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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/06/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3221/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3221/2022 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
C.F.: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Floriana Indovino per mandato in atti;
- ricorrente - contro
C.F.: nata a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._2
RA (SR) in Corso dei Mille n. 118, elettivamente domiciliata in Catania, Via Genova n. 8 presso lo studio dall'Avv. Vanessa Impeduglia che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente - con l'intervento del pubblico ministero (visto del 25/10/2023);
posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 28.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 4,7,2022 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto dallo stesso con in data 04/03/2008 in CP_1
RA (SR) ( atto n.2 P. I, serie –Ufficio 1 del reg. atti del Comune di RA anno 2008). pagina 1 di 4 Ha esposto in premessa:
- che dall'unione coniugale sono nati due figli;
nata a [...] il [...] e Per_1 Persona_2
nato a [...] il [...]; che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, con decreto n. 59/19 del 29.1.2019 è stata omologata da questo Tribunale la loro separazione;
- che essi coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, il ricorrente ha chiesto la declaratoria invocata confermando quanto previsto in sede di separazione con riferimento all'affidamento condiviso dei figli, alla loro collocazione presso la madre nella casa familiare sita in RA Corso dei Mille n. 118, nonché alla regolamentazione del suo diritto di visita ai figli;
mentre con riferimento agli aspetti economici ha chiesto di determinare in € 400 al mese l'assegno di mantenimento per i figli, oltre agli assegni familiari e “ad esclusione del rimborso delle spese straordinarie delle sole spese mediche straordinarie, ritenute necessarie, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa”; nonché di onerarsi la al rimborso delle spese da lui sostenute inerenti CP_1
al terreno sito in RA c.da Omomorto in comproprietà di essi coniugi.
La resistente si è difesa sin dalla fase presidenziale contestando la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e chiedendone la determinazione nell'importo di € 500 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente protocollo sottoscritto dal Coa. Ha chiesto inoltre il rigetto della domanda di rimborso delle rate del mutuo per l'acquisto del terreno.
Il presidente delegato ha tentato invano la conciliazione delle parti ed all'esito ha confermato i provvedimenti assunti con la separazione.
Si è quindi dato corso al giudizio che non ha comportato l'espletamento di istruttoria orale.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 28.1.2025, svoltasi in modalità cartolare, e quindi assunta in decisione con assegnazione dei termini di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 4 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale e dalla comune posizione assunta dalle parti.
La regolamentazione della prole.
Gli scritti difensivi delle parti denotano una certa acrimonia nella gestione della prole, atteso che il ricorrente si duole di non essere messo a parte della vita dei figli, mentre la resistente rimprovera al ricorrente di essere lui a non interessarsi dei figli.
Al di là di queste accuse, però, le parti concordano sull'affidamento condiviso della prole e sulla sua collocazione presso la madre, nonché sull'assegnazione alla stessa della casa familiare.
Tenuto conto del fatto che non emergono evidenti inadeguatezze genitoriali, deve quindi confermarsi l'affidamento condiviso della prole in conformità alle richieste delle parti e alla scelta preferenziale espressa dal legislatore.
Va parimenti confermata la collocazione dei figli presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare.
Sotto il profilo del mantenimento dei figli, richiamati i parametri normativi di cui all'art. 337 ter c.c., va evidenziato che il oggi ha un reddito da lavoro dipendente che al netto delle ritenute di legge Pt_1 ascende a circa € 20.680 annui (v. CU 2023) che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa € 1.723 al mese (mentre la ha un Isee di circa € 3.600). CP_1
Il non sostiene oneri abitativi e risulta cessato anche il mutuo contratto per l'acquisto del Pt_1 terreno sopra indicato. L'assunto della proroga del termine contrattuale oltre che tardivamente dedotto
è del tutto indimostrato.
Tenuto conto, peraltro, che le esigenze della prole accrescono con l'età, l'assegno per il mantenimento dei figli va determinato in € 500,00 al mese –in conformità alla richiesta della resistente- e va corrisposto da parte del alla Bambara entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla Pt_1
presente sentenza e con rivalutazione annua su base Istat.
Quanto alle spese straordinarie per i figli, le stesse vanno poste a carico dei genitori per metà ciascuno e vanno individuate in conformità al protocollo sottoscritto dal COA nel dicembre 2019.
L'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla Bambara, come in atto pacificamente avviene, anche ad integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli da parte del Cardelli.
In considerazione del fatto che la ha documentato l'esigenza per la figlia di sottoporsi CP_1 Per_1
a visita specialistica psichiatrica e che il non ha preso posizione in proposito e non ha Pt_1
esplicitato il proprio consenso, il collegio ritiene di dover autorizzare la alla visita CP_1 specialistica suddetta nell'interesse della minore, anche in mancanza del consenso del padre.
pagina 3 di 4 Ulteriori domande
Sono inammissibili le domande proposte dalle parti relative al rimborso delle rate del mutuo e all'ordine di porre in vendita l'immobile in c.da Omomorto, trattandosi di domande che esulano dal thema decidendum.
Spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 04/03/2008 in RA (SR) ( atto n.2 P. I, serie –Ufficio 1 del reg. CP_1
atti del Comune di RA anno 2008);
di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_2 CP_1
l'assegno di € 500,00 per il mantenimento dei figli e , con decorrenza dalla Per_1 Persona_2
presente sentenza e con rivalutazione annua su base Istat;
pone a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, le spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi come sopra;
dispone che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito dalla CP_1
autorizza la a sottoporre la figlia alla visita psichiatrica di cui in parte motiva CP_1 Per_1
anche senza il consenso del padre;
conferma nel resto l'ordinanza presidenziale;
dichiara inammissibili le ulteriori domande; compensa le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
19/06/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3221/2022 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
C.F.: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Floriana Indovino per mandato in atti;
- ricorrente - contro
C.F.: nata a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._2
RA (SR) in Corso dei Mille n. 118, elettivamente domiciliata in Catania, Via Genova n. 8 presso lo studio dall'Avv. Vanessa Impeduglia che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente - con l'intervento del pubblico ministero (visto del 25/10/2023);
posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 28.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 4,7,2022 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto dallo stesso con in data 04/03/2008 in CP_1
RA (SR) ( atto n.2 P. I, serie –Ufficio 1 del reg. atti del Comune di RA anno 2008). pagina 1 di 4 Ha esposto in premessa:
- che dall'unione coniugale sono nati due figli;
nata a [...] il [...] e Per_1 Persona_2
nato a [...] il [...]; che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, con decreto n. 59/19 del 29.1.2019 è stata omologata da questo Tribunale la loro separazione;
- che essi coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, il ricorrente ha chiesto la declaratoria invocata confermando quanto previsto in sede di separazione con riferimento all'affidamento condiviso dei figli, alla loro collocazione presso la madre nella casa familiare sita in RA Corso dei Mille n. 118, nonché alla regolamentazione del suo diritto di visita ai figli;
mentre con riferimento agli aspetti economici ha chiesto di determinare in € 400 al mese l'assegno di mantenimento per i figli, oltre agli assegni familiari e “ad esclusione del rimborso delle spese straordinarie delle sole spese mediche straordinarie, ritenute necessarie, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa”; nonché di onerarsi la al rimborso delle spese da lui sostenute inerenti CP_1
al terreno sito in RA c.da Omomorto in comproprietà di essi coniugi.
La resistente si è difesa sin dalla fase presidenziale contestando la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e chiedendone la determinazione nell'importo di € 500 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente protocollo sottoscritto dal Coa. Ha chiesto inoltre il rigetto della domanda di rimborso delle rate del mutuo per l'acquisto del terreno.
Il presidente delegato ha tentato invano la conciliazione delle parti ed all'esito ha confermato i provvedimenti assunti con la separazione.
Si è quindi dato corso al giudizio che non ha comportato l'espletamento di istruttoria orale.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 28.1.2025, svoltasi in modalità cartolare, e quindi assunta in decisione con assegnazione dei termini di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 4 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale e dalla comune posizione assunta dalle parti.
La regolamentazione della prole.
Gli scritti difensivi delle parti denotano una certa acrimonia nella gestione della prole, atteso che il ricorrente si duole di non essere messo a parte della vita dei figli, mentre la resistente rimprovera al ricorrente di essere lui a non interessarsi dei figli.
Al di là di queste accuse, però, le parti concordano sull'affidamento condiviso della prole e sulla sua collocazione presso la madre, nonché sull'assegnazione alla stessa della casa familiare.
Tenuto conto del fatto che non emergono evidenti inadeguatezze genitoriali, deve quindi confermarsi l'affidamento condiviso della prole in conformità alle richieste delle parti e alla scelta preferenziale espressa dal legislatore.
Va parimenti confermata la collocazione dei figli presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare.
Sotto il profilo del mantenimento dei figli, richiamati i parametri normativi di cui all'art. 337 ter c.c., va evidenziato che il oggi ha un reddito da lavoro dipendente che al netto delle ritenute di legge Pt_1 ascende a circa € 20.680 annui (v. CU 2023) che suddiviso nelle dodici mensilità è pari a circa € 1.723 al mese (mentre la ha un Isee di circa € 3.600). CP_1
Il non sostiene oneri abitativi e risulta cessato anche il mutuo contratto per l'acquisto del Pt_1 terreno sopra indicato. L'assunto della proroga del termine contrattuale oltre che tardivamente dedotto
è del tutto indimostrato.
Tenuto conto, peraltro, che le esigenze della prole accrescono con l'età, l'assegno per il mantenimento dei figli va determinato in € 500,00 al mese –in conformità alla richiesta della resistente- e va corrisposto da parte del alla Bambara entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla Pt_1
presente sentenza e con rivalutazione annua su base Istat.
Quanto alle spese straordinarie per i figli, le stesse vanno poste a carico dei genitori per metà ciascuno e vanno individuate in conformità al protocollo sottoscritto dal COA nel dicembre 2019.
L'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla Bambara, come in atto pacificamente avviene, anche ad integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli da parte del Cardelli.
In considerazione del fatto che la ha documentato l'esigenza per la figlia di sottoporsi CP_1 Per_1
a visita specialistica psichiatrica e che il non ha preso posizione in proposito e non ha Pt_1
esplicitato il proprio consenso, il collegio ritiene di dover autorizzare la alla visita CP_1 specialistica suddetta nell'interesse della minore, anche in mancanza del consenso del padre.
pagina 3 di 4 Ulteriori domande
Sono inammissibili le domande proposte dalle parti relative al rimborso delle rate del mutuo e all'ordine di porre in vendita l'immobile in c.da Omomorto, trattandosi di domande che esulano dal thema decidendum.
Spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 04/03/2008 in RA (SR) ( atto n.2 P. I, serie –Ufficio 1 del reg. CP_1
atti del Comune di RA anno 2008);
di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_2 CP_1
l'assegno di € 500,00 per il mantenimento dei figli e , con decorrenza dalla Per_1 Persona_2
presente sentenza e con rivalutazione annua su base Istat;
pone a carico di entrambi i genitori, per metà ciascuno, le spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi come sopra;
dispone che l'assegno unico per i figli sia interamente percepito dalla CP_1
autorizza la a sottoporre la figlia alla visita psichiatrica di cui in parte motiva CP_1 Per_1
anche senza il consenso del padre;
conferma nel resto l'ordinanza presidenziale;
dichiara inammissibili le ulteriori domande; compensa le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
19/06/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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