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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 480 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 promossa
DA
Parte_1 , in atti identificata, rappresentata e difeso dall'avv. Floriana Viselli, giusta procura conferita su foglio separato, elettivamente domiciliata in Frosinone, via Maria n. 65.
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo Prefetto p.t...
APPELLATO (contumace)
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di Frosinone in materia di compensazione spese giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Con atto di citazione regolarmente notificato, la difesa della sig.ra Parte_1 innanzi al Tribunale di Frosinone la Controparte_1 in persona del suo Prefetto p.t., impugnando '
la sentenza n.157/24, del 18/01/25, emessa dal Giudice di Pace di Ferentino nell'ambito del procedimento
R.G. 804/23, proponendo come unico motivo di gravame la compensazione delle spese, nonostante la pronuncia favorevole emessa dal Giudice di primo grado nei suo confronti, con l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto opposto.
Ne chiedeva quindi la riforma parziale, con conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese del giudizio e delle spese del secondo grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Controparte_2 in persona del suo Sindaco, chiedendo il rigetto dell'appello, posta la diligenza dell'ente.
All'udienza del 25/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza termini e previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
L'appello si presenta fondato.
Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la facoltà di compensare le spese del giudizio può ritenersi legittimamente esercitata da parte del giudice solo quando risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui tale facoltà è subordinata, ossia la soccombenza reciproca ovvero l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai quali si deve aggiungere, secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la concorrenza di altri giusti motivi, che devono emergere in qualche modo, esplicitamente o implicitamente dalla motivazione.
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata, pur accoglimento del ricorso, risulta un generico riferimento alle ragioni della decisione, ipotesi non contemplata dalla norma su richiamata:
Ne consegue quindi l'illegittima compensazione delle spese da parte del Giudice di Pace e quindi la riforma parziale della sentenza impugnata in merito a questo capo, con condanna delle parte appellata comunque al minimo delle spese di primo grado, visto comunque la cessazione della materiale del contendere e la singolarità del caso, per un importo di € 43,00 per esborsi, € 200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge.
La soccombenza nell'odierno giudizio comporta la condanna anche alle spese di lite del secondo grado a carico sempre della parte appellata.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 157/24 emessa dal
Giudice di Pace di Ferentino il 12/09/2024, condanna la Controparte_1 in persona del suo
,
Prefetto,, alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, che liquida nella misura di € 200,00 per compensi, € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge.
anche alla rifusione delle spese di lite 2) Condanna la predetta parte appellata, Controparte_1 '
del secondo grado, che liquida in € 64,50 per esborsi, € 300,00 per compensi professionali in favore di parte appellante, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge.
Frosinone, 28/11/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 480 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 promossa
DA
Parte_1 , in atti identificata, rappresentata e difeso dall'avv. Floriana Viselli, giusta procura conferita su foglio separato, elettivamente domiciliata in Frosinone, via Maria n. 65.
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo Prefetto p.t...
APPELLATO (contumace)
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di Frosinone in materia di compensazione spese giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Con atto di citazione regolarmente notificato, la difesa della sig.ra Parte_1 innanzi al Tribunale di Frosinone la Controparte_1 in persona del suo Prefetto p.t., impugnando '
la sentenza n.157/24, del 18/01/25, emessa dal Giudice di Pace di Ferentino nell'ambito del procedimento
R.G. 804/23, proponendo come unico motivo di gravame la compensazione delle spese, nonostante la pronuncia favorevole emessa dal Giudice di primo grado nei suo confronti, con l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto opposto.
Ne chiedeva quindi la riforma parziale, con conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese del giudizio e delle spese del secondo grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Controparte_2 in persona del suo Sindaco, chiedendo il rigetto dell'appello, posta la diligenza dell'ente.
All'udienza del 25/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza termini e previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
L'appello si presenta fondato.
Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la facoltà di compensare le spese del giudizio può ritenersi legittimamente esercitata da parte del giudice solo quando risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui tale facoltà è subordinata, ossia la soccombenza reciproca ovvero l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai quali si deve aggiungere, secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la concorrenza di altri giusti motivi, che devono emergere in qualche modo, esplicitamente o implicitamente dalla motivazione.
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata, pur accoglimento del ricorso, risulta un generico riferimento alle ragioni della decisione, ipotesi non contemplata dalla norma su richiamata:
Ne consegue quindi l'illegittima compensazione delle spese da parte del Giudice di Pace e quindi la riforma parziale della sentenza impugnata in merito a questo capo, con condanna delle parte appellata comunque al minimo delle spese di primo grado, visto comunque la cessazione della materiale del contendere e la singolarità del caso, per un importo di € 43,00 per esborsi, € 200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge.
La soccombenza nell'odierno giudizio comporta la condanna anche alle spese di lite del secondo grado a carico sempre della parte appellata.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 157/24 emessa dal
Giudice di Pace di Ferentino il 12/09/2024, condanna la Controparte_1 in persona del suo
,
Prefetto,, alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, che liquida nella misura di € 200,00 per compensi, € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge.
anche alla rifusione delle spese di lite 2) Condanna la predetta parte appellata, Controparte_1 '
del secondo grado, che liquida in € 64,50 per esborsi, € 300,00 per compensi professionali in favore di parte appellante, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge.
Frosinone, 28/11/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani