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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58338/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia
Ferroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58338 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difesa dall'Avv. Gianluca Varvo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio con sede in Roma, Viale Mazzini n. 6, in forza di procura in atti;
- parte opponente -
contro
DA (Cod. Fisc. ) rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dagli Avv.ti Marina Scotti e Antonella Tomassini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, via Francesco Denza n. 27, in forza di procura in atti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza del 18.02.2025:
per parte opponente (come da atto di citazione in opposizione a d.i.)
“..1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto assolvendo il Sig da ogni avversa pretesa 2) Parte_1 Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”
per parte opposta (come da memoria autorizzata depositata in data 15.5.2025)
“1) In via principale, rigettare l'opposizione proposta, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) In via subordinata, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, tenuto conto della prova dei pagamenti effettuati dalla Sig.ra in favore della per come documentati, confermare il decreto Pt_2 Controparte_2 ingiuntivo per l'importo di €.12.412,05. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri accessori come per legge”.
pagina 1 di 7 Oggetto: Opposizione a d.i. Spese straordinarie per la prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Sia sufficiente premettere che con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 11295/2022 (n. RG 36588/22) emesso in data 1.7.2022 dal Tribunale di Roma a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 19.479,34 (oltre spese del procedimento monitorio) in favore della ex - coniuge il tutto a Parte_3 titolo di rimborso in via di regresso di alcune spese straordinarie - nello specifico spese mediche, dentistiche, di istruzione (retta della scuola privata Saint Jiulians School comprensive del trasporto con il bus scolastico) che quest'ultima assumeva di avere anticipato in via esclusiva nell'interesse della comune figlia Per_1
A fondamento della pretesa parte ricorrente richiamava la sentenza che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti del Tribunale di Cagliari n. 3568/16 che sul punto aveva così disposto “poiché la minore frequenta una scuola privata, le conseguenti spese resteranno a carico del Part sino a quando il suo datore di lavoro gli riconoscerà il relativo sussidio”. Part Nell'opporsi al provvedimento monitorio, il allegava il verificarsi della condizione risolutiva alla quale la sentenza di divorzio aveva subordinato l'integrale accollo a suo carico delle spese per la scuola privata della piccola depositando, a sostegno probatorio, la comunicazione del 17.11.2020 Per_1 pervenutagli dal proprio datore di lavoro della quale, su sollecito del giudice, depositava anche traduzione asseverata da giuramento. Aggiungeva che, in ogni caso, pur non essendovi tenuto, aveva partecipato alle spese scolastiche per l'anno 2020 – 2021 mediante un bonifico del 30.08.2021 per euro
5.565,00 (importo in effetti detratto in ricorso dalla somma dedotta come dovuta). Nello specifico contestava la debenza delle spese di trasporto (alle quali aveva comunque partecipato fino al 2018) di cui contestava la natura di spesa “di istruzione” anche in ragione del fatto che la ex coniuge, disoccupata, aveva tempo per accompagnare la figlia oltre che essere munita di una auto regatatele Part dallo stesso per consentirle di accompagnare la figlia a scuola e per le altre esigenze di movimento di quest'ultima. Nessuna contestazione attingeva l'entità delle somme e la documentazione giustificativa depositata. Part In relazione alle spese mediche il allegava di godere di una assicurazione sanitaria estesa alla figlia che avrebbe rimborsato le spese solo che parte opposta le avesse tempestivamente comunicate inviando la relativa documentazione giustificativa, evitando di incorrere nel termine decadenziale previsto dal regolamento contrattuale come invece in parte era accaduto, aggiungeva che in ogni caso per quelle di cui informalmente era venuto a conoscenza aveva provveduto al pagamento con bonifico del 5.11.2020 (bonifico detratto nel ricorso monitorio dall'importo ingiunto).
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, contestando tutto Parte_3 quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c , concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., si costituiva un nuovo difensore nell'interesse pagina 2 di 7 dell'opponente il quale all'udienza del 27.10.2023, eccepiva la mancata prova del pagamento delle spese da parte della . Parte_3
La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata ed, infine, perveniva, previa concessione di un termine per memoria autorizzate, all'udienza del 18.02.2024 per discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c. ove, all'esito della camera di consiglio con il consenso dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
******
L'opposizione è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Quanto al titolo sul quale parte opposta ha fondato la pretesa monitoria e, dunque, la sentenza n.
3568/16 del Tribunale di Cagliari dichiarativa dello scioglimento del matrimonio tra le parti, deve osservarsi che, come tempestivamente dedotto e documentato da parte opponente (note per l'udienza del 14 febbraio 2023 celebrata ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. 17.07.2020, n. 77), a seguito della Part domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta dal Sig. l'assetto ivi previsto per la ripartizione dell'onere relativo alle spese extra assegno è stato modificato dal decreto della Corte di Appello n. 1633/2022 del 20.12.2022 che sostituisce (in ordine all'effetto sostitutivo cfr. Cass. n.
2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09) il provvedimento di primo grado con effetto dalla domanda (Corte di Cassazione, ord. n. 20101/2023; Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 febbraio 2024 n. 5170).
Tanto in ossequio al principio generale secondo cui il tempo decorso dalla domanda giudiziale alla sentenza non può pregiudicare il diritto fatto valere (ex plurimis Cass. n. 2960 del 03/02/2017).
Quanto alla individuazione della data della proposizione della domanda da cui far decorrere l'effetto del provvedimento, l'allegazione di parte opponente dell'avvenuto deposito della domanda di modifica delle condizioni di divorzio nel mese di febbraio 2020, non solo non è contestata ma trova adeguato conforto probatorio nelle emergenze documentali (cfr. scambio di mail del 6.2.2020 all. 6bis di parte opposta dalla quale emerge l'avvenuto deposito a quella data del suddetto ricorso).
Ne consegue che per gli esborsi successivi al febbraio 2020 e, dunque, dal momento della domanda di modifica delle condizioni, accolta in sede di gravame, dovrà trovare applicazione il regime dettato dal decreto della Corte D'Appello (…oltre al 50% delle spese scolastiche e sanitarie, debitamente concordate e documentate, al netto dei rimborsi spettanti;
e, dunque, ripartiti al 50% tra le parti”.
In ordine al thema probandum deve osservarsi che parte convenuta non ha tempestivamente eccepito il mancato pagamento delle fatture portanti le somme ingiunte (fatto primario e costitutivo della pretesa di rimborso), posto che la relativa eccezione è stata sollevata solo dal nuovo procuratore all'udienza successiva al maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie, derivandone che va applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c che esime il giudice da qualunque controllo (l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stresso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. n.6936/2004; n.13079/2008; n.21075/2016; n.20170/2018; n.16782/2019; n. 29488/2019).
pagina 3 di 7 La Suprema Corte ha riaffermato il suddetto orientamento con Cass. n. 5429/2020 (“il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. disposta dalla legge del 2009, era certamente previgente nell'ordinamento quale principio interpretativo, secondo la più che consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., 3, n. 5356 del 5/3/2009; Cass., n. 27596 del 2008, n.
7074 del 2006 ed altre), la quale aveva già statuito, prima della novella, che detto principio determina in relazione ai fatti non contestati, un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato a ritenerli sussistenti in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”).
Ne consegue che ogniqualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, il fatto ritenersi pacifico.
In via generale, dal punto di vista probatorio dovrà rammentarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass.
n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007). Ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Assunto, dunque, come pacifico il dato dall'avvenuto esborso delle somme il cui rimborso è oggetto di giudizio e considerato che a quelle successive al febbraio 2020 andrà applicato, il regime dettato dalla Corte D'Appello di Cagliari si osserva.
Quanto alle spese di istruzione, parte opponente ha dedotto quale circostanza impeditiva della pretesa azionata il fatto che il proprio datore di lavoro avesse cessato l'erogazione del sussidio, circostanza alla Part quale era subordinata in via risolutiva l'obbligo del di farsi carico in via esclusiva delle spese di istruzione per la figlia Per_1
La circostanza risulta peraltro adeguatamente provata dalla nota del 17.11.2020, sebbene la stessa dia ragionevole contezza del fatto che tale sussidio non risulti cessato dal gennaio 2020 bensì dal gennaio
2021.
Applicando il regime delle spese extra – assegno previsto dal Decreto della Corte D'Appello (sotto il quale rientrano ratione temporis tutti gli esborsi a titolo di istruzione), che ne prevede il riparto al 50% tra le parti al netto dei rimborsi (che in assenza di diversa allegazione tempestivamente formulata Part devono ritenersi coprire integralmente l'esborso), posto che il sussidio risulta erogato al fino a dicembre 2020 dovranno essere dal medesimo rimborsate per intero le fatture del 1.7.2020 n. 56.682 per euro 4.877 e quella del 4.11.2020 n. 58.374 per euro 5.023 decurtate del 50% per lo sconto pagina 4 di 7 Part applicato dalla scuola, conseguendone un debito del a tale titolo pari ad euro 4.950. La fattura del
1.2.2021 considerato anche per essa lo sconto del 50%, residua nell'importo di euro 2.511,50 che dovrà Part fare carico in parti eguali ai genitori, conseguendone un debito del di euro 1.255,75.
Le fatture del 1.6.2021 n. 61.070, del 28.10.2021 n. 62.620 e del 28.01.2022 n. 64052 ciascuna per l'importo di euro 5.121.00 e, dunque complessivamente per euro 15.363,00 dovranno fare carico su Part ciascuno dei genitori in ragione della metà derivandone un debito del nei confronti della ex coniuge pari ad euro 7.681,5 (15.363:2). Part Complessivamente in relazione alle spese di istruzione il è chiamato a contribuire per l'importo di euro 13.887,25, importo dal quale va detratto quello che risulta pacificamente corrisposto a mezzo del Part bonifico del 30.08.2021 di euro 5.565,00 residuando un debito del nei confronti della ex coniuge di euro 8.322,25.
Non può condividersi l'eccezione di parte opponente in relazione al difetto di consenso a che la piccola continuasse a frequentare la Saint Julians School, non solo perché in senso contrario depone la Per_1 Part circostanza che ancora in data 30.08.21 il provvedesse ad effettuare il bonifico per il pagamento della scuola suddetta, ma ancor più in quanto l'opponente non ha in ogni caso espresso, neppure in questa sede, un valido dissenso posto che si è limitato ad allegare il venire meno del sussidio alla cui erogazione era subordinato l'integrale accollo a suo carico delle spese di istruzione, ma non ha indicato, né tantomeno provato, valide ragioni di opportunità e/o economiche innanzi alle quali debba arretrare la legittima aspettativa della piccola ad una continuità didattica ed amicale nella scuola Per_1 da sempre frequentata.
Sul punto la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa.
Diversamente, nulla l'opponente ha dedotto in ordine alla propria situazione economica al fine di consentire al giudice lo scrutinio circa la sostenibilità della spesa, non potendosene presumere la insostenibilità sul mero dato del venir meno del sussidio, circostanza, questa, idonea ad escludere Part l'accollo integrale delle spese da parte del ma non anche necessariamente la ripartizione delle stesse tra i genitori in ragione della metà.
Quanto alle spese di trasporto, le stesse non sono spese strettamente di “istruzione” e generalmente rientrano nell'assegno di mantenimento (v. ad esempio Protocollo del 2014 adottato dal Tribunale di Roma) Il fatto che il padre vi abbia provveduto quando godeva del sussidio da parte del proprio datore di lavoro non significa che siano dovute anche per il futuro tanto più che risulta incontestata la Part circostanza che il ebbe a regale un'autovettura alla ex coniuge proprio per consentirle di accompagnare la figlia per le sue varie esigenze.
Part Quanto alle spese mediche, il ha affidato la propria opposizione alla circostanza che la ex coniuge non lo avrebbe tempestivamente informato e che avrebbe omesso di inviare la necessaria documentazione medica, tanto da far decorrere il termine di decadenza previsto dal regolamento Part negoziale relativo alla copertura assicurativa di cui godeva il anche a beneficio della figlia. L'assunto è chiaramente smentito dalla corrispondenza in atti, non contestata, dalla quale risulta la sollecitudine della madre nel chiedere la permanenza della copertura assicurativa e nell'inviare la pagina 5 di 7 Part documentazione giustificativa che lo stesso avvocato del dichiara di avere ricevuto (vedi scambio di mail tra le parti dal 13.12.2019 al 06.02.2020 (doc. n. 6/6 bis) e comunicazione dell'Avv. Alenusha Teixeira Nunes del 14.09.2020 cfr doc. n. 5, mail del 26.01.2022 “ho inviato le ricevute originali a casa dei tuoi genitori come mi hai detto”). Le suddette spese rispondenti all'interesse della figlia (trattandosi in molti casi di visite, accertamenti ricollegabili ad una patologia ortopedica della bambina), congrue trattandosi di importi contenuti, non attinte da alcun valido e motivato dissenso (Cass. n.16175/2015; Part Cass. n. 2467/2016; Cass. n.4060/2016), dovranno fare carico in via esclusiva al fino alla data del febbraio 2020, al 50% tra le parti per il periodo successivo (non essendo nello specifico dimostrato se ed in che misura vi sia stato il beneficio del rimborso che dunque non può essere preso in considerazione). L'importo complessivo delle spese mediche ammonta ad euro 1.244,39 alle quali va detratto il bonifico Part di euro 821,95 che, per stessa ammissione del (vedi atto di citazione) è stato rimborsato dalla assicurazione, residuando la somma di euro 422,44. Nella incertezza in ordine a quali spese
(antecedenti o successive al febbraio 2020) vada imputato il rimborso della assicurazione, dovendosi tuttavia presumere che quelle rimborsate siano le più recenti attesa il termine di decadenza indicato nel regolamento negoziale della polizza assicurativa, le stesse dovranno fare carico ai genitori in parti Part eguali. Ne deriva per il suddetto titolo un debito del nei confronti della ex coniuge di euro 211,22.
In conclusione, va riconosciuto il diritto di parte opposta al rimborso delle spese nella misura di euro euro 8.533,47 (8.322,25 + 211,22). Il decreto ingiuntivo andrà, dunque, revocato e parte opponente condannata al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di euro 8.533,47 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo.
Per quanto riguarda le spese legali del procedimento monitorio poiché la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria potendo le medesime essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/07/2007 n° 15725).
Poiché la somma ingiunta è risulta in parte dovuta, senza che ciò abbia inciso sulla fascia di valore ai fini della quantificazione delle spese del procedimento monitorio, le spese del procedimento monitorio restano a carico di parte opponente.
L'accoglimento solo parziale della opposizione giustifica la compensazione integrale delle spese della fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 11295/2022 (n.RG 36588/22), condanna (c.f. ) al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1 [...]
di euro 8.533,47 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al Parte_3 saldo.
Pone le spese del procedimento monitorio, così come liquidate in decreto, a carico di parte opponente. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase di opposizione.
pagina 6 di 7 Roma, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia
Ferroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58338 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difesa dall'Avv. Gianluca Varvo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio con sede in Roma, Viale Mazzini n. 6, in forza di procura in atti;
- parte opponente -
contro
DA (Cod. Fisc. ) rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dagli Avv.ti Marina Scotti e Antonella Tomassini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, via Francesco Denza n. 27, in forza di procura in atti;
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza del 18.02.2025:
per parte opponente (come da atto di citazione in opposizione a d.i.)
“..1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto assolvendo il Sig da ogni avversa pretesa 2) Parte_1 Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”
per parte opposta (come da memoria autorizzata depositata in data 15.5.2025)
“1) In via principale, rigettare l'opposizione proposta, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) In via subordinata, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, tenuto conto della prova dei pagamenti effettuati dalla Sig.ra in favore della per come documentati, confermare il decreto Pt_2 Controparte_2 ingiuntivo per l'importo di €.12.412,05. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri accessori come per legge”.
pagina 1 di 7 Oggetto: Opposizione a d.i. Spese straordinarie per la prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Sia sufficiente premettere che con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 11295/2022 (n. RG 36588/22) emesso in data 1.7.2022 dal Tribunale di Roma a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 19.479,34 (oltre spese del procedimento monitorio) in favore della ex - coniuge il tutto a Parte_3 titolo di rimborso in via di regresso di alcune spese straordinarie - nello specifico spese mediche, dentistiche, di istruzione (retta della scuola privata Saint Jiulians School comprensive del trasporto con il bus scolastico) che quest'ultima assumeva di avere anticipato in via esclusiva nell'interesse della comune figlia Per_1
A fondamento della pretesa parte ricorrente richiamava la sentenza che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti del Tribunale di Cagliari n. 3568/16 che sul punto aveva così disposto “poiché la minore frequenta una scuola privata, le conseguenti spese resteranno a carico del Part sino a quando il suo datore di lavoro gli riconoscerà il relativo sussidio”. Part Nell'opporsi al provvedimento monitorio, il allegava il verificarsi della condizione risolutiva alla quale la sentenza di divorzio aveva subordinato l'integrale accollo a suo carico delle spese per la scuola privata della piccola depositando, a sostegno probatorio, la comunicazione del 17.11.2020 Per_1 pervenutagli dal proprio datore di lavoro della quale, su sollecito del giudice, depositava anche traduzione asseverata da giuramento. Aggiungeva che, in ogni caso, pur non essendovi tenuto, aveva partecipato alle spese scolastiche per l'anno 2020 – 2021 mediante un bonifico del 30.08.2021 per euro
5.565,00 (importo in effetti detratto in ricorso dalla somma dedotta come dovuta). Nello specifico contestava la debenza delle spese di trasporto (alle quali aveva comunque partecipato fino al 2018) di cui contestava la natura di spesa “di istruzione” anche in ragione del fatto che la ex coniuge, disoccupata, aveva tempo per accompagnare la figlia oltre che essere munita di una auto regatatele Part dallo stesso per consentirle di accompagnare la figlia a scuola e per le altre esigenze di movimento di quest'ultima. Nessuna contestazione attingeva l'entità delle somme e la documentazione giustificativa depositata. Part In relazione alle spese mediche il allegava di godere di una assicurazione sanitaria estesa alla figlia che avrebbe rimborsato le spese solo che parte opposta le avesse tempestivamente comunicate inviando la relativa documentazione giustificativa, evitando di incorrere nel termine decadenziale previsto dal regolamento contrattuale come invece in parte era accaduto, aggiungeva che in ogni caso per quelle di cui informalmente era venuto a conoscenza aveva provveduto al pagamento con bonifico del 5.11.2020 (bonifico detratto nel ricorso monitorio dall'importo ingiunto).
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, contestando tutto Parte_3 quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c , concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., si costituiva un nuovo difensore nell'interesse pagina 2 di 7 dell'opponente il quale all'udienza del 27.10.2023, eccepiva la mancata prova del pagamento delle spese da parte della . Parte_3
La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata ed, infine, perveniva, previa concessione di un termine per memoria autorizzate, all'udienza del 18.02.2024 per discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c. ove, all'esito della camera di consiglio con il consenso dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
******
L'opposizione è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Quanto al titolo sul quale parte opposta ha fondato la pretesa monitoria e, dunque, la sentenza n.
3568/16 del Tribunale di Cagliari dichiarativa dello scioglimento del matrimonio tra le parti, deve osservarsi che, come tempestivamente dedotto e documentato da parte opponente (note per l'udienza del 14 febbraio 2023 celebrata ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. 17.07.2020, n. 77), a seguito della Part domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta dal Sig. l'assetto ivi previsto per la ripartizione dell'onere relativo alle spese extra assegno è stato modificato dal decreto della Corte di Appello n. 1633/2022 del 20.12.2022 che sostituisce (in ordine all'effetto sostitutivo cfr. Cass. n.
2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09) il provvedimento di primo grado con effetto dalla domanda (Corte di Cassazione, ord. n. 20101/2023; Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 febbraio 2024 n. 5170).
Tanto in ossequio al principio generale secondo cui il tempo decorso dalla domanda giudiziale alla sentenza non può pregiudicare il diritto fatto valere (ex plurimis Cass. n. 2960 del 03/02/2017).
Quanto alla individuazione della data della proposizione della domanda da cui far decorrere l'effetto del provvedimento, l'allegazione di parte opponente dell'avvenuto deposito della domanda di modifica delle condizioni di divorzio nel mese di febbraio 2020, non solo non è contestata ma trova adeguato conforto probatorio nelle emergenze documentali (cfr. scambio di mail del 6.2.2020 all. 6bis di parte opposta dalla quale emerge l'avvenuto deposito a quella data del suddetto ricorso).
Ne consegue che per gli esborsi successivi al febbraio 2020 e, dunque, dal momento della domanda di modifica delle condizioni, accolta in sede di gravame, dovrà trovare applicazione il regime dettato dal decreto della Corte D'Appello (…oltre al 50% delle spese scolastiche e sanitarie, debitamente concordate e documentate, al netto dei rimborsi spettanti;
e, dunque, ripartiti al 50% tra le parti”.
In ordine al thema probandum deve osservarsi che parte convenuta non ha tempestivamente eccepito il mancato pagamento delle fatture portanti le somme ingiunte (fatto primario e costitutivo della pretesa di rimborso), posto che la relativa eccezione è stata sollevata solo dal nuovo procuratore all'udienza successiva al maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie, derivandone che va applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c che esime il giudice da qualunque controllo (l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stresso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. n.6936/2004; n.13079/2008; n.21075/2016; n.20170/2018; n.16782/2019; n. 29488/2019).
pagina 3 di 7 La Suprema Corte ha riaffermato il suddetto orientamento con Cass. n. 5429/2020 (“il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. disposta dalla legge del 2009, era certamente previgente nell'ordinamento quale principio interpretativo, secondo la più che consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., 3, n. 5356 del 5/3/2009; Cass., n. 27596 del 2008, n.
7074 del 2006 ed altre), la quale aveva già statuito, prima della novella, che detto principio determina in relazione ai fatti non contestati, un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato a ritenerli sussistenti in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”).
Ne consegue che ogniqualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, il fatto ritenersi pacifico.
In via generale, dal punto di vista probatorio dovrà rammentarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass.
n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007). Ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Assunto, dunque, come pacifico il dato dall'avvenuto esborso delle somme il cui rimborso è oggetto di giudizio e considerato che a quelle successive al febbraio 2020 andrà applicato, il regime dettato dalla Corte D'Appello di Cagliari si osserva.
Quanto alle spese di istruzione, parte opponente ha dedotto quale circostanza impeditiva della pretesa azionata il fatto che il proprio datore di lavoro avesse cessato l'erogazione del sussidio, circostanza alla Part quale era subordinata in via risolutiva l'obbligo del di farsi carico in via esclusiva delle spese di istruzione per la figlia Per_1
La circostanza risulta peraltro adeguatamente provata dalla nota del 17.11.2020, sebbene la stessa dia ragionevole contezza del fatto che tale sussidio non risulti cessato dal gennaio 2020 bensì dal gennaio
2021.
Applicando il regime delle spese extra – assegno previsto dal Decreto della Corte D'Appello (sotto il quale rientrano ratione temporis tutti gli esborsi a titolo di istruzione), che ne prevede il riparto al 50% tra le parti al netto dei rimborsi (che in assenza di diversa allegazione tempestivamente formulata Part devono ritenersi coprire integralmente l'esborso), posto che il sussidio risulta erogato al fino a dicembre 2020 dovranno essere dal medesimo rimborsate per intero le fatture del 1.7.2020 n. 56.682 per euro 4.877 e quella del 4.11.2020 n. 58.374 per euro 5.023 decurtate del 50% per lo sconto pagina 4 di 7 Part applicato dalla scuola, conseguendone un debito del a tale titolo pari ad euro 4.950. La fattura del
1.2.2021 considerato anche per essa lo sconto del 50%, residua nell'importo di euro 2.511,50 che dovrà Part fare carico in parti eguali ai genitori, conseguendone un debito del di euro 1.255,75.
Le fatture del 1.6.2021 n. 61.070, del 28.10.2021 n. 62.620 e del 28.01.2022 n. 64052 ciascuna per l'importo di euro 5.121.00 e, dunque complessivamente per euro 15.363,00 dovranno fare carico su Part ciascuno dei genitori in ragione della metà derivandone un debito del nei confronti della ex coniuge pari ad euro 7.681,5 (15.363:2). Part Complessivamente in relazione alle spese di istruzione il è chiamato a contribuire per l'importo di euro 13.887,25, importo dal quale va detratto quello che risulta pacificamente corrisposto a mezzo del Part bonifico del 30.08.2021 di euro 5.565,00 residuando un debito del nei confronti della ex coniuge di euro 8.322,25.
Non può condividersi l'eccezione di parte opponente in relazione al difetto di consenso a che la piccola continuasse a frequentare la Saint Julians School, non solo perché in senso contrario depone la Per_1 Part circostanza che ancora in data 30.08.21 il provvedesse ad effettuare il bonifico per il pagamento della scuola suddetta, ma ancor più in quanto l'opponente non ha in ogni caso espresso, neppure in questa sede, un valido dissenso posto che si è limitato ad allegare il venire meno del sussidio alla cui erogazione era subordinato l'integrale accollo a suo carico delle spese di istruzione, ma non ha indicato, né tantomeno provato, valide ragioni di opportunità e/o economiche innanzi alle quali debba arretrare la legittima aspettativa della piccola ad una continuità didattica ed amicale nella scuola Per_1 da sempre frequentata.
Sul punto la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa.
Diversamente, nulla l'opponente ha dedotto in ordine alla propria situazione economica al fine di consentire al giudice lo scrutinio circa la sostenibilità della spesa, non potendosene presumere la insostenibilità sul mero dato del venir meno del sussidio, circostanza, questa, idonea ad escludere Part l'accollo integrale delle spese da parte del ma non anche necessariamente la ripartizione delle stesse tra i genitori in ragione della metà.
Quanto alle spese di trasporto, le stesse non sono spese strettamente di “istruzione” e generalmente rientrano nell'assegno di mantenimento (v. ad esempio Protocollo del 2014 adottato dal Tribunale di Roma) Il fatto che il padre vi abbia provveduto quando godeva del sussidio da parte del proprio datore di lavoro non significa che siano dovute anche per il futuro tanto più che risulta incontestata la Part circostanza che il ebbe a regale un'autovettura alla ex coniuge proprio per consentirle di accompagnare la figlia per le sue varie esigenze.
Part Quanto alle spese mediche, il ha affidato la propria opposizione alla circostanza che la ex coniuge non lo avrebbe tempestivamente informato e che avrebbe omesso di inviare la necessaria documentazione medica, tanto da far decorrere il termine di decadenza previsto dal regolamento Part negoziale relativo alla copertura assicurativa di cui godeva il anche a beneficio della figlia. L'assunto è chiaramente smentito dalla corrispondenza in atti, non contestata, dalla quale risulta la sollecitudine della madre nel chiedere la permanenza della copertura assicurativa e nell'inviare la pagina 5 di 7 Part documentazione giustificativa che lo stesso avvocato del dichiara di avere ricevuto (vedi scambio di mail tra le parti dal 13.12.2019 al 06.02.2020 (doc. n. 6/6 bis) e comunicazione dell'Avv. Alenusha Teixeira Nunes del 14.09.2020 cfr doc. n. 5, mail del 26.01.2022 “ho inviato le ricevute originali a casa dei tuoi genitori come mi hai detto”). Le suddette spese rispondenti all'interesse della figlia (trattandosi in molti casi di visite, accertamenti ricollegabili ad una patologia ortopedica della bambina), congrue trattandosi di importi contenuti, non attinte da alcun valido e motivato dissenso (Cass. n.16175/2015; Part Cass. n. 2467/2016; Cass. n.4060/2016), dovranno fare carico in via esclusiva al fino alla data del febbraio 2020, al 50% tra le parti per il periodo successivo (non essendo nello specifico dimostrato se ed in che misura vi sia stato il beneficio del rimborso che dunque non può essere preso in considerazione). L'importo complessivo delle spese mediche ammonta ad euro 1.244,39 alle quali va detratto il bonifico Part di euro 821,95 che, per stessa ammissione del (vedi atto di citazione) è stato rimborsato dalla assicurazione, residuando la somma di euro 422,44. Nella incertezza in ordine a quali spese
(antecedenti o successive al febbraio 2020) vada imputato il rimborso della assicurazione, dovendosi tuttavia presumere che quelle rimborsate siano le più recenti attesa il termine di decadenza indicato nel regolamento negoziale della polizza assicurativa, le stesse dovranno fare carico ai genitori in parti Part eguali. Ne deriva per il suddetto titolo un debito del nei confronti della ex coniuge di euro 211,22.
In conclusione, va riconosciuto il diritto di parte opposta al rimborso delle spese nella misura di euro euro 8.533,47 (8.322,25 + 211,22). Il decreto ingiuntivo andrà, dunque, revocato e parte opponente condannata al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di euro 8.533,47 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo.
Per quanto riguarda le spese legali del procedimento monitorio poiché la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria potendo le medesime essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/07/2007 n° 15725).
Poiché la somma ingiunta è risulta in parte dovuta, senza che ciò abbia inciso sulla fascia di valore ai fini della quantificazione delle spese del procedimento monitorio, le spese del procedimento monitorio restano a carico di parte opponente.
L'accoglimento solo parziale della opposizione giustifica la compensazione integrale delle spese della fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 11295/2022 (n.RG 36588/22), condanna (c.f. ) al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1 [...]
di euro 8.533,47 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al Parte_3 saldo.
Pone le spese del procedimento monitorio, così come liquidate in decreto, a carico di parte opponente. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase di opposizione.
pagina 6 di 7 Roma, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
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