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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/955
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 955/2024 promossa da:
, nato il [...], a [...]-Cordoba, (Argentina); Parte_1 [...]
, nata IL 10.10.1964 a General Levalle-Cordoba (Argentina); Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...]; Parte_3
, nato il [...] a [...]-Cordoba (Argentina); Controparte_1 Pt_4
, nata il [...] a [...]-Cordoba (Argentina); , nato il
[...] Parte_5
5.11.1989 a General Levalle-Cordoba (Argentina) tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via
Monte di Dio 4 presso lo studio dell'Avv. Carlo Penna ( ) che li rappresenta C.F._1
e difende come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Per il riconoscimento dello stato di cittadinanza in via giudiziaria alle ricorrenti, come in atti indicate, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti dell'avo italiano , nato in [...] Persona_1 nel Comune di Genola (CN) il 12.02.1865, emigrato dall'Italia in Argentina, coniugato in data
1.09.1892, in Italia con , italiana (cfr. doc. in atti n. 2) deceduto in data Controparte_3
11.02.1911 (cfr. doc. in atti n. 4). L'avo italiano non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli
Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “Attesto: Che nel Registro Nazionale degli
Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni,
e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta iscritto fino alla data odierna , Per_1
nato il [...] in [...]. Deceduto” (cfr. doc. in atti Persona_2 CP_4
n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.5.2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione matrimoniale tra ( ) e Controparte_3 Parte_6 Persona_1
nasceva in Argentina a in data 28.07.1910 (cfr. doc. in atti n.
[...] Persona_3 5); la quale si coniugava in data 17.10.1936 con (cfr. doc. in atti n. 6), per poi morire il Persona_4
24.05.1975 (cfr. doc. in atti n. 7);
- dal matrimonio tra e nasceva in Argentina, il 26.03.1939 a General Persona_3 Persona_4
Levalle-Cordoba BE IT IN (cfr. doc. in atti n. 8); la quale si coniugava con
[...]
in data 1.09.1960 (cfr. doc. in atti n. 9) e, successivamente, decedeva in data 23.12.1998 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 10);
- dall'unione tra e , nasceva a General Levalle- Persona_5 Persona_6
Cordoba, il 13.05.1980 (cfr. doc. in atti n. 11); la quale si sposava con Marcos Parte_7
Sbert in data 8.02.2003 (cfr. doc. in atti n. 12);
- dalla predetta unione nascevano: in data 15.08.2007 (cfr. doc. in atti n. 13A), in data Parte_8
10.10.2012 (cfr. doc. in atti n. 13B) e in data 8.04.2009 Parte_9 Parte_10
(cfr. doc. in atti n. 13C);
[...]
- dall'unione tra e nasceva in Argentina a General Persona_5 Persona_6
Levalle-Cordoba il 10.10.1964 la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 14); la quale Parte_2
si coniugava con in data 13.02.1985 (cfr. doc. in atti n. 15) per poi divorziare in Persona_7
data 18.09.2013 (cfr. doc. in atti n. 16);
- dall'ulteriore unione tra e il 25.05.1968 in Argentina Persona_5 Persona_6
a nasceva il ricorrente (cfr. doc. in atti n. 17); Controparte_5 Parte_3
- dall'unione tra e nasceva in Argentina a General Persona_7 Parte_2
Lavalle-Cordoba la ricorrente il 2.11.1987 (cfr. doc. in atti n. 18); Controparte_1
- dal matrimonio tra e nascevano in Argentina a General Persona_7 Parte_2
Lavalle-Cordoba i ricorrenti: il 23.04.1993 (cfr. doc. in atti n. 19), il 5.11.1989 Parte_4 [...]
(cfr. doc. in atti n. 20). Pt_5
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. Persona_1 doc. in atti n. 2), dal certificato di nascita della figlia nel quale si legge “ , Persona_3 Per_1
, di anni quarantasei, di stato civile sposato, di nazionalità italiana” (cfr. doc. in atti n. 5), Per_1 nonché dal certificato di morte “ di anni trentasei, di stato civile sposato, di Persona_3 nazionalità italiana” (cfr. doc. in atti n. 4). In quanto italiano, dunque, Persona_1 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata in data [...] (cfr. doc. Persona_3
in atti n. 5), dalla cui relazione con , cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 6), nasceva Persona_8
in Argentina (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_6
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza Persona_1 di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana iure sanguinis perché figlia del Persona_3
cittadino italiano , potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri Persona_1
discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana
(comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria Persona_1
figlia e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Persona_3 [...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , determinando i rapporti di filiazione la CP_1 Parte_4 Parte_5
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato a [...], Persona_1
in data 12.2.1865 (cfr. doc. in atti n. 2) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
La figlia nasceva, infatti, in Argentina in data 28.07.1910 (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_3
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo , nato il Parte_1
13.05.1980, a General Levalle-Cordoba, (Argentina); , nata IL Parte_2
10.10.1964 a General Levalle-Cordoba (Argentina); , nato il Parte_3
25.05.1968 a General LevalleCordoba (Argentina); , nato il [...] a Controparte_1 General Levalle-Cordoba (Argentina); , nata il [...] a [...]- Parte_4
Cordoba (Argentina); , nato il [...] a [...]-Cordoba Parte_5
(Argentina) il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29.5.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 955/2024 promossa da:
, nato il [...], a [...]-Cordoba, (Argentina); Parte_1 [...]
, nata IL 10.10.1964 a General Levalle-Cordoba (Argentina); Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...]; Parte_3
, nato il [...] a [...]-Cordoba (Argentina); Controparte_1 Pt_4
, nata il [...] a [...]-Cordoba (Argentina); , nato il
[...] Parte_5
5.11.1989 a General Levalle-Cordoba (Argentina) tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via
Monte di Dio 4 presso lo studio dell'Avv. Carlo Penna ( ) che li rappresenta C.F._1
e difende come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Per il riconoscimento dello stato di cittadinanza in via giudiziaria alle ricorrenti, come in atti indicate, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti dell'avo italiano , nato in [...] Persona_1 nel Comune di Genola (CN) il 12.02.1865, emigrato dall'Italia in Argentina, coniugato in data
1.09.1892, in Italia con , italiana (cfr. doc. in atti n. 2) deceduto in data Controparte_3
11.02.1911 (cfr. doc. in atti n. 4). L'avo italiano non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli
Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “Attesto: Che nel Registro Nazionale degli
Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni,
e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta iscritto fino alla data odierna , Per_1
nato il [...] in [...]. Deceduto” (cfr. doc. in atti Persona_2 CP_4
n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.5.2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione matrimoniale tra ( ) e Controparte_3 Parte_6 Persona_1
nasceva in Argentina a in data 28.07.1910 (cfr. doc. in atti n.
[...] Persona_3 5); la quale si coniugava in data 17.10.1936 con (cfr. doc. in atti n. 6), per poi morire il Persona_4
24.05.1975 (cfr. doc. in atti n. 7);
- dal matrimonio tra e nasceva in Argentina, il 26.03.1939 a General Persona_3 Persona_4
Levalle-Cordoba BE IT IN (cfr. doc. in atti n. 8); la quale si coniugava con
[...]
in data 1.09.1960 (cfr. doc. in atti n. 9) e, successivamente, decedeva in data 23.12.1998 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 10);
- dall'unione tra e , nasceva a General Levalle- Persona_5 Persona_6
Cordoba, il 13.05.1980 (cfr. doc. in atti n. 11); la quale si sposava con Marcos Parte_7
Sbert in data 8.02.2003 (cfr. doc. in atti n. 12);
- dalla predetta unione nascevano: in data 15.08.2007 (cfr. doc. in atti n. 13A), in data Parte_8
10.10.2012 (cfr. doc. in atti n. 13B) e in data 8.04.2009 Parte_9 Parte_10
(cfr. doc. in atti n. 13C);
[...]
- dall'unione tra e nasceva in Argentina a General Persona_5 Persona_6
Levalle-Cordoba il 10.10.1964 la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 14); la quale Parte_2
si coniugava con in data 13.02.1985 (cfr. doc. in atti n. 15) per poi divorziare in Persona_7
data 18.09.2013 (cfr. doc. in atti n. 16);
- dall'ulteriore unione tra e il 25.05.1968 in Argentina Persona_5 Persona_6
a nasceva il ricorrente (cfr. doc. in atti n. 17); Controparte_5 Parte_3
- dall'unione tra e nasceva in Argentina a General Persona_7 Parte_2
Lavalle-Cordoba la ricorrente il 2.11.1987 (cfr. doc. in atti n. 18); Controparte_1
- dal matrimonio tra e nascevano in Argentina a General Persona_7 Parte_2
Lavalle-Cordoba i ricorrenti: il 23.04.1993 (cfr. doc. in atti n. 19), il 5.11.1989 Parte_4 [...]
(cfr. doc. in atti n. 20). Pt_5
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. Persona_1 doc. in atti n. 2), dal certificato di nascita della figlia nel quale si legge “ , Persona_3 Per_1
, di anni quarantasei, di stato civile sposato, di nazionalità italiana” (cfr. doc. in atti n. 5), Per_1 nonché dal certificato di morte “ di anni trentasei, di stato civile sposato, di Persona_3 nazionalità italiana” (cfr. doc. in atti n. 4). In quanto italiano, dunque, Persona_1 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata in data [...] (cfr. doc. Persona_3
in atti n. 5), dalla cui relazione con , cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 6), nasceva Persona_8
in Argentina (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_6
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza Persona_1 di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana iure sanguinis perché figlia del Persona_3
cittadino italiano , potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri Persona_1
discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana
(comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria Persona_1
figlia e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Persona_3 [...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , determinando i rapporti di filiazione la CP_1 Parte_4 Parte_5
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato a [...], Persona_1
in data 12.2.1865 (cfr. doc. in atti n. 2) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
La figlia nasceva, infatti, in Argentina in data 28.07.1910 (cfr. doc. in atti n. 5). Persona_3
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo , nato il Parte_1
13.05.1980, a General Levalle-Cordoba, (Argentina); , nata IL Parte_2
10.10.1964 a General Levalle-Cordoba (Argentina); , nato il Parte_3
25.05.1968 a General LevalleCordoba (Argentina); , nato il [...] a Controparte_1 General Levalle-Cordoba (Argentina); , nata il [...] a [...]- Parte_4
Cordoba (Argentina); , nato il [...] a [...]-Cordoba Parte_5
(Argentina) il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29.5.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio