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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 19/11/2024
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco legale rapp. te Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Minori (SA) alla Piazza Cantilena, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Ermanno Santoro (C.F.
, elett.te dom.to in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58 C.F._1
(c/o avv. Chiara Polverino) pec: .salerno.it. Email_1 CP_1
ATTORE - OPPONENTE
E
(P. Iva ) con sede a Ravello, alla Controparte_2 P.IVA_2
via della Repubblica, in persona del titolare e legale rappr.te p.t., sig. Controparte_2 pagina 1 di 7 (CF. ), nato a [...], il [...], rappr.ta e difesa - giusta C.F._2
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, nel giudizio iscritto al n. RG
8063/2021 Tribunale ordinario di Salerno - dall'avv. Giovanni Maria di Lieto (CF.
), con studio in Minori (Sa), alla via Alfonso Gatto, 18 C.F._3
Pec: .salerno.it Email_2 CP_1
CONVENUTA – OPPOSTA
, in persona del l.r. p.t., P. Controparte_3
Iva , corrente in Roccapiemonte alla via Piedirocca n. 11 – cap 84086, P.IVA_3
contumace.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 28 novembre 2021, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2760/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in favore della , recante la somma di Controparte_4
euro 36.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'odierna attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare e pregiudiziale, per le ragioni indicate nei motivi che precedono, rigettare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta;
2. accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 2760/21 (R.G. n. 8063/2021), concesso, in favore di controparte, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
3. rigettare la richiesta di condanna del Comune di
Minori al pagamento del credito opposto, avanzata sia in via principale che in via riconvenzionale ai punti a) - c) – f) della comparsa di costituzione avversa dalla opposta
pagina 2 di 7 ”, in quanto infondata in fatto e diritto;
4. rigettare Controparte_4
la domanda riconvenzionale di cui al punto b) della comparsa di costituzione avversa dalla opposta ditta individuale “ ” in quanto infondata in fatto e Controparte_2
diritto;
5. rigettare la richiesta di condanna del Comune di Minori al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, avanzata al punto d) della comparsa di costituzione avversa dalla opposta ditta individuale “ ” in quanto Controparte_2
generica e, comunque, infondata in fatto e diritto, oltre che non provata;
6. dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondata la richiesta di condanna del
Comune di Minori al pagamento di € 36.000 per l'ingiustificato arricchimento, avanzata al punto e) della comparsa di costituzione avversa dalla opposta ditta individuale “ ;
7. in via subordinata, nel malaugurato caso di rigetto Controparte_2
della domanda sub n. 2) contenere la domanda avversa esclusivamente nell'importo di €
36.000, senza riconoscimento di IVA ed interessi perché non dovuti;
8. con vittoria delle spese di lite”.
Nello specifico, il assumeva che la ditta si Parte_1 Controparte_3
aggiudicava l'appalto di lavori pubblici per la costruzione della strada di collegamento della frazione Villamena al Capoluogo e che il credito opposto traeva origine dal nolo cd. a freddo, ossia noleggio della sola attrezzatura necessaria allo svolgimento dei lavori d'appalto, effettuato dalla ditta individuale in favore della Controparte_2 CP_3
Il contratto d'appalto veniva stipulato il 19/09/2006 e detto noleggio
[...]
dell'attrezzatura, risalente al 2008, non veniva preventivamente autorizzato dal Comune opponente che solo nel 2015 accertava la prestazione da parte di in favore della CP_2
Controparte_3
I lavori si concludevano del 2009 e venivano collaudati nel 2011, il Comune assume di aver corrisposto man mano gli importi dovuti alla residuava il saldo Controparte_3
per il pagamento del quale era necessaria l'emissione della fattura da parte della
, fattura che non veniva emessa, veniva anzi affidato un mandato di pagamento CP_3
pagina 3 di 7 alla ditta individuale , in favore della quale veniva concesso il decreto ingiuntivo CP_2
dal Tribunale di Salerno.
In data 15/04/2022 si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la ditta individuale che impugnava e contestava integralmente quanto Controparte_2
dedotto da controparte, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare infondate in fatto e in diritto le argomentazioni svolte dal per l'effetto confermare Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale ordinario di Salerno (Giudice Dr.ssa Maria
Stefania Picece) n. 2760/2021 del 19/11/2021 RG n. 8063/2021 e/o, tenuto conto della fondatezza della domanda proposta dall'MP , rigettare Controparte_2
comunque l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando il al Parte_1
pagamento all' della somma di € 36.000, oltre iva come per Controparte_2
legge, portata nel decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, oltre alle spese di lite comprese quelle liquidate nel decreto ingiuntivo;
In via subordinata e riconvenzionale: b) accertare e dichiarare che sussiste la responsabilità del in ordine alla mancata emissione (in Parte_1
via sostitutiva) della fattura digitale (sussiste l'obbligo di emissione in via sostitutiva) relativa al saldo n. 4 e ultimo lavori di costruzione della strada di collegamento della frazione Villamena al capoluogo (Comune di , per l'effetto condannare il Pt_1
alla emissione della predetta fattura o comunque, in via subordinata, Parte_1
accertare e dichiarare, ai fini della condanna al pagamento del corrispettivo, il comportamento omissivo ed illecito da parte di sulla mancata Controparte_3
emissione della fattura e del sulla mancata emissione della Parte_1
autofattura; c) indipendentemente dalla emissione della fattura, accertare e dichiarare che sussiste il diritto dell' al pagamento (è creditore della Controparte_2
somma di € 36.000), per le causali di cui all'atto di citazione, da parte del Comune di
Minori inadempiente, per l'effetto condannare il Comune di Minori al pagamento all'MP della somma di € 36.000, oltre iva come per legge, oltre Controparte_2
interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
d)
pagina 4 di 7 accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito e patendo dall'MP
, per le causali di cui alla comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_2
responsabilità del Comune di Minori e per l'effetto condannare il Comune di Minori al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore dell'MP
[...]
, al pagamento della somma di € 36.000, oltre iva come per legge, oppure CP_2
alla somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
e) in via subordinata, accertare e quantificare l'ingiustificato arricchimento e senza ragione giuridica (art.
2041 cod. civ.), da parte del per le causali di cui alla comparsa di Parte_1
costituzione e risposta, causato direttamente dal depauperamento dell' Controparte_2
e per l'effetto condannare il Comune al pagamento all'
[...] Parte_1 [...]
della somma di € 36.000, oltre iva come per legge, oppure alla Controparte_2
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
f) in via di estremo subordine, qualora il Giudice dovesse ritenere il credito inesigibile, comunque accertare e dichiarare che sussiste il diritto dell' al Controparte_2
pagamento da parte del (è creditore) della somma di € 36.000, oltre Parte_1
iva come per legge, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
g) condannare il Comune di Minori alle spese, competenze ed onorari del giudizio. Ai sensi dell'art. 648 co. 1 cpc, si chiede al Giudice istruttore di concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione)”.
Non si costituiva invece la che rimane contumace. Controparte_3
Con decreto emesso fuori udienza il giudicante disponeva la trattazione della prima udienza del 10/05/2022 in modalità telematica e all'esito si riservava di provvedere.
Sciogliendo la riserva precedentemente assunta, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di pagina 5 di 7 legge di cui all'art. 183, 6^ comma, c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del
08/05/2023.
Il giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 18/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché introitava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Premessa l'esistenza del credito della di cui la ditta individuale Controparte_3
è mandataria all'incasso, si rileva che è necessaria ai fini del Controparte_2
pagamento l'emissione di fattura elettronica da parte della in quanto Controparte_3
l'art. 1, comma 210, L. n. 244/2007 stabilisce che “le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”.
Spetta quindi all'MP mandante e non alla mandataria l'emissione della fattura elettronica per ottenere il pagamento dovuto. Infatti, il mandato all'incasso conferito alla ditta non trasferisce, differentemente dal contratto di cessione del credito, la CP_2
titolarità del diritto ma conferisce unicamente la legittimazione a riscuotere il pagamento.
Dalla mancata fatturazione elettronica da parte della ne deriva il Controparte_3
mancato perfezionamento dell'operazione economica che rileva anche ai fini dell'applicazione dell'IVA, non risulta infatti decorso il termine di cui alla lett. a) del comma 8 dell'art. 6 del D.lgs. n. 471/97. A conforto di ciò la giurisprudenza di legittimità stabilisce che “in tema di IVA, il termine di adempimento dell'obbligo di autofattura, stabilito dall'art. 6, comma 8, lett. a) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, va calcolato, con riferimento alla cessione di beni per atto della P.A. […], assumendo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario come "dies a quo" per la decorrenza pagina 6 di 7 dei quattro mesi, alla cui scadenza sorge la necessità di regolarizzazione, […]perché, in relazione a tale tipologia di vicende, "l'operazione si considera effettuata", ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "all'atto del pagamento del corrispettivo", in coerenza con la logica dell'imposta in questione, per la quale ciò che rileva è l'operazione "economica”.
Ogni altra eccezione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2760/21 come emesso nei confronti dell'opponente Parte_1
- Condanna la soccombente ditta convenuta alla refusione delle spese Controparte_2
di lite, quantificate in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 11 aprile 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 19/11/2024
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco legale rapp. te Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Minori (SA) alla Piazza Cantilena, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Ermanno Santoro (C.F.
, elett.te dom.to in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58 C.F._1
(c/o avv. Chiara Polverino) pec: .salerno.it. Email_1 CP_1
ATTORE - OPPONENTE
E
(P. Iva ) con sede a Ravello, alla Controparte_2 P.IVA_2
via della Repubblica, in persona del titolare e legale rappr.te p.t., sig. Controparte_2 pagina 1 di 7 (CF. ), nato a [...], il [...], rappr.ta e difesa - giusta C.F._2
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, nel giudizio iscritto al n. RG
8063/2021 Tribunale ordinario di Salerno - dall'avv. Giovanni Maria di Lieto (CF.
), con studio in Minori (Sa), alla via Alfonso Gatto, 18 C.F._3
Pec: .salerno.it Email_2 CP_1
CONVENUTA – OPPOSTA
, in persona del l.r. p.t., P. Controparte_3
Iva , corrente in Roccapiemonte alla via Piedirocca n. 11 – cap 84086, P.IVA_3
contumace.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 28 novembre 2021, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2760/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in favore della , recante la somma di Controparte_4
euro 36.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'odierna attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare e pregiudiziale, per le ragioni indicate nei motivi che precedono, rigettare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta;
2. accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 2760/21 (R.G. n. 8063/2021), concesso, in favore di controparte, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
3. rigettare la richiesta di condanna del Comune di
Minori al pagamento del credito opposto, avanzata sia in via principale che in via riconvenzionale ai punti a) - c) – f) della comparsa di costituzione avversa dalla opposta
pagina 2 di 7 ”, in quanto infondata in fatto e diritto;
4. rigettare Controparte_4
la domanda riconvenzionale di cui al punto b) della comparsa di costituzione avversa dalla opposta ditta individuale “ ” in quanto infondata in fatto e Controparte_2
diritto;
5. rigettare la richiesta di condanna del Comune di Minori al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, avanzata al punto d) della comparsa di costituzione avversa dalla opposta ditta individuale “ ” in quanto Controparte_2
generica e, comunque, infondata in fatto e diritto, oltre che non provata;
6. dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondata la richiesta di condanna del
Comune di Minori al pagamento di € 36.000 per l'ingiustificato arricchimento, avanzata al punto e) della comparsa di costituzione avversa dalla opposta ditta individuale “ ;
7. in via subordinata, nel malaugurato caso di rigetto Controparte_2
della domanda sub n. 2) contenere la domanda avversa esclusivamente nell'importo di €
36.000, senza riconoscimento di IVA ed interessi perché non dovuti;
8. con vittoria delle spese di lite”.
Nello specifico, il assumeva che la ditta si Parte_1 Controparte_3
aggiudicava l'appalto di lavori pubblici per la costruzione della strada di collegamento della frazione Villamena al Capoluogo e che il credito opposto traeva origine dal nolo cd. a freddo, ossia noleggio della sola attrezzatura necessaria allo svolgimento dei lavori d'appalto, effettuato dalla ditta individuale in favore della Controparte_2 CP_3
Il contratto d'appalto veniva stipulato il 19/09/2006 e detto noleggio
[...]
dell'attrezzatura, risalente al 2008, non veniva preventivamente autorizzato dal Comune opponente che solo nel 2015 accertava la prestazione da parte di in favore della CP_2
Controparte_3
I lavori si concludevano del 2009 e venivano collaudati nel 2011, il Comune assume di aver corrisposto man mano gli importi dovuti alla residuava il saldo Controparte_3
per il pagamento del quale era necessaria l'emissione della fattura da parte della
, fattura che non veniva emessa, veniva anzi affidato un mandato di pagamento CP_3
pagina 3 di 7 alla ditta individuale , in favore della quale veniva concesso il decreto ingiuntivo CP_2
dal Tribunale di Salerno.
In data 15/04/2022 si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la ditta individuale che impugnava e contestava integralmente quanto Controparte_2
dedotto da controparte, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare infondate in fatto e in diritto le argomentazioni svolte dal per l'effetto confermare Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale ordinario di Salerno (Giudice Dr.ssa Maria
Stefania Picece) n. 2760/2021 del 19/11/2021 RG n. 8063/2021 e/o, tenuto conto della fondatezza della domanda proposta dall'MP , rigettare Controparte_2
comunque l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando il al Parte_1
pagamento all' della somma di € 36.000, oltre iva come per Controparte_2
legge, portata nel decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, oltre alle spese di lite comprese quelle liquidate nel decreto ingiuntivo;
In via subordinata e riconvenzionale: b) accertare e dichiarare che sussiste la responsabilità del in ordine alla mancata emissione (in Parte_1
via sostitutiva) della fattura digitale (sussiste l'obbligo di emissione in via sostitutiva) relativa al saldo n. 4 e ultimo lavori di costruzione della strada di collegamento della frazione Villamena al capoluogo (Comune di , per l'effetto condannare il Pt_1
alla emissione della predetta fattura o comunque, in via subordinata, Parte_1
accertare e dichiarare, ai fini della condanna al pagamento del corrispettivo, il comportamento omissivo ed illecito da parte di sulla mancata Controparte_3
emissione della fattura e del sulla mancata emissione della Parte_1
autofattura; c) indipendentemente dalla emissione della fattura, accertare e dichiarare che sussiste il diritto dell' al pagamento (è creditore della Controparte_2
somma di € 36.000), per le causali di cui all'atto di citazione, da parte del Comune di
Minori inadempiente, per l'effetto condannare il Comune di Minori al pagamento all'MP della somma di € 36.000, oltre iva come per legge, oltre Controparte_2
interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
d)
pagina 4 di 7 accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito e patendo dall'MP
, per le causali di cui alla comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_2
responsabilità del Comune di Minori e per l'effetto condannare il Comune di Minori al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore dell'MP
[...]
, al pagamento della somma di € 36.000, oltre iva come per legge, oppure CP_2
alla somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
e) in via subordinata, accertare e quantificare l'ingiustificato arricchimento e senza ragione giuridica (art.
2041 cod. civ.), da parte del per le causali di cui alla comparsa di Parte_1
costituzione e risposta, causato direttamente dal depauperamento dell' Controparte_2
e per l'effetto condannare il Comune al pagamento all'
[...] Parte_1 [...]
della somma di € 36.000, oltre iva come per legge, oppure alla Controparte_2
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
f) in via di estremo subordine, qualora il Giudice dovesse ritenere il credito inesigibile, comunque accertare e dichiarare che sussiste il diritto dell' al Controparte_2
pagamento da parte del (è creditore) della somma di € 36.000, oltre Parte_1
iva come per legge, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
g) condannare il Comune di Minori alle spese, competenze ed onorari del giudizio. Ai sensi dell'art. 648 co. 1 cpc, si chiede al Giudice istruttore di concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione)”.
Non si costituiva invece la che rimane contumace. Controparte_3
Con decreto emesso fuori udienza il giudicante disponeva la trattazione della prima udienza del 10/05/2022 in modalità telematica e all'esito si riservava di provvedere.
Sciogliendo la riserva precedentemente assunta, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di pagina 5 di 7 legge di cui all'art. 183, 6^ comma, c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del
08/05/2023.
Il giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 18/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché introitava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Premessa l'esistenza del credito della di cui la ditta individuale Controparte_3
è mandataria all'incasso, si rileva che è necessaria ai fini del Controparte_2
pagamento l'emissione di fattura elettronica da parte della in quanto Controparte_3
l'art. 1, comma 210, L. n. 244/2007 stabilisce che “le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”.
Spetta quindi all'MP mandante e non alla mandataria l'emissione della fattura elettronica per ottenere il pagamento dovuto. Infatti, il mandato all'incasso conferito alla ditta non trasferisce, differentemente dal contratto di cessione del credito, la CP_2
titolarità del diritto ma conferisce unicamente la legittimazione a riscuotere il pagamento.
Dalla mancata fatturazione elettronica da parte della ne deriva il Controparte_3
mancato perfezionamento dell'operazione economica che rileva anche ai fini dell'applicazione dell'IVA, non risulta infatti decorso il termine di cui alla lett. a) del comma 8 dell'art. 6 del D.lgs. n. 471/97. A conforto di ciò la giurisprudenza di legittimità stabilisce che “in tema di IVA, il termine di adempimento dell'obbligo di autofattura, stabilito dall'art. 6, comma 8, lett. a) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, va calcolato, con riferimento alla cessione di beni per atto della P.A. […], assumendo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario come "dies a quo" per la decorrenza pagina 6 di 7 dei quattro mesi, alla cui scadenza sorge la necessità di regolarizzazione, […]perché, in relazione a tale tipologia di vicende, "l'operazione si considera effettuata", ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "all'atto del pagamento del corrispettivo", in coerenza con la logica dell'imposta in questione, per la quale ciò che rileva è l'operazione "economica”.
Ogni altra eccezione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2760/21 come emesso nei confronti dell'opponente Parte_1
- Condanna la soccombente ditta convenuta alla refusione delle spese Controparte_2
di lite, quantificate in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 11 aprile 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7