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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14227 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 50454 del 2023, vertente tra
- ( ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessia Cinti, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente- contro
- ( ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. David Casamonti, giusta procura speciale in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 24.09.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale chiedendo la separazione e, Parte_1 all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , da cui erano nati CP_1
i tre figli (14.11.2000) (6.04.2007) (e (13.05.2011). Per_1 Per_2 Persona_3
Con sentenza non definitiva sullo status n. 8081/2024 pubbl. il 14/05/2024 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale delle parti che avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Roma in data 04.03.2000 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2000, atto 00080, parte 2, serie A02).
Successivamente, con sentenza definitiva n. 9426/2024 pubbl. il 03/06/2024 il Tribunale di Roma si pronunciava sulla separazione, rigettando la domanda di addebito proposta dalla signora , CP_1 affidando i figli minori ad entrambi i genitori, collocandoli presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare (sita in Roma, via Pennadomo 65), determinando il contributo paterno in complessivi € 300 (€ 100 per ciascun figlio, , e ) oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 Persona_3 straordinarie.
Venendo ora alla domanda di divorzio, si evidenzia che, con comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 473 bis.28 cpc, il sig. rappresentava un peggioramento della sua situazione economica a Pt_1 seguito dell'anticipata estinzione di un finanziamento (nr. 2485302, acceso nell'aprile 2017 con la
, “L'assegno è così determinato considerando il fatto che il padre contribuisce alle Parte_2 spese abitative dei figli, pagando la quota parte del mutuo gravante sulla casa familiare e sostenendo
i finanziamenti per rate di € 167,00 Findomestic, di € 398,00 un finanziamento Parte_2 personale con di € 411,16”) e al versamento della somma di € 9.663,31 (bonifico del Parte_2
17.12.2024, cfr. doc. 4, depositato congiuntamente alle note di precisazione delle conclusioni). Il ricorrente evidenziava che tale somma gli era stata integralmente corrisposta dalle sue quattro sorelle
(le signore , e , le quali nel dicembre 2024 gli versavano Persona_4 Per_5 Per_6 Per_7 ciascuna € 2.400. Oltre a ciò, il sig. evidenziava che la situazione economica della moglie era Pt_1 mutata in melius, perchè da mesi lavorava come infermiera presso il Policlinico di Tor Vergata a tempo pieno.
Tanto premesso, parte ricorrente, confermando la volontà di procedere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva, in via principale, che il figlio minore (14 anni) Persona_3 fosse affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato settimanale, attesa la vicinanza tra le abitazioni, in via subordinata chiedeva il collocamento del figlio minore presso la madre;
la conferma dell'assegno disposto in separazione.
Con memoria conclusionale di replica , aderendo alla domanda di divorzio, contestava CP_1 integralmente tutte le prospettazioni e conclusioni formulate dalla controparte, evidenziando la necessità, stante le condotte poste in essere dal , di rideterminare il contributo paterno disposto Pt_1 in separazione di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio, , quasi venticinquenne, studentessa, Per_1
diciottenne e ancora minorenne, 14 anni). Invero, il signor , dal Per_2 Persona_3 Pt_1 mese di ottobre 2024, aveva arbitrariamente interrotto di corrispondere la propria quota parte di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà, pari ad € 346,38 mensili (così come riferitole direttamente dalla Banca mutuataria Banco BPM) e, dal mese di giugno 2025, dopo continue pressioni, la aveva convinta a mettere in vendita la ex casa familiare, assegnatale in sede di separazione (cfr. mandato congiunto per la vendita dell'appartamento doc. 5 memoria conclusionale).
Tanto premesso, la signora chiedeva l'assegnazione della ex casa familiare, sita in Roma, Via CP_1
Pennadomo n. 65 (almeno fino alla vendita), l'affido condiviso del figlio minore Persona_3 ad entrambi i genitori e il suo collocamento presso di sé, un contributo paterno per il mantenimento dei tre figli , (maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente) Per_1 Per_2
(maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente) e minorenne Persona_3 nella somma complessiva di € 900 mensili (€ 300 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 24.09.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, rilevato che era stata proposta contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.49 c.p.c., riservava al Collegio per la decisione.
Decorsi i termini di legge, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sull'ulteriori domande formulate, segnatamente quelle relative al quantum dovuto dal padre per il mantenimento dei figli , e , e alla modalità di frequentazione Per_1 Per_2 Persona_3 con quest'ultimo.
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di sentenza non definitiva sullo status n. 8081/2024 pubbl. il
14/05/2024 e successiva sentenza definitiva n. 9426/2024 pubbl. il 03/06/2024 emesse dal Tribunale di Roma.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il
Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Affidamento e collocamento del figlio minore Persona_3
Mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di (24 anni) (18 anni) e (14 anni) Per_1 Per_2 Persona_3 conviventi con la madre nella ex casa familiare, sita in Roma, Via Pennadomo n. 65, in comproprietà tra i coniugi, gravata da mutuo e affidata ad una agenzia immobiliare per essere venduta.
Preliminarmente, con riguardo al figlio minore , dall'istruttoria complessivamente Persona_3 svolta e dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori-
, con conferma del collocamento presso la madre.
Con il regime dell'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Il Collegio, confermando il collocamento di presso la madre, garantendo Persona_3 continuità delle abitudini domestiche del figlio nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma l'assegnazione della casa familiare alla signora . CP_1
Con riguardo alla frequentazione padre figlio, il Collegio dispone che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra i genitori: a week-end alternati, dal sabato mattina, alla domenica sera dopo cena, un pomeriggio infrasettimanale, e due pomeriggi a settimana quando il finesettimana è di spettanza materna, per metà delle vacanze natalizie, vacanze pasquali ad anni alterni, ponti e festività civili o religiose ad anni alterni, per le vacanze estive due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile.
Con riguardo alle statuizioni di natura economica giova preliminarmente precisare che, n sede di separazione, il Tribunale, avuto riguardo la situazione complessiva delle parti e degli impegni economici dalle stesse assenti, aveva disposto a carico del padre un assegno di mantenimento di complessivi € 300 mensili, attesa l'assegnazione della casa familiare alla signora , gravata da CP_1 mutuo, e il finanziamento di cui era gravato il sig. . Pt_1
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il Sig. , ex militare della Guardia di Finanza, posto a riposo dal mese di giugno 2019, percepisce Pt_1 un trattamento pensionistico di circa € 1.500,00 mensili (dal CU 2023 reddito netto di € 20.827 pari a € 1735 mensili per 12 mensilità). Oltre a ciò, nel dicembre 2024, con l'iuto delle proprie 4 sorelle, ha provveduto ad estinguere anticipatamente il finanziamento (nr. 2485302, acceso nel mese di aprile
2017 con la , € 398), versando la somma di € 9.663,31 (bonifico del 17.12.2024, cfr. Parte_2 doc.4 depositato congiuntamente alle note di precisazione delle conclusioni). Parte ricorrente ha dichiarato altresì di vivere in un appartamento di proprietà delle sorelle (cfr. doc. 1 – allegato dal ricorrente alle note di precisazione delle conclusioni), per il quale corrisponde un canone di € 550, e versa alle di lui sorelle somme a titolo di restituzione del suddetto prestito (cfr. doc. 2 note di precisazione delle conclusioni). Infine – come risulta dai messaggi intercorso con la signora CP_1
– il signore ha deciso di interrompere il versamento della propria quota parte della rata di mutuo (circostanza non contestata e confermata nelle “Note di trattazione scritta” del 22-09-2025).
Di contro, invece, la sig.ra è infermiera presso il Policlinico di Tor Vergata, con uno stipendio CP_1 mensile di circa € 1.500,00 (dal CU 2023 reddito netto di € 19.508 pari a € 1.625 mensili per 12 mensilità). Oltre a ciò, parte resistente, al fine di scongiurare eventuali azioni esecutive sulla casa familiare, ha estinto direttamente e personalmente un altro finanziamento richiesto dal Sig. , Pt_1 pagando in data 20 febbraio 2024 l'importo di circa € 12.000,00 (cfr. doc. 6 memoria conclusionale).
Infine, la signora si fa interamente carico del mutuo gravante sulla casa familiare (rata di circa 700 € mensili)
Sulla scorta delle sopra riportate evidenze istruttorie, emerge una sostanziale modificazione della situazione economico patrimoniale delle parti. Difatti, se in sede di separazione il mantenimento per i figli, individuato nella somma di sole € 300 mensili, era stato determinato attesi i numerosi esborsi economici del signor e il suo contributo al pagamento del mutuo;
ad oggi il signore ha estinto Pt_1
i finanziamenti contratti si è accordato con la signora per la vendita della abitazione familiare, CP_1
e arbitrariamente, ha deciso di interrompere la corresponsione della quota parte del mutuo gravante sulla casa, obbligando la signora a farsi carico dell'intero importo.
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, dato atto delle esigenze di vita dei figli , e collocati con la madre, il Per_1 Per_2 Persona_3
Tribunale dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di € 600 mensili (€ 200 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese straordinarie al 50% in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Spese di giudizio Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50454/2024
R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ) nato a [...] il [...], e ( ) C.F._1 CP_1 C.F._2 nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Roma in data 04.03.2000;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 2000, atto 00080, parte 2, serie A02);
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_3 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per lo stesso - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendone il collocamento presso la madre a cui assegna la casa familiare (sita in Roma, Via Pennadomo n. 65);
- dispone che il padre tenga con sé il figlio minore così come disposto in motivazione;
- determina in € 600 (€ 200 per ciascun figlio) il contributo mensile dovuto da per il Parte_1 mantenimento dei figli , e , da corrispondere alla signora Per_1 Per_2 Persona_3 [...]
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale CP_1 secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che il padre si faccia carico della metà delle spese straordinarie in favore dei figli;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 50454 del 2023, vertente tra
- ( ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessia Cinti, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente- contro
- ( ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. David Casamonti, giusta procura speciale in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 24.09.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale chiedendo la separazione e, Parte_1 all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , da cui erano nati CP_1
i tre figli (14.11.2000) (6.04.2007) (e (13.05.2011). Per_1 Per_2 Persona_3
Con sentenza non definitiva sullo status n. 8081/2024 pubbl. il 14/05/2024 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale delle parti che avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Roma in data 04.03.2000 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2000, atto 00080, parte 2, serie A02).
Successivamente, con sentenza definitiva n. 9426/2024 pubbl. il 03/06/2024 il Tribunale di Roma si pronunciava sulla separazione, rigettando la domanda di addebito proposta dalla signora , CP_1 affidando i figli minori ad entrambi i genitori, collocandoli presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare (sita in Roma, via Pennadomo 65), determinando il contributo paterno in complessivi € 300 (€ 100 per ciascun figlio, , e ) oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 Persona_3 straordinarie.
Venendo ora alla domanda di divorzio, si evidenzia che, con comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 473 bis.28 cpc, il sig. rappresentava un peggioramento della sua situazione economica a Pt_1 seguito dell'anticipata estinzione di un finanziamento (nr. 2485302, acceso nell'aprile 2017 con la
, “L'assegno è così determinato considerando il fatto che il padre contribuisce alle Parte_2 spese abitative dei figli, pagando la quota parte del mutuo gravante sulla casa familiare e sostenendo
i finanziamenti per rate di € 167,00 Findomestic, di € 398,00 un finanziamento Parte_2 personale con di € 411,16”) e al versamento della somma di € 9.663,31 (bonifico del Parte_2
17.12.2024, cfr. doc. 4, depositato congiuntamente alle note di precisazione delle conclusioni). Il ricorrente evidenziava che tale somma gli era stata integralmente corrisposta dalle sue quattro sorelle
(le signore , e , le quali nel dicembre 2024 gli versavano Persona_4 Per_5 Per_6 Per_7 ciascuna € 2.400. Oltre a ciò, il sig. evidenziava che la situazione economica della moglie era Pt_1 mutata in melius, perchè da mesi lavorava come infermiera presso il Policlinico di Tor Vergata a tempo pieno.
Tanto premesso, parte ricorrente, confermando la volontà di procedere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva, in via principale, che il figlio minore (14 anni) Persona_3 fosse affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato settimanale, attesa la vicinanza tra le abitazioni, in via subordinata chiedeva il collocamento del figlio minore presso la madre;
la conferma dell'assegno disposto in separazione.
Con memoria conclusionale di replica , aderendo alla domanda di divorzio, contestava CP_1 integralmente tutte le prospettazioni e conclusioni formulate dalla controparte, evidenziando la necessità, stante le condotte poste in essere dal , di rideterminare il contributo paterno disposto Pt_1 in separazione di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio, , quasi venticinquenne, studentessa, Per_1
diciottenne e ancora minorenne, 14 anni). Invero, il signor , dal Per_2 Persona_3 Pt_1 mese di ottobre 2024, aveva arbitrariamente interrotto di corrispondere la propria quota parte di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà, pari ad € 346,38 mensili (così come riferitole direttamente dalla Banca mutuataria Banco BPM) e, dal mese di giugno 2025, dopo continue pressioni, la aveva convinta a mettere in vendita la ex casa familiare, assegnatale in sede di separazione (cfr. mandato congiunto per la vendita dell'appartamento doc. 5 memoria conclusionale).
Tanto premesso, la signora chiedeva l'assegnazione della ex casa familiare, sita in Roma, Via CP_1
Pennadomo n. 65 (almeno fino alla vendita), l'affido condiviso del figlio minore Persona_3 ad entrambi i genitori e il suo collocamento presso di sé, un contributo paterno per il mantenimento dei tre figli , (maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente) Per_1 Per_2
(maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente) e minorenne Persona_3 nella somma complessiva di € 900 mensili (€ 300 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 24.09.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, rilevato che era stata proposta contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.49 c.p.c., riservava al Collegio per la decisione.
Decorsi i termini di legge, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sull'ulteriori domande formulate, segnatamente quelle relative al quantum dovuto dal padre per il mantenimento dei figli , e , e alla modalità di frequentazione Per_1 Per_2 Persona_3 con quest'ultimo.
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di sentenza non definitiva sullo status n. 8081/2024 pubbl. il
14/05/2024 e successiva sentenza definitiva n. 9426/2024 pubbl. il 03/06/2024 emesse dal Tribunale di Roma.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il
Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Affidamento e collocamento del figlio minore Persona_3
Mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di (24 anni) (18 anni) e (14 anni) Per_1 Per_2 Persona_3 conviventi con la madre nella ex casa familiare, sita in Roma, Via Pennadomo n. 65, in comproprietà tra i coniugi, gravata da mutuo e affidata ad una agenzia immobiliare per essere venduta.
Preliminarmente, con riguardo al figlio minore , dall'istruttoria complessivamente Persona_3 svolta e dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori-
, con conferma del collocamento presso la madre.
Con il regime dell'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Il Collegio, confermando il collocamento di presso la madre, garantendo Persona_3 continuità delle abitudini domestiche del figlio nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma l'assegnazione della casa familiare alla signora . CP_1
Con riguardo alla frequentazione padre figlio, il Collegio dispone che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra i genitori: a week-end alternati, dal sabato mattina, alla domenica sera dopo cena, un pomeriggio infrasettimanale, e due pomeriggi a settimana quando il finesettimana è di spettanza materna, per metà delle vacanze natalizie, vacanze pasquali ad anni alterni, ponti e festività civili o religiose ad anni alterni, per le vacanze estive due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile.
Con riguardo alle statuizioni di natura economica giova preliminarmente precisare che, n sede di separazione, il Tribunale, avuto riguardo la situazione complessiva delle parti e degli impegni economici dalle stesse assenti, aveva disposto a carico del padre un assegno di mantenimento di complessivi € 300 mensili, attesa l'assegnazione della casa familiare alla signora , gravata da CP_1 mutuo, e il finanziamento di cui era gravato il sig. . Pt_1
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il Sig. , ex militare della Guardia di Finanza, posto a riposo dal mese di giugno 2019, percepisce Pt_1 un trattamento pensionistico di circa € 1.500,00 mensili (dal CU 2023 reddito netto di € 20.827 pari a € 1735 mensili per 12 mensilità). Oltre a ciò, nel dicembre 2024, con l'iuto delle proprie 4 sorelle, ha provveduto ad estinguere anticipatamente il finanziamento (nr. 2485302, acceso nel mese di aprile
2017 con la , € 398), versando la somma di € 9.663,31 (bonifico del 17.12.2024, cfr. Parte_2 doc.4 depositato congiuntamente alle note di precisazione delle conclusioni). Parte ricorrente ha dichiarato altresì di vivere in un appartamento di proprietà delle sorelle (cfr. doc. 1 – allegato dal ricorrente alle note di precisazione delle conclusioni), per il quale corrisponde un canone di € 550, e versa alle di lui sorelle somme a titolo di restituzione del suddetto prestito (cfr. doc. 2 note di precisazione delle conclusioni). Infine – come risulta dai messaggi intercorso con la signora CP_1
– il signore ha deciso di interrompere il versamento della propria quota parte della rata di mutuo (circostanza non contestata e confermata nelle “Note di trattazione scritta” del 22-09-2025).
Di contro, invece, la sig.ra è infermiera presso il Policlinico di Tor Vergata, con uno stipendio CP_1 mensile di circa € 1.500,00 (dal CU 2023 reddito netto di € 19.508 pari a € 1.625 mensili per 12 mensilità). Oltre a ciò, parte resistente, al fine di scongiurare eventuali azioni esecutive sulla casa familiare, ha estinto direttamente e personalmente un altro finanziamento richiesto dal Sig. , Pt_1 pagando in data 20 febbraio 2024 l'importo di circa € 12.000,00 (cfr. doc. 6 memoria conclusionale).
Infine, la signora si fa interamente carico del mutuo gravante sulla casa familiare (rata di circa 700 € mensili)
Sulla scorta delle sopra riportate evidenze istruttorie, emerge una sostanziale modificazione della situazione economico patrimoniale delle parti. Difatti, se in sede di separazione il mantenimento per i figli, individuato nella somma di sole € 300 mensili, era stato determinato attesi i numerosi esborsi economici del signor e il suo contributo al pagamento del mutuo;
ad oggi il signore ha estinto Pt_1
i finanziamenti contratti si è accordato con la signora per la vendita della abitazione familiare, CP_1
e arbitrariamente, ha deciso di interrompere la corresponsione della quota parte del mutuo gravante sulla casa, obbligando la signora a farsi carico dell'intero importo.
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, dato atto delle esigenze di vita dei figli , e collocati con la madre, il Per_1 Per_2 Persona_3
Tribunale dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di € 600 mensili (€ 200 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese straordinarie al 50% in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
Spese di giudizio Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50454/2024
R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ) nato a [...] il [...], e ( ) C.F._1 CP_1 C.F._2 nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Roma in data 04.03.2000;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 2000, atto 00080, parte 2, serie A02);
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_3 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per lo stesso - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendone il collocamento presso la madre a cui assegna la casa familiare (sita in Roma, Via Pennadomo n. 65);
- dispone che il padre tenga con sé il figlio minore così come disposto in motivazione;
- determina in € 600 (€ 200 per ciascun figlio) il contributo mensile dovuto da per il Parte_1 mantenimento dei figli , e , da corrispondere alla signora Per_1 Per_2 Persona_3 [...]
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale CP_1 secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che il padre si faccia carico della metà delle spese straordinarie in favore dei figli;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi