifestare totale disinteresse e assenza di cure nei confronti dei figli.
Priva di pregio era la pretesa della controparte di non tenere conto del maggior carico economico del coniuge, dato l'aumento esponenziale del tasso di interesse della rata di mutuo e, quanto all'asserito maggior reddito che gli deriverebbe dal rimborso del bonus fiscale dalla rilevava Pt_1
che non era mai stata formulata alcuna deduzione, e precisava che, in ogni caso, si trattava non di reddito ma di rimborso di spese sostenute.
4.- Il PM regolarmente interveniva.
5.- L'appello va parzialmente accolto.
Il procedimento nasce dalla richiesta di una modifica delle condizioni della separazione richiesta dal marito sul presupposto di un peggioramento della propria situazione economica e del miglioramento della situazione di controparte.
A parere della Corte le situazioni reddituali delle parti non appaiono sostanzialmente modificate rispetto all'epoca della separazione (lì dove sostanzialmente, da un lato, la rata di mutuo a carico del marito era prevista a tasso variabile ab initio e, dall'altro lato, la moglie sta versando al marito i bonus dovuti sempre secondo i medesimi accordi separativi, mentre non sussistono elementi specifici per ritenere che il canone di locazione non venga versato) se non relativamente alla frequentazione della madre da parte dei figli.
Tutti i figli sentiti come testi hanno confermato che dopo la separazione i rapporti con la madre si sono assolutamente diradati, anche in modo drammatico, e la maggiore/assoluta permanenza presso il padre di per sé
pag. 7/9 giustifica la fissazione di un assegno di mantenimento per i figli a carico della madre in modifica del mantenimento diretto inizialmente concordato in sede di separazione sulla base di tempi di visita del genitore non collocatario di fatto non attuati.
L'importo fissato dal primo Giudice appare assolutamente consono rispetto ai redditi delle parti sia per il figlio minore sia per il figlio maggiore non ancora autosufficiente.
La prima IG risulta invece aver ormai raggiunto l'indipendenza economica, lì dove la stessa, ormai ventiseienne, risulta laureata e assunta con uno stipendio di € 1.800,00 mensili, lavoro consono rispetto al titolo di studi, con un contratto già rinnovato alla sua scadenza, indice di una precisa capacità lavorativa ormai raggiunta, a prescindere dalla natura a tempo determinato assolutamente normale per un giovane in relazione all'attuale mercato del lavoro.
Per tali motivi l'appello proposto va parzialmente accolto con revoca dell'assegno a carico della madre per la IG maggiore.
Alla valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado in relazione alle domande complessivamente svolte dalle parti consegue la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna dell'appellante per i restanti due terzi come in dispositivo per la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza pag. 8/9 del Tribunale di Bologna n. 361/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: revoca l'assegno di mantenimento a carico della madre per la IG;
Per_1
compensa per un terzo le spese di lite e condanna la ai restanti due Pt_1
terzi che liquida in € 2.539,00 per compensi del primo grado ed € 2.315,00 per compensi del secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 30.1.2025
Il Presidente rel.
Annarita Donofrio
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1415/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Annarita Donofrio Presidente
Giovanni Battista Marsala Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FALVO TIZIANA con domicilio eletto in VIA
ALTABELLA 15 40126 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. MONTESI FEDERICA con domicilio eletto in VIA A.
ALBERTAZZI 2 40137 BOLOGNA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 19.06.2023 preso il Tribunale di Bologna,
chiedeva la modifica delle condizioni della separazione CP_1
consensuale omologata del 15.6.2021 da con la quale Parte_1
aveva contratto matrimonio a Crotone il 13.09.1997, unione dalla quale sono nati tre figli, (1999), (2001) e Per_1 Persona_2 ER
(2009). Con la separazione consensuale le parti avevano concordato l'affidamento congiunto del figlio minore;
la collocazione dei ER
figli presso il padre, al quale era stata assegnata la casa coniugale;
la regolamentazione delle visite materne;
l'accollo integrale del mutuo sulla casa da parte del marito;
il mantenimento diretto dei figli, oltre il 50% a carico di ognuno per le spese straordinarie, con impegno a non intraprendere azioni per la vendita dell'immobile. A seguito di detta separazione la moglie si era mostrata inadempiente rispetto agli impegni assunti, disinteressandosi completamente ai figli e non tenendoli con sé per i tempi concordati, oltre che promuovendo azioni per la divisione e vendita dell'immobile comune, e il marito chiedeva quindi, con il ricorso per la modifica, l'affido esclusivo del figlio minore , con determinazione ER
del contributo materno per il mantenimento ordinario dei figli in misura complessivamente pari a € 760,00 mensili (€ 230,00 per ciascun figlio maggiorenne non autosufficiente e € 300,00 per il minore),
pag. 2/9 Si costituiva in giudizio contestando le avverse Controparte_2
allegazioni e rilevando che, nei due anni trascorsi dalla separazione, nulla era sostanzialmente cambiato;
imputava al marito condotte moleste e persecutorie, volte a metterla in cattiva luce davanti ai figli e a impedirle di vederli liberamente;
negava di essersi disinteressata del figlio minore
, precisando di non avere modo di ospitarlo, avendo dovuto ER
lasciare l'ampia casa di Budrio per un monolocale a Bologna dai costi più contenuti;
che la frequentazione dei due figli maggiorenni non era cambiata, avendo entrambi i ragazzi impegni di studio e svaghi propri;
precisava che l'azione promossa in via giudiziale relativa all'immobile riguardava solo la divisione in natura e non la vendita a terzi;
lamentava che le proprie condizioni economiche erano precarie, tenuto conto della locazione e di due finanziamenti cui doveva fare fronte, rimarcando che la primogenita aveva cominciato a guadagnare grazie ad un tirocinio. Per_1
Concludeva chiedendo disporsi la frequentazione libera del minore
, con determinazione del proprio contributo al mantenimento ER
ordinario della prole limitato a complessivi € 150,00 mensili (€ 50,00 per ciascun figlio), fermo il resto.
Con sentenza n. 361/2024 il Tribunale di Rimini fissava in € 760,00 mensili il contributo materno al mantenimento ordinario della prole (di cui
€ 300,00 per il figlio e € 230,00 per ciascuno dei figli ER
maggiorenni), oltre il 50% delle spese straordinarie, con condanna della a rifondere alla controparte le spese di lite. Pt_1
Il Tribunale rilevava che dall'istruttoria era emerso chiaramente che l'equilibrio sotteso ai patti separativi omologati il 15.06.2021 fosse venuto meno, posto che, pochi mesi dopo, tutti i figli della coppia avevano di fatto pag. 3/9 cessato ogni frequentazione materna e, rimasti a vivere stabilmente con il padre, erano stati da questi mantenuti per ogni esigenza ordinaria, con conseguente totale esonero materno da ogni effettiva contribuzione. Con riguardo al figlio minore , la distanza dalla figura materna non ER
appariva ascrivibile a un colpevole disinteresse della sanzionabile, Pt_1
figurando piuttosto quale conseguenza dell'incapacità del genitore di trovare nuovi equilibri maggiormente compatibili con la sensibilità della prole e le proprie scelte personali, rigettando pertanto la domanda di ammonimento e sanzioni a carico della resistente, con conservazione del regime di affido condiviso, risultando ancora rispondente all'interesse del minore, pur modificando il regime delle visite materno (senza pernottamenti per tre pomeriggi settimanali, da individuare, di volta in volta, in base agli impegni di;
quanto ai periodi festivi ed estivi, ER
nei giorni di Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedì dell'Angelo, nonché per sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare con il padre entro il mese di aprile di ogni anno). La significativa riduzione dei tempi di permanenza della prole con la madre imponeva una revisione degli equilibri economici correlati al loro mantenimento, tenuto altresì conto che rispetto al 2021 non era sostanzialmente mutato il reddito netto del e che la rata a suo carico CP_1
del mutuo ipotecario a tasso variabile sull'ex casa coniugale era aumentata di oltre il 30%; così come anche la situazione reddituale della era Pt_1
rimasta sostanzialmente invariata e i suoi oneri abitativi si erano attenutati, poiché pur essendo il canone di locazione della nuova abitazione di
Bologna analogo a quello versato precedentemente, non poteva non valorizzarsi la circostanza che l'immobile in cui si era trasferita era di pag. 4/9 proprietà del nuovo compagno con cui aveva una relazione sentimentale da tempo consolidata.
2.- Avverso detta sentenza la ha proposto appello. Pt_1
In primo luogo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione della sopravvenuta indipendenza economica della IG maggiorenne Per_1
che, durante il procedimento di primo grado, era studentessa universitaria e svolgeva, al contempo, un tirocinio formativo retribuito presso un'azienda di Ferrara, percependo un'indennità mensile di € 750,00, poi aumentata a €
950,00, mentre in data 22.07.2024 aveva conseguito la laurea magistrale in ingegneria gestionale ed era stata assunta con regolare contratto di lavoro subordinato, con una retribuzione mensile certamente superiore a quella riconosciutale dall'azienda come stagista.
Lamentava altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter, co. 4,
c.c. e l'errata valutazione sul calendario di visite materno relativamente ai figli maggiorenni e . Esponeva, al riguardo, che, Per_1 Persona_2
dal tempo della separazione, non vi era stata alcuna sostanziale modifica in relazione ai tempi di permanenza dei figli maggiori con la madre, atteso che le visite si erano sempre svolte liberamente, in base alle esigenze dei ragazzi, non essendo peraltro mai stati stabiliti tempi specifici, proprio in quanto maggiorenni.
Lamentava poi la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter, co. 4,
c.c., art. 116 c.p.c. e l'errata valutazione delle condizioni economiche delle parti. Rilevava, al riguardo, che: il tasso variabile della rata di mutuo sull'ex casa coniugale a carico del non era circostanza nuova, CP_1
essendo sin dall'origine fatto noto e in ogni caso assorbito dall'aumento del reddito della controparte e dall'assegno unico percepito per il figlio minore;
pag. 5/9 che il reddito del marito era incrementato dal credito d'imposta per i bonus di lavori eseguiti sull'immobile a lui assegnato in ottemperanza all'accordo separativo (circa € 4.000,00 annui); era stato erroneamente ritenuto che lei non pagasse il canone di affitto solo perché il proprietario era il suo nuovo compagno.
Tanto dedotto ed eccepito la chiedeva, in riforma dell'impugnata Pt_1
sentenza, la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli maggiorenni e , Per_1 Persona_2
tenendo fermo il solo assegno mensile di € 300,00 per il figlio minore
, oltre il 50% delle relative spese straordinarie;
in subordine, ER
ridurre il contributo posto a suo carico per il mantenimento ordinario della prole ad € 450,00, di cui € 300,00 per ed € 150,00 per ER [...]
, oltre il 50% delle spese straordinarie, con suddivisione al 50% Per_2
tra i genitori dell'assegno unico. Con vittoria di spese.
3.- Si è costituito in data 28.12.2024 il chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello e di tutte le richieste istruttorie proposte ex adverso;
in subordine, in caso di accertamento dell'autosufficienza economica della IG , revocare l'assegno in suo favore, fermo il resto. Per_1
Il OC rilevava che un'eventuale revoca del contributo di mantenimento per la IG non avrebbe potuto avere effetto retroattivo al tempo Per_1
della domanda di modifica delle condizioni di separazione, risalendo al giugno 2023 e precisava che per poter dichiarare definitivamente l'autosufficienza economica della ragazza sarebbe stato necessario attendere la sua eventuale assunzione a tempo indeterminato all'esito della proroga.
pag. 6/9 Il secondo motivo era palesemente infondato, avendo le parti concordato in sede di accordo separativo un mantenimento diretto, salvo poi la madre manifestare totale disinteresse e assenza di cure nei confronti dei figli.
Priva di pregio era la pretesa della controparte di non tenere conto del maggior carico economico del coniuge, dato l'aumento esponenziale del tasso di interesse della rata di mutuo e, quanto all'asserito maggior reddito che gli deriverebbe dal rimborso del bonus fiscale dalla rilevava Pt_1
che non era mai stata formulata alcuna deduzione, e precisava che, in ogni caso, si trattava non di reddito ma di rimborso di spese sostenute.
4.- Il PM regolarmente interveniva.
5.- L'appello va parzialmente accolto.
Il procedimento nasce dalla richiesta di una modifica delle condizioni della separazione richiesta dal marito sul presupposto di un peggioramento della propria situazione economica e del miglioramento della situazione di controparte.
A parere della Corte le situazioni reddituali delle parti non appaiono sostanzialmente modificate rispetto all'epoca della separazione (lì dove sostanzialmente, da un lato, la rata di mutuo a carico del marito era prevista a tasso variabile ab initio e, dall'altro lato, la moglie sta versando al marito i bonus dovuti sempre secondo i medesimi accordi separativi, mentre non sussistono elementi specifici per ritenere che il canone di locazione non venga versato) se non relativamente alla frequentazione della madre da parte dei figli.
Tutti i figli sentiti come testi hanno confermato che dopo la separazione i rapporti con la madre si sono assolutamente diradati, anche in modo drammatico, e la maggiore/assoluta permanenza presso il padre di per sé
pag. 7/9 giustifica la fissazione di un assegno di mantenimento per i figli a carico della madre in modifica del mantenimento diretto inizialmente concordato in sede di separazione sulla base di tempi di visita del genitore non collocatario di fatto non attuati.
L'importo fissato dal primo Giudice appare assolutamente consono rispetto ai redditi delle parti sia per il figlio minore sia per il figlio maggiore non ancora autosufficiente.
La prima IG risulta invece aver ormai raggiunto l'indipendenza economica, lì dove la stessa, ormai ventiseienne, risulta laureata e assunta con uno stipendio di € 1.800,00 mensili, lavoro consono rispetto al titolo di studi, con un contratto già rinnovato alla sua scadenza, indice di una precisa capacità lavorativa ormai raggiunta, a prescindere dalla natura a tempo determinato assolutamente normale per un giovane in relazione all'attuale mercato del lavoro.
Per tali motivi l'appello proposto va parzialmente accolto con revoca dell'assegno a carico della madre per la IG maggiore.
Alla valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado in relazione alle domande complessivamente svolte dalle parti consegue la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna dell'appellante per i restanti due terzi come in dispositivo per la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza pag. 8/9 del Tribunale di Bologna n. 361/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: revoca l'assegno di mantenimento a carico della madre per la IG;
Per_1
compensa per un terzo le spese di lite e condanna la ai restanti due Pt_1
terzi che liquida in € 2.539,00 per compensi del primo grado ed € 2.315,00 per compensi del secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 30.1.2025
Il Presidente rel.
Annarita Donofrio
pag. 9/9