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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 872/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 C/o Lo Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma N. 1 04011 Aprilia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 753/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 13/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42 TARI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Latina n. 753 del 13 luglio 2022 con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti del COMUNE di APRILIA avverso l'avviso di accertamento per TARI relativa agli anni 2017, 2018 e 2019. La società Ricorrente_1 proponeva appello articolando un unico motivo di censura: error in iudicando per omessa valutazione dell'esclusione da tassazione delle superfici produttrici di rifiuti speciali e dell'errata applicazione della categoria tariffaria. Si costituiva il Comune di Aprilia contestando le doglianze dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado. L'appellante deposita istanza di cessazione della materia del contendere deducendo che, nelle more del giudizio, sono intervenute modifiche all'atto impositivo impugnato che hanno determinato il venire meno della pretesa tributaria. Allega documentazione, consistente in corrispondenza intervenuta con il Comune di Aprilia dalla quale si evince che lo stesso Comune ha condiviso la cessazione del giudizio. Con il medesimo atto la contribuente chiede la compensazione delle spese di lite o, in subordine, la condanna della resistente atteso che la cessazione della materia del contendere è conseguenza del riconoscimento, seppure tardivo, delle ragioni della contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla documentazione allegata all'istanza depositata dalla parte appellante, in data 07/12/2025, risulta che il Comune di Aprilia ha provveduto a rettificare e sgravare l'avviso di accertamento originariamente impugnato. Tali atti successivi hanno determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendo venuto meno l'oggetto stesso della controversia. L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, intervenuto in corso di causa, integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, determinando l'estinzione del giudizio.
2. Quanto alle spese di lite, in accoglimento della richiesta principale formulata dalla parte appellante, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
GO MA IN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 872/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 C/o Lo Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma N. 1 04011 Aprilia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 753/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 13/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42 TARI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Latina n. 753 del 13 luglio 2022 con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti del COMUNE di APRILIA avverso l'avviso di accertamento per TARI relativa agli anni 2017, 2018 e 2019. La società Ricorrente_1 proponeva appello articolando un unico motivo di censura: error in iudicando per omessa valutazione dell'esclusione da tassazione delle superfici produttrici di rifiuti speciali e dell'errata applicazione della categoria tariffaria. Si costituiva il Comune di Aprilia contestando le doglianze dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado. L'appellante deposita istanza di cessazione della materia del contendere deducendo che, nelle more del giudizio, sono intervenute modifiche all'atto impositivo impugnato che hanno determinato il venire meno della pretesa tributaria. Allega documentazione, consistente in corrispondenza intervenuta con il Comune di Aprilia dalla quale si evince che lo stesso Comune ha condiviso la cessazione del giudizio. Con il medesimo atto la contribuente chiede la compensazione delle spese di lite o, in subordine, la condanna della resistente atteso che la cessazione della materia del contendere è conseguenza del riconoscimento, seppure tardivo, delle ragioni della contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla documentazione allegata all'istanza depositata dalla parte appellante, in data 07/12/2025, risulta che il Comune di Aprilia ha provveduto a rettificare e sgravare l'avviso di accertamento originariamente impugnato. Tali atti successivi hanno determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendo venuto meno l'oggetto stesso della controversia. L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, intervenuto in corso di causa, integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, determinando l'estinzione del giudizio.
2. Quanto alle spese di lite, in accoglimento della richiesta principale formulata dalla parte appellante, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
GO MA IN