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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di iscritta al n° 1517/2023 R.G. affari contenziosi civili, intrapresa da:
C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SMURRA VERONICA– RICORRENTE IN APPELLO
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Scorpiniti, in virtù di mandato in atti - RESISTENTE IN APPELLO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 15/2023, depositata in data 19/01/2023- opposizione a irrogazione sanzione per violazione codice della strada – rito speciale ex art 7 d.lvo 150/2011.
CONCLUSIONI: per il <<- riformare la Sentenza Parte_1
n°15/2023 resa dal Giudice di Pace di Rossano e, pertanto, dichiarare e ritenere infondata l'opposizione proposta dal sig. , con conseguente revoca Controparte_1 dell'annullamento del verbale di accertamento n.285/2022 elevato dalla P.M. del
n data 01.08.2022>>; Parte_1 per : <a) Accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto Controparte_1
e la domanda di parte appellante;
b) Accertare e dichiarare la validità e legittimità della sentenza. N. 15/2023 pronunciata il 12.01.2023 dal Giudice di Pace di Rossano –
Dr.ssa Anna Maria Salerno - nel procedimento n°716/2022 R.G.C. e depositata il
19.01.2023; c) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario>>;
I FATTI
1 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 845,00, Parte_1
comprensiva di spese di accertamento e notifica - oltre la decurtazione di punti 10 dalla patente - quale sanzione per la commessa violazione dell'art. 142 comma 9 bis CdS, accertata in data 01/08/2022, perché, quale conducente del veicolo BMW AG390L tg.
DM422KM, nel territorio del Comune di sulla strada SS 106 direzione Parte_1
Nord, coordinate Lat: 39.56933 Long: 16.82363, Strada con presenza di segnaletica stradale indicante il controllo elettronico della velocità, transitava con velocità di km/h
132 sul tratto di strada ove la velocità massima consentita è di km/h 50.
Il rilevamento dell'infrazione veniva effettuato a mezzo di apparecchiatura Scout Speed
Fixed.
2 Con comparsa depositata in data 21.11.2022 si costituiva nel giudizio n. 716/2022
RGAC, il che replicava ogni punto del proposto ricorso, Parte_1
producendo copiosa documentazione a sostegno delle asserzioni difensive, tra cui il decreto di omologazione ed il certificato di taratura, il verbale di verifica della funzionalità del dispositivo elettronico. Produceva, inoltre, le immagini relative alla sussistenza, sui luoghi dell'infrazione, della segnaletica stradale installata.
3 La causa veniva istruita documentalmente e quindi il Giudice di Pace, con sentenza n.
15/2023 depositata in Cancelleria il 19/01/2023, accoglieva l'opposizione proposta da annullando il verbale impugnato e compensando le spese di lite. Controparte_1
4 Con ricorso in appello depositato in data 10/07/2023, il ha Parte_1
proposto gravame avverso la predetta sentenza, contestando la decisione del giudice di prime cure per non aver valutato la documentazione presente nel fascicolo, comprovante il rispetto di tutte le prescrizioni imposte, ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
5 Il ha resistito al gravame eccependo in rito la sua inammissibilità per difetto CP_1
di specificazione dei motivi e, nel merito, insistendo sulla correttezza del ragionamento del primo giudice e riproponendo i motivi – non affrontati dal primo giudice – relativi all'incompetenza dell'Ente accertatore e la mancata indicazione della proprietà dell'apparecchiatura utilizzata.
6 Il giudizio di appello è stato istruito attraverso l'acquisizione delle allegazioni documentali offerte dalle parti già nel corso del giudizio di primo grado ed è stato deciso all'odierna udienza.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
7 In rito via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell' appello, posto
2 che il relativo ricorso proposto dal espone in maniera chiara e specifica i Pt_1
requisiti ex art. 434 CPC (applicabile in virtù del richiamo ex artt. 1, 2 e 6 d.lvo n.
150/2011).
8 Nel merito, l' appello è fondato.
8.a Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove è stata affermata l'illegittimità della contravvenzione elevata dalla Polizia Municipale del
Comune di per l'inesistenza della segnalazione della postazione mobile di Parte_1
controllo della velocità.
8.b Ebbene, in conformità con quanto statuito nella sentenza appellata, l'art. 4 DL n.
121/2002 prevede l'obbligo di segnalare preventivamente le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, e tale obbligo riguarda i dispositivi in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l'intervento contestuale dell'operatore di polizia stradale, ovvero che consentono all'operatore preposto al controllo, il quale effettua una costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare l'illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento in cui si compie.
Tale obbligo è stato poi esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, a pena di nullità dell' accertamento, a partire dall'entrata in vigore del DL n. 117/2007, art. 3, convertito, con modificazioni, con la l. 2.10.2007, n. 160, che ha inserito l'art. 142, comma 6°-bis, c.d.s.
Nelle postazioni mobili vanno ricomprese anche le postazioni dinamiche o in movimento, quale il dispositivo “SCOUT SPEED”, con la conseguenza che lo stesso deve essere preannunciato ai conducenti con un sufficiente anticipo, adoperando un' idonea segnalazione stradale, in conformità a quanto previsto dall'art. 142, comma 6,
Codice della Strada, di certo prevalente sull'art. 73, dell'Allegato 1 della Circolare ministeriale allegata al D.M. n. 282 del 2017, prima art. 3 del D.M. 15.08.2007, secondo il quale nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in movimento, anche ad inseguimento.
8.c Nel caso di specie, deve ritenersi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che il abbia adempiuto all' onere probatorio su di esso gravante circa Pt_1
la preventiva segnalazione del controllo elettronico della velocità attuato con il dispositivo denominato “SCOUT SPEED”, di cui è stata anche provata la regolarità e
3 legittimità. Infatti, il verbale contiene l'indicazione della apposita e idonea segnaletica indicante il controllo elettronico della velocità, con precisa indicazione del tratto di strada e delle coordinate spaziali, in conformità all'art. 4 l. 168 del 2002 nonché al d.l. 117 del
2007. Nello specifico, l'agente accertatore - pubblico ufficiale – ha verbalizzato che “L' apparecchiatura utilizzata è stata un: Scout Speed Fixed Matr. 0203001 … installato e bordo del veicolo di servizio, entrambi (dispositivo e veicolo) nella completa ed esclusiva disponibilità della Polizia Locale, il veicolo di servizio della Polizia Locale, adeguatamente segnalato ai sensi di legge, al momento dell'accertamento percorreva la medesima strada con direzione opposta del veicolo sanzionato”>>. E, sotto tale profilo, il verbale di contestazione costituisce atto pubblico: ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso (v.
Cass. civ. n. 11792 del 2020), non esperita da parte appellata.
A ciò si aggiunge la documentazione fotografica versata in atti dal raffigurante Pt_1 la presenza di idonei cartelli (che tra l'altro, non devono essere necessariamente luminosi), da ritenersi conformi alle prescrizioni contenute nel decreto del ministero dei
Trasporti del 15 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, richiamato espressamente anche dal più recente D.M.
n. 282 del 2017.
8.d Quanto al secondo motivo di appello, concernente l'idoneità della segnaletica, si precisa che stessa risulta essere perfettamente rispondente alle prescrizioni normative in materia.
Il decreto del Ministero dei Trasporti adottato in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 3 agosto 2007, dispone all'art. 1 che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo”. Il
4 dettato normativo è inequivoco nel richiedere l'utilizzo alternativo degli strumenti di segnalazione individuati alle lettere “a”, “b”, e “c”.
Nel caso di specie, il verbale contiene l'indicazione della segnalazione mediante cartelli idonei. Inoltre, la documentazione fotografica versata in atti dimostra la presenza di detti cartelli, da ritenersi conformi alle prescrizioni contenute nel decreto del ministero dei
Trasporti.
Sotto tale profilo, pertanto, la valutazione del giudice di prime cure in ordine ad una segnaletica non sufficiente al raggiungimento dello scopo previsto dalla norma e che non garantisce agli utenti l'immediata e corretta percezione della informazione dovuta si rivela – a tacer d'altro, con particolare riferimento al fatto che il giudice non può rilevare d'ufficio, in materia di sanzioni amministrative, vizi ulteriori e diversi da quelli specificamente dedotti dall'opponente con l'atto introduttivo – palesemente erronea in punto di ripartizione dell'onere della prova. Infatti, come evidenziato dal Pt_1
appellante, vale il principio di diritto secondo cui "in tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare
l'adeguatezza della segnaletica stessa " (Cass. civ. n. 6242 del 1999; Cass. civ. n.
23566 del 2017; Cass. civ. n. 24166 del 2023). Onere a cui il non ha affatto CP_1
assolto.
Per completezza, giova evidenziare che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, il D.M. 15 agosto 2007, art.
2 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento;
ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo
5 ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada”
(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 25769 del 2013; v. anche Cass. civ. n. 9770 del 2016).
Per tale ragione, deve escludersi l'obbligo di indicare la precisa distanza, essendo sufficiente che il dispositivo non sia posizionato ad una distanza eccessivamente contenuta, circostanza neppure dedotta in maniera specifica nel caso di specie.
A ciò si aggiunge la considerazione che le circostanze di tempo, ossia l'orario e la data dell'accertamento avvenuto durante le ore diurne, non abbiano potuto inficiare in alcun modo la visibilità già idonea della cartellonistica presente - al riguardo, lo si ribadisce, mancano circostanze concrete addotte dall'opponente circa la inadeguatezza, inidoneità o insufficienza della segnaletica, nonostante incombesse sullo stesso l'onere di darne prova.
8.e Quanto, infine, alla funzionalità dell'apparecchio utilizzato (matr. 0203001) e al certificato di taratura, va rilevato che nel verbale è stata riportata l'indicazione in ordine alla verifica della perfetta funzionalità del dispositivo all'inizio del servizio. Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado il ha depositato il decreto di omologazione Pt_1 dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento dell'infrazione, il certificato di taratura del
22 luglio 2022, vale a dire meno di un mese prima dell'accertamento della violazione commessa l'1 agosto 2022 e il verbale di verifica e funzionalità del dispositivo all'inizio del servizio.
Né il ha lamentato particolari difetti o vizi di funzionamento, avendo egli CP_1 semplicemente alluso in termini meramente possibilistici all' alterazione del funzionamento dell' apparecchio.
9 L'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni formulate da ricorrente in primo grado, rimaste assorbite, e riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello.
9.a In primo luogo, si evidenzia che del tutto infondata è l'eccezione relativa all'incompetenza degli organi accertatori e, in particolare, della Polizia Municipale di
In via assorbente, è sufficiente rilevare che la competenza della Polizia Parte_1
Municipale sussiste su tutto il territorio comunale, indipendentemente dall'Ente proprietario della strada (cfr. Cass. Civ. n. 18824 del 2015) per cui gli organi di polizia municipale sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice
6 della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.
9.b Quanto all'ulteriore motivo riproposto, circa la mancata prova della proprietà dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità, osserva il Tribunale che nel verbale di accertamento, che fa fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., attesa la sua natura di atto pubblico, si legge che l'apparecchio utilizzato per la rilevazione era
“nella completa ed esclusiva disponibilità della Polizia Locale”.
Conclusivamente L'appello va accolto e, in riforma della decisione gravata, va rigettata l'opposizione proposta da . Controparte_1
10 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014. Il valore della lite è compreso nello scaglione sino a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull' appello proposto dal nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di Rossano n. 15/2023 emessa in data 12/01/2023 e depositata in
Cancelleria in data 19/01/2023, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in prime cure da avverso il verbale di Controparte_1
contestazione di violazione del CdS n. 285/2022;
2. Condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado che liquida come segue: a) primo grado: € 345,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva, con attribuzione in favore dell'Avv. Raffaella Olivito, procuratore distrattario;
b) appello: €
64,50 per spese e € 660,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva, con attribuzione in favore dell'Avv. Veronica Smurra.
Così deciso in Castrovillari, all' udienza 13/01/2025, nella quale è stata data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Farno, addetta all' Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Di Pede)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di Rossano in data 20.10.2022 il
Sig. spiegava opposizione avverso il verbale di contestazione di Controparte_1
violazione del CdS n. 285/2022, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di