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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1023/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. ZANETTI ARIANNA C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MARIA MONTESSORI 35 47924 RIMINI presso il difensore avv. ZANETTI ARIANNA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 23.1.2025 le parti hanno allegato di avere contratto matrimonio in data 14.03.2015 in Granarolo dell'Emilia (BO) con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Granarolo dell'Emilia al n. 2, P.1 anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, che dall'unione matrimoniale non sono nati figli, che entrambi concordemente intendono separarsi e successivamente divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Le condizioni concordate risultano conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza, per la decisione sulla domanda di divorzio. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
pagina 1 di 2 1 - pronuncia la separazione personale dei coniugi: (C.F. Parte_1
nata a [...] il [...] e C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 C.F._2 matrimonio in matrimonio in data 14.03.2015 in Granarolo dell'Emilia (BO) con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Granarolo dell'Emilia al n. 2, P.1 anno 2015; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Granarolo dell'Emilia l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio di cui sopra;
2 – dà atto che per concorde volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
a- il solo IG rimarrà a vivere nella casa coniugale, completa di arredi, sita in Granarolo Parte_2 dell'Emilia (BO), Via E. Rizzoli n. 3, essendone il proprietario, dandosi atto che la IGa Pt_1 rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o richiesta in relazione all'abitazione familiare stessa;
ella ha già
[...] trasferito altrove la propria residenza ed il proprio domicilio, b- i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico al mantenimento personale, anche abitativo, ovvero a qualsivoglia richiesta di addebito per la fine del matrimonio ed al relativo risarcimento del danno, nonché ad eventuali somme imputabili a titolo di risarcimento del danno endofamiliare e di ogni danno di natura patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla violazione dei doveri matrimoniali, nonché per espressa e reciproca rinuncia alla presentazione di qualsivoglia denuncia e/o querela, inerenti vicende derivanti dalla relazione coniugale e da violazioni dei doveri matrimoniali, con espressa rinuncia, per quanto occorrer possa, alla costituzione di parte civile;
c- anche in virtù di quanto stabilito al punto che precede, i coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti a livello economico e di non avere nulla a pretendere uno dall'altro; d- le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente provvedimento, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
e- il procedimento è rimesso sul ruolo avanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza f- spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. ZANETTI ARIANNA C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MARIA MONTESSORI 35 47924 RIMINI presso il difensore avv. ZANETTI ARIANNA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 23.1.2025 le parti hanno allegato di avere contratto matrimonio in data 14.03.2015 in Granarolo dell'Emilia (BO) con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Granarolo dell'Emilia al n. 2, P.1 anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, che dall'unione matrimoniale non sono nati figli, che entrambi concordemente intendono separarsi e successivamente divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Le condizioni concordate risultano conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza, per la decisione sulla domanda di divorzio. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
pagina 1 di 2 1 - pronuncia la separazione personale dei coniugi: (C.F. Parte_1
nata a [...] il [...] e C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 C.F._2 matrimonio in matrimonio in data 14.03.2015 in Granarolo dell'Emilia (BO) con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Granarolo dell'Emilia al n. 2, P.1 anno 2015; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Granarolo dell'Emilia l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio di cui sopra;
2 – dà atto che per concorde volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
a- il solo IG rimarrà a vivere nella casa coniugale, completa di arredi, sita in Granarolo Parte_2 dell'Emilia (BO), Via E. Rizzoli n. 3, essendone il proprietario, dandosi atto che la IGa Pt_1 rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o richiesta in relazione all'abitazione familiare stessa;
ella ha già
[...] trasferito altrove la propria residenza ed il proprio domicilio, b- i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico al mantenimento personale, anche abitativo, ovvero a qualsivoglia richiesta di addebito per la fine del matrimonio ed al relativo risarcimento del danno, nonché ad eventuali somme imputabili a titolo di risarcimento del danno endofamiliare e di ogni danno di natura patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla violazione dei doveri matrimoniali, nonché per espressa e reciproca rinuncia alla presentazione di qualsivoglia denuncia e/o querela, inerenti vicende derivanti dalla relazione coniugale e da violazioni dei doveri matrimoniali, con espressa rinuncia, per quanto occorrer possa, alla costituzione di parte civile;
c- anche in virtù di quanto stabilito al punto che precede, i coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti a livello economico e di non avere nulla a pretendere uno dall'altro; d- le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente provvedimento, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
e- il procedimento è rimesso sul ruolo avanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza f- spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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