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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2734 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. SPADINI AUGUSTO
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. con contestuale domanda cautelare – poi oggetto di rinuncia – ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento ex art. 5, l. 222/1984.
A sostegno delle proprie ragioni, ha affermato di aver presentato domanda amministrativa in data 25.01.2024 al fine di ottenere la suddetta prestazione, di essere stato sottoposto a rituale visita medica per la verifica dei presupposti per l'erogazione dell'assegno e di non aver mai ricevuto comunicazione dei relativi risultati. CP_ Ha esposto che in data 17.06.2024 aveva rigettato la sua domanda, in ragione del fatto che la prestazione fosse “già in vigore”. CP_ Da ciò ha desunto: da un lato, la conferma da parte dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento in contesa;
e, dall'altro, la sussistenza di una contraddizione nella condotta dell'istituto, che, in realtà, non stava erogando la menzionata prestazione. Ha prodotto i cedolini pensionistici degli ultimi 12 mesi, a conferma del mancato versamento della somma aggiuntiva richiesta in questa sede. CP_ Si è costituito preliminarmente eccependo l'improcedibilità della domanda del ricorrente per mancata proposizione del ricorso amministrativo nei confronti del rigetto della domanda amministrativa.
Nel merito, ha sostenuto che il ricorrente non fosse beneficiario di pensione ordinaria ai sensi dell'art. 2, l. 222/1984, bensì titolare di pensione per causa di servizio ex art. 12, l. 830/1961, in quanto iscritto al Fondo speciale di Previdenza degli Autoferrotranvieri;
ciò – in tesi – escludeva l'applicabilità della disciplina generale di cui alla l. 222/1984, ivi compreso l'art. 5.
Ha precisato, poi, che la domanda presentata dal ricorrente in data 25.01.2024 non aveva ad oggetto l'assegno di accompagnamento ex art. 5, l. 222/1984, bensì la pensione ordinaria di inabilità prevista dall'art. 2 della medesima legge. Correttamente, pertanto, era stata rigettata, in quanto il ricorrente risultava già beneficiario della pensione prevista dalla normativa speciale di riferimento.
Secondo parte resistente, infine, difettava anche il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento per cui è causa, in virtù delle risultanze del procedimento per ATP iscritto al n. R.G. 970/2024, richiesto dallo stesso ricorrente ed esitato nell'accertamento – già omologato con decreto di questo Tribunale – di un'invalidità pari al
90%.
***
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte, che assorbono tutte le ulteriori questioni esposte da parte resistente.
Preliminarmente si osserva che – contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo del CP_ giudizio – da parte di non vi è stato alcun riconoscimento della prestazione richiesta, mediante il rigetto con motivazione “prestazione già in vigore”. Invero, dalla mera lettura del provvedimento di rigetto allegato sub doc. 2 dal si evince che vi è stata una “Reiezione Pt_1 domanda di Pensione ordinaria di inabilità nella gestione Fondi speciali e nel fondo
Trasporti”. Anche ammettendo che l'istituto possa aver travisato il contenuto della domanda n. 9026000145547 (doc. 3 allegato al ricorso) – nella quale, in nota, era stata effettivamente inserita la dicitura “VALUTAZIONE SOLO ACCOMPAGNAMENTO – GIA' TITOLARE DI
2 PENSIONE INABILITA' ” – ciò non implicherebbe alcun riconoscimento del diritto all'assegno di cui all'art. 5 l. 222/84, che non è stato effettuato, neppure implicitamente, con il citato provvedimento.
Tanto premesso, dal cassetto previdenziale del (doc. 1 di parte resistente) risulta la Pt_1 regolare erogazione della pensione di categoria 051/ET, ossia quella riconosciuta al personale dipendente da pubblici esercizi di trasporto, con decorrenza da maggio del 1999.
Nel corso del procedimento tale circostanza è stata oggetto di contestazioni, da parte del ricorrente, che ha evidenziato di aver formulato diverse istanze per il riconoscimento della CP_ pensione di cui alla l. 222/84 e che tali istanze erano state originariamente accolte da come confermato dal fatto che solo con sentenza del Tribunale di Roma datata 29.10.2003 era stato riconosciuto il proprio diritto alla prestazione ex lege 830/1961. Dunque, dal 1999 al
2003, il beneficio riconosciuto era certamente quello della l. 222/84.
L'assunto non può essere condiviso e comunque la circostanza esposta non sarebbe rilevante ai fini della decisione.
Invero, dalla documentazione in atti e da quella acquisita a seguito di approfondimenti CP_ istruttori ex art. 421 c.p.c., è emersa la fondatezza di quanto sostenuto dall' circa l'attuale pensione in godimento al Pt_1
Il riferimento è, nello specifico:
- ai cedolini di cui al doc. 4 allegato al ricorso, nei quali la prestazione in pagamento viene qualificata “IET PENSIONE DI INABILITA'”, codice pacificamente attribuito alla pensione di cui alla l. 830/61; CP_
- al provvedimento di riliquidazione della pensione n. 525682 emesso dall' di Roma in data 9.06.2003, nel quale vi è un espresso riferimento al “FONDO di PREVIDENZA Addetti ai Pubblici Servizi di Trasporto”;
- alla sentenza n. 25333/2003 emessa dal Tribunale di Roma in data 29.10.2003 e passata in giudicato tra le parti, nella quale è stato espressamente riconosciuto “il diritto di parte ricorrente alla prestazione prevista dall'art. 12 della legge n. 830/61 dall'1/05/1999”;
- al provvedimento di liquidazione della pensione di inabilità, categoria ET n. 527174, CP_ emesso dall' di Roma in data 23.05.2005, nel quale vi è nuovamente un espresso riferimento al “FONDO di PREVIDENZA Addetti ai Pubblici Servizi di Trasporto”;
- alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 272/2024, nell'ambito della quale è stato chiarito che il è destinatario della pensione di cui all'art. 12, lett. a) l. 830/61. Pt_1
3 Tale ultimo provvedimento, sebbene non passato in giudicato tra le parti, può comunque essere valorizzato come elemento probatorio di particolare rilievo, considerando che la Corte si è pronunciata all'esito di puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento e sulla base di specifici documenti versati in atti.
Nella stessa sentenza la Corte ha anche preso posizione in ordine alla dichiarazione resa il CP_ 24.06.2020 dal Direttore Provinciale dell' di Brescia, acquisita anche in questo giudizio,
e con la quale sarebbe stata riconosciuta natura di prestazione ex l. 222/84 alla pensione del
Cori. Le considerazioni svolte in sentenza sul punto non possono che essere condivise: “Non
è idonea a modificare tale conclusione neppure la dichiarazione del direttore provinciale CP_ dell' di Brescia, allegata al ricorso di primo grado, ove si afferma che l'appellante risulta titolare di pensione ex art. 2 L. 222/1984 (v. doc. n. 7 allegato al ricorso). Con tale dichiarazione, peraltro resa, per quanto pacifico in giudizio, in un clima di tensione creatosi all'interno dell'ufficio a seguito delle plurime richieste del ricorrente (v. relazione istruttoria CP_ dell' , il direttore dell'ufficio si è limitato a richiamare, in maniera non corretta, e certo non vincolante nel presente giudizio, la disciplina previdenziale della pensione in godimento al ricorrente;
vi è da dire, peraltro, che nella suddetta dichiarazione la pensione erogata CP_ all'appellante è stata identificata dal direttore dell'ufficio come pensione n. 00527174
Cat. ET, categoria che corrisponde in maniera inequivocabile alla pensione del personale dei servizi di trasporto pubblici, come specificato nell'estratto conto contributivo dell'appellante CP_ prodotto dall' .
Anche ammettendo che dal 1999 al 2003 fosse stata riconosciuta altra prestazione (la quale, peraltro, ben potrebbe essere stata comunque a carico del Fondo speciale e non coincidere con quella di cui all'art. 2 l. 222/84, in assenza di elementi in tal senso), è documentale che a seguito della citata sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato in un giudizio instaurato dallo stesso ricorrente, quest'ultimo abbia beneficiato della pensione ex l. 830/61.
Dunque, attualmente - non essendo emerse ulteriori modifiche successive quanto al Fondo sul quale incide il trattamento goduto - deve certamente escludersi che il sia destinatario Pt_1 della pensione di cui all'art. 2 l. 222/84, presupposto necessario per l'assegno di cui all'art. 5 della medesima legge.
In ordine a quest'ultimo aspetto si precisa:
- che l'art. 5 cit. prevede che l'assegno sia riconosciuto ai “pensionati per inabilità”;
- che tale riferimento deve intendersi ai destinatari della “pensione ordinaria di inabilità” di cui all'art. 2, trattandosi di disposizioni contenute nel medesimo testo normativo;
4 - che l'inabilità di cui all'art. 2 cit. è riconosciuta in presenza di presupposti diversi rispetto a quelli di cui all'art. 12 lett. a) l. 830/61;
- che, in particolare, l'art. 2 prevede che si considera inabile al lavoro “l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità…il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- che, invece, l'art. 12 lett. a), prevede che gli iscritti al fondo speciale possano essere collocati in pensione per invalidità “se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti”;
- che, pertanto, non vi è alcuna possibilità di considerare sovrapponibili le due situazioni di invalidità, disciplinate rispettivamente dagli artt. 2 e 12 cit., con conseguente esclusione dell'applicabilità, anche in forma analogica, dell'art. 5 ai pensionati ex l. 830/61.
Per tutti i motivi esposti, le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
L'oggettiva complessità della ricostruzione dei rapporti tra le parti e la condotta processuale di parte ricorrente, nell'ambito del giudizio cautelare, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 10/07/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. SPADINI AUGUSTO
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. con contestuale domanda cautelare – poi oggetto di rinuncia – ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento ex art. 5, l. 222/1984.
A sostegno delle proprie ragioni, ha affermato di aver presentato domanda amministrativa in data 25.01.2024 al fine di ottenere la suddetta prestazione, di essere stato sottoposto a rituale visita medica per la verifica dei presupposti per l'erogazione dell'assegno e di non aver mai ricevuto comunicazione dei relativi risultati. CP_ Ha esposto che in data 17.06.2024 aveva rigettato la sua domanda, in ragione del fatto che la prestazione fosse “già in vigore”. CP_ Da ciò ha desunto: da un lato, la conferma da parte dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento in contesa;
e, dall'altro, la sussistenza di una contraddizione nella condotta dell'istituto, che, in realtà, non stava erogando la menzionata prestazione. Ha prodotto i cedolini pensionistici degli ultimi 12 mesi, a conferma del mancato versamento della somma aggiuntiva richiesta in questa sede. CP_ Si è costituito preliminarmente eccependo l'improcedibilità della domanda del ricorrente per mancata proposizione del ricorso amministrativo nei confronti del rigetto della domanda amministrativa.
Nel merito, ha sostenuto che il ricorrente non fosse beneficiario di pensione ordinaria ai sensi dell'art. 2, l. 222/1984, bensì titolare di pensione per causa di servizio ex art. 12, l. 830/1961, in quanto iscritto al Fondo speciale di Previdenza degli Autoferrotranvieri;
ciò – in tesi – escludeva l'applicabilità della disciplina generale di cui alla l. 222/1984, ivi compreso l'art. 5.
Ha precisato, poi, che la domanda presentata dal ricorrente in data 25.01.2024 non aveva ad oggetto l'assegno di accompagnamento ex art. 5, l. 222/1984, bensì la pensione ordinaria di inabilità prevista dall'art. 2 della medesima legge. Correttamente, pertanto, era stata rigettata, in quanto il ricorrente risultava già beneficiario della pensione prevista dalla normativa speciale di riferimento.
Secondo parte resistente, infine, difettava anche il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento per cui è causa, in virtù delle risultanze del procedimento per ATP iscritto al n. R.G. 970/2024, richiesto dallo stesso ricorrente ed esitato nell'accertamento – già omologato con decreto di questo Tribunale – di un'invalidità pari al
90%.
***
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte, che assorbono tutte le ulteriori questioni esposte da parte resistente.
Preliminarmente si osserva che – contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo del CP_ giudizio – da parte di non vi è stato alcun riconoscimento della prestazione richiesta, mediante il rigetto con motivazione “prestazione già in vigore”. Invero, dalla mera lettura del provvedimento di rigetto allegato sub doc. 2 dal si evince che vi è stata una “Reiezione Pt_1 domanda di Pensione ordinaria di inabilità nella gestione Fondi speciali e nel fondo
Trasporti”. Anche ammettendo che l'istituto possa aver travisato il contenuto della domanda n. 9026000145547 (doc. 3 allegato al ricorso) – nella quale, in nota, era stata effettivamente inserita la dicitura “VALUTAZIONE SOLO ACCOMPAGNAMENTO – GIA' TITOLARE DI
2 PENSIONE INABILITA' ” – ciò non implicherebbe alcun riconoscimento del diritto all'assegno di cui all'art. 5 l. 222/84, che non è stato effettuato, neppure implicitamente, con il citato provvedimento.
Tanto premesso, dal cassetto previdenziale del (doc. 1 di parte resistente) risulta la Pt_1 regolare erogazione della pensione di categoria 051/ET, ossia quella riconosciuta al personale dipendente da pubblici esercizi di trasporto, con decorrenza da maggio del 1999.
Nel corso del procedimento tale circostanza è stata oggetto di contestazioni, da parte del ricorrente, che ha evidenziato di aver formulato diverse istanze per il riconoscimento della CP_ pensione di cui alla l. 222/84 e che tali istanze erano state originariamente accolte da come confermato dal fatto che solo con sentenza del Tribunale di Roma datata 29.10.2003 era stato riconosciuto il proprio diritto alla prestazione ex lege 830/1961. Dunque, dal 1999 al
2003, il beneficio riconosciuto era certamente quello della l. 222/84.
L'assunto non può essere condiviso e comunque la circostanza esposta non sarebbe rilevante ai fini della decisione.
Invero, dalla documentazione in atti e da quella acquisita a seguito di approfondimenti CP_ istruttori ex art. 421 c.p.c., è emersa la fondatezza di quanto sostenuto dall' circa l'attuale pensione in godimento al Pt_1
Il riferimento è, nello specifico:
- ai cedolini di cui al doc. 4 allegato al ricorso, nei quali la prestazione in pagamento viene qualificata “IET PENSIONE DI INABILITA'”, codice pacificamente attribuito alla pensione di cui alla l. 830/61; CP_
- al provvedimento di riliquidazione della pensione n. 525682 emesso dall' di Roma in data 9.06.2003, nel quale vi è un espresso riferimento al “FONDO di PREVIDENZA Addetti ai Pubblici Servizi di Trasporto”;
- alla sentenza n. 25333/2003 emessa dal Tribunale di Roma in data 29.10.2003 e passata in giudicato tra le parti, nella quale è stato espressamente riconosciuto “il diritto di parte ricorrente alla prestazione prevista dall'art. 12 della legge n. 830/61 dall'1/05/1999”;
- al provvedimento di liquidazione della pensione di inabilità, categoria ET n. 527174, CP_ emesso dall' di Roma in data 23.05.2005, nel quale vi è nuovamente un espresso riferimento al “FONDO di PREVIDENZA Addetti ai Pubblici Servizi di Trasporto”;
- alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 272/2024, nell'ambito della quale è stato chiarito che il è destinatario della pensione di cui all'art. 12, lett. a) l. 830/61. Pt_1
3 Tale ultimo provvedimento, sebbene non passato in giudicato tra le parti, può comunque essere valorizzato come elemento probatorio di particolare rilievo, considerando che la Corte si è pronunciata all'esito di puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento e sulla base di specifici documenti versati in atti.
Nella stessa sentenza la Corte ha anche preso posizione in ordine alla dichiarazione resa il CP_ 24.06.2020 dal Direttore Provinciale dell' di Brescia, acquisita anche in questo giudizio,
e con la quale sarebbe stata riconosciuta natura di prestazione ex l. 222/84 alla pensione del
Cori. Le considerazioni svolte in sentenza sul punto non possono che essere condivise: “Non
è idonea a modificare tale conclusione neppure la dichiarazione del direttore provinciale CP_ dell' di Brescia, allegata al ricorso di primo grado, ove si afferma che l'appellante risulta titolare di pensione ex art. 2 L. 222/1984 (v. doc. n. 7 allegato al ricorso). Con tale dichiarazione, peraltro resa, per quanto pacifico in giudizio, in un clima di tensione creatosi all'interno dell'ufficio a seguito delle plurime richieste del ricorrente (v. relazione istruttoria CP_ dell' , il direttore dell'ufficio si è limitato a richiamare, in maniera non corretta, e certo non vincolante nel presente giudizio, la disciplina previdenziale della pensione in godimento al ricorrente;
vi è da dire, peraltro, che nella suddetta dichiarazione la pensione erogata CP_ all'appellante è stata identificata dal direttore dell'ufficio come pensione n. 00527174
Cat. ET, categoria che corrisponde in maniera inequivocabile alla pensione del personale dei servizi di trasporto pubblici, come specificato nell'estratto conto contributivo dell'appellante CP_ prodotto dall' .
Anche ammettendo che dal 1999 al 2003 fosse stata riconosciuta altra prestazione (la quale, peraltro, ben potrebbe essere stata comunque a carico del Fondo speciale e non coincidere con quella di cui all'art. 2 l. 222/84, in assenza di elementi in tal senso), è documentale che a seguito della citata sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato in un giudizio instaurato dallo stesso ricorrente, quest'ultimo abbia beneficiato della pensione ex l. 830/61.
Dunque, attualmente - non essendo emerse ulteriori modifiche successive quanto al Fondo sul quale incide il trattamento goduto - deve certamente escludersi che il sia destinatario Pt_1 della pensione di cui all'art. 2 l. 222/84, presupposto necessario per l'assegno di cui all'art. 5 della medesima legge.
In ordine a quest'ultimo aspetto si precisa:
- che l'art. 5 cit. prevede che l'assegno sia riconosciuto ai “pensionati per inabilità”;
- che tale riferimento deve intendersi ai destinatari della “pensione ordinaria di inabilità” di cui all'art. 2, trattandosi di disposizioni contenute nel medesimo testo normativo;
4 - che l'inabilità di cui all'art. 2 cit. è riconosciuta in presenza di presupposti diversi rispetto a quelli di cui all'art. 12 lett. a) l. 830/61;
- che, in particolare, l'art. 2 prevede che si considera inabile al lavoro “l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità…il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- che, invece, l'art. 12 lett. a), prevede che gli iscritti al fondo speciale possano essere collocati in pensione per invalidità “se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti”;
- che, pertanto, non vi è alcuna possibilità di considerare sovrapponibili le due situazioni di invalidità, disciplinate rispettivamente dagli artt. 2 e 12 cit., con conseguente esclusione dell'applicabilità, anche in forma analogica, dell'art. 5 ai pensionati ex l. 830/61.
Per tutti i motivi esposti, le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
L'oggettiva complessità della ricostruzione dei rapporti tra le parti e la condotta processuale di parte ricorrente, nell'ambito del giudizio cautelare, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 10/07/2025 il Giudice del lavoro
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