TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa avente ad oggetto: responsabilità ex ARTT. 2049 2051 2052
C.C.
Promossa da
SC AS (ved. RZ'), nata a [...] di Catania (CT) il
29.11.1962 C.F. [...];
RZ Bruno, nato a [...] il [...]
C.F. [...];
RZ' Veronica, nata a [...] il [...]
C.F. [...];
tutti con gli Avv.ti DARIO SEMINARA e LISA GAGLIANO
-RICORRENTE
CONTRO
PE S.R.L., in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA 01560150896, con sede legale in
Augusta
Con l'Avv. Nadia Gallitto e Avv. Signorelli Elio Antonio
RESISTENTE
03666470632, con sede legale in Napoli
Con l'Avv. Giorgio Filippi
RESISTENTE
UNIPOL Assicurazioni S.P.A. già UNIPOLSAI Assicurazioni SPA
In persona del legale rappresentante pro tempore,
TERZA CHIAMATA
con l'Avv. Stefania Magnano INAIL in persona del suo legale rapp.tepro.tempore
TERZA CHIAMATA
Con gli AVV.ti Sicuso e Origlio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ricorrente
"Voglia il Tribunale "Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ed esaminata la documentazione in atti (v. anche relazione e testimonianza Filloramo;
C.T.U. PERRI resa su incarico della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Messina nel procedimento penale con r.g. n. 4491/07, non incisa dalla sentenza assolutoria); - Accertare e dichiarare le condotte tenute dalla PE S.R.L. e dalla UM S.P.A. non conformi agli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro ed alle regole di prudenza e diligenza;
-
In accoglimento del ricorso, dire parte convenuta (precisamente PE tenuta all'adempimento degli obblighi di sicurezza nei confronti del suo defunto dipendente, e UM tenuta alla vigilanza sulla corretta applicazione delle procedure di lavoro nel cantiere;
e comunque entrambe le Società resistenti responsabili in via extra contrattuale nei confronti dei ricorrenti congiunti del lavoratore) responsabile per il sinistro mortale sul lavoro occorso al Signor RZ'; - In conseguenza condannarla al pagamento in favore degli attori dell'importo -con rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal dì del sorgere dell'obbligazione al soddisfo-: di quella somma ritenuta giusta secondo i criteri indicati nelle Tabelle di
Milano come risarcimento del danno non patrimoniale subito e subendo, o comunque di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta equa e giusta, e ciò per la perdita del congiunto;
-Con la condanna al pagamento delle spese legali, e dunque dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % sull'imponibile; alla C.P.A. e all'I.V.A, distraendi in pro dei sottoscritti procuratori antistatari che hanno anticipato spese e non riscosso compensi." Resistente PE srl
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Siracusa adito, reiectis contrariis, previo mutamento del rito da sommario in ordinario, dichiarare inammissibile, in dipendenza del disposto di cui all'art. 652 c.p.p., la domanda giudiziale proposta dai ricorrenti, ovvero con qualsivoglia formula e/o statuizione dichiararla infondata sia in fatto che in diritto ed in ossequio al principio di soccombenza, porre le spese del presente procedimento, con gli accessori di legge, a carico dei ricorrenti.
Resistente UM SPA
Che l'Ill.mo Tribunale adito, "contrariis rejectis", Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) in via preliminare, previo differimento della udienza di prima comparizione, autorizzare a chiamare in garanzia la
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna alla Via Stalingrado, 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2) sempre in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio dell'Ill.mo Giudice adito e, per l'effetto, dichiarare competente quello di Messina, per i motivi esposti in narrativa;
3) sempre in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per materia dell'Ill.mo Giudice adito per essere competente il Giudice del lavoro;
4) sempre in via preliminare, disporre la conversione del rito da sommario ad ordinario ai sensi dell'art. 702 ter comma 2 c.p.c.; 5) nel merito, in via preliminare, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente nei confronti dell'odierna comparente ai sensi dell'art. 2947 c.c.: 6) nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva della Palumbo S.p.A. e comunque perché inammissibile, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
7) in via subordinata, salvo gravame, nella denegata ed assurda ipotesi in cui venisse riconosciuta la contestata ma inesistente responsabilità della Palumbo S.p.A. in relazione all'evento per cui è causa, e, quindi, accolta la domanda formulata dei ricorrenti, condannare la UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. a manlevare e tenere indenne la Palumbo S.p.A. dal pagamento di ogni e qualsiasi somma fosse condannata a corrispondere a titolo di risarcimento in favore dei ricorrenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario."
TERZA CHIAMATA -UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
"Piaccia" in via preliminare autorizzare la chiamata in causa di INAIL;
sempre in via preliminare disporre il mutamento di rito;
ancora in via preliminare ritenere e dichiarare la inammissibilità della domanda per l'esistenza di giudicato penale preclusivo della azione ex art. 652 c.p.p.
Molto subordinatamente nel merito rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto sia sull'n che sul quantum debeatur;
in ogni caso tenere in conto la esistenza del limite del massimale assicurato di euro 3.000.000,00, esistenza di franchigia di euro 500,00, limite di cessione in subappalto non superiore al 15% del totale.
Vinte le spese." TERZA CHIAMATA INAIL "Piaccia" Per l'evento dedotto in giudizio l'INAIL ha erogato ai congiunti superstiti le prestazioni di legge sostenendo oneri per complessivi € 541.644,58 come da prospetto in atti. Si rileva peraltro che gli importi relativi al valore capitale della rendita sono soggetti a variazione in conseguenza della rivalutazione delle rendite infortunistiche periodicamente operata a norma di legge"
Pertanto l'INAIL come sopra rappr. e difeso, allo stato si riserva di valutare ogni più opportuna azione in esito all'eventuale dichiarazione di responsabilità degli odierni convenuti nella determinazione del sinistro per cui è causa."
altro ufficio, inIl procedimento inizialmente incardinato innanzi ad questa sede è stato istruito con l'assunzione di prove orali.
Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 11.12.2024 è stato trattenuto in decisione ed evaso allo scadere dei termini ex art. 190 cpc per come concessi e maturati in data 3.03.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO .
L'odierno contenzioso trova fondamento nello incidente avvenuto durante le ore di lavoro in cui perse la vita ZI SA e per il quale le ricorrenti - rispettivamente moglie e figli- chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale.
In rito In ordine alle preliminari eccezioni sollevate di
-incompetenza territoriale,
-per materia
-prescrizione del diritto al risarcimento
Sono da ritenere infondate per quanto si dirà.
incompetenza per territorio viene superata dagli artt. L'eccezione di
18/19 cpc che fanno riferimento al Foro in cui il debitore ha la residenza o il domicilio.
Occorre rilevare sul punto, che la PE srl datore di lavoro del de cuius, oggi convenuta, ha sede in Augusta provincia di Siracusa.
Relativamente alla eccezione di incompetenza per materia, si rileva che la odierna domanda è proposta ex art. 2043 C.C. e che per il diverso titolo, ha provveduto INAIL e che comunque per ciò che qui rileva,
l'incidente che sia avvenuto in orario lavorativo è solo una mera circostanza. Per quanto riguarda poi la prescrizione del diritto per essere l'evento funesto verificatosi il 6.07.2007, dal compendio documentale emergono gli atti interruttivi del 14.04.2009 -30.03.2010- 26.02.2015 e che l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 10.07.2017, dunque entro i termini.
Nel merito
Come detto, i ricorrenti agiscono al fine di ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali connessi all'evento funesto imputabile agli odierni convenuti per quanto di loro spettanza e contestata invece da costoro che richiamano a fondamento delle rispettive linee di difesa a discolpa la sentenza penale del Tribunale di Messina che ebbe ad assolvere gli odierni convenuti "perché il fatto non sussiste".
Dunque, il merito non può prescindere dalla rilevanza che può avere la suddetta sentenza penale passata in giudicato su questo giudizio.
Si osserva La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere О nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile о amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato О nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2
Occorre specificare però che ai sensi degli articoli 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e 654 (nell'ambito di altri giudizi civili)
Cpp, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l'illecito dedotto nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.
In altri termini, l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula il fatto non sussiste non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale. (Sezione II della Cassazione ordinanza 30 gennaio 2023 n. 2659.) Sotto questo aspetto le condotte omissive imputate alle convenute in questa sede sono le medesime ritenute insussistenti dal Tribunale penale.
Alle convenute, infatti, si imputa in questa sede (cfr. pag. 7 del ricorso e prima memoria di Controparte): l'uso di parapetti omologati ma non adatti a lavori fuori sagoma (cfr. sentenza penale, l'imputazione relativa alla Impresit s.r.l. che forniva i ponteggi); l'omesso uso di imbragature, cinture di sicurezza, maschere respiratorie (cfr.imputazione relativa alla ET s.r.l. ex art. 18 comma 1 lett. d d.lgs. 81/08, ove si prevede che il datore di lavoro debba fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, e imputazione relativa alla Palumbo s.p.a., ove si tratta sia delle predette misure di sicurezza sia dell'impalcatura in questione); ritmi di lavoro eccessivi
(orari di lavoro del de cuius specificamente affrontata nel processo penale, cfr. pag. 5 e 6 della sentenza); omesso controllo da parte della Palumbo s.p.a. della corretta applicazione delle procedure di lavoro delegate alle imprese esecutrici tra cui la ET s.r.l. (vedasi imputazione anzidetta e ultima pagina della sentenza).
Dunque, trattasi delle stesse questioni fattuali e giuridiche emerse nel giudizio penale e sottoposte al vaglio del giudice penale che si risolse nella sentenza di assoluzione.
Pertanto anche a volere opinare diversamente, non si ravvede nel presente giudizio il "diverso titolo di responsabilità" invocato in questa sede da parte attrice comunque e fra l'altro rimasto privo di prova -non
-
potendosi ritenere tale, la diversa natura del quantum debeatur qualificato come ristoro di un danno non patrimoniale.
Pertanto alla luce di quanto sin qui argomentato la domanda va rigetta ritenuta la sentenza penale del Tribunale di Messina N°3088/2014 preclusiva della presente azione risarcitoria Assorbite in virtù del profilo della ragione più liquida le ulteriori questioni.
In ordine alle spese di lite, ritenuta comunque la gravità dell'evento lesivo, si ritiene compensarle reciprocamente
Cosi deciso
Siracusa 23.03.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo