Articolo 19 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 maggio 1981
Art. 19.

Ai fini della determinazione del fondo da iscrivere al capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il complesso delle entrate erariali indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 , e' depurato dei rimborsi e delle restituzioni di imposta, ivi compresi gli aggi e le commissioni bancarie, quali risultano dagli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981