Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza di discussione del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N.3026/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N.
13631/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso, come da Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Giancarlo Carandente Coscia (C.F. ) CodiceFiscale_2
(Fax 081 5562731 Pec: presso cui è Email_1
elett.te dom.to in Napoli alla Via F.sco De Mura n. 8
ricorrente
contro
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Mauro Elberti (C.F. CP_2
), PEC: t, in virtù di mandato C.F._3 Email_2
generale alle liti,
resistente
OGGETTO: opposizione ad ATP
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare il ricorrente invalido con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 30/01/2023 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 8.2.24, il ricorrente in epigrafe ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG n. 13631/2023 adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 31.03.2023; che, alla prima udienza, il GL assegnava al CTU dott. l'incarico di espletare la Consulenza Persona_1
Tecnica D'Ufficio; che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 31.03.2023.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. CP_2
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, disposta una integrazione di perizia, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***** Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, oltre a contestare le valutazioni e le conclusioni della CTU, che avrebbe sottostimato e non adeguatamente valorizzato le patologie di cui è affetto il ricorrente che, invece, “sono tali da giustificare - oltre alla condizione di grave handicap già accertata - anche il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in quanto lo rendono bisognoso di assistenza da parte di terzi nel compimento delle attività della vita quotidiana”, ha depositato nuova certificazione medica.
Questo giudice, pertanto, ha ritenuto di onerare il CTU già nominato a depositare una integrazione di perizia che tenesse conto della nuova certificazione medica prodotta e dei rilievi sollevati da parte ricorrente.
All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. dott. ha confermato Persona_1
sostanzialmente il giudizio espresso in fase di ATP, accertando che la parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e confermate nelle note integrative.
In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito: “Al sottoscritto il GdL chiede di integrare il lavoro peritale sinora svolto, valutando la nuova certificazione medica ed i rilievi sollevati nel ricorso in opposizione. In quest'ultimo si legge che le valutazioni peritali sarebbero “[…] smentite dalle certificazioni specialistiche prodotte, contrastano con la vita reale vissuta dal ricorrente, la cui cura - soprattutto nella somministrazione della necessaria terapia farmacologica - sono affidate ai più stretti familiari, senza il cui aiuto si ridurrebbe certamente ad una “larva umana” [sic], non potendo autonomamente prepararsi da mangiare, assumere farmaci, lavarsi e vestirsi. […]. A tale proposito occorre sottolineare che tale considerazione porterebbe a ritenere necessaria una assistenza discontinua e non continua, finalizzata alla sola preparazione e/o somministrazione dei farmaci, seppure non vi sia comunque alcuna prova del fatto che il periziando non sia in grado di assumere la terapia in modo autonomo;
non è possibile peraltro prescindere da quanto obiettivato durante le operazioni peritali: sono risultati infatti buoni l'orientamento nello spazio, nel tempo e nella persona;
la coordinazione motoria anche fine;
il ragionamento critico (l'ideazione si è rivelata congrua, il periziando ha compreso le domande poste ed i comandi impartiti, fornendo risposte verbali e motorie coerenti); si consideri ancora che al colloquio il periziando si è mostrato sereno ma lievemente introverso, che non ha manifestato alcuna istanza aggressiva o anticonservativa (che risultano peraltro poco o punto documentate), che alla richiesta di descrivere una giornata tipica ha riferito esclusivamente di una verosimile condizione di forte isolamento sociale e della necessità di assumere la terapia medica per curare l'insonnia. In merito alla nuova certificazione prodotta si specifica che è costituita da in particolare da certificati che confermano la diagnosi di declino cognitivo e psicosi da innesto: • 23/02/23 certificato psichiatrico ASL Na1: declino cognitivo ingravescente […] non è autonomo nello svolgimento degli atti quotidiani […] • 24/01/24 certificato psichiatrico ASL Na1: deterioramento cognitivo con scarso orientamento temporo-spaziale e marcata compromissione delle capacità di critica e giudizio […] psicosi da innesto […] non autosufficiente nello svolgimento delle attività quotidiane […] In tali certificazioni appare evidente il carattere valutativo medico-legale laddove si specifica, fuori contesto, che il paziente non sarebbe autonomo nello svolgimento degli atti quotidiani, risultati invece possibili dall'accertamento medico-legale; tali certificazioni sono invero prive di elementi di novità in merito alle patologie sofferte dal ricorrente e/o di elementi quantitativi tali da poter far ritenere che vi sia stato un peggioramento delle condizioni cliniche ovvero che vi sia stata una sottovalutazione del deficit cognitivo o delle altre patologie sofferte. La nuova certificazione non fa altro che confermare quanto già diagnosticato e considerato nella valutazione effettuata in sede di ATP. Vanno infine fatte alcune considerazioni in merito alla terapia a cui il periziando è sottoposto: risulta dal documento del 23/02/23 la prescrizione di 2 ml di
RI al giorno, mentre dal documento del 24/01/24 risulta la prescrizione di 60 mg/die di
Neuleptil e 6 mg/die di Serenase: trascurando il fatto che nel documento più recente non viene fatto alcun riferimento alla terapia precedente, al grado di aderenza del ricorrente ed agli eventuali effetti collaterali della terapia, non sono affatto documentati dosaggi ematici dei farmaci menzionati, non sono provati effetti collaterali delle terapie assunte, né vi è motivo alcuno per ipotizzare una loro inefficacia e quindi una differenza sostanziale dal quadro menomativo precedente. Sulla base di tali considerazioni è possibile affermare che, nel tempo intercorso dalla visita peritale a quella delle nuove certificazioni, non siano intervenuti elementi di novità; si deve confermare pertanto una sostanziale autonomia nella sia in merito alla deambulazione sia in merito al compimento degli atti quotidiani della vita”.
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate. Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente valutate, non sostanziano i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta.
A fronte delle specifiche considerazioni mediche del CTU, correttamente motivate e prive di qualsivoglia omissione e/o carenza diagnostica, in ricorso è stata proposta, come detto, solo una diversa valutazione delle condizioni cliniche del ricorrente, che dunque non è idonea a scalfire le conclusioni del ctu, rappresentando un mero dissenso diagnostico.
Né il nuovo certificato del 20.1.25, prodotto e acquisito all'odierna udienza, apporta nuovi elementi rispetto a quelli valutati dal Ctu: in esso, infatti, sono attestate le stesse patologie, come del resto dedotto dalla stessa difesa attorea, già descritte ed esaminate ampiamente dall'ausiliare.
Va inoltre ricordato, in tema di indennità di accompagnamento, che: “L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà”. (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, n.8557).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e quelle per la disposta integrazione, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese;
-pone le spese di ctu della fase di atp e del presente procedimento a carico dell' come CP_2
da separato decreto.
Napoli, così deciso in data 12/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)