TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1162
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva

    L'eccezione è infondata in quanto l'INPS è l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione è infondata. Il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza dell'ammontare dell'indennità, che è onere dell'INPS provare. Inoltre, i ricorrenti sono stati collocati in congedo solo in data recente, rendendo la prescrizione quinquennale non maturata.

  • Accolto
    Diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita

    Il ricorso è accolto sulla base di consolidato orientamento giurisprudenziale. L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato, estende l'attribuzione di sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia, inclusi i finanzieri. Le abrogazioni normative successive non hanno eliminato tale beneficio per il personale che cessa dal servizio a domanda, purché sussistano i requisiti di età e anzianità di servizio, o che venga collocato in quiescenza entro i termini previsti. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno non comporta decadenza ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1162
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1162
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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