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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg13295 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13295 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. INZIRILLO ESTER presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Diocleziano n. 18,
E
rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. INZIRILLO ESTER presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Diocleziano n. 18,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 12/07/2024 Parte_1
e , premettendo di aver
[...] Controparte_1
contratto matrimonio in Napoli il 10/06/2016 e che dalla loro unione è nato il minore il 24.07.2017, riferendo che Per_1
tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 16.07.2020, era intervenuta separazione in forza di n.3289/2020 del Pt_2
23.07.2020 resa nel procedimento RG n. 3765/2020, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre che dimora presso l'abitazione materna;
2) il padre prenderà il bambino a scuola alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì per riaccompagnarlo alla dimora materna.
2 - il padre terrà il figlio con sé il martedì di ogni settimana con Per_1
pernottamento prelevandolo dall'uscita della scuola alle ore 17.30 e riaccompagnandolo la mattina del giorno seguente direttamente alle 8.00 all'ingresso della scuola dove è in frequenza, il giovedì di ogni settimana prelevandolo dall'uscita della scuola alle ore 17.30 e riaccompagnandolo alle ore 20.00 presso la dimora materna.
Resta per inteso che terminata la scuola il padre potrà trattenere il figlio
a dormire presso la propria dimora oltre i giorni concordati con la Per_1
mamma anche più giorni, secondo accordi condivisi con la stessa via anticipata e secondo necessità.
- Il padre il fine settimana terrà presso la sua abitazione con pernottamento il figlio a settimane alterne dal sabato alle h. 13.00 prelevandolo Per_1
presso la dimora materna e riportandolo la domenica alle h. 20,00;
3) il minore trascorrerà con il padre quindici gg. Persona_2
anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare ogni anno entro il 30 giugno;
starà inoltre con il padre durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, e il 31 dicembre o il 1°gennaio ed il 6 gennaio sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis. In occasione del compleanno del bambino i coniugi preferibilmente concorderanno le modalità per festeggiarlo insieme;
4) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_1
entro il 15 di ciascun mese a mezzo Controparte_1
bonifico solo a titolo di mantenimento del figlio la somma di euro 550,00 da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche del minore nei termini di cui all'art. 5 del protocollo
3 d'intesa sottoscritto in data 7/3/2018 tra il Presidente del Tribunale e il
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
5) ciascun genitore. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno”
6) la sig.ra conferma di aver rinunciato al CP_1
mantenimento per sé.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 • pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
10/06/2016 (atto n.3, parte II, s. A, sez. N, reg. Atti
Matrimonio anno 2016);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13295 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. INZIRILLO ESTER presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Diocleziano n. 18,
E
rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. INZIRILLO ESTER presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Diocleziano n. 18,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 12/07/2024 Parte_1
e , premettendo di aver
[...] Controparte_1
contratto matrimonio in Napoli il 10/06/2016 e che dalla loro unione è nato il minore il 24.07.2017, riferendo che Per_1
tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 16.07.2020, era intervenuta separazione in forza di n.3289/2020 del Pt_2
23.07.2020 resa nel procedimento RG n. 3765/2020, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre che dimora presso l'abitazione materna;
2) il padre prenderà il bambino a scuola alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì per riaccompagnarlo alla dimora materna.
2 - il padre terrà il figlio con sé il martedì di ogni settimana con Per_1
pernottamento prelevandolo dall'uscita della scuola alle ore 17.30 e riaccompagnandolo la mattina del giorno seguente direttamente alle 8.00 all'ingresso della scuola dove è in frequenza, il giovedì di ogni settimana prelevandolo dall'uscita della scuola alle ore 17.30 e riaccompagnandolo alle ore 20.00 presso la dimora materna.
Resta per inteso che terminata la scuola il padre potrà trattenere il figlio
a dormire presso la propria dimora oltre i giorni concordati con la Per_1
mamma anche più giorni, secondo accordi condivisi con la stessa via anticipata e secondo necessità.
- Il padre il fine settimana terrà presso la sua abitazione con pernottamento il figlio a settimane alterne dal sabato alle h. 13.00 prelevandolo Per_1
presso la dimora materna e riportandolo la domenica alle h. 20,00;
3) il minore trascorrerà con il padre quindici gg. Persona_2
anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare ogni anno entro il 30 giugno;
starà inoltre con il padre durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, e il 31 dicembre o il 1°gennaio ed il 6 gennaio sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis. In occasione del compleanno del bambino i coniugi preferibilmente concorderanno le modalità per festeggiarlo insieme;
4) Il sig. corrisponderà alla signora Parte_1
entro il 15 di ciascun mese a mezzo Controparte_1
bonifico solo a titolo di mantenimento del figlio la somma di euro 550,00 da rivalutarsi in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche del minore nei termini di cui all'art. 5 del protocollo
3 d'intesa sottoscritto in data 7/3/2018 tra il Presidente del Tribunale e il
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
5) ciascun genitore. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno”
6) la sig.ra conferma di aver rinunciato al CP_1
mantenimento per sé.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 • pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
10/06/2016 (atto n.3, parte II, s. A, sez. N, reg. Atti
Matrimonio anno 2016);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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