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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Roberta Rando, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1696/2024 R.G., avente ad oggetto: “esclusione graduatoria”;
PROMOSSA DA
,C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Filippo Alessi
- RICORRENTE –
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Nicolò Vella e Carmelo Neri;
- RESISTENTE –
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Materia;
CP_2
- RESISTENTE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.03.2024 proponeva domanda ex art. 414 Parte_1
c.p.c e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti della Controparte_1
e del controinteressato .
[...] CP_2 Esponeva di aver partecipato all'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami di n. 24 operatori Liv. per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel comune di Controparte_3 con domanda protocollo n. 01714- 02251 del 14\06\2023. CP_1
Riferiva di avere conseguito il punteggio di 32,69 e che con provvedimento n. 24 del 07 febbraio 2024 prot. 2076 dd 07\02\2024 veniva pubblicata la graduatoria definitiva intermedia per i primi 50 candidati nella quale non risultava inserito benché, a suo dire, visto il punteggio conseguito, avrebbe dovuto essere collocato al 43° posto.
Osservava di avere formulato richiesta di accesso agli atti per conoscere le ragioni dell'esclusione che l'azienda riscontrava l'istanza precisando quanto segue: << escluso per superamento limiti di età previsto dall'art. 2 punto a) dei requisiti di ammissione alla selezione il candidato all'atto della presentazione della domanda [14 giugno Parte_1
2023] aveva età anagrafica pari a 45 anni e 13 giorni il candidato risulta padre di tre figli per i quali ottiene l'aumento di n. 3 anni sull'età anagrafica posseduta e risulta avere prestato servizio di lega obbligatorio dal 18\03\1997 al 15 \01\1998 per un totale di n. 303 giorni di servizio pertanto la deroga massima attribuibile al candidato era Parte_1 pari ad una età anagrafica massima per partecipare alla sezione pari a 44 anni e 302 giorni alla data di presentazione della domanda il candidato aveva una età anagrafica superiore all'età anagrafica massima consentita dal dpr 487\1994 >>.
Deduceva l'illegittimità dell'esclusione lamentando di non aver superato il limite di età imposto dal bando di concorso e, in ogni caso, l'illegittimità del limite di età di cui al citato bando.
Chiedeva l'annullamento della graduatoria formulando, altresì, istanza di risarcimento del danno in forma specifica lamentando un danno da mancata assunzione e da perdita di chance.
2. Con memoria depositata in data 07.05.2024 si costituiva in giudizio per la fase cautelare il controinteressato eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del CP_2
Giudice Amministrativo in ragione dei vizi lamentati dal ricorrente nel merito contestando la fondatezza della domanda.
3. Con memoria depositata in data 16 maggio 2024 si costituiva in giudizio nel procedimento cautelare la contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto. Controparte_1
4. Con ordinanza del 18.07.2024 veniva rigettata la domanda cautelare, per assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
5. Con memoria depositata in data 18 novembre 2024 si costituiva la nel Controparte_1 giudizio di merito, ribadendo quanto già esposto nel giudizio cautelare ed insistendo nel
2 rigetto del ricorso. Va dichiarata la contumacia del controinteressato nel CP_2 giudizio di merito.
Sostituita l'udienza del 02/12/2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
6. Va in primo luogo affrontata la questione sulla giurisdizione che sussiste alla luce di quanto disposto dal d.lgs 175/2016 art. 19, comma quarto, che devolve al giudice ordinario tutte le questioni inerenti la reclutazione del personale nelle società a partecipazione pubblica, come quella resistente.
7. Passando ad esaminare il merito della controversia, si ritiene legittima l'esclusione del ricorrente per superamento del limite d'età previsto dal bando.
Ai sensi dell'art. 2 lett. a del bando, tra i requisiti d'ammissione, il candidato era tenuto a dichiarare: “di avere i requisiti anagrafici di cui all'art. 2 n. 2 del D.P.R. 487/1994 e più precisamente: età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età. Il limite di età di 40 anni
è elevato: a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.
958. Si prescinde dal limite di età per i candidati, già dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, Marina o
Aeronautica, cessati d'autorità o a domanda;
per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.”
È fatto pacifico che il al momento della presentazione della domanda avesse Pt_1 superato, pur tenendo conto dell'elevazione dei limiti previsti in ragione delle lett. a, b e d della norma citata, il limite massimo, in caso di cumulo dei benefici, di 45 anni, possedendo
3 all'atto della presentazione della domanda (14 giugno 2023) età anagrafica pari a 45 anni e
13 giorni.
L'azienda resistente ha infatti correttamente rilevato che la deroga massima attribuibile al candidato era pari ad una età anagrafica massima per partecipare alla sezione Parte_1 pari a 44 anni e 302 giorni, avendo conteggiato un anno per il matrimonio, tre anni per i figli e 303 giorni per il servizio militare prestato.
Dal foglio di congedo allegato in giudizio, infatti, risulta che il ricorrente abbia prestato servizio di leva per il periodo dal 18 marzo 1997 al 15 gennaio 1998, per 303 giorni, non raggiungendo i 365 giorni.
Non può essere condivisa la considerazione del ricorrente, secondo cui il servizio militare non può essere calcolato secondo il criterio dell'effettivo servizio ma per la durata legale di
12 mesi a prescindere da fattori che abbiano potuto anticipare il congedo.
Va richiamata sul punto la normativa applicabile, ovvero l'art. 2050 del d.lgs.. n. 66/2010
(“Codice dell'ordinamento militare”) secondo cui: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.”
Va, pertanto, computato il numero di giorni di servizio effettivo prestato, non essendo consentito dalla legge alcun tipo di arrotondamento.
Il limite anagrafico risultava, pertanto, indiscutibilmente superato.
8. Con ulteriore motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'illegittimità del bando di concorso relativamente all'apposizione del suddetto limite di età alla procedura concorsuale.
La questione è già stata affrontata da questo giudice in un procedimento analogo (r.g.
6136/23) e non si rinvengono ragioni tali da discostarsi dal precedente orientamento che qui si riporta: “si osserva come l'art. 6, par. 1, della direttiva Ue n. 2000/78 prevede che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione là dove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro e di formazione
4 professionale. MSBC, con delibera del Consiglio di amministrazione del 12.12.2022, elemento di novità rispetto ai precedenti elaborati in Sezione, ha adottato un regolamento aziendale, ai sensi dell'art. 19 del T.U. D.lgs. 175/2016, stabilendo all'art. 9 che : “La
Società può inserire delle limitazioni anagrafiche all'assunzione dei dipendenti, prevedendo un limite massimo di anni 40 già compiuti al momento della partecipazione alla procedura di selezione. L'eventuale inserimento del limite anagrafico, che dovrà risultare dal bando o comunque dal documento con cui viene comunicata la volontà assuntiva, dovrà rispettare i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 467/1994”. L'art. 2 del d.p.r. citato, al comma 4 dispone che: “4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”. La legge ha quindi consentito alle amministrazioni di adottare con regolamento la previsione di limiti di età, purché vi sia un collegamento con le mansioni oggetto di selezione. Al fine di interpretare il quadro normativo sopra delineato alla luce del principio di non discriminazione, è necessario guardare a tale rapporto. Il profilo D concerne l'affidamento dei “SERVIZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO
RIFIUTI” attività per la quale risulta ragionevole, in relazione alla movimentazione anche di carichi pesanti, limitare l'accesso alla professione.”.
Il superiore orientamento trova ulteriori conferme nella giurisprudenza secondo la quale –“
In materia di pubblici concorsi, rispettano il principio di non discriminazione quelle disposizioni che introducano limiti di età derivanti dal bilanciamento tra opposti valori e cioè tra il principio di pubblicità e di massima partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione — incompatibile con la previsione di limiti di età — e le esigenze organizzative di efficacia e di buon andamento dell'amministrazione, connesse in particolare alla natura del servizio (nella specie, comportante esercizio di funzioni, anche operative, in materia di sicurezza e ordine pubblico) o ad altre oggettive necessità che possono richiedere particolari requisiti di idoneità fisica legati anche all'età dei candidati”.( T.A.R. , Cagliari , sez. II , 21/04/2022 , n. 261.).
9. In ragione delle superiori considerazioni, il ricorso va pertanto respinto, con il conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria e assorbimento di ogni ulteriore eccezione.
10. La controvertibilità della questione trattata e la natura delle parti giustificano la compensazione di metà delle spese di lite, che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto
5 conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi per entrambe le fasi di giudizio, data la durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e di , così provvede: CP_2
- rigetta integralmente il ricorso;
- dichiara la contumacia di per il giudizio di merito;
CP_2
- condanna il ricorrente alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di Pt_2 per la fase di merito, che liquida in euro 2.314,25 per compensi
[...] professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
compensa per il resto;
- condanna il ricorrente alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di Pt_2
e di per la fase cautelare, che liquida in euro 1.303,25 per
[...] CP_2 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
compensa per il resto;
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza
Messina, 03.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Roberta Rando, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1696/2024 R.G., avente ad oggetto: “esclusione graduatoria”;
PROMOSSA DA
,C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Filippo Alessi
- RICORRENTE –
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Nicolò Vella e Carmelo Neri;
- RESISTENTE –
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Materia;
CP_2
- RESISTENTE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.03.2024 proponeva domanda ex art. 414 Parte_1
c.p.c e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti della Controparte_1
e del controinteressato .
[...] CP_2 Esponeva di aver partecipato all'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami di n. 24 operatori Liv. per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel comune di Controparte_3 con domanda protocollo n. 01714- 02251 del 14\06\2023. CP_1
Riferiva di avere conseguito il punteggio di 32,69 e che con provvedimento n. 24 del 07 febbraio 2024 prot. 2076 dd 07\02\2024 veniva pubblicata la graduatoria definitiva intermedia per i primi 50 candidati nella quale non risultava inserito benché, a suo dire, visto il punteggio conseguito, avrebbe dovuto essere collocato al 43° posto.
Osservava di avere formulato richiesta di accesso agli atti per conoscere le ragioni dell'esclusione che l'azienda riscontrava l'istanza precisando quanto segue: << escluso per superamento limiti di età previsto dall'art. 2 punto a) dei requisiti di ammissione alla selezione il candidato all'atto della presentazione della domanda [14 giugno Parte_1
2023] aveva età anagrafica pari a 45 anni e 13 giorni il candidato risulta padre di tre figli per i quali ottiene l'aumento di n. 3 anni sull'età anagrafica posseduta e risulta avere prestato servizio di lega obbligatorio dal 18\03\1997 al 15 \01\1998 per un totale di n. 303 giorni di servizio pertanto la deroga massima attribuibile al candidato era Parte_1 pari ad una età anagrafica massima per partecipare alla sezione pari a 44 anni e 302 giorni alla data di presentazione della domanda il candidato aveva una età anagrafica superiore all'età anagrafica massima consentita dal dpr 487\1994 >>.
Deduceva l'illegittimità dell'esclusione lamentando di non aver superato il limite di età imposto dal bando di concorso e, in ogni caso, l'illegittimità del limite di età di cui al citato bando.
Chiedeva l'annullamento della graduatoria formulando, altresì, istanza di risarcimento del danno in forma specifica lamentando un danno da mancata assunzione e da perdita di chance.
2. Con memoria depositata in data 07.05.2024 si costituiva in giudizio per la fase cautelare il controinteressato eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del CP_2
Giudice Amministrativo in ragione dei vizi lamentati dal ricorrente nel merito contestando la fondatezza della domanda.
3. Con memoria depositata in data 16 maggio 2024 si costituiva in giudizio nel procedimento cautelare la contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto. Controparte_1
4. Con ordinanza del 18.07.2024 veniva rigettata la domanda cautelare, per assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
5. Con memoria depositata in data 18 novembre 2024 si costituiva la nel Controparte_1 giudizio di merito, ribadendo quanto già esposto nel giudizio cautelare ed insistendo nel
2 rigetto del ricorso. Va dichiarata la contumacia del controinteressato nel CP_2 giudizio di merito.
Sostituita l'udienza del 02/12/2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
6. Va in primo luogo affrontata la questione sulla giurisdizione che sussiste alla luce di quanto disposto dal d.lgs 175/2016 art. 19, comma quarto, che devolve al giudice ordinario tutte le questioni inerenti la reclutazione del personale nelle società a partecipazione pubblica, come quella resistente.
7. Passando ad esaminare il merito della controversia, si ritiene legittima l'esclusione del ricorrente per superamento del limite d'età previsto dal bando.
Ai sensi dell'art. 2 lett. a del bando, tra i requisiti d'ammissione, il candidato era tenuto a dichiarare: “di avere i requisiti anagrafici di cui all'art. 2 n. 2 del D.P.R. 487/1994 e più precisamente: età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età. Il limite di età di 40 anni
è elevato: a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.
958. Si prescinde dal limite di età per i candidati, già dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, Marina o
Aeronautica, cessati d'autorità o a domanda;
per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.”
È fatto pacifico che il al momento della presentazione della domanda avesse Pt_1 superato, pur tenendo conto dell'elevazione dei limiti previsti in ragione delle lett. a, b e d della norma citata, il limite massimo, in caso di cumulo dei benefici, di 45 anni, possedendo
3 all'atto della presentazione della domanda (14 giugno 2023) età anagrafica pari a 45 anni e
13 giorni.
L'azienda resistente ha infatti correttamente rilevato che la deroga massima attribuibile al candidato era pari ad una età anagrafica massima per partecipare alla sezione Parte_1 pari a 44 anni e 302 giorni, avendo conteggiato un anno per il matrimonio, tre anni per i figli e 303 giorni per il servizio militare prestato.
Dal foglio di congedo allegato in giudizio, infatti, risulta che il ricorrente abbia prestato servizio di leva per il periodo dal 18 marzo 1997 al 15 gennaio 1998, per 303 giorni, non raggiungendo i 365 giorni.
Non può essere condivisa la considerazione del ricorrente, secondo cui il servizio militare non può essere calcolato secondo il criterio dell'effettivo servizio ma per la durata legale di
12 mesi a prescindere da fattori che abbiano potuto anticipare il congedo.
Va richiamata sul punto la normativa applicabile, ovvero l'art. 2050 del d.lgs.. n. 66/2010
(“Codice dell'ordinamento militare”) secondo cui: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.”
Va, pertanto, computato il numero di giorni di servizio effettivo prestato, non essendo consentito dalla legge alcun tipo di arrotondamento.
Il limite anagrafico risultava, pertanto, indiscutibilmente superato.
8. Con ulteriore motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'illegittimità del bando di concorso relativamente all'apposizione del suddetto limite di età alla procedura concorsuale.
La questione è già stata affrontata da questo giudice in un procedimento analogo (r.g.
6136/23) e non si rinvengono ragioni tali da discostarsi dal precedente orientamento che qui si riporta: “si osserva come l'art. 6, par. 1, della direttiva Ue n. 2000/78 prevede che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione là dove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro e di formazione
4 professionale. MSBC, con delibera del Consiglio di amministrazione del 12.12.2022, elemento di novità rispetto ai precedenti elaborati in Sezione, ha adottato un regolamento aziendale, ai sensi dell'art. 19 del T.U. D.lgs. 175/2016, stabilendo all'art. 9 che : “La
Società può inserire delle limitazioni anagrafiche all'assunzione dei dipendenti, prevedendo un limite massimo di anni 40 già compiuti al momento della partecipazione alla procedura di selezione. L'eventuale inserimento del limite anagrafico, che dovrà risultare dal bando o comunque dal documento con cui viene comunicata la volontà assuntiva, dovrà rispettare i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 467/1994”. L'art. 2 del d.p.r. citato, al comma 4 dispone che: “4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”. La legge ha quindi consentito alle amministrazioni di adottare con regolamento la previsione di limiti di età, purché vi sia un collegamento con le mansioni oggetto di selezione. Al fine di interpretare il quadro normativo sopra delineato alla luce del principio di non discriminazione, è necessario guardare a tale rapporto. Il profilo D concerne l'affidamento dei “SERVIZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO
RIFIUTI” attività per la quale risulta ragionevole, in relazione alla movimentazione anche di carichi pesanti, limitare l'accesso alla professione.”.
Il superiore orientamento trova ulteriori conferme nella giurisprudenza secondo la quale –“
In materia di pubblici concorsi, rispettano il principio di non discriminazione quelle disposizioni che introducano limiti di età derivanti dal bilanciamento tra opposti valori e cioè tra il principio di pubblicità e di massima partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione — incompatibile con la previsione di limiti di età — e le esigenze organizzative di efficacia e di buon andamento dell'amministrazione, connesse in particolare alla natura del servizio (nella specie, comportante esercizio di funzioni, anche operative, in materia di sicurezza e ordine pubblico) o ad altre oggettive necessità che possono richiedere particolari requisiti di idoneità fisica legati anche all'età dei candidati”.( T.A.R. , Cagliari , sez. II , 21/04/2022 , n. 261.).
9. In ragione delle superiori considerazioni, il ricorso va pertanto respinto, con il conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria e assorbimento di ogni ulteriore eccezione.
10. La controvertibilità della questione trattata e la natura delle parti giustificano la compensazione di metà delle spese di lite, che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto
5 conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi per entrambe le fasi di giudizio, data la durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e di , così provvede: CP_2
- rigetta integralmente il ricorso;
- dichiara la contumacia di per il giudizio di merito;
CP_2
- condanna il ricorrente alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di Pt_2 per la fase di merito, che liquida in euro 2.314,25 per compensi
[...] professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
compensa per il resto;
- condanna il ricorrente alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di Pt_2
e di per la fase cautelare, che liquida in euro 1.303,25 per
[...] CP_2 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
compensa per il resto;
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza
Messina, 03.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
6