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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12121 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22319/2022 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Coletta, come da procura in atti Parte_1
ricorrente
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Falini e Paola Martino, come da procura in Parte_2 atti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente – premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in data
29/8/2000, dalla cui unione erano nati tre figli, i (20/02/2001), (26/10/2006) Persona_1 Persona_2
e (24/02/2009), e che il marito aveva perpetrato condotte umilianti nei riguardi della moglie ed in Per_3
una occasione aggressive contro il figlio – chiedeva, oltre alla separazione: l'affidamento Persona_2
condiviso dei figli, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, il loro collocamento presso di sé ed il diritto di visita per il resistente come meglio indicato nel ricorso;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in Roma, via Tespi n.
232, Scala A, interno 5; un assegno di mantenimento per i figli, a carico del resistente, per la somma complessiva di euro 1.200,00 mensili (400,00 euro/figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per i medesimi meglio indicate nel ricorso;
il pagamento da parte del marito della somma di euro 500,00 mensili a titolo di rata del mutuo della casa intestata al figlio maggiore;
l'autorizzazione al rilascio Persona_1
dei documenti validi per l'espatrio. Si costituiva il he, aderendo alla domanda di separazione, contestava gli addebiti mossigli e nulla Pt_2
opponeva alle domande della ricorrente circa l'affidamento ed il collocamento dei figli, chiedendo diverse modalità di visita per lui come meglio indicato nella memoria difensiva, oltre che circa l'assegnazione alla moglie della casa coniugale ed il rilascio del passaporto per i coniugi, riservandosi il consenso circa quello per i figli, mentre chiedeva di corrispondere euro 400,00 mensili per i figli ed il 50% delle spese straordinarie per i medesimi meglio individuate nella citata memoria.
In sede presidenziale veniva disposto quanto segue: “… premesso che le domande della ricorrente inerenti i documenti validi per l'espatrio e il pagamento del mutuo della casa intestata al figlio sono inammissibili in questo giudizio, in quanto per la prima è funzionalmente competente il Giudice Tutelare e per la seconda occorre che le parti, eventualmente, intraprendano un giudizio ordinario, non essendovi connessione ex art. 40 c.p.c. con le domande relative al presente giudizio di separazione;
viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei due figli minori;
visti i redditi delle parti (la lavora per un Consorzio con un reddito netto mensile calcolato su 12 Pt_1
mensilità pari ad euro 1.874,00, come da dichiarazione dei redditi e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti;
il avora per Italiana Petroli s.p.a. con un reddito netto mensile calcolato su 12 mensilità pari Pt_2 ad euro 2.700,00, come da CU, dichiarazioni dei redditi e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti); rilevato che il resistente è proprietario della casa coniugale (dove allo stato lo stesso ancora abita, mentre la moglie con i figli vivono al momento nell'attiguo appartamento intestato al figlio maggiorenne, circostanze incontestate tra le parti) e che entrambi i coniugi sono onerati del mutuo della casa intestata al figlio pari ad euro 583,00 mensili complessivi (fino ad oggi corrisposto dal solo;
Pt_2
ritenuto, ciò premesso, di dover disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come segue, compatibilmente con i suoi orari lavorativi e con la volontà dei due figli: a fine settimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 20.00; n. 2 pomeriggi alla settimana dalle 18.30 alle 21.30 (in mancanza di accordi, martedì e giovedì); dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le vacanze di Pasqua in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate
(stesso periodo spetterà alla madre) da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
ritenuto di assegnare alla moglie la casa coniugale, sita in Roma, via Tespi n. 232, in quanto collocataria dei figli, concedendo al marito gg. 60 per allontanarsene;
ritenuto, poi, di determinare a carico del n assegno di mantenimento per i tre figli pari ad euro Pt_2
750,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale,
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- determina l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla la casa coniugale, concedendo al g. 60 per allontanarsene;
Pt_1 Pt_2
- determina a carico del n assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 750,00 mensili, oltre Pt_2
Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla oltre al 50% delle spese straordinarie per i Pt_1
figli di cui al protocollo di questo Tribunale…”. Con ordinanza del 27.9.2022 veniva disposto il versamento dell'assegno a mezzo bonifico bancario da parte del resistente e con ordinanza del 13.12.2022 veniva indicata la data di decorrenza per il pagamento a far data dal provvedimento stesso.
In sede di memoria integrativa, la ricorrente chiedeva l'addebito della separazione al marito ed un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 500,00 mensili, oltre alle domande già svolte, e, in via subordinata, chiedeva la conferma delle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale se accettate anche dal resistente e sempre con l'assegno detto per sé; con le note di trattazione scritta rassegnava le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, per tutti fatti narrati e provati;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che la abiterà unitamente ai Parte_1 propri figli;
3) riconoscere alla sig.ra per le evidenti differenze economiche e per il Parte_1 comportamento violento ed ostruzionistico del marito, un assegno di mantenimento per sé par ad €. 500,00 mensili, oltre adeguamento Istat, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, decorrente dalla data dell'allontanamento dalla casa coniugale ovvero dalla domanda di separazione, con versamento tramite bonifico bancario intestato alla sig.ra ed entro il giorno 5 di ogni mese;
4) riconoscere in Pt_1
favore della signora per i motivi suddetti e provati, un assegno di mantenimento per i Parte_1
tre figli pari ad €. 1200,00 (€. 400,00 per ciascun figlio) oltre aumento annuale Istat, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, decorrente dalla data dell'allontanamento dalla casa coniugale ovvero dalla domanda di separazione, con versamento tramite bonifico bancario intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
5) porre a carico del sig. il 50% delle spese Pt_1 Parte_2
straordinarie documentate per i figli;
6) quanto alle modalità di visita dei figli si chiede confermare le condizioni contenute nel provvedimento presidenziale ovvero, in considerazione dell'età dei minori e del comportamento finora tenuto dal sig. il Giudice voglia stabilire modalità di visita ritenute più Pt_2
opportune nel loro principale interesse”.
Il resistente con la comparsa di costituzione e risposta chiedeva il rigetto della domanda di addebito e della domanda relativa all'assegno di mantenimento per la moglie, con conferma, nel resto, delle disposizioni di cui all'ordinanza presidenziale;
nelle note di trattazione di scritta chiedeva anche la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.. Con ordinanza del 27.7.2023, confermata dall'ordinanza del 17.9.2024 in seguito alla richiesta relazione al ed alla A.S.L., veniva disposto che “… la figlia minore sia presa in carico senza ritardo Parte_3 Per_3 dal o da un centro convenzionato con detto servizio e suggerito dalla stessa struttura pubblica, Parte_3 per il percorso psicologico ritenuto opportuno, in mancanza di diverso accordo tra le parti circa una struttura privata a loro scelta;
…” (con la successiva ordinanza citata veniva anche specificato che “… sia dato seguito, a mezzo del T.M.S.R.E.E., a quanto già determinato per il benessere della minore, dunque all'avvio senza ritardo di percorsi di sostegno psicologico in struttura pubblica o convenzionata, oppure al posizionamento nelle liste di attesa, comunque mantenendo nel tempo il follow-up neuropsichiatrico ed il monitoraggio del trattamento eventualmente avviato.”).
Con ordinanza del 20.2.2025, poi, veniva anche dato atto di quanto segue: “…
vista l'istanza della la quale chiedeva “…autorizzare la sig.ra a sottoporre la Pt_1 Pt_1 figlia a percorso psicoterapeutico, in assenza di consenso Per_3 espresso del padre (come da indicazioni del neuropsichiatra infantile del Policlinico Umberto I, visto il decorso del tempo dalla palesata necessità e l'inerzia manifestata dal TSMREE presso la ASL
Roma3), consentendo la frequentazione della minore presso l'IPDM
(Istituto per la prevenzione del disagio minorile) presso il CSP di
Casalpalocco, come proposto dalla sig.ra al sig. Pt_1 Pt_2 ovvero il Giudice prenda i provvedimenti più opportuni o indichi la struttura o altra figura professionale, pubblica o privata, che possa sostenere la figlia in un percorso psicologico, Per_3 disponendo anche delle relative spese (se partecipi al 50% il sig. vvero se ne faccia carico esclusivamente la madre).”; Pt_2 rilevato che il con la memoria autorizzata del 12.2.2025, premetteva che aveva “…necessità di svolgere una Pt_2 adeguata indagine per individuare una proposta di proprio gradimento e fiducia….
Invero il padre della minore ha individuato nel prof.
Dott. psichiatra e psicoterapeuta infantile, il Persona_4 soggetto presso il quale far svolgere, in difetto di tempestiva resa della prestazione da parte del SSR, la attività di psicoterapia a favore della figlia ”, ritenendo, dunque, “…opportuno sottoporre alla succitata Per_3 visita la figlia e quindi ottenere una previsione di trattamento e un preventivo di spesa dal suddetto Professionista, sicuramente di elevatissimo standard tecnico e morale.
Ove mancasse il consenso della madre circa tale percorso, e l' dovesse ritenere necessario intraprendere da subito un CP_1 nuovo percorso psicoterapeutico, il sig. ormula istanza Pt_2 affinché sia indicato come professionista uno psicoterapeuta infantile esperto, magari designandolo tra quelli iscritti nell'elenco dei CTU, con suddivisione delle relative spese al 50%.tra i genitori stessi.”; rilevato che con le note di trattazione scritta per la fissata udienza del 18.2.2025 la deduceva che “…si Pt_1 concorda che la figlia faccia un primo incontro con il Prof. subordinando l'accettazione della Per_3 Per_4 ricorrente all'indicazione da parte del sig. ei costi di ogni appuntamento e indicazione di un altro nominativo Pt_2 alternativo al medesimo, con preferenza per una ubicazione più vicina (indicandone sempre i costi).”; ritenuto, pertanto, fermo quanto già disposto da questo Giudice sul percorso di sostegno psicologico per la figlia minore, che non vi siano ulteriori provvedimenti da assumere, ben potendo le parti le parti rivolgersi ad altri centri anche privati;
visto l'accordo raggiunto sul punto tra le parti,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 3, dichiara non luogo a provvedere.”.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa al G.I. in quanto condivisibile.
Deve, poi, dichiararsi inammissibile, in quanto depositata tardivamente ed al di fuori del contraddittorio, la documentazione non già in atti allegata con le memorie conclusionali, nonchè la memoria depositata il
26.5.2025 dal resistente, in quanto non prevista normativamente.
Nel merito, quanto alla domanda di separazione, si rileva che il contegno processuale delle parti e la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
In ordine alla domanda di addebito svolta dalla moglie, si osserva che la stessa descriveva nel ricorso le condotte del coniuge , quali cause della crisi matrimoniale, come segue: “…trascorsi i primi anni di felice convivenza, il Sig. a cominciato ad avere atteggiamenti sempre più irrispettosi nei riguardi della Pt_2
moglie, trattandola male e usando toni aggressivi anche in presenza dei tre figli e nei loro confronti, denigrandola costantemente con frasi del tipo “tu non vali nulla, senza di me non sei capace a fare niente, senza di me sei nullità”;
- invero da diverso tempo la ricorrente deve ormai subire continue umiliazioni per il comportamento del marito che non la rispetta, si impone con improvvisi scatti di ira, la sottomette psicologicamente e non accettando che la moglie voglia separarsi, disinteressandosi delle esigenze della moglie e dei figli senza fornire alcuna giustificazione e contravvenendo costantemente ai doveri di collaborazione e reciproca assistenza;
… recentemente il comportamento del marito è in tal senso, come già detto, peggiorato, fino a comprendere atti di aggressività psicologica e fisica nei confronti della moglie e degli stessi figli, con un crescendo di aggressività che ha prodotto diversi episodi importanti e che per non tediare il Giudicante si riporta solo l'ultimo avvenuto in data 9.1.2022, tale da spingere la ricorrente a non poter tollerare oltre e a decidere di allontanarsi dalla casa coniugale insieme ai tre figli, senza farvi ritorno;
- in particolare, il 9 gennaio 2022 il figlio minore era in camera sua, posta al piano superiore Persona_2
dell'appartamento, quando veniva chiamato dalla madre per cenare, il figlio rispondeva un po scocciato alla chiamata e all'improvviso il padre si è avventato su di lui stringendogli la gola, per nulla intenzionato a lasciarlo respirare, fino quasi a farlo cadere dalle scale a testa indietro, finché le urla della madre dirette al marito per tentare di lasciarlo andare non hanno fatto intervenire il figlio maggiore che lo Persona_1
ha tirato via, permettendo al fratello di liberarsi;
”.
Ebbene, il Collegio rileva in parte la genericità delle asserite violenze psicologiche e fisiche asseritamente subite dal nucleo familiare, come descritte dalla ricorrente, ed in parte l'assenza di prova delle stesse (la ntendeva infatti provare a mezzo deposizione testimoniale de relato una condotta violenta del Pt_1 coniuge che sarebbe stata perpetrata ai suoi danni nell'estate del 2019, quando lo stesso l'avrebbe morsa al seno durante una lite, ma la teste , collega della ricorrente e che vide personalmente la Testimone_1
ferita, dichiarava che la odierna ricorrente le aveva riferito che detta lesione era stata causata dal coniuge durante un rapporto sessuale. Tanto basta, a parere di questo Collegio, per mettere in discussione la dinamica dell'evento come dedotta dalla peraltro solo nelle memorie istruttorie. Pt_1
Ciò premesso, la domanda di addebito deve essere rigettata.
Inammissibile, poi, è da ritenersi la eccepita questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Pt_2
(“… la contrarietà alla Costituzione dell'art 37 del Decreto Legislativo n. 71 del 3/2/2011 nella parte in cui non prevede che l'assunzione degli atti istruttori delegati debba avvenire previa comunicazione -della data di espletamento e del luogo come lo stesso si terrà- ai procuratori delle parti costituite almeno 30 gg prima ovvero, altro numero idoneo di giorni, per consentire il diritto degli stessi di intervenire e partecipare all'assunzione degli atti istruttori medesimi a garanzia del diritto alla difesa , con particolare violazione degli artt. 24 (violazione del diritto alla difesa) e art 111 (violazione del diritto al contraddittorio) . Pertanto, eccepisce la nullità degli atti istruttori espletati in data 22 .01.2024 relativi alla deposizione del teste
[...] chiedendone lo stralcio.”, cfr. verbale di udienza del 26.6.2024), in quanto irrilevante, visto quanto Tes_2
appena esposto circa la istruttoria svolta ed il suo esito.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita della sola figlia minore – essendo gli Per_3
altri due figli divenuti nel frattempo maggiorenni – ritiene questo Collegio di confermare quanto statuito in sede presidenziale, che si ritiene condivisibile in vista della necessità di tutelare la stabilità quotidiana della figlia e quella di tutelare, altresì, il rapporto con il genitore non convivente, viste peraltro anche le conclusioni delle parti sul punto sopra indicate.
Considerato, poi, il collocamento della figlia minore presso la madre, nonché la convivenza dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti con la madre (circostanze che risultano dagli atti di entrambe le parti), può essere confermata anche l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Quanto agli aspetti economici, oltre a quanto già esposto in sede presidenziale, si osserva che la Pt_1
che, come detto, vive nella casa coniugale di proprietà del marito e non più gravata da mutuo, corrisponde il 50% della rata del mutuo della casa intestata al figlio maggiore ed il coniuge l'altra metà Persona_1
(circostanza dedotta e non contestata), percependo un reddito da lavoratrice dipendente di euro 2.100,00 netti al mese su 12 mensilità (cfr. modello 730/2023, in atti), mentre il ive presso la casa dei propri Pt_2 genitori (come dedotto e non contestato).
Non vi sono elementi dai quali poter dedurre che il resistente abbia una differente capacità economica rispetto a quella già accertata in sede presidenziale e tale da determinare uno squilibrio economico tra le parti che consenta di accogliere la domanda di assegno di mantenimento per la moglie, istanza che, pertanto, si ritiene di dover rigettare, dovendosi anche attribuire rilievo all'assegnazione della casa coniugale, che indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico per il coniuge assegnatario non proprietario e si traduce in un pregiudizio economico per l'altro coniuge, che vede temporaneamente perduta la facoltà di disporre di un proprio bene (cfr., Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27599 del 21/09/2022).
Quanto, poi, all'assegno di mantenimento per i figli, anche valutato il fatto che il on corrisponde Pt_2
più l'intera quota del mutuo della casa di proprietà del figlio, ritiene questo Collegio di disporre che, a far data dalla presente sentenza, il resistente versi alla ricorrente per i figli la somma di euro 1.000,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi da parte del ntro il g. 5 di ogni mese alla a mezzo bonifico Pt_2 Pt_1 bancario, oltre alla corresponsione da parte del resistente del 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale.
Va rigettata, infine, la domanda di parte resistente alla condanna di controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone i relativi presupposti.
Le spese di lite, in vista della natura della causa di separazione e della reciproca parziale soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda da intendersi rigettata:
- dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 29.8.2000;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ( atto n. 00965, parte 2, serie A01, anno 2000); Parte_4
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità Per_3
genitoriale circa le questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla a casa coniugale sita in Roma alla via Tespi n. 232, Scala A, interno 5; Pt_1
- determina, a decorrere dalla presente sentenza, a carico del n assegno di mantenimento per i Pt_2
figli pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi da parte del mezzo bonifico Pt_2
bancario alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione da parte del el 50% Pt_1 Pt_2
delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 14.7.2025
IL GIUDICE REL IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Daniele Bravi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22319/2022 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Coletta, come da procura in atti Parte_1
ricorrente
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Falini e Paola Martino, come da procura in Parte_2 atti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente – premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in data
29/8/2000, dalla cui unione erano nati tre figli, i (20/02/2001), (26/10/2006) Persona_1 Persona_2
e (24/02/2009), e che il marito aveva perpetrato condotte umilianti nei riguardi della moglie ed in Per_3
una occasione aggressive contro il figlio – chiedeva, oltre alla separazione: l'affidamento Persona_2
condiviso dei figli, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, il loro collocamento presso di sé ed il diritto di visita per il resistente come meglio indicato nel ricorso;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in Roma, via Tespi n.
232, Scala A, interno 5; un assegno di mantenimento per i figli, a carico del resistente, per la somma complessiva di euro 1.200,00 mensili (400,00 euro/figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per i medesimi meglio indicate nel ricorso;
il pagamento da parte del marito della somma di euro 500,00 mensili a titolo di rata del mutuo della casa intestata al figlio maggiore;
l'autorizzazione al rilascio Persona_1
dei documenti validi per l'espatrio. Si costituiva il he, aderendo alla domanda di separazione, contestava gli addebiti mossigli e nulla Pt_2
opponeva alle domande della ricorrente circa l'affidamento ed il collocamento dei figli, chiedendo diverse modalità di visita per lui come meglio indicato nella memoria difensiva, oltre che circa l'assegnazione alla moglie della casa coniugale ed il rilascio del passaporto per i coniugi, riservandosi il consenso circa quello per i figli, mentre chiedeva di corrispondere euro 400,00 mensili per i figli ed il 50% delle spese straordinarie per i medesimi meglio individuate nella citata memoria.
In sede presidenziale veniva disposto quanto segue: “… premesso che le domande della ricorrente inerenti i documenti validi per l'espatrio e il pagamento del mutuo della casa intestata al figlio sono inammissibili in questo giudizio, in quanto per la prima è funzionalmente competente il Giudice Tutelare e per la seconda occorre che le parti, eventualmente, intraprendano un giudizio ordinario, non essendovi connessione ex art. 40 c.p.c. con le domande relative al presente giudizio di separazione;
viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei due figli minori;
visti i redditi delle parti (la lavora per un Consorzio con un reddito netto mensile calcolato su 12 Pt_1
mensilità pari ad euro 1.874,00, come da dichiarazione dei redditi e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti;
il avora per Italiana Petroli s.p.a. con un reddito netto mensile calcolato su 12 mensilità pari Pt_2 ad euro 2.700,00, come da CU, dichiarazioni dei redditi e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti); rilevato che il resistente è proprietario della casa coniugale (dove allo stato lo stesso ancora abita, mentre la moglie con i figli vivono al momento nell'attiguo appartamento intestato al figlio maggiorenne, circostanze incontestate tra le parti) e che entrambi i coniugi sono onerati del mutuo della casa intestata al figlio pari ad euro 583,00 mensili complessivi (fino ad oggi corrisposto dal solo;
Pt_2
ritenuto, ciò premesso, di dover disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come segue, compatibilmente con i suoi orari lavorativi e con la volontà dei due figli: a fine settimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 20.00; n. 2 pomeriggi alla settimana dalle 18.30 alle 21.30 (in mancanza di accordi, martedì e giovedì); dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le vacanze di Pasqua in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate
(stesso periodo spetterà alla madre) da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
ritenuto di assegnare alla moglie la casa coniugale, sita in Roma, via Tespi n. 232, in quanto collocataria dei figli, concedendo al marito gg. 60 per allontanarsene;
ritenuto, poi, di determinare a carico del n assegno di mantenimento per i tre figli pari ad euro Pt_2
750,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale,
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- determina l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla la casa coniugale, concedendo al g. 60 per allontanarsene;
Pt_1 Pt_2
- determina a carico del n assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 750,00 mensili, oltre Pt_2
Istat, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla oltre al 50% delle spese straordinarie per i Pt_1
figli di cui al protocollo di questo Tribunale…”. Con ordinanza del 27.9.2022 veniva disposto il versamento dell'assegno a mezzo bonifico bancario da parte del resistente e con ordinanza del 13.12.2022 veniva indicata la data di decorrenza per il pagamento a far data dal provvedimento stesso.
In sede di memoria integrativa, la ricorrente chiedeva l'addebito della separazione al marito ed un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 500,00 mensili, oltre alle domande già svolte, e, in via subordinata, chiedeva la conferma delle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale se accettate anche dal resistente e sempre con l'assegno detto per sé; con le note di trattazione scritta rassegnava le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, per tutti fatti narrati e provati;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che la abiterà unitamente ai Parte_1 propri figli;
3) riconoscere alla sig.ra per le evidenti differenze economiche e per il Parte_1 comportamento violento ed ostruzionistico del marito, un assegno di mantenimento per sé par ad €. 500,00 mensili, oltre adeguamento Istat, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, decorrente dalla data dell'allontanamento dalla casa coniugale ovvero dalla domanda di separazione, con versamento tramite bonifico bancario intestato alla sig.ra ed entro il giorno 5 di ogni mese;
4) riconoscere in Pt_1
favore della signora per i motivi suddetti e provati, un assegno di mantenimento per i Parte_1
tre figli pari ad €. 1200,00 (€. 400,00 per ciascun figlio) oltre aumento annuale Istat, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, decorrente dalla data dell'allontanamento dalla casa coniugale ovvero dalla domanda di separazione, con versamento tramite bonifico bancario intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
5) porre a carico del sig. il 50% delle spese Pt_1 Parte_2
straordinarie documentate per i figli;
6) quanto alle modalità di visita dei figli si chiede confermare le condizioni contenute nel provvedimento presidenziale ovvero, in considerazione dell'età dei minori e del comportamento finora tenuto dal sig. il Giudice voglia stabilire modalità di visita ritenute più Pt_2
opportune nel loro principale interesse”.
Il resistente con la comparsa di costituzione e risposta chiedeva il rigetto della domanda di addebito e della domanda relativa all'assegno di mantenimento per la moglie, con conferma, nel resto, delle disposizioni di cui all'ordinanza presidenziale;
nelle note di trattazione di scritta chiedeva anche la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.. Con ordinanza del 27.7.2023, confermata dall'ordinanza del 17.9.2024 in seguito alla richiesta relazione al ed alla A.S.L., veniva disposto che “… la figlia minore sia presa in carico senza ritardo Parte_3 Per_3 dal o da un centro convenzionato con detto servizio e suggerito dalla stessa struttura pubblica, Parte_3 per il percorso psicologico ritenuto opportuno, in mancanza di diverso accordo tra le parti circa una struttura privata a loro scelta;
…” (con la successiva ordinanza citata veniva anche specificato che “… sia dato seguito, a mezzo del T.M.S.R.E.E., a quanto già determinato per il benessere della minore, dunque all'avvio senza ritardo di percorsi di sostegno psicologico in struttura pubblica o convenzionata, oppure al posizionamento nelle liste di attesa, comunque mantenendo nel tempo il follow-up neuropsichiatrico ed il monitoraggio del trattamento eventualmente avviato.”).
Con ordinanza del 20.2.2025, poi, veniva anche dato atto di quanto segue: “…
vista l'istanza della la quale chiedeva “…autorizzare la sig.ra a sottoporre la Pt_1 Pt_1 figlia a percorso psicoterapeutico, in assenza di consenso Per_3 espresso del padre (come da indicazioni del neuropsichiatra infantile del Policlinico Umberto I, visto il decorso del tempo dalla palesata necessità e l'inerzia manifestata dal TSMREE presso la ASL
Roma3), consentendo la frequentazione della minore presso l'IPDM
(Istituto per la prevenzione del disagio minorile) presso il CSP di
Casalpalocco, come proposto dalla sig.ra al sig. Pt_1 Pt_2 ovvero il Giudice prenda i provvedimenti più opportuni o indichi la struttura o altra figura professionale, pubblica o privata, che possa sostenere la figlia in un percorso psicologico, Per_3 disponendo anche delle relative spese (se partecipi al 50% il sig. vvero se ne faccia carico esclusivamente la madre).”; Pt_2 rilevato che il con la memoria autorizzata del 12.2.2025, premetteva che aveva “…necessità di svolgere una Pt_2 adeguata indagine per individuare una proposta di proprio gradimento e fiducia….
Invero il padre della minore ha individuato nel prof.
Dott. psichiatra e psicoterapeuta infantile, il Persona_4 soggetto presso il quale far svolgere, in difetto di tempestiva resa della prestazione da parte del SSR, la attività di psicoterapia a favore della figlia ”, ritenendo, dunque, “…opportuno sottoporre alla succitata Per_3 visita la figlia e quindi ottenere una previsione di trattamento e un preventivo di spesa dal suddetto Professionista, sicuramente di elevatissimo standard tecnico e morale.
Ove mancasse il consenso della madre circa tale percorso, e l' dovesse ritenere necessario intraprendere da subito un CP_1 nuovo percorso psicoterapeutico, il sig. ormula istanza Pt_2 affinché sia indicato come professionista uno psicoterapeuta infantile esperto, magari designandolo tra quelli iscritti nell'elenco dei CTU, con suddivisione delle relative spese al 50%.tra i genitori stessi.”; rilevato che con le note di trattazione scritta per la fissata udienza del 18.2.2025 la deduceva che “…si Pt_1 concorda che la figlia faccia un primo incontro con il Prof. subordinando l'accettazione della Per_3 Per_4 ricorrente all'indicazione da parte del sig. ei costi di ogni appuntamento e indicazione di un altro nominativo Pt_2 alternativo al medesimo, con preferenza per una ubicazione più vicina (indicandone sempre i costi).”; ritenuto, pertanto, fermo quanto già disposto da questo Giudice sul percorso di sostegno psicologico per la figlia minore, che non vi siano ulteriori provvedimenti da assumere, ben potendo le parti le parti rivolgersi ad altri centri anche privati;
visto l'accordo raggiunto sul punto tra le parti,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 3, dichiara non luogo a provvedere.”.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa al G.I. in quanto condivisibile.
Deve, poi, dichiararsi inammissibile, in quanto depositata tardivamente ed al di fuori del contraddittorio, la documentazione non già in atti allegata con le memorie conclusionali, nonchè la memoria depositata il
26.5.2025 dal resistente, in quanto non prevista normativamente.
Nel merito, quanto alla domanda di separazione, si rileva che il contegno processuale delle parti e la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
In ordine alla domanda di addebito svolta dalla moglie, si osserva che la stessa descriveva nel ricorso le condotte del coniuge , quali cause della crisi matrimoniale, come segue: “…trascorsi i primi anni di felice convivenza, il Sig. a cominciato ad avere atteggiamenti sempre più irrispettosi nei riguardi della Pt_2
moglie, trattandola male e usando toni aggressivi anche in presenza dei tre figli e nei loro confronti, denigrandola costantemente con frasi del tipo “tu non vali nulla, senza di me non sei capace a fare niente, senza di me sei nullità”;
- invero da diverso tempo la ricorrente deve ormai subire continue umiliazioni per il comportamento del marito che non la rispetta, si impone con improvvisi scatti di ira, la sottomette psicologicamente e non accettando che la moglie voglia separarsi, disinteressandosi delle esigenze della moglie e dei figli senza fornire alcuna giustificazione e contravvenendo costantemente ai doveri di collaborazione e reciproca assistenza;
… recentemente il comportamento del marito è in tal senso, come già detto, peggiorato, fino a comprendere atti di aggressività psicologica e fisica nei confronti della moglie e degli stessi figli, con un crescendo di aggressività che ha prodotto diversi episodi importanti e che per non tediare il Giudicante si riporta solo l'ultimo avvenuto in data 9.1.2022, tale da spingere la ricorrente a non poter tollerare oltre e a decidere di allontanarsi dalla casa coniugale insieme ai tre figli, senza farvi ritorno;
- in particolare, il 9 gennaio 2022 il figlio minore era in camera sua, posta al piano superiore Persona_2
dell'appartamento, quando veniva chiamato dalla madre per cenare, il figlio rispondeva un po scocciato alla chiamata e all'improvviso il padre si è avventato su di lui stringendogli la gola, per nulla intenzionato a lasciarlo respirare, fino quasi a farlo cadere dalle scale a testa indietro, finché le urla della madre dirette al marito per tentare di lasciarlo andare non hanno fatto intervenire il figlio maggiore che lo Persona_1
ha tirato via, permettendo al fratello di liberarsi;
”.
Ebbene, il Collegio rileva in parte la genericità delle asserite violenze psicologiche e fisiche asseritamente subite dal nucleo familiare, come descritte dalla ricorrente, ed in parte l'assenza di prova delle stesse (la ntendeva infatti provare a mezzo deposizione testimoniale de relato una condotta violenta del Pt_1 coniuge che sarebbe stata perpetrata ai suoi danni nell'estate del 2019, quando lo stesso l'avrebbe morsa al seno durante una lite, ma la teste , collega della ricorrente e che vide personalmente la Testimone_1
ferita, dichiarava che la odierna ricorrente le aveva riferito che detta lesione era stata causata dal coniuge durante un rapporto sessuale. Tanto basta, a parere di questo Collegio, per mettere in discussione la dinamica dell'evento come dedotta dalla peraltro solo nelle memorie istruttorie. Pt_1
Ciò premesso, la domanda di addebito deve essere rigettata.
Inammissibile, poi, è da ritenersi la eccepita questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Pt_2
(“… la contrarietà alla Costituzione dell'art 37 del Decreto Legislativo n. 71 del 3/2/2011 nella parte in cui non prevede che l'assunzione degli atti istruttori delegati debba avvenire previa comunicazione -della data di espletamento e del luogo come lo stesso si terrà- ai procuratori delle parti costituite almeno 30 gg prima ovvero, altro numero idoneo di giorni, per consentire il diritto degli stessi di intervenire e partecipare all'assunzione degli atti istruttori medesimi a garanzia del diritto alla difesa , con particolare violazione degli artt. 24 (violazione del diritto alla difesa) e art 111 (violazione del diritto al contraddittorio) . Pertanto, eccepisce la nullità degli atti istruttori espletati in data 22 .01.2024 relativi alla deposizione del teste
[...] chiedendone lo stralcio.”, cfr. verbale di udienza del 26.6.2024), in quanto irrilevante, visto quanto Tes_2
appena esposto circa la istruttoria svolta ed il suo esito.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita della sola figlia minore – essendo gli Per_3
altri due figli divenuti nel frattempo maggiorenni – ritiene questo Collegio di confermare quanto statuito in sede presidenziale, che si ritiene condivisibile in vista della necessità di tutelare la stabilità quotidiana della figlia e quella di tutelare, altresì, il rapporto con il genitore non convivente, viste peraltro anche le conclusioni delle parti sul punto sopra indicate.
Considerato, poi, il collocamento della figlia minore presso la madre, nonché la convivenza dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti con la madre (circostanze che risultano dagli atti di entrambe le parti), può essere confermata anche l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Quanto agli aspetti economici, oltre a quanto già esposto in sede presidenziale, si osserva che la Pt_1
che, come detto, vive nella casa coniugale di proprietà del marito e non più gravata da mutuo, corrisponde il 50% della rata del mutuo della casa intestata al figlio maggiore ed il coniuge l'altra metà Persona_1
(circostanza dedotta e non contestata), percependo un reddito da lavoratrice dipendente di euro 2.100,00 netti al mese su 12 mensilità (cfr. modello 730/2023, in atti), mentre il ive presso la casa dei propri Pt_2 genitori (come dedotto e non contestato).
Non vi sono elementi dai quali poter dedurre che il resistente abbia una differente capacità economica rispetto a quella già accertata in sede presidenziale e tale da determinare uno squilibrio economico tra le parti che consenta di accogliere la domanda di assegno di mantenimento per la moglie, istanza che, pertanto, si ritiene di dover rigettare, dovendosi anche attribuire rilievo all'assegnazione della casa coniugale, che indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico per il coniuge assegnatario non proprietario e si traduce in un pregiudizio economico per l'altro coniuge, che vede temporaneamente perduta la facoltà di disporre di un proprio bene (cfr., Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27599 del 21/09/2022).
Quanto, poi, all'assegno di mantenimento per i figli, anche valutato il fatto che il on corrisponde Pt_2
più l'intera quota del mutuo della casa di proprietà del figlio, ritiene questo Collegio di disporre che, a far data dalla presente sentenza, il resistente versi alla ricorrente per i figli la somma di euro 1.000,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi da parte del ntro il g. 5 di ogni mese alla a mezzo bonifico Pt_2 Pt_1 bancario, oltre alla corresponsione da parte del resistente del 50% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale.
Va rigettata, infine, la domanda di parte resistente alla condanna di controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone i relativi presupposti.
Le spese di lite, in vista della natura della causa di separazione e della reciproca parziale soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda da intendersi rigettata:
- dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 29.8.2000;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ( atto n. 00965, parte 2, serie A01, anno 2000); Parte_4
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità Per_3
genitoriale circa le questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla a casa coniugale sita in Roma alla via Tespi n. 232, Scala A, interno 5; Pt_1
- determina, a decorrere dalla presente sentenza, a carico del n assegno di mantenimento per i Pt_2
figli pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi da parte del mezzo bonifico Pt_2
bancario alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione da parte del el 50% Pt_1 Pt_2
delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo vigente presso questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 14.7.2025
IL GIUDICE REL IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Daniele Bravi)