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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'Urso Giacinto
ATTORE
E
(c.f.: ) e (c.f.: CP_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Di Iacovo Pasquale C.F._3
CONVENUTI
E
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 CodiceFiscale_4
D'Urso Giacinto
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: recesso
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 24 giugno 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Va premessa qualche considerazione in merito alla qualificazione della domanda avanzata da parte attrice.
In particolare, giova ricordare che la Suprema Corte a Sezioni U nite - S.U. 553 del
2009 - ribadito il principio secondo cui "il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento gravemente colpevole,... e quindi imputabile (ex art. 1218 c.c., e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.) della controparte, avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale.." e che ".. la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi polifoni aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale, forfetaria del risarcimento del danno, con conseguente necessità per il giudice di indagare se ed a chi spetti il diritto di recesso, valutando comparativamente il comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto..", ha affermato che "le domande di risoluzione e di recesso.. non hanno, in realtà, al di là di aspetti formalistico/speculativi, autonoma rilevanza giuridica sostanziale: una domanda (principale) di risoluzione legale, correlata ad una richiesta risarcitoria contenuta nei limiti della caparra... non è altro che una domanda di accertamento dell'avvenuto recesso (e della conseguente risoluzione legale del contratto).. essendo il recesso un'altra forma di risoluzione ex lege..." ed evidenziato che una delle ragioni per cui "non è possibile trasformare l'azione di risoluzione avente natura costitutiva in azione di recesso nel corso del giudizio è che lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra" così come non è possibile trasformare "l'azione di risoluzione
"dichiarativa" in domanda giudiziale di recesso poiché, pur partecipando della stessa natura strutturale.. la trasformazi one dell'una nell'altra comporterebbe l'inconveniente di cui al punto che precede..".
In altre parole, sussiste una incompatibilità tra il rimedio previsto dall'art. 1385
c.c. – recesso e ritenzione della caparra - e quello stabilito in via generale per l'ipotesi di inadempimento contrattuale dall'art. 1453 c.c. – risoluzione e risarcimento del danno, non tanto per un a differenza ontologica tra la fattispecie del recesso e quella della risoluzione, che va esclusa, quanto per una incompatibilità logica tra il rimedio della ritenzione della caparra confirmatoria e
Pagina 2 di 6 quello del risarcimento integrale del danno, in considerazione della funzione della caparra di definizione anticipata e forfetaria del danno da inadempimento.
Tale funzione della caparra verrebbe meno se fosse consentito alla parte adempiente di richiedere congiuntamente la ritenzione della caparra e il risarcimento del danno.
Ciò premesso, deve essere quindi accertato quale sia il rimedio effettivamente invocato nel caso di specie.
Dalla lettura del ricorso introduttivo la domanda di parte attrice è configurabile nella fattispecie di cui all'art. 1385 c.c.
Ed invero chiedeva dichiararsi la legittimità del proprio recesso Parte_1 dal contratto preliminare ed il suo diritto di ri tenere la caparra ricevuta, ammontante a € 25.000,00; chiedeva inoltre la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile.
Orbene la giurisprudenza ut supra citata (cfr. Cass. s.u. 553/2009) ricostruisce il diritto di recesso come una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone pur sempre l'inadempimento gravemente colpevole e quindi imputabile
(ex artt. 1218 e 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.) della controparte.
Va dunque riconosciuta una sostanziale identità d i effetti tra una domanda di risoluzione legale, correlata ad una richiesta risarcitoria contenuta nei limiti della caparra, e una domanda di accertamento dell'avvenuto recesso (e della conseguente risoluzione legale del contratto), accompagnata sempre all a richiesta di ritenzione della caparra (o di restituzione del doppio della caparra versata), dovendosi ritenere che – al di là di aspetti formali – il recesso altro non è che un'altra forma di risoluzione ex lege.
In effetti, una volta ricostruita la doma nda di recesso come domanda di accertamento della risoluzione stragiudiziale, fondata sul medesimo presupposto di fatto (inadempimento grave ed imputabile) della domanda di risoluzione giudiziale, la differenza tra il binomio risoluzione -risarcimento integrale del danno ed il binomio recesso-restituzione della caparra si apprezza esclusivamente sul piano degli effetti riparatori.
Dalle considerazioni appena svolte discende:
1) che la domanda proposta dal va certamente qualificata come azione di Pt_1 accertamento della legittimità del recesso, avendo il predetto attore limitato la richiesta di riparazione delle conseguenze derivanti dallo scioglimento del vincolo nella misura della caparra;
Pagina 3 di 6 2) che dovrà in questa sede verificarsi esclusivamente l'esistenz a del dedotto inadempimento colpevole e la sua gravità, secondo il criterio oggettivo della rilevanza della prestazione inadempiuta nel quadro dell'economia generale del negozio e secondo i criteri soggettivi rilevabili tramite una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto adempimento.
Orbene deve dirsi sicuramente accertato l'inadempimento dei convenuti alla stipula del contratto definitivo di acquisto.
L'obbligazione trova fonte nella scrittura privata del 05 aprile 2013 ed in particolare, quanto al pagamento della somma di euro 25.000,00, si osserva che essa assolveva – per espressa previsione pattizia (“detta somma oltre che come acconto sul prezzo, viene espressamente data ed accettata a titolo di caparra confirmatoria”) – sia alla funzione di anticipazione del prezzo, sia a quella di rafforzamento e garanzia dell'obbligazione.
Ne deriva che la somma di euro 25.000,00 versata all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita deve essere interamente imputata a ti tolo di caparra confirmatoria.
Non osta a tale decisione la circostanza che la somma versata fosse contemporaneamente imputata a caparra e acconto prezzo , nella loro interezza e non necessariamente parte a caparra e p arte in conto pagamento.
Si osserva, infatti, che la caparra confirmatoria, diretta a garantire l'esecuzione del contratto, assolve una funzione di autotutela ed ha funzione di preventiva liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte sia costre tta a causa dell'inadempimento della controparte. Pertanto, in caso di esatto adempimento, la caparra confirmatoria verrà imputata in conto prezzo, mentre, nell'opposta ipotesi di inadempimento, verrà ritenuta dalla parte non inadempiente, previo esercizio del diritto di recesso, a titolo di liquidazione anticipata del danno.
Quanto all'idoneità della lettera del 20 febbraio 2017 a valere come richiesta di adempimento si osserva che essa contiene esatta e precisa indicazione del luogo della stipula del definitivo (lo studio del notaio ) , nonché della Persona_1 data e dell'ora fissate per il rogito.
I convenuti – in capo ai quali incombeva l'onere di provare il proprio adempimento
(cfr. Cass. 15677/2009; 1743/2007; 13674/2006; s.u. 13533/2001) – non hanno fornito motivazioni tali da giustificare la mancata presentazione all'appuntamento fissato per la stipula del contratto definitivo, circostanze che pertanto devono aversi per accertate.
Pagina 4 di 6 Appare chiaro che il comportamento del promitten te acquirente aveva fatto venire meno la fiducia del promittente venditore circa la volontà, o quantomeno la possibilità, del primo di adempiere ai propri impegni.
Detto inadempimento è certamente da ritenersi di non di scarsa importanza in quanto coinvolge le obbligazioni essenziali dallo stesso assunte, cioè la stipulazione entro una certa data del definitiv o.
Quanto alla esternazione dei convenuti ovvero di aver depositato istanza e di attendere la autorizzazione del giudice tutelare propedeutica all a stipula dell'atto si osserva: la lettera avanzata da parte attrice di adempimento è datata 20 febbraio
2017 nel mentre la presentazione del ricorso volto ad ottenere un provvedimento autorizzativo da parte del giudice tutelare, per come ut supra stilat o, veniva depositato in periodo successivo ovvero in data 27.07.2017 a cui faceva seguito il provvedimento favorevole del 18.10.2017. a decorrere da tale ultima data continuavano nell'atteggiamento di non stipulare il definitivo.
Devono ritenersi indi accertati i presupposti per il valido esercizio del diritto di recesso da parte del promittente venditore al quale spetta pertanto, ai sensi dell'art. 1385 comma II c.c., il diritto di ritenere la caparra ricevuta (pari ad € 25.000,00) oltre interessi legali dalla data della messa in mora , sino al soddisfo: non spetta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Atteso l'intervenuto scioglimento del contratto, spetta altresì al la Pt_1 restituzione dell'immobile oggetto della promessa di vendita.
Sulla domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti.
L'azione di esecuzione in forma specifica prevista dall'art. 2932 cc , porta ad una statuizione giudiziale che sostituisce il contratto non spontaneamente concluso al quale si erano obbligate le parti e, quindi eventualmente anche al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale, ma è comunque un'azione di adempimento di obbligazione e non un'azione reale esercitabile erga omnes sulla base della titolarità di un diritto reale.
Ciò posto si osserva che per una pronuncia di tal fatta è necessario l'inadempimento del promissario venditore che nella specie difetta in forza delle superiori argomentazioni motive.
Segue il rigetto.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'intervenuto recesso di dal contratto preliminare di Parte_1 compravendita dell'immobile sito in Corigliano Calabro, Località Fabrizio Grande, alla via Damasco 19 (annotato in catasto al foglio 81 particella 853 sub 8) stipulato in data 24.05 aprile 2013 con diritto di ritenzione della caparra di euro 25.000,00;
2) condanna i convenuti a restituire a l'immobile di cui al Parte_1 superiore punto 1;
3) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti;
4) condanna i convenuti al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 di lite che liquida in complessivi euro 259,00 per spese ed euro 3.800,00 per compenso oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge , che distrae in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese nei riguardi della residua parte processuale.
Così deciso in Castrovillari il 20 gennaio 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'Urso Giacinto
ATTORE
E
(c.f.: ) e (c.f.: CP_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Di Iacovo Pasquale C.F._3
CONVENUTI
E
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 CodiceFiscale_4
D'Urso Giacinto
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: recesso
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 24 giugno 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Va premessa qualche considerazione in merito alla qualificazione della domanda avanzata da parte attrice.
In particolare, giova ricordare che la Suprema Corte a Sezioni U nite - S.U. 553 del
2009 - ribadito il principio secondo cui "il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento gravemente colpevole,... e quindi imputabile (ex art. 1218 c.c., e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.) della controparte, avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale.." e che ".. la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi polifoni aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale, forfetaria del risarcimento del danno, con conseguente necessità per il giudice di indagare se ed a chi spetti il diritto di recesso, valutando comparativamente il comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto..", ha affermato che "le domande di risoluzione e di recesso.. non hanno, in realtà, al di là di aspetti formalistico/speculativi, autonoma rilevanza giuridica sostanziale: una domanda (principale) di risoluzione legale, correlata ad una richiesta risarcitoria contenuta nei limiti della caparra... non è altro che una domanda di accertamento dell'avvenuto recesso (e della conseguente risoluzione legale del contratto).. essendo il recesso un'altra forma di risoluzione ex lege..." ed evidenziato che una delle ragioni per cui "non è possibile trasformare l'azione di risoluzione avente natura costitutiva in azione di recesso nel corso del giudizio è che lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra" così come non è possibile trasformare "l'azione di risoluzione
"dichiarativa" in domanda giudiziale di recesso poiché, pur partecipando della stessa natura strutturale.. la trasformazi one dell'una nell'altra comporterebbe l'inconveniente di cui al punto che precede..".
In altre parole, sussiste una incompatibilità tra il rimedio previsto dall'art. 1385
c.c. – recesso e ritenzione della caparra - e quello stabilito in via generale per l'ipotesi di inadempimento contrattuale dall'art. 1453 c.c. – risoluzione e risarcimento del danno, non tanto per un a differenza ontologica tra la fattispecie del recesso e quella della risoluzione, che va esclusa, quanto per una incompatibilità logica tra il rimedio della ritenzione della caparra confirmatoria e
Pagina 2 di 6 quello del risarcimento integrale del danno, in considerazione della funzione della caparra di definizione anticipata e forfetaria del danno da inadempimento.
Tale funzione della caparra verrebbe meno se fosse consentito alla parte adempiente di richiedere congiuntamente la ritenzione della caparra e il risarcimento del danno.
Ciò premesso, deve essere quindi accertato quale sia il rimedio effettivamente invocato nel caso di specie.
Dalla lettura del ricorso introduttivo la domanda di parte attrice è configurabile nella fattispecie di cui all'art. 1385 c.c.
Ed invero chiedeva dichiararsi la legittimità del proprio recesso Parte_1 dal contratto preliminare ed il suo diritto di ri tenere la caparra ricevuta, ammontante a € 25.000,00; chiedeva inoltre la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile.
Orbene la giurisprudenza ut supra citata (cfr. Cass. s.u. 553/2009) ricostruisce il diritto di recesso come una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone pur sempre l'inadempimento gravemente colpevole e quindi imputabile
(ex artt. 1218 e 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.) della controparte.
Va dunque riconosciuta una sostanziale identità d i effetti tra una domanda di risoluzione legale, correlata ad una richiesta risarcitoria contenuta nei limiti della caparra, e una domanda di accertamento dell'avvenuto recesso (e della conseguente risoluzione legale del contratto), accompagnata sempre all a richiesta di ritenzione della caparra (o di restituzione del doppio della caparra versata), dovendosi ritenere che – al di là di aspetti formali – il recesso altro non è che un'altra forma di risoluzione ex lege.
In effetti, una volta ricostruita la doma nda di recesso come domanda di accertamento della risoluzione stragiudiziale, fondata sul medesimo presupposto di fatto (inadempimento grave ed imputabile) della domanda di risoluzione giudiziale, la differenza tra il binomio risoluzione -risarcimento integrale del danno ed il binomio recesso-restituzione della caparra si apprezza esclusivamente sul piano degli effetti riparatori.
Dalle considerazioni appena svolte discende:
1) che la domanda proposta dal va certamente qualificata come azione di Pt_1 accertamento della legittimità del recesso, avendo il predetto attore limitato la richiesta di riparazione delle conseguenze derivanti dallo scioglimento del vincolo nella misura della caparra;
Pagina 3 di 6 2) che dovrà in questa sede verificarsi esclusivamente l'esistenz a del dedotto inadempimento colpevole e la sua gravità, secondo il criterio oggettivo della rilevanza della prestazione inadempiuta nel quadro dell'economia generale del negozio e secondo i criteri soggettivi rilevabili tramite una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto adempimento.
Orbene deve dirsi sicuramente accertato l'inadempimento dei convenuti alla stipula del contratto definitivo di acquisto.
L'obbligazione trova fonte nella scrittura privata del 05 aprile 2013 ed in particolare, quanto al pagamento della somma di euro 25.000,00, si osserva che essa assolveva – per espressa previsione pattizia (“detta somma oltre che come acconto sul prezzo, viene espressamente data ed accettata a titolo di caparra confirmatoria”) – sia alla funzione di anticipazione del prezzo, sia a quella di rafforzamento e garanzia dell'obbligazione.
Ne deriva che la somma di euro 25.000,00 versata all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita deve essere interamente imputata a ti tolo di caparra confirmatoria.
Non osta a tale decisione la circostanza che la somma versata fosse contemporaneamente imputata a caparra e acconto prezzo , nella loro interezza e non necessariamente parte a caparra e p arte in conto pagamento.
Si osserva, infatti, che la caparra confirmatoria, diretta a garantire l'esecuzione del contratto, assolve una funzione di autotutela ed ha funzione di preventiva liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte sia costre tta a causa dell'inadempimento della controparte. Pertanto, in caso di esatto adempimento, la caparra confirmatoria verrà imputata in conto prezzo, mentre, nell'opposta ipotesi di inadempimento, verrà ritenuta dalla parte non inadempiente, previo esercizio del diritto di recesso, a titolo di liquidazione anticipata del danno.
Quanto all'idoneità della lettera del 20 febbraio 2017 a valere come richiesta di adempimento si osserva che essa contiene esatta e precisa indicazione del luogo della stipula del definitivo (lo studio del notaio ) , nonché della Persona_1 data e dell'ora fissate per il rogito.
I convenuti – in capo ai quali incombeva l'onere di provare il proprio adempimento
(cfr. Cass. 15677/2009; 1743/2007; 13674/2006; s.u. 13533/2001) – non hanno fornito motivazioni tali da giustificare la mancata presentazione all'appuntamento fissato per la stipula del contratto definitivo, circostanze che pertanto devono aversi per accertate.
Pagina 4 di 6 Appare chiaro che il comportamento del promitten te acquirente aveva fatto venire meno la fiducia del promittente venditore circa la volontà, o quantomeno la possibilità, del primo di adempiere ai propri impegni.
Detto inadempimento è certamente da ritenersi di non di scarsa importanza in quanto coinvolge le obbligazioni essenziali dallo stesso assunte, cioè la stipulazione entro una certa data del definitiv o.
Quanto alla esternazione dei convenuti ovvero di aver depositato istanza e di attendere la autorizzazione del giudice tutelare propedeutica all a stipula dell'atto si osserva: la lettera avanzata da parte attrice di adempimento è datata 20 febbraio
2017 nel mentre la presentazione del ricorso volto ad ottenere un provvedimento autorizzativo da parte del giudice tutelare, per come ut supra stilat o, veniva depositato in periodo successivo ovvero in data 27.07.2017 a cui faceva seguito il provvedimento favorevole del 18.10.2017. a decorrere da tale ultima data continuavano nell'atteggiamento di non stipulare il definitivo.
Devono ritenersi indi accertati i presupposti per il valido esercizio del diritto di recesso da parte del promittente venditore al quale spetta pertanto, ai sensi dell'art. 1385 comma II c.c., il diritto di ritenere la caparra ricevuta (pari ad € 25.000,00) oltre interessi legali dalla data della messa in mora , sino al soddisfo: non spetta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Atteso l'intervenuto scioglimento del contratto, spetta altresì al la Pt_1 restituzione dell'immobile oggetto della promessa di vendita.
Sulla domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti.
L'azione di esecuzione in forma specifica prevista dall'art. 2932 cc , porta ad una statuizione giudiziale che sostituisce il contratto non spontaneamente concluso al quale si erano obbligate le parti e, quindi eventualmente anche al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale, ma è comunque un'azione di adempimento di obbligazione e non un'azione reale esercitabile erga omnes sulla base della titolarità di un diritto reale.
Ciò posto si osserva che per una pronuncia di tal fatta è necessario l'inadempimento del promissario venditore che nella specie difetta in forza delle superiori argomentazioni motive.
Segue il rigetto.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'intervenuto recesso di dal contratto preliminare di Parte_1 compravendita dell'immobile sito in Corigliano Calabro, Località Fabrizio Grande, alla via Damasco 19 (annotato in catasto al foglio 81 particella 853 sub 8) stipulato in data 24.05 aprile 2013 con diritto di ritenzione della caparra di euro 25.000,00;
2) condanna i convenuti a restituire a l'immobile di cui al Parte_1 superiore punto 1;
3) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti;
4) condanna i convenuti al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 di lite che liquida in complessivi euro 259,00 per spese ed euro 3.800,00 per compenso oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge , che distrae in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese nei riguardi della residua parte processuale.
Così deciso in Castrovillari il 20 gennaio 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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