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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 115/2020 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Calderone;
e
(c.f. ), in persona legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.01.2020 esponeva: Parte_1
Con
- di aver prestato attività lavorativa in favore dell' come operaio agricolo e/o specializzato agricolo “per sopperire ad esigenze inderogabili e legali legati alla consegna lavori meccanici in agricoltura e quanto Cont altro connesso con le attività del proprio centro di appartenenza considerato che svolgeva i compiti di conduttore di macchine semplici e complesse, di automezzi, svolgeva lavori di officina e di manutenzione e riparazione di mezzi in dotazione, operazioni di ammasso, stoccaggio e manutenzione delle plastiche di uso agricolo e quanto previsto dal Cont progetto di riorganizzazione del servizio nell'ambito dei servizi svolti dallo stesso ente (servizio di bonifica, servizio di ricerche idrogeleogiche, servizio di assistenza tecnica nell'ambito del territorio della regione dovunque le esigenze di servizio lo richiedevano e/o lo richiedono)”, come da art. 6 del regolamento organico da personale operaio e/o come da leggi regionali in materia;
Con
- di aver lavorato per l' con la qualifica di operaio specialistico e/o operaio agricolo
(trattorista agricolo stagionale temporaneo), di cui al CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, intrattenendo dall'assunzione fino al giugno 2018 molteplici e avvicendati contratti individuali a Cont termine stipulati con l' rappresentato dal Capo Centro Meccanizzazione Agricola di Barcellona
P.G..
Precisava che con contratti a termine del 2015-2016-2017-2018 parte ricorrente veniva adibito con mansioni di operaio trattorista agricolo e conduttore di macchine agricole semplici e complesse, di automezzi e lavori di officina, di manutenzione e riparazione di mezzi in dotazione a stretta collaborazione con il servizio di Meccanizzazione agricola, anche nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, prioritariamente per le attività di istituto che si svolgevano negli ambiti territoriali dei Comuni di residenza e secondo le disposizioni stabilite dal capo centro.
Riferiva che il ricorrente aveva rivestito la qualifica di operaio specializzato livello super livello A area 1 e/o operaio agricolo (trattorista agricolo stagionale temporaneo) come indicato specificatamente nei contratti individuali di lavoro a termine stipulati per iscritto a Barcellona e/o nella sede e/o struttura territoriale di Barcellona tra l con sede a Controparte_1
Palermo.
Aggiungeva che il ricorrente aveva intrattenuto dal 1987 al maggio 2018 molteplici e avvicendati contratti a termine con l'ESA. In particolare, precisava che:
- con contratti del 2015 e del 2016 il lavoratore veniva adibito alle mansioni di operaio per compiti stabiliti dall'art. 2 L.R. 51/50 e quindi a mansioni di conduttore di macchine semplici e complesse di automezzi a lavori di officina, di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione,
e stretta collaborazione con il servizio di meccanizzazione agricola, nonché dall'art, 1, comma 2,
L.R. n. 16 del 31.08.1998;
- con contratti del 2017 e del 2018 veniva avviato al lavoro dall'ESA quale operaio agricolo a tempo determinato e veniva adibito alle mansioni di operaio per i compiti previsti dall'art. 2 L.R.
51/50;
- in data 01.03.2018 il ricorrente veniva avviato al lavoro dell'ESA quale operaio agricolo a tempo determinato per la campagna di lavori meccanici in agricoltura anno 2018 e per le finalità di cui all'art. 5 L.R. n. 13/2014;
2 - il rapporto di lavoro aveva inizio il 01.03.2018 e terminava il 30.10.2018 per 198 giornate lavorative con mansioni di conduttore di macchine semplici e complesse, di automezzi, a lavori di officina, di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione, di collaborazione con il Servizio di
Meccanizzazione presso la sede di assegnazione.
Eccepiva per il periodo dal 16.02.2015, data di assunzione nel 2015, al 21.06.2018 il mancato riconoscimento e/o pagamento di differenze retributive, di differenze di TFR e il mancato accreditamento e/o versamento delle differenze contributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo come per legge.
Lamentava la violazione del CCNL delle aziende agricole florovivaisti della Provincia di
Messina per il periodo gennaio 2012 – dicembre 2015 e del successivo Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Messina per il periodo gennaio 2016
- novembre 2019 e delle tabelle salariali degli operatori agricoli e florovivaisti a tempo determinato.
Eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 36 Cost. e degli artt. 2099, 2114 e 2120 c.c. nonché l'errata determinazione del tfr e il mancato esatto versamento contributivo.
Cont Osservava che la paga base indicata dal datore di lavoro nelle buste paga, dal 2015 al
2018, riporterebbe sempre lo stesso importo pari a euro 68,90 al giorno non applicando le variazioni tabellari riportate nei contratti collettivi nazionali e provinciali determinando altresì una scorretta corresponsione del TFR.
Evidenziava che la ditta datrice di lavoro per gli anni dal 2015 al 2019 non avrebbe tenuto in conto il DGLS n. 146 del 1997 determinando un credito in favore del ricorrente delle somme indicate nei conteggi allegati a titolo di differenze retributive, differenze paga, differenze di corresponsione del TFR oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo per gli ultimi 4 anni dal 2015 al 2018.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato l'intercorso rapporto di lavoro tra parte ricorrente e parti resistenti e/o chi di competenza per il periodo di lavoro indicato in ricorso;
che venisse accertato che le parti resistenti in via esclusiva e/o solidale sono inadempienti e/o debitori del pagamento di tutte le spettanze e/o voci retributive descritte in ricorso e/o differenze retributive e/o paga e differenze di TFR descritte in ricorso al punto D, differenze retributive per il periodo dal 2015 al giugno 2018 e differenze di fine rapporto dal 2015 al maggio 2018, con interessi e rivalutazione come per legge;
che venissero dichiarate inadempienti parti resistenti in via esclusiva e/o solidale per le omesse differenze di versamento di contributo dovuto, per il periodo dal 2015
3 al giugno 2018 con interessi e rivalutazioni come per legge e ordinare e/o condannare parti resistenti al pagamento e al versamento e/o accreditamento contributivo come per legge per il periodo di lavoro indicato nell'attestazione aziendale del 29.11.2019; conseguentemente, che venissero condannate parti resistenti al pagamento di tutte le voci retributive e/o differenze paga e/o retributive, differenze TFR, delle differenze contributive per il periodo 2015/2018 per un totale complessivo di euro 4.660,05 oltre interessi e rivalutazioni come per legge;
in subordine che venissero condannati alle minori o maggiori somme dovute come accertate in corso di causa a mezzo ctu oltre interessi e rivalutazioni dalla domanda al soddisfo e/o come per legge;
che venissero condannate le controparti in via esclusiva e/o solidale come per legge al pagamento delle spese di competenza e onorari di causa a favore del procuratore antistatario.
2. Con comparsa depositata in data 21.04.2020 si costituiva l il quale, ritenuto l'interesse CP_2 dell'Istituto a conseguire il versamento dei contributi omessi per l'asserito rapporto di lavoro, se dovuti e nei limiti della prescrizione ex L. 335/95 chiedeva che, previo accertamento delle somme realmente dovute e non corrisposte al ricorrente, venisse condannata parte convenuta al versamento in favore dell dei contributi omessi unitamente alle sanzioni di legge entro i limiti CP_2 della prescrizione;
che venisse condannata parte soccombente a pagare all' spese, competenze CP_2
e onorari di giudizio.
4. Con comparsa depositata in data 01.10.2020 si costituiva in giudizio l
[...]
il quale, rilevato di essere un Ente non economico dotato di personalità giuridica Controparte_4 di diritto pubblico assoggettato a poteri di vigilanza dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, rappresentava che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente - lavoratore stagionale a tempo determinato - e l'Ente andasse inquadrato nell'ambito del pubblico impiego cd. “privatizzato”. Sottolineava che i contratti individuali stipulati nel corso degli anni fra i lavoratori e l'ESA richiamavano tutti il CCNL e la contrattazione provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti ma che detti richiami non potessero essere sopravvalutati dovendosi ritenere che detto rinvio fosse rivolto ai soli contratti oggetto di recepimento. Aggiungeva che la
Regione non si era limitata ad un atteggiamento inerte di non recepimento degli adeguamenti retributivi di cui al contratto provinciale ma aveva disposto di procedere alle procedure negoziali. Cont Riferiva che in data 19.10.2017 era stata stipulata a Palermo l'ipotesi di accordo sindacale tra l'
e le Organizzazioni sindacali di categoria con cui era stato previsto di attribuire un trattamento economico uniforme a tutto il personale operaio a tempo determinato e che, con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 40 del 02.08.2018, era stato approvato l'accordo sindacale. Infine,
4 rappresentava che con nota prot. n. 19678 del 07.09.2018 il Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale aveva comunicato di aver trasmesso la deliberazione oggetto all'Ufficio di gabinetto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea per l'inserimento dell'ordine del giorno della seduta della Giunta ma che era ancora in attesa delle determinazioni da parte del Governo regionale.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ESA e/o che venisse rigettato il ricorso perché infondato.
5. Con note a trattazione scritta del 10.05.2020 chiedeva che venisse Parte_1 sollevata questione di legittimità degli artt. 11, comma 6, L.r. 11 maggio 2011, n. 7, art. 12, commi
4 e 9, L.r. 29 gennaio 2014, n. 5, e art. 17, commi 3 e 4, L.r. 17 marzo 2016, n. 3.
5. L'udienza del 19.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
6. Nel merito, il ricorrente agisce per chiedere il riconoscimento delle differenze retributive e contributive vantate, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., in relazione al periodo dal 2015 al giugno
2018 per non aver l'Ente retribuito il lavoratore in conformità al CCNL delle aziende agricoli florovivaisti e del Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Messina per il periodo gennaio 2012 – dicembre 2015 e del successivo periodo da gennaio 2016
a novembre 2019.
Orbene al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la giurisprudenza della
Suprema Corte (v. 15369/2019) che ha ritenuto “in conformità con l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 2169/2004, sussistere il potere della Regione Sicilia di differire per il personale addetto in ambito regionale ai servizi di sistemazione idraulico forestale l'applicazione del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, di cui la Regione Sicilia non è parte, intervenendo la stessa soltanto nella stipula del contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL), operando la disciplina collettiva nazionale solo a seguito del recepimento in un atto formale funzionale alla stipula del CIRL, da ritenersi, in difetto di esplicito rinvio a quella disciplina, unica forme regolatrice del rapporto di lavoro del predetto personale, e permanere tale potere anche a seguito della privatizzazione del lavoro pubblico, non risultando incompatibili con la legge statale e quindi abrogate dalla
L. n. 421 del 1992, art. 2, le norme regionali che, in vista di una preventiva valutazione delle compatibilità economiche massime entro cui procedere alla stipula del contratto integrativo, autorizzano la Giunta ad esprimere un parere vincolante sull'adozione di adempimenti finali di competenza degli assessorati relativi ad atti implicanti modifiche allo stato giuridico ed economico del personale di enti ed aziende ad essi facenti capo ed a seguito della
5 riformulazione della disciplina in materia ad opera della L.R. n. 14 del 2006, priva di efficacia innovativa rispetto all'originario regime, con conseguente insussistenza del diritto alle differenze retributive maturate in relazione all'applicazione differita al momento della stipula del CIRL dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, che non contrasta con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici sul territorio nazionale dovendo questo contemperarsi con quello, di pari rango costituzionale, tenuto conto del disposto dell'art.
81 Cost., comma 4, del rispetto della necessaria copertura finanziaria applicabile anche ai costi del personale ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 47 e 48, nè appare censurabile ex art. 36 Cost. e, con riguardo alla seconda domanda, insussistente l'obbligo a carico dell'amministrazione di apprestare la garanzia della stabilità occupazionale per 78 giorni essendo, ai sensi della L.R. 14 del 2006, art. 44, tale garanzia per il personale estraneo al contingente con garanzia occupazionale per 151 e 101 giornate di cui alla L.R. 16 del 1996, art. 46, prevista soltanto "di norma"”.
“Questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ha disatteso la tesi, prospettata dai ricorrenti, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori idraulicoforestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale si imporrebbe in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed in ragione di una sorta prevalenza gerarchica (cfr., da ultimo, con riferimento a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto di causa, Cass. nn. 18165/2018, 17966/2018, 17421/2018, 16839/2018), per giungere a ritenere necessario il recepimento della contrattazione collettiva nazionale mediante Delibera di giunta
e decreto assessoriale secondo la previsione di cui alla L.R. n. 14 del 2006, art. 49, non diversamente da quanto già ritenuto, sia pur con riguardo ad un diverso quadro normativo, da Cass. n. 2169/2004, orientamento questo che nel ricorso non trova ragioni di rimeditazione, non trovando smentita nelle disposizioni di cui alla L.R. n. 66 del
1981, art. 8, ed alla L.R. n. 16 del 1996, art. 45 ter, non essendo da queste desumibili, secondo la prospettazione delle ricorrenti, il carattere cogente della contrattazione collettiva di diritto privato, atteso che la prima di tali norme prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale e di quello integrativo in cui il nazionale sia recepito, senza introdurre alcun criterio di prevalenza dell'uno sull'altro, mentre la previsione recata dalla seconda in base alla quale la gestione giuridica ed economica del personale forestale va operata alla stregua del contrattazione collettiva di categoria, in virtù del richiamo della norma medesima da parte della L.R. n. 14 del 2006, art. 49, resta subordinata al meccanismo di recepimento da parte dell'assessore e della Giunta ivi previstoche, del resto, l'interpretazione della
L.R. n. 16 del 1996, va condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale del quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratti stipulati dall'ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perchè il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 46, ha previsto che le regioni a statuto speciale possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge regionale;
che, per altro verso, è a
6 dirsi come della L.R. n. 10 del 2000, artt. 24 e segg., con i quali è stata istituita l'ARAN Sicilia ed è stato disciplinato il procedimento di contrattazione regionale, pongono precisi oneri finalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio tant'è che significativamente l'art. 28, comma 3, stabilisce che "I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonchè
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa";che, seppure dette norme non vengano direttamente in rilievo nella fattispecie, nella quale non rilevano neppure del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 45, erroneamente richiamati dalla Corte territoriale e dalle ricorrenti, va detto che sia la L.R. n. 10 del 2000, che il D.Lgs. n. 165 del 2001, pongono quale requisito imprescindibile la previa individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri
e dei limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione, principio che deve orientare anche nella soluzione della questione qui controversa e che esclude l'invocata forza cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato, rispetto alla quale la Regione Sicilia, in quanto estranea alla conclusione del contratto, non è stata posta in condizione di verificare la compatibilità con i vincoli di bilancio;
che anche la prospettata violazione dell'art. 36 Cost.,
è stata già esclusa da questa Corte (cfr. Cass. nn. 17966/2018 e 17421/2018) sul rilievo che non è sufficiente a fondare la denunciata violazione del principio costituzionale la comparazione con il trattamento retributivo corrisposto ad altri lavoratori impegnati nel medesimo settore, ma in ambiti territoriali diversi.”.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato risultando irrilevante la questione di legittimità costituzionale nel presente ricorso non potendo comunque il contratto collettivo nazionale trovare applicazione nel caso di specie a prescindere da un suo espresso recepimento.
7. Attesa la peculiarità delle questioni trattate vanno compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese tra le parti.
Messina 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
7 Messina,
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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