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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 28/01/2026, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1237/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9354/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Aurelia N. 866 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160087170476000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2011 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 785/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La parte ricorrente Ricorrente_2 impugna la cartella di pagamento n. 097 20250020048773/000, affermando di averla ricevuto in data 26/03/2025. Con la cartella indicata, emessa a seguito del controllo del modello 730/2021, sarebbe scaturito un preteso “omesso o carente versamento” del tributo IRPEF per l'anno 2020, con richiesta di pagamento della somma di €. 809,59, comprensiva dell'imposta, degli interessi e sanzioni, per i seguenti.
Lamenta l'illegittimità della pretesa.
Conclude chiedendo l'annullamento di quanto impugnato, previa sua sospensione.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate e l'ADER, chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 23.1.2026, alla presenza delle resistenti, il Giudice procede con la sentenza semplificata.
Preme segnalare che il ricorso visibile da questo Giudice sulla piattaforma telematica individua, come anticipato, l'atto impugnato nella cartella n. 097 2025 00200487 73/000, avverso la quale la contribuente muove una serie di censure volte all'annullamento del citato provvedimento.
A detto ricorso, però, risulta allegato un atto diverso ovvero l'intimazione di pagamento n.
09720259002436486/000 (sulla quale ultima, peraltro, si focalizzano le controdeduzioni delle resistenti).
Dalla mancata allegazione dell'atto individuato nel ricorso ovvero della cartella, risultando prodotto un diverso atto impositivo, discende la inammissibilità della impugnativa. La Cassazione, in un caso analogo- ordinanza
01 dicembre 2020, n. 27388—ha rilevato che la difformità tra l'atto depositato davanti alla commissione tributaria e quello notificato alla controparte, può dirsi idonea a decretare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, se sia di carattere sostanziale, ovvero se tale difformità sia tale da rendere incerti il petitum e la causa petendi dell'azione proposta come avvenuto nel caso in esame.
Considerato che
le due resistenti si sono costituite, la contribuente va condannata alla refusione, a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Riscossione delle spese di lite, liquidate nei valori minimi avendo questo Giudice provveduto alla definizione della controversia in sede di esame della sospensiva.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalle resistenti, liquidandole a favore di ciascuna in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, oltre accessori se dovuti, con distrazione all'Avv. Nominativo_1 dichiaratasi difensore antistatario dell'Agente della riscossione.
Roma 23.1.2026
Il Giudice
RI GA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9354/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Aurelia N. 866 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160087170476000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2011 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 785/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La parte ricorrente Ricorrente_2 impugna la cartella di pagamento n. 097 20250020048773/000, affermando di averla ricevuto in data 26/03/2025. Con la cartella indicata, emessa a seguito del controllo del modello 730/2021, sarebbe scaturito un preteso “omesso o carente versamento” del tributo IRPEF per l'anno 2020, con richiesta di pagamento della somma di €. 809,59, comprensiva dell'imposta, degli interessi e sanzioni, per i seguenti.
Lamenta l'illegittimità della pretesa.
Conclude chiedendo l'annullamento di quanto impugnato, previa sua sospensione.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate e l'ADER, chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 23.1.2026, alla presenza delle resistenti, il Giudice procede con la sentenza semplificata.
Preme segnalare che il ricorso visibile da questo Giudice sulla piattaforma telematica individua, come anticipato, l'atto impugnato nella cartella n. 097 2025 00200487 73/000, avverso la quale la contribuente muove una serie di censure volte all'annullamento del citato provvedimento.
A detto ricorso, però, risulta allegato un atto diverso ovvero l'intimazione di pagamento n.
09720259002436486/000 (sulla quale ultima, peraltro, si focalizzano le controdeduzioni delle resistenti).
Dalla mancata allegazione dell'atto individuato nel ricorso ovvero della cartella, risultando prodotto un diverso atto impositivo, discende la inammissibilità della impugnativa. La Cassazione, in un caso analogo- ordinanza
01 dicembre 2020, n. 27388—ha rilevato che la difformità tra l'atto depositato davanti alla commissione tributaria e quello notificato alla controparte, può dirsi idonea a decretare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, se sia di carattere sostanziale, ovvero se tale difformità sia tale da rendere incerti il petitum e la causa petendi dell'azione proposta come avvenuto nel caso in esame.
Considerato che
le due resistenti si sono costituite, la contribuente va condannata alla refusione, a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Riscossione delle spese di lite, liquidate nei valori minimi avendo questo Giudice provveduto alla definizione della controversia in sede di esame della sospensiva.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalle resistenti, liquidandole a favore di ciascuna in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, oltre accessori se dovuti, con distrazione all'Avv. Nominativo_1 dichiaratasi difensore antistatario dell'Agente della riscossione.
Roma 23.1.2026
Il Giudice
RI GA