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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da (C.F. ) e da Parte_1 C.F._1
(C.F. ), residenti a [...], diretto a Parte_2 C.F._2 ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che i debitori hanno rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione delle obbligazioni assunte in seno alla propria società cancellata dal registro delle imprese il Controparte_1
10.2.2011, le quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente, sebbene negli anni in parte onorate con l'attività lavorativa, subordinata e autonoma, svolta dai ricorrenti;
Rilevato che i debitori hanno illustrato, poi, di essere titolari di un immobile a uso abitativo posto a Prato in via A. Casella n. 83 (coordinate catastali foglio 24, particella 753, sub. 15, cat. A/2) e di immobile a uso autorimessa posto a Prato in via Gozzi (coordinate catastali foglio 24, particella 753, sub. 38, cat. C/6) e di una motociclo Montesa Honda SA Rd12, targato DB98508, il quale sarebbe però privo di valore economico;
Rilevato che i debitori hanno illustrato, inoltre, di essere titolari di redditi da lavoro dipendente e, precisamente, lavora, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la società Parte_1
Guarot S.r.l. e è impiegata presso la società di servizi Un Fiorino S.r.l.; Parte_2
pagina 1 di 4 Rilevato che, infine, ha dichiarato di essere titolare di un diritto di credito (€8.586,65) Parte_1 nei confronti della società a titolo di T.F.R. in relazione alla pregressa esperienza lavorativa Controparte_2 espletata presso quest'ultima;
Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;
Sentiti i ricorrenti ed esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dei ricorrenti e, in particolare, che gli stessi siano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti, tenuto conto che l'indebitamento complessivo comune è stato determinato in € 351.345,89 (cfr. pag. 18 ricorso) e in €
66.538,51 quello personale di (cfr. pag. 20 ricorso) e in € 47.255,44 quello di Parte_1 Parte_2
(cfr. pag. 21 ricorso) a fronte di un attivo composto essenzialmente dall'immobile (circa € 176.000
[...] di valore stimato, cfr. pag. 14 ricorso), dal credito per TFR e dalla frazione di redditi da lavoro, dedotte le spese necessarie per il proprio mantenimento (cfr. infra );
Ritenuto che, sebbene insufficiente a soddisfare le obbligazioni a carico dei debitori, tale attivo sia sufficiente a garantire, ai sensi dell'art. 268 co.3 u.p. CCII, che la procedura di liquidazione controllata possa assicurare il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali;
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.
Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva.
Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento pagina 2 di 4 o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di (C.F. ) e di (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) a Prato in via della Casella n.83, C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Liquidatore l' nella persona dell'avv. FANTACCI Federico;
CP_3
DISPONE che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
pagina 3 di 4 l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
DISPONE che la somma di € 1400/mese, in quote proporzionali all'entità delle due buste paga, siano appresi dalla procedura dalle retribuzioni percepite da e da oltre che l'integrale Parte_1 Parte_2
XIII° e XIV° mensilità, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice
Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Prato, 22/01/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da (C.F. ) e da Parte_1 C.F._1
(C.F. ), residenti a [...], diretto a Parte_2 C.F._2 ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che i debitori hanno rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione delle obbligazioni assunte in seno alla propria società cancellata dal registro delle imprese il Controparte_1
10.2.2011, le quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente, sebbene negli anni in parte onorate con l'attività lavorativa, subordinata e autonoma, svolta dai ricorrenti;
Rilevato che i debitori hanno illustrato, poi, di essere titolari di un immobile a uso abitativo posto a Prato in via A. Casella n. 83 (coordinate catastali foglio 24, particella 753, sub. 15, cat. A/2) e di immobile a uso autorimessa posto a Prato in via Gozzi (coordinate catastali foglio 24, particella 753, sub. 38, cat. C/6) e di una motociclo Montesa Honda SA Rd12, targato DB98508, il quale sarebbe però privo di valore economico;
Rilevato che i debitori hanno illustrato, inoltre, di essere titolari di redditi da lavoro dipendente e, precisamente, lavora, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la società Parte_1
Guarot S.r.l. e è impiegata presso la società di servizi Un Fiorino S.r.l.; Parte_2
pagina 1 di 4 Rilevato che, infine, ha dichiarato di essere titolare di un diritto di credito (€8.586,65) Parte_1 nei confronti della società a titolo di T.F.R. in relazione alla pregressa esperienza lavorativa Controparte_2 espletata presso quest'ultima;
Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;
Sentiti i ricorrenti ed esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dei ricorrenti e, in particolare, che gli stessi siano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti, tenuto conto che l'indebitamento complessivo comune è stato determinato in € 351.345,89 (cfr. pag. 18 ricorso) e in €
66.538,51 quello personale di (cfr. pag. 20 ricorso) e in € 47.255,44 quello di Parte_1 Parte_2
(cfr. pag. 21 ricorso) a fronte di un attivo composto essenzialmente dall'immobile (circa € 176.000
[...] di valore stimato, cfr. pag. 14 ricorso), dal credito per TFR e dalla frazione di redditi da lavoro, dedotte le spese necessarie per il proprio mantenimento (cfr. infra );
Ritenuto che, sebbene insufficiente a soddisfare le obbligazioni a carico dei debitori, tale attivo sia sufficiente a garantire, ai sensi dell'art. 268 co.3 u.p. CCII, che la procedura di liquidazione controllata possa assicurare il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali;
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.
Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva.
Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento pagina 2 di 4 o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di (C.F. ) e di (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) a Prato in via della Casella n.83, C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Liquidatore l' nella persona dell'avv. FANTACCI Federico;
CP_3
DISPONE che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
pagina 3 di 4 l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
DISPONE che la somma di € 1400/mese, in quote proporzionali all'entità delle due buste paga, siano appresi dalla procedura dalle retribuzioni percepite da e da oltre che l'integrale Parte_1 Parte_2
XIII° e XIV° mensilità, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice
Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Prato, 22/01/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
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