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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8407 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Clara Ruggiero ha pronunciato all'udienza del 18/11/2025 svoltasi mediante trattazione scritta la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8095 /2025 del ruolo gen. TRA
, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso Parte_1 dall' avv.to Felice Giugliano, come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. BARONE LUIGI , come in atti resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 31.3.2025 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta con qualifica di autista (attualmente “operatore trasporti”) addetto al C.S., già CMP di Napoli, ha dedotto che a partire dall'Aprile del 1996, sulla base di una mutata organizzazione dell'attività di trasporto della messaggeria da CP_2
aveva svolto attività di 'agente unico', addetto tanto alla guida
[...] dell'automezzo aziendale che alla consegna e al ritiro di effetti postali;
di aver ricevuto fino a dicembre 1997 l'incentivo economico pari a lire 6.500 giornaliere, incrementato nel 1997 a lire 7.500. Ha, quindi, rilevato che da gennaio 1998 tale indennità non era stata più corrisposta, nonostante continuassero ad essere svolte le medesime mansioni (autista e messaggere) e che gli accordi del 6.10.2010 e dell'11.1.2011 avevano previsto una rimodulazione dell'orario di lavoro e della organizzazione con una nuova turnistica senza modificare nulla in ordine alla figura dell'agente unico ed all' indennità in questione. Ciò premesso, ha concluso chiedendo, previo riconoscimento del diritto all'indennità di agente unico per il periodo dedotto in giudizio (dal 2.1.2023 al 31.3.2025) la condanna della società convenuta al pagamento del relativo importo (di euro 1.985,31) così come calcolato in ricorso;
spese vinte. La società ,nel resistere alla domanda, ne ha dedotto l'infondatezza, con particolare riferimento alla riorganizzazione del lavoro del personale addetto alle mansioni del ricorrente, eccependo altresì in via subordinata la erroneità del conteggio allegato al ricorso, tenuto conto dell'effettivo numero di turni giornalieri osservati nel periodo dedotto ( n. 330 in luogo dei 513 dedotti in ricorso). Ha, inoltre, fatto rilevare che i sopraggiunti accordi sindacali del 6.10.2010 e dell'11.1.2011 avevano espressamente superato quelli preesistenti risalenti agli anni 1996/1997 sui cui è stata fondata la domanda. Ha, quindi, concluso per il rigetto della stessa.
All' odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note, la causa , ritenuta matura per la decisione, è stata decisa mediante sentenza contestuale telematica. Il ricorso, alla luce dei più recenti orientamenti della Cassazione, richiamati anche dalle sentenze della Corte di Appello di Napoli allegate alla produzione di parte attrice, è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La parte convenuta, invero, ha focalizzato la propria attenzione sull'assetto organizzativo delineato dagli accordi sindacali del 2010 e 2011 per effetto dei quali sarebbe stata superata la precedente organizzazione di settore.
In particolare, la società ha dedotto che ,in base agli accordi su citati, è CP_1 mutato radicalmente sia l'orario di lavoro sia l'assetto delle attività collaterali che rientrerebbero ormai, per espressa pattuizione delle parti, tra le mansioni dell'operatore trasporti, quale è il ricorrente (cui eccezionalmente sarebbero affidate le mansioni di messaggere), sicché non sussisterebbe il dedotto inadempimento datoriale.
Osserva sul punto il Tribunale che, come sottolineato nelle più recenti sentenze della Corte di Appello di Napoli citate dal ricorrente, tali deduzioni difensive, sostenute da anche in sede di gravame, non appaiono fondate anche alla luce della CP_1 recente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 35383 del 2022; n. 33786 del 2022; n. 33250 del 2022 e n. 13896 del 2022, nonché da ultimo recente ord. n. 5280 del 28.02.2024) cui si ritiene di aderire, per la quale l'indennità di agente unico, pacificamente percepita dal ricorrente fino al 1997, “remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicchè ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante;
è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizioni economiche aziendali”, non avendo la datrice di lavoro neppure invocato un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta. “E' stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro dall'obbligo di retribuzione ex art. 2099 c.c., il cui ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost. co. 1, con riferimento all'importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass. SSUU n. 11325 del 2005); che non sarebbe, invero, plausibile configurare tale indennità sganciandola da un'attività lavorativa effettivamente prestata, poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto di un'obbligazione corrispettiva in elargizione graziosa;
che va richiamato il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall'art. 2103 c.c. e art. 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l'espletamento di compiti aggiuntivi, sicchè è stato ritenuto che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l'importo dell'indennità in questione fa sì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore accordo modificativo od abolitivo), l'indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datore di lavoro abbia disdettato l'accordo istitutivo (cfr. anche Cass. 15 marzo 2010 n. 6274; n. 17937 del 2011)”.
Tali principi costituiscono la premessa essenziale dalla quale emerge la fondatezza della pretesa azionata con riguardo al periodo successivo alla stipula dell'Accordo nazionale del 6/10/2010 ed al successivo verbale di incontro dell'11/1/2011.
La società deduce - come già si è ricordato - che, a seguito dei suddetti accordi, l'attività di carico e scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell'ordinaria attività di "operatore trasporti" e, pertanto, per la stessa non spetta alcuna indennità la quale, inoltre, non rientra neppure nella parte irriducibile della retribuzione;
che le attività di messaggere non avrebbero alcun rilievo al fine dell'eliminazione dell'indennità di agente unico, richiamando espressamente l'affermazione contenuta negli accordi sindacali del 2010 e del 2011 secondo cui “con riferimento all'attività di messaggere sarà cura dell'ufficio CMP (Centro di Meccanizzazione Postale) comunicare agli RSU i casi in cui si renda necessario per eventuali criticità tecnico- logistiche”. Tale affermazione renderebbe evidente, proprio per la sua dichiarata eventualità e non necessità, come tale attività, non si riferisce né può in alcun modo riferirsi all'attività di carico e scarico quotidianamente affidata al lavoratore addetto ai trasporti, quale l'odierno ricorrente nè ,pertanto, potrebbe ritenersi oggetto di indennità ulteriore di agente unico.
Osserva il Tribunale che, come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, se è vero che dagli accordi del 2010/2011 invocati dalla società, intervenuti tra
[...]
e le organizzazioni sindacali di categoria, emerge che è stato concordato e CP_1 definito un nuovo modello organizzativo nel settore dei servizi di trasporto e recapito della corrispondenza postale, tuttavia la resistente non ha provato in causa le effettive, invocate, ripercussioni della nuova organizzazione sull'attività prestata in concreto dal ricorrente e dagli altri dipendenti con il medesimo inquadramento e, in particolare, non ha dimostrato che l'ulteriore mansione svolta dal ricorrente - ed aggiuntiva rispetto a quella di autista - che aveva dato luogo al titolo retributivo richiesto in causa, sia effettivamente venuta meno.
,in particolare, ha sottolineato la necessità di tenere distinta l'attività di CP_1 carico e scarico richiamata dal dipendente dall'attività di messaggeria che consiste nella verifica del carico e nella presa in custodia, con conseguente assunzione “della responsabilità delle missive, degli speciali e delle assicurate” in caso di smarrimento, nonché nella consegna delle predette messaggerie. Il ricorrente, quale autista (operatore trasporti) prima del 1996 era affiancato dall'agente che svolgeva l'attività di messaggeria e, dopo il 1996, ha provveduto anche a tale mansione. Il carico e lo scarico era invece effettuato da altri dipendenti, in particolare il carico dal personale dei Centri di raccolta e lo scarico dal personale degli uffici destinatari delle missive.
L'attività svolta dal 1996, con il cumulo delle mansioni di autista e di messaggere, è rimasta, secondo la tesi del lavoratore, immutata anche dopo gli accordi del 2010 mentre l'attività di carico e scarico è un'attività collaterale rispetto a quella di agente unico. Pertanto, l'attività collaterale di carico e scarico invocata dalla società sarebbe del tutto inconferente non avendo l'attribuzione al ricorrente anche di tale mansione aggiuntiva comportato alcuna modificazione della sua precedente attività di agente unico (addetto alla guida del mezzo e al servizio di messaggeria).
Il ricorrente ha ben spiegato che il carico e lo scarico dei prodotti postali attiene ad una fase ulteriore in cui l'operatore svolge la mansione aggiuntiva di prelievo dei prodotti postali dal magazzino per poi procedere, come faceva in precedenza, alla guida del mezzo ed alla consegna degli effetti postali. Secondo tale assunto il servizio di messaggere non sarebbe stato affatto abolito, come conferma l'accordo nazionale del 2010 che lo contempla.
Conseguentemente essendo la duplice attività in parola tuttora svolta dal dipendente, la stessa, non essendo stata soppressa, deve essere retribuita.
Orbene, dal momento che fonda la propria tesi sull'assunto che CP_1
l'attività cd. di agente unico si caratterizzava per il fatto che il lavoratore cumulava l'attività di autista con quella di carico e scarico degli effetti postali - e non comprendeva giammai quella di consegna degli effetti postali, tale parte avrebbe dovuto provare i propri assunti.
Né l'affermazione che le attività di messaggere non riguardano affatto l'attività di agente unico può ricavarsi dalla mera circostanza che negli accordi del 2010, con riferimento al servizio di messaggere, si dispone che “sarà cura dell'ufficio CMP comunicare alle RSU i casi in cui si renda necessario per eventuali criticità tecnico logistiche”. L'affermazione non è invero chiara né sufficiente per sostenere le argomentazioni della società, che ben avrebbe potuto chiedere di provare il proprio assunto secondo cui l'attività, aggiuntiva a quella di autista, dell'agente unico è costituita solo dal carico/scarico e, comunque, che con il nuovo modello organizzativo di cui ai nuovi accordi le mansioni precedentemente svolte dal ricorrente sono state completamente ridefinite.
Ma ciò non è avvenuto avendo la società articolato capi di prova non specifici con riguardo ai punti da ultimo evidenziati.
Infatti, nella specie, la allegazione relativa al presunto decisivo cambiamento della precedente organizzazione del lavoro è rimasta sul piano delle asserzioni e non ha trovato conferma sul piano fattuale.
In sostanza, considerato che pacificamente l' aveva svolto le mansioni di Pt_1 agente unico percependo la relativa retribuzione sino alla data indicata in ricorso, era onere di fornire la prova specifica in ordine al fatto che il dipendente CP_1 che era tenuto originariamente ad espletare, in aggiunta ai compiti di autista, anche quelli in precedenza svolti da altro dipendente che, viaggiando sullo stesso automezzo, era incaricato della consegna e ritiro degli effetti postali (il cd. messaggere), abbia smesso di svolgere tali attività in concreto.
La posizione difensiva assunta dalla società - secondo cui con i nuovi accordi la figura dell'agente unico sarebbe confluita in quella dell'operatore dei trasporti prevedente, oltre all'attività di autista, compiti solo collaterali di carico e scarico - non è risultata supportata da elementi concreti per dimostrare che tali previsioni pattizie, pur come asseritamente da interpretarsi, si fossero in effetti tradotte in modifiche organizzative tali da giustificare il venir meno del diritto alla corresponsione di una indennità che, per il sopra indicato principio della irriducibilità della retribuzione, era destinata ad essere conservata.
Quanto al richiamo effettuato da alle sentenze della Suprema Corte n. CP_1
3381/2017 e n. 3474/2017 occorre evidenziare –secondo il ragionamento svolto da Cass.civ., sez. VI, 6.02.2018 n. 2790- che in esse, pur dandosi atto degli interventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura dell'agente unico all'interno dell'area operativa, che avrebbe fatto venir meno la ragione dell'erogazione dell'indennità in esame, si fanno proprio salve le ipotesi in cui per altra via rilevi, a contrario, il principio della irriducibilità della retribuzione (si veda il passaggio argomentativo delle citate Cass. nn. 3381-3381-3474/2017 laddove si esclude ogni contrasto con altre pronunce di questa Corte basate sulla presenza certa del diritto all'indennità invocato e sul permanere dello svolgimento delle medesime mansioni).
Conseguentemente non può condividersi la ricostruzione operata dalla società.
Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e CP_1 deve essere condannata al pagamento della somma di euro 1.277,00 (330 x euro 3,87), secondo il conteggio riformulato dalle stesse sulla base di turni CP_1 effettivi, conteggio non contestato in maniera specifica dalla parte ricorrente e rispondente ai reali turni di lavoro osservati dal ricorrente e documentati dalla parte datrice.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di indennità di agente unico per il periodo dal 2.1.2023 al 31.3.2025,
[...] la complessiva somma di euro 1.277,00, oltre accessori come per legge;
condanna altresì la convenuta alle spese di lite che liquida in complessivi euro
2.400,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 18/11/2025. Il Giudice del lavoro Dott.ssa Clara Ruggiero
, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso Parte_1 dall' avv.to Felice Giugliano, come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. BARONE LUIGI , come in atti resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 31.3.2025 il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta con qualifica di autista (attualmente “operatore trasporti”) addetto al C.S., già CMP di Napoli, ha dedotto che a partire dall'Aprile del 1996, sulla base di una mutata organizzazione dell'attività di trasporto della messaggeria da CP_2
aveva svolto attività di 'agente unico', addetto tanto alla guida
[...] dell'automezzo aziendale che alla consegna e al ritiro di effetti postali;
di aver ricevuto fino a dicembre 1997 l'incentivo economico pari a lire 6.500 giornaliere, incrementato nel 1997 a lire 7.500. Ha, quindi, rilevato che da gennaio 1998 tale indennità non era stata più corrisposta, nonostante continuassero ad essere svolte le medesime mansioni (autista e messaggere) e che gli accordi del 6.10.2010 e dell'11.1.2011 avevano previsto una rimodulazione dell'orario di lavoro e della organizzazione con una nuova turnistica senza modificare nulla in ordine alla figura dell'agente unico ed all' indennità in questione. Ciò premesso, ha concluso chiedendo, previo riconoscimento del diritto all'indennità di agente unico per il periodo dedotto in giudizio (dal 2.1.2023 al 31.3.2025) la condanna della società convenuta al pagamento del relativo importo (di euro 1.985,31) così come calcolato in ricorso;
spese vinte. La società ,nel resistere alla domanda, ne ha dedotto l'infondatezza, con particolare riferimento alla riorganizzazione del lavoro del personale addetto alle mansioni del ricorrente, eccependo altresì in via subordinata la erroneità del conteggio allegato al ricorso, tenuto conto dell'effettivo numero di turni giornalieri osservati nel periodo dedotto ( n. 330 in luogo dei 513 dedotti in ricorso). Ha, inoltre, fatto rilevare che i sopraggiunti accordi sindacali del 6.10.2010 e dell'11.1.2011 avevano espressamente superato quelli preesistenti risalenti agli anni 1996/1997 sui cui è stata fondata la domanda. Ha, quindi, concluso per il rigetto della stessa.
All' odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note, la causa , ritenuta matura per la decisione, è stata decisa mediante sentenza contestuale telematica. Il ricorso, alla luce dei più recenti orientamenti della Cassazione, richiamati anche dalle sentenze della Corte di Appello di Napoli allegate alla produzione di parte attrice, è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La parte convenuta, invero, ha focalizzato la propria attenzione sull'assetto organizzativo delineato dagli accordi sindacali del 2010 e 2011 per effetto dei quali sarebbe stata superata la precedente organizzazione di settore.
In particolare, la società ha dedotto che ,in base agli accordi su citati, è CP_1 mutato radicalmente sia l'orario di lavoro sia l'assetto delle attività collaterali che rientrerebbero ormai, per espressa pattuizione delle parti, tra le mansioni dell'operatore trasporti, quale è il ricorrente (cui eccezionalmente sarebbero affidate le mansioni di messaggere), sicché non sussisterebbe il dedotto inadempimento datoriale.
Osserva sul punto il Tribunale che, come sottolineato nelle più recenti sentenze della Corte di Appello di Napoli citate dal ricorrente, tali deduzioni difensive, sostenute da anche in sede di gravame, non appaiono fondate anche alla luce della CP_1 recente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 35383 del 2022; n. 33786 del 2022; n. 33250 del 2022 e n. 13896 del 2022, nonché da ultimo recente ord. n. 5280 del 28.02.2024) cui si ritiene di aderire, per la quale l'indennità di agente unico, pacificamente percepita dal ricorrente fino al 1997, “remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicchè ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante;
è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizioni economiche aziendali”, non avendo la datrice di lavoro neppure invocato un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta. “E' stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro dall'obbligo di retribuzione ex art. 2099 c.c., il cui ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost. co. 1, con riferimento all'importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass. SSUU n. 11325 del 2005); che non sarebbe, invero, plausibile configurare tale indennità sganciandola da un'attività lavorativa effettivamente prestata, poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto di un'obbligazione corrispettiva in elargizione graziosa;
che va richiamato il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall'art. 2103 c.c. e art. 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l'espletamento di compiti aggiuntivi, sicchè è stato ritenuto che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l'importo dell'indennità in questione fa sì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore accordo modificativo od abolitivo), l'indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datore di lavoro abbia disdettato l'accordo istitutivo (cfr. anche Cass. 15 marzo 2010 n. 6274; n. 17937 del 2011)”.
Tali principi costituiscono la premessa essenziale dalla quale emerge la fondatezza della pretesa azionata con riguardo al periodo successivo alla stipula dell'Accordo nazionale del 6/10/2010 ed al successivo verbale di incontro dell'11/1/2011.
La società deduce - come già si è ricordato - che, a seguito dei suddetti accordi, l'attività di carico e scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell'ordinaria attività di "operatore trasporti" e, pertanto, per la stessa non spetta alcuna indennità la quale, inoltre, non rientra neppure nella parte irriducibile della retribuzione;
che le attività di messaggere non avrebbero alcun rilievo al fine dell'eliminazione dell'indennità di agente unico, richiamando espressamente l'affermazione contenuta negli accordi sindacali del 2010 e del 2011 secondo cui “con riferimento all'attività di messaggere sarà cura dell'ufficio CMP (Centro di Meccanizzazione Postale) comunicare agli RSU i casi in cui si renda necessario per eventuali criticità tecnico- logistiche”. Tale affermazione renderebbe evidente, proprio per la sua dichiarata eventualità e non necessità, come tale attività, non si riferisce né può in alcun modo riferirsi all'attività di carico e scarico quotidianamente affidata al lavoratore addetto ai trasporti, quale l'odierno ricorrente nè ,pertanto, potrebbe ritenersi oggetto di indennità ulteriore di agente unico.
Osserva il Tribunale che, come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, se è vero che dagli accordi del 2010/2011 invocati dalla società, intervenuti tra
[...]
e le organizzazioni sindacali di categoria, emerge che è stato concordato e CP_1 definito un nuovo modello organizzativo nel settore dei servizi di trasporto e recapito della corrispondenza postale, tuttavia la resistente non ha provato in causa le effettive, invocate, ripercussioni della nuova organizzazione sull'attività prestata in concreto dal ricorrente e dagli altri dipendenti con il medesimo inquadramento e, in particolare, non ha dimostrato che l'ulteriore mansione svolta dal ricorrente - ed aggiuntiva rispetto a quella di autista - che aveva dato luogo al titolo retributivo richiesto in causa, sia effettivamente venuta meno.
,in particolare, ha sottolineato la necessità di tenere distinta l'attività di CP_1 carico e scarico richiamata dal dipendente dall'attività di messaggeria che consiste nella verifica del carico e nella presa in custodia, con conseguente assunzione “della responsabilità delle missive, degli speciali e delle assicurate” in caso di smarrimento, nonché nella consegna delle predette messaggerie. Il ricorrente, quale autista (operatore trasporti) prima del 1996 era affiancato dall'agente che svolgeva l'attività di messaggeria e, dopo il 1996, ha provveduto anche a tale mansione. Il carico e lo scarico era invece effettuato da altri dipendenti, in particolare il carico dal personale dei Centri di raccolta e lo scarico dal personale degli uffici destinatari delle missive.
L'attività svolta dal 1996, con il cumulo delle mansioni di autista e di messaggere, è rimasta, secondo la tesi del lavoratore, immutata anche dopo gli accordi del 2010 mentre l'attività di carico e scarico è un'attività collaterale rispetto a quella di agente unico. Pertanto, l'attività collaterale di carico e scarico invocata dalla società sarebbe del tutto inconferente non avendo l'attribuzione al ricorrente anche di tale mansione aggiuntiva comportato alcuna modificazione della sua precedente attività di agente unico (addetto alla guida del mezzo e al servizio di messaggeria).
Il ricorrente ha ben spiegato che il carico e lo scarico dei prodotti postali attiene ad una fase ulteriore in cui l'operatore svolge la mansione aggiuntiva di prelievo dei prodotti postali dal magazzino per poi procedere, come faceva in precedenza, alla guida del mezzo ed alla consegna degli effetti postali. Secondo tale assunto il servizio di messaggere non sarebbe stato affatto abolito, come conferma l'accordo nazionale del 2010 che lo contempla.
Conseguentemente essendo la duplice attività in parola tuttora svolta dal dipendente, la stessa, non essendo stata soppressa, deve essere retribuita.
Orbene, dal momento che fonda la propria tesi sull'assunto che CP_1
l'attività cd. di agente unico si caratterizzava per il fatto che il lavoratore cumulava l'attività di autista con quella di carico e scarico degli effetti postali - e non comprendeva giammai quella di consegna degli effetti postali, tale parte avrebbe dovuto provare i propri assunti.
Né l'affermazione che le attività di messaggere non riguardano affatto l'attività di agente unico può ricavarsi dalla mera circostanza che negli accordi del 2010, con riferimento al servizio di messaggere, si dispone che “sarà cura dell'ufficio CMP comunicare alle RSU i casi in cui si renda necessario per eventuali criticità tecnico logistiche”. L'affermazione non è invero chiara né sufficiente per sostenere le argomentazioni della società, che ben avrebbe potuto chiedere di provare il proprio assunto secondo cui l'attività, aggiuntiva a quella di autista, dell'agente unico è costituita solo dal carico/scarico e, comunque, che con il nuovo modello organizzativo di cui ai nuovi accordi le mansioni precedentemente svolte dal ricorrente sono state completamente ridefinite.
Ma ciò non è avvenuto avendo la società articolato capi di prova non specifici con riguardo ai punti da ultimo evidenziati.
Infatti, nella specie, la allegazione relativa al presunto decisivo cambiamento della precedente organizzazione del lavoro è rimasta sul piano delle asserzioni e non ha trovato conferma sul piano fattuale.
In sostanza, considerato che pacificamente l' aveva svolto le mansioni di Pt_1 agente unico percependo la relativa retribuzione sino alla data indicata in ricorso, era onere di fornire la prova specifica in ordine al fatto che il dipendente CP_1 che era tenuto originariamente ad espletare, in aggiunta ai compiti di autista, anche quelli in precedenza svolti da altro dipendente che, viaggiando sullo stesso automezzo, era incaricato della consegna e ritiro degli effetti postali (il cd. messaggere), abbia smesso di svolgere tali attività in concreto.
La posizione difensiva assunta dalla società - secondo cui con i nuovi accordi la figura dell'agente unico sarebbe confluita in quella dell'operatore dei trasporti prevedente, oltre all'attività di autista, compiti solo collaterali di carico e scarico - non è risultata supportata da elementi concreti per dimostrare che tali previsioni pattizie, pur come asseritamente da interpretarsi, si fossero in effetti tradotte in modifiche organizzative tali da giustificare il venir meno del diritto alla corresponsione di una indennità che, per il sopra indicato principio della irriducibilità della retribuzione, era destinata ad essere conservata.
Quanto al richiamo effettuato da alle sentenze della Suprema Corte n. CP_1
3381/2017 e n. 3474/2017 occorre evidenziare –secondo il ragionamento svolto da Cass.civ., sez. VI, 6.02.2018 n. 2790- che in esse, pur dandosi atto degli interventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura dell'agente unico all'interno dell'area operativa, che avrebbe fatto venir meno la ragione dell'erogazione dell'indennità in esame, si fanno proprio salve le ipotesi in cui per altra via rilevi, a contrario, il principio della irriducibilità della retribuzione (si veda il passaggio argomentativo delle citate Cass. nn. 3381-3381-3474/2017 laddove si esclude ogni contrasto con altre pronunce di questa Corte basate sulla presenza certa del diritto all'indennità invocato e sul permanere dello svolgimento delle medesime mansioni).
Conseguentemente non può condividersi la ricostruzione operata dalla società.
Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e CP_1 deve essere condannata al pagamento della somma di euro 1.277,00 (330 x euro 3,87), secondo il conteggio riformulato dalle stesse sulla base di turni CP_1 effettivi, conteggio non contestato in maniera specifica dalla parte ricorrente e rispondente ai reali turni di lavoro osservati dal ricorrente e documentati dalla parte datrice.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di indennità di agente unico per il periodo dal 2.1.2023 al 31.3.2025,
[...] la complessiva somma di euro 1.277,00, oltre accessori come per legge;
condanna altresì la convenuta alle spese di lite che liquida in complessivi euro
2.400,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 18/11/2025. Il Giudice del lavoro Dott.ssa Clara Ruggiero