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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati: N° ______/2004
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente Sent.
2) dott. Simona Monforte Giudice est.,
3) dott. Mirko Intravia Giudice, N° * R.G. ha emesso la seguente N° ______Cron. SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2579/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 03/02/2025 N° _________
TRA Repertorio
, nato a [...] l'[...], che ha eletto domicilio presso lo studio Parte_1 Iscritta a ruolo il dell'avv. PARISI ALFONSO e dell'avv. TOMMASA PERGOLIZZI, suoi procuratori costituiti come da mandato in atti;
RICORRENTE
*
E Udienza di p.c. del
, nata a [...] il [...], che ha eletto domicilio presso lo studio Controparte_1
* dell'avv. PREVITE DOMENICO suo procuratore costituito per mandato in atti;
RESISTENTE Scadenza termini deposito memorie e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina. il *
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sentenza originale CONCLUSIONI
All'udienza del 03/02/2025, le parti hanno concluso come da verbale.
depositata e collazionata il FATTO E DIRITTO
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza parziale emessa fra le parti con la quale è
* stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pubblicazione in Quanto alla domanda avanzata dalla diretta ad ottenere la corresponsione di un CP_1 data assegno divorzile, va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione ____/____/2004 giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali, così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre
l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi.
In particolare, si osserva che, con la sentenza n. 18287/2018 resa a Sezioni Unite, la Cassazione ha chiarito che all'assegno divorzile va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, come si desume dal fatto che il diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge presuppone che questi non abbia mezzi
“adeguati”, anche una preminente natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi, al momento dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenendo conto anche della durata del rapporto, dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, nel qual caso l'assegno divorzile risponderà ad una funzione prettamente assistenziale in favore dell'ex coniuge che si trovi in stato di bisogno, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare.
Sebbene occorra in primo luogo guardare alla eventuale esistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, occorre, quindi, esaminare le ragioni di tale divario, alla luce delle scelte e dei sacrifici fatti dai coniugi durante il matrimonio e, quindi, verificare se le scelte compiute abbiano inciso sulla loro situazione economica.
Nel caso in esame non è in discussione la circostanza che le attuali condizioni economiche del siano apprezzabilmente migliori rispetto a quelle della quanto la circostanza se Pt_2 CP_1
l'attuale divario nei redditi delle parti dipenda dalle scelte compiute durante la convivenza matrimoniale.
Ed invero, in ordine all'eventuale riconoscimento di un assegno con funzione compensativa, va osservato che non vi sono elementi per potersi ritenere che le attuali condizioni economiche deteriori della siano la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato CP_1
l'unione coniugale fra le parti, non essendo sufficiente l'affermazione che la stessa si è dedicata alla famiglia, poiché, a prescindere dalla mancanza di prove sul punto, va rammentato che, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente ai figli e alla gestione della vita domestica. Infatti, la condotta di un coniuge volta alla cura della famiglia è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della famiglia e della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale deteriore situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte.
Nel caso in esame, la non ha allegato né provato nulla sul punto in questione né risulta CP_1 in altro modo che le sue condizioni economiche siano collegabili ai ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale. Deve pertanto essere escluso il riconoscimento di un beneficio economico in funzione perequativo compensativa.
Residua, tuttavia, il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno divorzile.
L'ampio divario nelle condizioni economiche delle parti, lo stato di disoccupazione della resistente, che non ha mai svolto attività lavorativa, il fatto che la stessa possa contare solo sulla fruizione di modeste fonti di reddito (derivanti, in particolare, dall'Assegno di Inclusione dell'importo di €
140,00, che la ha dichiarato di percepire dal mese di marzo 2024, e dalla quota di sua CP_1 pertinenza pari ad un terzo del canone di locazione complessivo mensile di € 350,00 corrisposto dal conduttore per un immobile in comproprietà con i germani) e gli oneri derivanti dalla locazione dell'immobile ove la resistente risiede a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, legittimano, senza alcun dubbio, il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Quanto alla determinazione dello stesso occorre rilevare che il pensionato, percepisce Pt_2 ratei di circa € 1.700,00 mensili e, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha ricevuto la somma di
€ 53.000,00 circa a titolo di TFR. Il ricorrente ha, inoltre, dichiarato di dover sostenere numerosi esborsi relativi a mutui e finanziamenti. Si tratta di oneri che possono rilevare solo nella misura in cui il corrispondente esborso appaia necessario, dovendosi distinguere l'ipotesi in cui ci si sia indebitati per far fronte a spese indispensabili, rispetto all'ipotesi in cui ci si sia indebitati per spese voluttuarie.
Nella fattispecie in esame, la documentazione prodotta dal ricorrente non consente di verificare se effettivamente i debiti contratti siano stati motivati da impellenti esigenze o direttamente riconducibili ad esigenze familiari, sicché di tali oneri non si può tenere conto, non potendo la parte sottrarsi ai propri obblighi familiari facendo apparire una esposizione debitoria.
Per i motivi esposti, il Collegio stima congruo quantificare l'assegno divorzile dovuto al coniuge divorziato, nella sua componente meramente assistenziale, in € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Infine, tenuto conto della natura della controversia e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 15.06.2023 da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1 assegno di € 350,00 mensili a titolo di assegno di divorzio, da rivalutare secondo gli indici
Istat;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì 25 febbraio 2025.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati: N° ______/2004
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente Sent.
2) dott. Simona Monforte Giudice est.,
3) dott. Mirko Intravia Giudice, N° * R.G. ha emesso la seguente N° ______Cron. SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2579/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 03/02/2025 N° _________
TRA Repertorio
, nato a [...] l'[...], che ha eletto domicilio presso lo studio Parte_1 Iscritta a ruolo il dell'avv. PARISI ALFONSO e dell'avv. TOMMASA PERGOLIZZI, suoi procuratori costituiti come da mandato in atti;
RICORRENTE
*
E Udienza di p.c. del
, nata a [...] il [...], che ha eletto domicilio presso lo studio Controparte_1
* dell'avv. PREVITE DOMENICO suo procuratore costituito per mandato in atti;
RESISTENTE Scadenza termini deposito memorie e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina. il *
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sentenza originale CONCLUSIONI
All'udienza del 03/02/2025, le parti hanno concluso come da verbale.
depositata e collazionata il FATTO E DIRITTO
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza parziale emessa fra le parti con la quale è
* stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pubblicazione in Quanto alla domanda avanzata dalla diretta ad ottenere la corresponsione di un CP_1 data assegno divorzile, va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione ____/____/2004 giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali, così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre
l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi.
In particolare, si osserva che, con la sentenza n. 18287/2018 resa a Sezioni Unite, la Cassazione ha chiarito che all'assegno divorzile va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, come si desume dal fatto che il diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge presuppone che questi non abbia mezzi
“adeguati”, anche una preminente natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi, al momento dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenendo conto anche della durata del rapporto, dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, nel qual caso l'assegno divorzile risponderà ad una funzione prettamente assistenziale in favore dell'ex coniuge che si trovi in stato di bisogno, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare.
Sebbene occorra in primo luogo guardare alla eventuale esistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, occorre, quindi, esaminare le ragioni di tale divario, alla luce delle scelte e dei sacrifici fatti dai coniugi durante il matrimonio e, quindi, verificare se le scelte compiute abbiano inciso sulla loro situazione economica.
Nel caso in esame non è in discussione la circostanza che le attuali condizioni economiche del siano apprezzabilmente migliori rispetto a quelle della quanto la circostanza se Pt_2 CP_1
l'attuale divario nei redditi delle parti dipenda dalle scelte compiute durante la convivenza matrimoniale.
Ed invero, in ordine all'eventuale riconoscimento di un assegno con funzione compensativa, va osservato che non vi sono elementi per potersi ritenere che le attuali condizioni economiche deteriori della siano la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato CP_1
l'unione coniugale fra le parti, non essendo sufficiente l'affermazione che la stessa si è dedicata alla famiglia, poiché, a prescindere dalla mancanza di prove sul punto, va rammentato che, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente ai figli e alla gestione della vita domestica. Infatti, la condotta di un coniuge volta alla cura della famiglia è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della famiglia e della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale deteriore situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte.
Nel caso in esame, la non ha allegato né provato nulla sul punto in questione né risulta CP_1 in altro modo che le sue condizioni economiche siano collegabili ai ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale. Deve pertanto essere escluso il riconoscimento di un beneficio economico in funzione perequativo compensativa.
Residua, tuttavia, il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno divorzile.
L'ampio divario nelle condizioni economiche delle parti, lo stato di disoccupazione della resistente, che non ha mai svolto attività lavorativa, il fatto che la stessa possa contare solo sulla fruizione di modeste fonti di reddito (derivanti, in particolare, dall'Assegno di Inclusione dell'importo di €
140,00, che la ha dichiarato di percepire dal mese di marzo 2024, e dalla quota di sua CP_1 pertinenza pari ad un terzo del canone di locazione complessivo mensile di € 350,00 corrisposto dal conduttore per un immobile in comproprietà con i germani) e gli oneri derivanti dalla locazione dell'immobile ove la resistente risiede a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, legittimano, senza alcun dubbio, il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Quanto alla determinazione dello stesso occorre rilevare che il pensionato, percepisce Pt_2 ratei di circa € 1.700,00 mensili e, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha ricevuto la somma di
€ 53.000,00 circa a titolo di TFR. Il ricorrente ha, inoltre, dichiarato di dover sostenere numerosi esborsi relativi a mutui e finanziamenti. Si tratta di oneri che possono rilevare solo nella misura in cui il corrispondente esborso appaia necessario, dovendosi distinguere l'ipotesi in cui ci si sia indebitati per far fronte a spese indispensabili, rispetto all'ipotesi in cui ci si sia indebitati per spese voluttuarie.
Nella fattispecie in esame, la documentazione prodotta dal ricorrente non consente di verificare se effettivamente i debiti contratti siano stati motivati da impellenti esigenze o direttamente riconducibili ad esigenze familiari, sicché di tali oneri non si può tenere conto, non potendo la parte sottrarsi ai propri obblighi familiari facendo apparire una esposizione debitoria.
Per i motivi esposti, il Collegio stima congruo quantificare l'assegno divorzile dovuto al coniuge divorziato, nella sua componente meramente assistenziale, in € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Infine, tenuto conto della natura della controversia e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 15.06.2023 da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1 assegno di € 350,00 mensili a titolo di assegno di divorzio, da rivalutare secondo gli indici
Istat;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì 25 febbraio 2025.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.