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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1789/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. RAHO MARCELLO Pt_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CURSANO FRANCESCA e l'avv. DE GIUSEPPE DAVIDE Controparte_1
Resistente
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 150/2023
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 150/2023, con il quale il Tribunale Pt_1 di Lecce ha ingiunto all il pagamento in favore di dell'importo di € CP_2 Controparte_1
10.576,00 a titolo di ANF, deducendo che il ricorrente per ingiunzione non presentato all' la Pt_1 documentazione integrativa che gli era stata richiesta, talchè l non ha potuto definire la CP_2 pratica amministrativa dello stesso, procedendo all'eventuale accoglimento della richiesta.
Il resistente ha chiesto: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Il lavoratore/opposto (convenuto formale ma attore sostanziale) ha infatti adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in fase monitoria. In particolare,
a sostegno della domanda ha dedotto che “
1. Dal 1.2.2006 all'11.10.2018 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di oggi in liquidazione, la cui attività è cessata in data 11.10.2018, Controparte_3 con qualifica di impiegato, giusta contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
Tale circostanza risulta dalla documentazione in atti (estratto contributivo, Modelli CU 2017/18,
Modelli 730) e non è contestata dall;
anche la presenza del nucleo familiare che giustifica il Pt_1 diritto ai relativi assegni di cui all'art. 2 D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153) risulta dallo stato di famiglia in atti e non è contestata.
1 Il credito azionato in fase monitoria è quindi fondato su prova scritta ed appare certo, liquido ed esigibile;
la domanda di pagamento diretto presentata all è pienamente ammissibile, in Pt_1 quanto l'Istituto è l'obbligato principale, mentre il datore di lavoro e adiectus solutionis causa.
L'opposizione dell non è invece fondata su prova scritta, in quanto nel ricorso si deduce Pt_1 esclusivamente la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta in fase amministrativa;
al riguardo, si deve rilevare che la documentazione richiesta si compone di tre dichiarazioni di responsabilità: due del datore di lavoro e una del lavoratore;
per quelle relative al datore di lavoro, dagli atti risulta che si tratta di società inattiva dal 2018 e in liquidazione, per cui difficilmente il lavoratore avrebbe potuto ottenere tali dichiarazioni;
per quella relativa al lavoratore, è evidente che il lavoratore non avrebbe avuto interesse a presentare domanda di pagamento degli ANF al datore di lavoro, date le condizioni della società innanzi evidenziate.
Più in generale, si tratta di documenti previsti da circolari , che rilevano esclusivamente ai Pt_1 fini della fase amministrativa, ma non incidono nella presente fase di merito, non costituendo fatti impeditivi del diritto alla prestazione oggetto di causa, in base alla norma che la prevede.
Per il resto, l si è limitato a dedurre che “non solo detta documentazione, indispensabile ai Pt_1 fini della liquidazione della prestazione, non veniva presentata, ma anche quella allegata al ricorso amministrativo presentato dal nominativo era ritenuta non attendibile dall' per ottenere la CP_2 liquidazione della prestazione”, senza chiarire quale sarebbe la documentazione ritenuta poco attendibile e per quale motivo;
mancano inoltre del tutto contestazioni sul quantum.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi confermato.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della mancanza di attività istruttoria o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 13/02/2023 dall nei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 2200,00 Pt_1 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 07/02/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1789/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. RAHO MARCELLO Pt_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CURSANO FRANCESCA e l'avv. DE GIUSEPPE DAVIDE Controparte_1
Resistente
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 150/2023
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 150/2023, con il quale il Tribunale Pt_1 di Lecce ha ingiunto all il pagamento in favore di dell'importo di € CP_2 Controparte_1
10.576,00 a titolo di ANF, deducendo che il ricorrente per ingiunzione non presentato all' la Pt_1 documentazione integrativa che gli era stata richiesta, talchè l non ha potuto definire la CP_2 pratica amministrativa dello stesso, procedendo all'eventuale accoglimento della richiesta.
Il resistente ha chiesto: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Il lavoratore/opposto (convenuto formale ma attore sostanziale) ha infatti adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in fase monitoria. In particolare,
a sostegno della domanda ha dedotto che “
1. Dal 1.2.2006 all'11.10.2018 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di oggi in liquidazione, la cui attività è cessata in data 11.10.2018, Controparte_3 con qualifica di impiegato, giusta contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
Tale circostanza risulta dalla documentazione in atti (estratto contributivo, Modelli CU 2017/18,
Modelli 730) e non è contestata dall;
anche la presenza del nucleo familiare che giustifica il Pt_1 diritto ai relativi assegni di cui all'art. 2 D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153) risulta dallo stato di famiglia in atti e non è contestata.
1 Il credito azionato in fase monitoria è quindi fondato su prova scritta ed appare certo, liquido ed esigibile;
la domanda di pagamento diretto presentata all è pienamente ammissibile, in Pt_1 quanto l'Istituto è l'obbligato principale, mentre il datore di lavoro e adiectus solutionis causa.
L'opposizione dell non è invece fondata su prova scritta, in quanto nel ricorso si deduce Pt_1 esclusivamente la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta in fase amministrativa;
al riguardo, si deve rilevare che la documentazione richiesta si compone di tre dichiarazioni di responsabilità: due del datore di lavoro e una del lavoratore;
per quelle relative al datore di lavoro, dagli atti risulta che si tratta di società inattiva dal 2018 e in liquidazione, per cui difficilmente il lavoratore avrebbe potuto ottenere tali dichiarazioni;
per quella relativa al lavoratore, è evidente che il lavoratore non avrebbe avuto interesse a presentare domanda di pagamento degli ANF al datore di lavoro, date le condizioni della società innanzi evidenziate.
Più in generale, si tratta di documenti previsti da circolari , che rilevano esclusivamente ai Pt_1 fini della fase amministrativa, ma non incidono nella presente fase di merito, non costituendo fatti impeditivi del diritto alla prestazione oggetto di causa, in base alla norma che la prevede.
Per il resto, l si è limitato a dedurre che “non solo detta documentazione, indispensabile ai Pt_1 fini della liquidazione della prestazione, non veniva presentata, ma anche quella allegata al ricorso amministrativo presentato dal nominativo era ritenuta non attendibile dall' per ottenere la CP_2 liquidazione della prestazione”, senza chiarire quale sarebbe la documentazione ritenuta poco attendibile e per quale motivo;
mancano inoltre del tutto contestazioni sul quantum.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi confermato.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della mancanza di attività istruttoria o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 13/02/2023 dall nei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 2200,00 Pt_1 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 07/02/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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