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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12027/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12027/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] CF: Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Ines Anna D'Argenzio RICORRENTE contro nato a [...] il [...] CF: CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“Nel merito, ferma la Sentenza sullo status:
1) Stante la rispettiva indipendenza economica dei coniugi e quanto convenuto in sede di separazione consensuale, nulla disporsi a titolo di reciproco mantenimento.
2) Nulla sulla casa coniugale, avendo i coniugi già regolato la questione al tempo dell'intervenuta separazione.
3) Affidarsi i figli in via esclusiva alla Signora stanti le attuali condizioni psico- Parte_1 fisiche del Sig. con diritto di visita del padre alla presenza della nonna materna, previo CP_1 accordo con la madre, nel fine settimana nel giorno del sabato o della domenica, a settimane alternate.
4) Prevedersi l'assegno per il concorso nel mantenimento dei figli in €.300,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale a decorrere dal 15 maggio 2022, data dell'Ordinanza che aveva disposto i provvedimenti provvisori, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% già indicate nell'Accordo di Separazione e comunque come da protocollo vigente avanti al Tribunale di Brescia.
5) Spese di lite rifuse in caso d'opposizione all'accoglimento delle conclusioni qui formulate.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.10.2021 , premesso che in data Parte_1
27.06.2004 in Brescia aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1 trascritto nei registri dello stato civile dello stesso comune e che dall'unione
[...] erano nati i figli (24.12.2005), (18.09.2007) e Per_1 Per_2 Persona_3
(29.12.2010), deduceva che in data 29.09.2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia aveva autorizzato l'accordo di separazione personale dei coniugi raggiunto ex art. 6, comma 2, del DL 132/2014, convertito nella L.162/2014 (Accordo di Negoziazione), con cui le parti avevano convenuto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e obbligo per il resistente di corrispondere quale contributo mensile al mantenimento € 400,00 per ogni figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidamento dei figli in via esclusiva a sé, stante le difficili condizioni psico-fisiche del resistente;
obbligo del padre a corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma mensile di
€ 400,00 per ciascun figlio oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. All'udienza presidenziale del 06.04.2022, assente il convenuto, parte ricorrente dava atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli posto a carico del padre ad € 300,00 al mese per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre alla percezione integrale da parte della propria cliente dell'assegno unico, fermi l'affido super-esclusivo e la sospensione delle frequentazioni padre-figli, salva la possibilità di organizzare incontri alla presenza dei nonni paterni, previo accordo con la madre. Il Giudice prendeva atto dell'accordo e ritenutane l'adeguatezza concedeva un breve rinvio al fine di verificare il buon andamento del percorso di riabilitazione avviato dal resistente. Alla successiva udienza del 03.05.2022, assente il resistente non costituito, parte ricorrente dava atto di un percorso psichiatrico avviato da controparte per la cura del “disturbo bipolare” diagnosticatogli e, al contempo, riferiva della disponibilità della nonna paterna ad essere presente durante gli eventuali incontri con i figli del padre. Il procuratore di parte ricorrente insisteva, quindi, per la conferma delle statuizioni già assunte in via provvisoria. Assunta la riserva della decisione, il Giudice con ordinanza del 15.05.2022 disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre con attribuzione alla stessa dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; incontri padre-figli solo alla presenza della nonna paterna previo accordo con la madre;
infine, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento della somma di € 300,00 al mese per ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia. La causa, quindi, veniva rimessa al Giudice Istruttore. Parte ricorrente, con memoria depositata il 30.06.2022, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi le statuizioni già assunte con ordinanza presidenziale in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli. Con note scritte per l'udienza cartolare del 23.03.2023 la ricorrente richiamava i precedenti scritti difensivi e chiedeva, altresì, pronunciarsi sentenza non definitiva e la domanda veniva accolta dal Giudice che rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sul solo status. Con sentenza del 30.03.2023 il Collegio, accertata la contumacia del resistente, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con separata ordinanza di pari data rimetteva la causa al giudice istruttore. Con decreto del 09.04.2024 il Giudice, data la richiesta fatta dalla ricorrente con note scritte per l'udienza del 05.12.2023, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni. La ricorrente depositava note scritte di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del 06.06.2024 nelle quali richiamava i precedenti scritti difensivi e chiedeva confermarsi i provvedimenti già assunti con ordinanza presidenziale. Il Giudice, quindi, tratteneva la causa per la decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c. Ciò premesso, alla luce delle allegazioni della ricorrente in ordine alla situazione di fragilità in cui versa attualmente il padre, il Tribunale non ha ragione per non accogliere la richiesta della ricorrente di conferma delle statuizioni già assunte con ordinanza presidenziale;
appare, infatti, soluzione maggiormente tutelante dell'interesse dei minori quella dell'affido esclusivo alla madre con facoltà per la stessa di assumere da sola anche le decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c. onde evitare una paralisi concreta dell'esercizio del ruolo genitoriale. Altresì, fermo il collocamento dei minori presso la madre, appare opportuno che le frequentazioni con il padre avvengano solo alla presenza della nonna paterna, previo accordo con la madre. Infine, quanto alle questioni economiche, appare congruo confermare l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento di ciascun figlio nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Stante la contumacia del resistente e la natura della causa, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida in via esclusiva i minori ed lla madre, Per_2 Persona_3 Pt_1
, anche per quanto attiene le decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art.
[...]
337 quater c.c.;
-dispone che il padre, potrà vedere i minori solo alla presenza della CP_1 nonna paterna previo accordo con la madre, nel fine settimana, nel giorno del sabato o della domenica, a settimane alternate;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre CP_1 figli mediante versamento della somma mensile di € 300,00 per ciascuno, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.4.2025 Il Presidente Estensore Costanza Teti
Il Presidente Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12027/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] CF: Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Ines Anna D'Argenzio RICORRENTE contro nato a [...] il [...] CF: CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“Nel merito, ferma la Sentenza sullo status:
1) Stante la rispettiva indipendenza economica dei coniugi e quanto convenuto in sede di separazione consensuale, nulla disporsi a titolo di reciproco mantenimento.
2) Nulla sulla casa coniugale, avendo i coniugi già regolato la questione al tempo dell'intervenuta separazione.
3) Affidarsi i figli in via esclusiva alla Signora stanti le attuali condizioni psico- Parte_1 fisiche del Sig. con diritto di visita del padre alla presenza della nonna materna, previo CP_1 accordo con la madre, nel fine settimana nel giorno del sabato o della domenica, a settimane alternate.
4) Prevedersi l'assegno per il concorso nel mantenimento dei figli in €.300,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale a decorrere dal 15 maggio 2022, data dell'Ordinanza che aveva disposto i provvedimenti provvisori, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% già indicate nell'Accordo di Separazione e comunque come da protocollo vigente avanti al Tribunale di Brescia.
5) Spese di lite rifuse in caso d'opposizione all'accoglimento delle conclusioni qui formulate.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.10.2021 , premesso che in data Parte_1
27.06.2004 in Brescia aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1 trascritto nei registri dello stato civile dello stesso comune e che dall'unione
[...] erano nati i figli (24.12.2005), (18.09.2007) e Per_1 Per_2 Persona_3
(29.12.2010), deduceva che in data 29.09.2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia aveva autorizzato l'accordo di separazione personale dei coniugi raggiunto ex art. 6, comma 2, del DL 132/2014, convertito nella L.162/2014 (Accordo di Negoziazione), con cui le parti avevano convenuto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e obbligo per il resistente di corrispondere quale contributo mensile al mantenimento € 400,00 per ogni figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidamento dei figli in via esclusiva a sé, stante le difficili condizioni psico-fisiche del resistente;
obbligo del padre a corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma mensile di
€ 400,00 per ciascun figlio oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. All'udienza presidenziale del 06.04.2022, assente il convenuto, parte ricorrente dava atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli posto a carico del padre ad € 300,00 al mese per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre alla percezione integrale da parte della propria cliente dell'assegno unico, fermi l'affido super-esclusivo e la sospensione delle frequentazioni padre-figli, salva la possibilità di organizzare incontri alla presenza dei nonni paterni, previo accordo con la madre. Il Giudice prendeva atto dell'accordo e ritenutane l'adeguatezza concedeva un breve rinvio al fine di verificare il buon andamento del percorso di riabilitazione avviato dal resistente. Alla successiva udienza del 03.05.2022, assente il resistente non costituito, parte ricorrente dava atto di un percorso psichiatrico avviato da controparte per la cura del “disturbo bipolare” diagnosticatogli e, al contempo, riferiva della disponibilità della nonna paterna ad essere presente durante gli eventuali incontri con i figli del padre. Il procuratore di parte ricorrente insisteva, quindi, per la conferma delle statuizioni già assunte in via provvisoria. Assunta la riserva della decisione, il Giudice con ordinanza del 15.05.2022 disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre con attribuzione alla stessa dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; incontri padre-figli solo alla presenza della nonna paterna previo accordo con la madre;
infine, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento della somma di € 300,00 al mese per ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia. La causa, quindi, veniva rimessa al Giudice Istruttore. Parte ricorrente, con memoria depositata il 30.06.2022, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi le statuizioni già assunte con ordinanza presidenziale in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli. Con note scritte per l'udienza cartolare del 23.03.2023 la ricorrente richiamava i precedenti scritti difensivi e chiedeva, altresì, pronunciarsi sentenza non definitiva e la domanda veniva accolta dal Giudice che rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sul solo status. Con sentenza del 30.03.2023 il Collegio, accertata la contumacia del resistente, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con separata ordinanza di pari data rimetteva la causa al giudice istruttore. Con decreto del 09.04.2024 il Giudice, data la richiesta fatta dalla ricorrente con note scritte per l'udienza del 05.12.2023, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni. La ricorrente depositava note scritte di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del 06.06.2024 nelle quali richiamava i precedenti scritti difensivi e chiedeva confermarsi i provvedimenti già assunti con ordinanza presidenziale. Il Giudice, quindi, tratteneva la causa per la decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c. Ciò premesso, alla luce delle allegazioni della ricorrente in ordine alla situazione di fragilità in cui versa attualmente il padre, il Tribunale non ha ragione per non accogliere la richiesta della ricorrente di conferma delle statuizioni già assunte con ordinanza presidenziale;
appare, infatti, soluzione maggiormente tutelante dell'interesse dei minori quella dell'affido esclusivo alla madre con facoltà per la stessa di assumere da sola anche le decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c. onde evitare una paralisi concreta dell'esercizio del ruolo genitoriale. Altresì, fermo il collocamento dei minori presso la madre, appare opportuno che le frequentazioni con il padre avvengano solo alla presenza della nonna paterna, previo accordo con la madre. Infine, quanto alle questioni economiche, appare congruo confermare l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento di ciascun figlio nella misura di € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Stante la contumacia del resistente e la natura della causa, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida in via esclusiva i minori ed lla madre, Per_2 Persona_3 Pt_1
, anche per quanto attiene le decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art.
[...]
337 quater c.c.;
-dispone che il padre, potrà vedere i minori solo alla presenza della CP_1 nonna paterna previo accordo con la madre, nel fine settimana, nel giorno del sabato o della domenica, a settimane alternate;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre CP_1 figli mediante versamento della somma mensile di € 300,00 per ciascuno, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.4.2025 Il Presidente Estensore Costanza Teti
Il Presidente Gustavo Nanni