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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/07/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 1054/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1054/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. DI MICCO Parte_1 P.IVA_1
RENATA ( ); avv. ZAMPELLA ALESSANDRO C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. RAMBONE LUCIA CP_1 C.F._3
( ); avv. PANICO ANTONIO ( ); C.F._4 C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 26/25 emesso
Pagina 1 di 3 r.g. 1054/25
dal giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore in data 08.01.2025, notificato il 22.01.2025, a mezzo del quale era stato intimato il pagamento di € 10.541,12, oltre accessori e spese processuali, a titolo di spettanze retributive. Eccepiva, in particolare, l'improcedibilità del ricorso atteso che in data 10.03.2022 la società opponente era stata sottoposta sequestro penale ex art. 104 bis disp. att. c.p.p., con conseguente applicazione della speciale procedura di verifica rimessa alla competenza del Giudice delegato. Aggiungeva, inoltre, che lo stipendio dell'opposto e il trattamento di fine rapporto erano gravati da cessioni del quinto e da pignoramenti per crediti finanziari, per cui l'opposto era a conoscenza del fatto che alla cessazione del rapporto le spettanze di fine rapporto sarebbero state assorbire dai terzi. Nel merito, opponeva che le somme richieste non era più dovute dal essa opponente, bensì dal Comune di Casandrino a seguito della attivazione dei poteri sostituitivi da parte dei sindacati ex art 30 comma 6 del D. lgs. n. 50 del 2016.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 16.06.2025, concludendo in via principale per il rigetto dell'opposizione.
In via preliminare e assorbente, va trattata la questione della competenza funzionale del giudice civile adito in favore del giudice penale, con conseguente inammissibilità della pretesa spiegata in monitorio così come già dichiarato in altri analoghi precedenti affrontati da questo Ufficio e a cui si ritiene di dover dare continuità.
Invero, è incontestato il provvedimento di sequestro penale ex art. 104 bis disp. att. c.p.p. giusta decreto emesso dal GIP del Tribunale di
Napoli il 28.02.2022 ed eseguito il 10.03.2022.
Orbene, va osservato che, ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., art. 1 bis, “in caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo (d.lgs. 159/11)”. Ne deriva che, nel caso di specie, trovano applicazione le norme di cui al d.lgs.
159/11 e il relativo procedimento di accertamento dei crediti di cui agli art. 57 e ss.. In particolare, proprio quest'ultima disposizione introduce un
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peculiare tipo di procedura concorsuale sotto la supervisione del giudice penale (“l'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza”).
L'accoglimento dell'opposizione comporta, quindi, la revoca immediata del provvedimento monitorio, non potendo la pretesa creditoria essere scrutinata nel merito dal presente giudice, atteso che i crediti in oggetto, quand'anche sorti dopo il provvedimento di sequestro, vanno a maggior ragione sottoposti all'attenzione dell'organo giudiziario penale già procedente nell'amministrazione del patrimonio.
Le spese processuali sono interamente compensate per la pronunzia di mero rito.
P. Q. M.
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
26/25 e dichiara inammissibile la domanda spiegata da in CP_1 sede monitoria per incompetenza funzionale del giudice adito;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1054/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. DI MICCO Parte_1 P.IVA_1
RENATA ( ); avv. ZAMPELLA ALESSANDRO C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. RAMBONE LUCIA CP_1 C.F._3
( ); avv. PANICO ANTONIO ( ); C.F._4 C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025, la società ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 26/25 emesso
Pagina 1 di 3 r.g. 1054/25
dal giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore in data 08.01.2025, notificato il 22.01.2025, a mezzo del quale era stato intimato il pagamento di € 10.541,12, oltre accessori e spese processuali, a titolo di spettanze retributive. Eccepiva, in particolare, l'improcedibilità del ricorso atteso che in data 10.03.2022 la società opponente era stata sottoposta sequestro penale ex art. 104 bis disp. att. c.p.p., con conseguente applicazione della speciale procedura di verifica rimessa alla competenza del Giudice delegato. Aggiungeva, inoltre, che lo stipendio dell'opposto e il trattamento di fine rapporto erano gravati da cessioni del quinto e da pignoramenti per crediti finanziari, per cui l'opposto era a conoscenza del fatto che alla cessazione del rapporto le spettanze di fine rapporto sarebbero state assorbire dai terzi. Nel merito, opponeva che le somme richieste non era più dovute dal essa opponente, bensì dal Comune di Casandrino a seguito della attivazione dei poteri sostituitivi da parte dei sindacati ex art 30 comma 6 del D. lgs. n. 50 del 2016.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 16.06.2025, concludendo in via principale per il rigetto dell'opposizione.
In via preliminare e assorbente, va trattata la questione della competenza funzionale del giudice civile adito in favore del giudice penale, con conseguente inammissibilità della pretesa spiegata in monitorio così come già dichiarato in altri analoghi precedenti affrontati da questo Ufficio e a cui si ritiene di dover dare continuità.
Invero, è incontestato il provvedimento di sequestro penale ex art. 104 bis disp. att. c.p.p. giusta decreto emesso dal GIP del Tribunale di
Napoli il 28.02.2022 ed eseguito il 10.03.2022.
Orbene, va osservato che, ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., art. 1 bis, “in caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo (d.lgs. 159/11)”. Ne deriva che, nel caso di specie, trovano applicazione le norme di cui al d.lgs.
159/11 e il relativo procedimento di accertamento dei crediti di cui agli art. 57 e ss.. In particolare, proprio quest'ultima disposizione introduce un
Pagina 2 di 3 r.g. 1054/25
peculiare tipo di procedura concorsuale sotto la supervisione del giudice penale (“l'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza”).
L'accoglimento dell'opposizione comporta, quindi, la revoca immediata del provvedimento monitorio, non potendo la pretesa creditoria essere scrutinata nel merito dal presente giudice, atteso che i crediti in oggetto, quand'anche sorti dopo il provvedimento di sequestro, vanno a maggior ragione sottoposti all'attenzione dell'organo giudiziario penale già procedente nell'amministrazione del patrimonio.
Le spese processuali sono interamente compensate per la pronunzia di mero rito.
P. Q. M.
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
26/25 e dichiara inammissibile la domanda spiegata da in CP_1 sede monitoria per incompetenza funzionale del giudice adito;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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