Versione
7 gennaio 1972
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30 maggio 1976
30 maggio 1976
Art. 15. (Autorizzazione di spesa)
Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 e' autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:
1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunita' montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della, presente legge, nonche' per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;
2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 ; ((1)) 3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14.
La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.
La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.
La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, e' imputata all'esercizio finanziario 1972.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 aprile 1976, n.239 ha disposto (con l'articolo unico) che "L' articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , limitatamente alle spese generali deve intendersi autorizzativo per l'amministrazione a sostenere, a carico dell'unico capitolo contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa, ancorche' previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste."
Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 e' autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:
1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunita' montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della, presente legge, nonche' per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;
2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 ; ((1)) 3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14.
La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.
La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.
La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, e' imputata all'esercizio finanziario 1972.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 aprile 1976, n.239 ha disposto (con l'articolo unico) che "L' articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , limitatamente alle spese generali deve intendersi autorizzativo per l'amministrazione a sostenere, a carico dell'unico capitolo contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa, ancorche' previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste."
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Bolzano, decreto 10/12/2024Provvedimento: N. R.G. 1918/2022 Parte_1 [...] FÜR ZIVILSACHEN DEKRET gem. Art. 1159bis ZGB sowie Art. 2 und ff. des Gesetzes Nr. 346/1976 In Auflösung des bei der Verhandlung vom 10.12.2024 eingenommenen Vorbehalts, nach Einsichtnahme in den vonPersona_1 (Steuernummer: Co C.F._1 ), geboren in Pt_1 am 07.03.1968, mit Controparte_2 am 15.6.2022 hinterlegten Antrag auf Erklärung der besonderen Ersitzung gemäß Gesetz Nr. 346 vom 10.5.1976 sowie in Art.1159bis ZGB, sowie in die beigelegten Urkunden und die nachfolgend hinterlegten Schriftsätze; nach Einsichtnahme in die weiteren Verfahrensakten und -Dokumente, und insbesondere in die Ermächtigung gem. Art. 150 ZPO der Präsidentin dieses …Leggi di più...