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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4837/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4637 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sodrio Michele e presso Parte_1 C.F._1 lo studio dello stesso elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pellegrini Raul Controparte_1 C.F._2
NA e domiciliato presso lo studio dello stesso, come da procura in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
All'udienza del 21 luglio 2025 il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come in atti e la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
L'attrice con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti del convenuto quanto segue:
“A) accertare che ognuno dei messaggi riportati nel presente atto, ed altresì e comunque
l'insieme degli stessi, inviati dal , è lesiva dell'onore, del decoro, della reputazione, Controparte_1 della dignità e dell'identità personale, economica e professionale della dott.ssa , Parte_1 dichiarando inoltre che esse comunicazioni assumono carattere lesivo dei diritti della personalità (onore, reputazione, dignità, identità personale, economica e professionale) dell'attrice; pagina 1 di 4 B) condannare il convenuto a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni la somma di € 10.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia dal
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso a quello dell'effettivo pagamento, con interessi sulle somme annualmente rivalutate;
C) ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 7/2016, condannare il convenuto alla
sanzione pecuniaria civile ritenuta equa e proporzionata dal Tribunale;
D) condannare il convenuto alla pubblicazione del dispositivo, con le Controparte_1 modalità di adeguato rilievo che saranno stabilite dal Tribunale sui giornali La Gazzetta di Capitanata e
II Corriere del Mezzogiorno (cronaca di Foggia), con caratteri tipografici doppi di quelli ordinari, nonché sul sito web di informazione www.foqqiatodav.it.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo di: Controparte_1
“A) Rigettare integralmente le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto.
B) Condannare al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. in favore del dott. Parte_1
, da liquidarsi in via equitativa, per aver agito con mala fede e/o colpa . Controparte_1
C) Condannare al pagamento di spese e compensi legali del presente giudizio, Parte_1 oltre rimborso forfettario 15%, Gap ed Iva come per Legge, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.”.
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti del convenuto non è fondata e deve essere rigettata nei limiti di quanto di seguito indicato.
Va preliminarmente rilevato che l'avv. Sodrio Michele, con dichiarazione del 4.11.2024 depositata agli atti di causa, ha rinunciato al mandato allo stesso conferito dalla attrice . Parte_1
Nella fattispecie in esame va evidenziato che il danno recato alla reputazione personale rientra nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ.
La reputazione personale fa parte dei diritti della personalità umana che - unitamente al diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza – sono singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, vede tutelati, cfr. art. 2 e 3 Costituzione.
Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto, cfr. Cassazione Civile, sez. III,
10 maggio 2001, n. 6507.
La nozione di reputazione ricomprende, pertanto, sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità cui appartiene, sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale incluse le qualità che ciascuno attribuisce a se stesso;
tra gli elementi ricompresi nel concetto di reputazione assume un ruolo di rilievo il decoro professionale, da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo, cfr. Tribunale di Monza, 3 settembre 2007.
pagina 2 di 4 Quanto all'onere probatorio, incombe sull'attore la prova di dimostrare l'effettivo danno patito, cfr. Cass. Civ. Sez. III, 30/09/2014, n.20558, anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale, cfr. Corte d'Appello di L'Aquila, 27/01/2020, n. 132.
Sul punto vanno sottolineati i seguenti principi:
- “Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.”, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/02/2020, n. 4005;
- ““In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati.””, Cass. civ., Sez. I, 21/06/2016, n. 12813.
-“In tema di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo.”, Trib. Vicenza, Sez. II, 21/11/2016.
Va detto che la causa, rigettate le istanze di prova orale come avanzate dalle parti in causa, viene decisa sulla documentazione acquisita agli atti del giudizio.
All'esito dell'istruttoria è emerso che:
- parte attrice non ha provato i fatti di causa nel completo rispetto dei principi su richiamati;
la stessa parte, benché abbia dato prova della condotta posta in essere dal convenuto con la produzione dei messaggi WhatsApp, non ha dato prova - neppure a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti - dell'evento in riferimento alla lesione dell'onore e della reputazione che la medesima attrice godeva nel contesto sociale e del conseguente danno non patrimoniale patito;
la medesima parte attrice, inoltre, non ha provato il danno patito ai fini del suo risarcimento;
- parte convenuta nelle difese esperite ha evidenziato che anche l'attrice, dopo il divorzio, ha ugualmente utilizzato espressioni forti nelle conversazioni WhatsApp con il medesimo convenuto e tanto nell'ambito della gestione dei figli.
pagina 3 di 4 Dall'esame delle espressioni contenute nei reciproci messaggi WhasApp scambiati tra attrice e convenuto e considerato il contesto relazionale bilaterale in cui gli stessi sono stati scritti – coniugi divorziati che dibattono sulla gestione dei figli - si rileva il tono non gratuito delle rispettive espressioni: i messaggi scambiati tra attore e convenuto sulle rispettive utenze WhatsApp, benché contenenti a volta espressioni decise, rientrano in un costante dialogo tra gli stessi, caratterizzato da scambio di accuse sul rispettivo operato con i figli;
in particolare i messaggi rivolti dal convenuto alla attrice Controparte_1
non appaiono sussumibili nelle ipotesi di lesione dell'onore e del decoro di quest'ultima. Parte_1
La domanda attorea, pertanto, va rigettata.
La domanda di parte convenuta tesa alla condanna dell'attrice ex art. 96 cpc va pure rigettata perché non provata.
Le spese di lite vanno compensate sia per la reciproca soccombenza sia perché sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla sentenza n. 77 del 19.4.2018 della Corte Costituzionale: dagli atti di causa e dalla documentazione acquisita al giudizio è emerso, infatti, che i messaggi scambiati sulle rispettive utenze WhatsApp tra attore e convenuto - coniugi tra loro
- benché contenenti espressioni forti, ineriscono rapporti interpersonali resi tesi per la diversità di vedute sulla gestione dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro , Parte_1 Controparte_1 rigettata ogni diversa istanza, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda del convenuto;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente.
Così deciso in Foggia l'11 dicembre 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4637 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sodrio Michele e presso Parte_1 C.F._1 lo studio dello stesso elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pellegrini Raul Controparte_1 C.F._2
NA e domiciliato presso lo studio dello stesso, come da procura in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
All'udienza del 21 luglio 2025 il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come in atti e la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
L'attrice con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti del convenuto quanto segue:
“A) accertare che ognuno dei messaggi riportati nel presente atto, ed altresì e comunque
l'insieme degli stessi, inviati dal , è lesiva dell'onore, del decoro, della reputazione, Controparte_1 della dignità e dell'identità personale, economica e professionale della dott.ssa , Parte_1 dichiarando inoltre che esse comunicazioni assumono carattere lesivo dei diritti della personalità (onore, reputazione, dignità, identità personale, economica e professionale) dell'attrice; pagina 1 di 4 B) condannare il convenuto a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni la somma di € 10.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia dal
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso a quello dell'effettivo pagamento, con interessi sulle somme annualmente rivalutate;
C) ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 7/2016, condannare il convenuto alla
sanzione pecuniaria civile ritenuta equa e proporzionata dal Tribunale;
D) condannare il convenuto alla pubblicazione del dispositivo, con le Controparte_1 modalità di adeguato rilievo che saranno stabilite dal Tribunale sui giornali La Gazzetta di Capitanata e
II Corriere del Mezzogiorno (cronaca di Foggia), con caratteri tipografici doppi di quelli ordinari, nonché sul sito web di informazione www.foqqiatodav.it.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo di: Controparte_1
“A) Rigettare integralmente le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto.
B) Condannare al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. in favore del dott. Parte_1
, da liquidarsi in via equitativa, per aver agito con mala fede e/o colpa . Controparte_1
C) Condannare al pagamento di spese e compensi legali del presente giudizio, Parte_1 oltre rimborso forfettario 15%, Gap ed Iva come per Legge, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.”.
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti del convenuto non è fondata e deve essere rigettata nei limiti di quanto di seguito indicato.
Va preliminarmente rilevato che l'avv. Sodrio Michele, con dichiarazione del 4.11.2024 depositata agli atti di causa, ha rinunciato al mandato allo stesso conferito dalla attrice . Parte_1
Nella fattispecie in esame va evidenziato che il danno recato alla reputazione personale rientra nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ.
La reputazione personale fa parte dei diritti della personalità umana che - unitamente al diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza – sono singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, vede tutelati, cfr. art. 2 e 3 Costituzione.
Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto, cfr. Cassazione Civile, sez. III,
10 maggio 2001, n. 6507.
La nozione di reputazione ricomprende, pertanto, sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità cui appartiene, sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale incluse le qualità che ciascuno attribuisce a se stesso;
tra gli elementi ricompresi nel concetto di reputazione assume un ruolo di rilievo il decoro professionale, da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo, cfr. Tribunale di Monza, 3 settembre 2007.
pagina 2 di 4 Quanto all'onere probatorio, incombe sull'attore la prova di dimostrare l'effettivo danno patito, cfr. Cass. Civ. Sez. III, 30/09/2014, n.20558, anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale, cfr. Corte d'Appello di L'Aquila, 27/01/2020, n. 132.
Sul punto vanno sottolineati i seguenti principi:
- “Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.”, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/02/2020, n. 4005;
- ““In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati.””, Cass. civ., Sez. I, 21/06/2016, n. 12813.
-“In tema di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo.”, Trib. Vicenza, Sez. II, 21/11/2016.
Va detto che la causa, rigettate le istanze di prova orale come avanzate dalle parti in causa, viene decisa sulla documentazione acquisita agli atti del giudizio.
All'esito dell'istruttoria è emerso che:
- parte attrice non ha provato i fatti di causa nel completo rispetto dei principi su richiamati;
la stessa parte, benché abbia dato prova della condotta posta in essere dal convenuto con la produzione dei messaggi WhatsApp, non ha dato prova - neppure a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti - dell'evento in riferimento alla lesione dell'onore e della reputazione che la medesima attrice godeva nel contesto sociale e del conseguente danno non patrimoniale patito;
la medesima parte attrice, inoltre, non ha provato il danno patito ai fini del suo risarcimento;
- parte convenuta nelle difese esperite ha evidenziato che anche l'attrice, dopo il divorzio, ha ugualmente utilizzato espressioni forti nelle conversazioni WhatsApp con il medesimo convenuto e tanto nell'ambito della gestione dei figli.
pagina 3 di 4 Dall'esame delle espressioni contenute nei reciproci messaggi WhasApp scambiati tra attrice e convenuto e considerato il contesto relazionale bilaterale in cui gli stessi sono stati scritti – coniugi divorziati che dibattono sulla gestione dei figli - si rileva il tono non gratuito delle rispettive espressioni: i messaggi scambiati tra attore e convenuto sulle rispettive utenze WhatsApp, benché contenenti a volta espressioni decise, rientrano in un costante dialogo tra gli stessi, caratterizzato da scambio di accuse sul rispettivo operato con i figli;
in particolare i messaggi rivolti dal convenuto alla attrice Controparte_1
non appaiono sussumibili nelle ipotesi di lesione dell'onore e del decoro di quest'ultima. Parte_1
La domanda attorea, pertanto, va rigettata.
La domanda di parte convenuta tesa alla condanna dell'attrice ex art. 96 cpc va pure rigettata perché non provata.
Le spese di lite vanno compensate sia per la reciproca soccombenza sia perché sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla sentenza n. 77 del 19.4.2018 della Corte Costituzionale: dagli atti di causa e dalla documentazione acquisita al giudizio è emerso, infatti, che i messaggi scambiati sulle rispettive utenze WhatsApp tra attore e convenuto - coniugi tra loro
- benché contenenti espressioni forti, ineriscono rapporti interpersonali resi tesi per la diversità di vedute sulla gestione dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro , Parte_1 Controparte_1 rigettata ogni diversa istanza, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda del convenuto;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente.
Così deciso in Foggia l'11 dicembre 2025.
IL GOP
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