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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/11/2024, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5068/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Rita Vargiu che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
Alfonso De Lauri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente presso il padre nella casa Per_1 Per_2 coniugale a lui assegnata;
frequenterà liberamente la madre;
i genitori Per_1 concorderanno i giorni in cui starà con la madre in funzione dei turni lavorativi Per_2 anche notturni della stessa, stabili di mese in mese: tendenzialmente il minore starà con la madre dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina il turno di lavoro alle 13,00 fino alla mattina seguente e poi dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina i turno di lavoro alle 7,15 fino alla mattina di due giorni dopo;
trascorrerà con ciascun Per_2 genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
tre settimane durante le vacanze estive anche non tutte consecutive, in periodi da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto di e;
quanto a la madre gli verserà la somma di € 150,00 mensili Per_1 Per_2 Per_3 ed il padre gli verserà la somma di € 250,00 mensili per il suo mantenimento ordinario;
il padre sosterrà per intero le spese straordinarie per tutti e tre i figli (comprese le spese di alloggio di ) come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà Per_3 integralmente l'assegno unico;
si impegna a cedere a la propria quota del 50 % della Parte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Scandicci, via delle Prata, 8/5 e del relativo garage accessibile al n. 8/3, a mezzo atto notarile da stipularsi entro mesi tre dalla pubblicazione della sentenza, al prezzo di € 120.000,00-
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.4.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario l'1.3.2003 a Scandicci (FI) con , dalla cui unione Parte_2
erano nati i figli , e , rispettivamente il 3.2.2005, il 25.11.2007 ed Per_3 Per_1 Per_2
il 16.7.2015, di cui il primo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Ha dedotto che il rapporto coniugale era da tempo contrassegnato da continue vessazioni da parte del marito e della sua famiglia di origine fino ad incrinarlo irreversibilmente, tanto che dal dicembre 2023 la ricorrente si era trasferita in immobile condotto in locazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al resistente, l'affido condiviso dei figli minorenni e con collocamento presso la madre, la disciplina della Per_1 Per_2
frequentazione paterna, il mantenimento diretto del figlio;
la previsione di un Per_3 contributo paterno al mantenimento dei minori e pari ad € 1.500,00 Per_1 Per_2
mensili, la partecipazione del resistente nella misura del 70% alle spese straordinarie necessarie per i figli, ed infine di un assegno separativo di € 1.000,00 in suo favore.
pagina 2 di 5 Con comparsa costitutiva ha contestato integralmente gli addebiti mossi nei Parte_2
suoi confronti, evidenziando al contrario la collaborazione prestata dai propri genitori su cui la coniuge aveva potuto fare continuo affidamento per la gestione dei figli. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento presso il padre nella casa coniugale da assegnarsi allo stesso, la regolamentazione della frequentazione materna in particolare per il più piccolo dei figli, essendo Per_3
maggiorenne e quasi diciasettenne, il mantenimento diretto di figli e la Per_1
partecipazione della ricorrente nella misura del 40% alle spese straordinarie.
Dopo un rinvio per trattative concesso all'esito del tentativo di conciliazione, all'udienza del 29.10.2024 i procuratori hanno concluso congiuntamente come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto garantiscono ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori: in particolare le parti hanno necessità di concordare di volta in volta i giorni in cui starà con la madre atteso che quest'ultima svolge attività di infermiera dipendente Per_2
con sequenze di turni anche notturni che si ripetono ogni 5 giorni e vengono solitamente stabiliti mese per mese, salvo variazioni del datore di lavoro. La frequentazione sarà attuata dalle parti in accordo fra loro, come all'attualità, tenendo conto anche dell'esigenza di non separare , contro la sua volontà, dal fratello , che in virtù dell'età viene Per_2 Per_1
lasciato libero di decidere quando spostarsi a casa della madre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori e del figlio maggiorenne , studente universitario in quel di Milano con Per_3
abitazione in Tradate, cui i genitori verseranno ciascuno un importo proporzionale alle rispettive capacità reddituali.
Nella risoluzione delle loro questioni economiche le parti hanno altresì concordato il trasferimento da a della propria quota dell'immobile adibito Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 5 a casa coniugale al prezzo di € 120.000,00 da stipularsi a mezzo atto notarile, accordo di cui può prendersi atto.
La natura e lo svolgimento della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_2
23.5.1974, e nata a [...] l'[...], (matrimonio contratto Parte_1
l'1.3.2003 a Scandicci (Fi), iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scandicci al n. 8, parte II, serie A, anno 2003);
dispone l'affido condiviso dei minori e , con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso il padre, nella casa coniugale a lui assegnata, e libertà di frequentazione materna da parte di;
Per_1
dispone che i genitori concorderanno i giorni in cui starà con la madre in funzione Per_2
dei turni lavorativi anche notturni della stessa, stabili di mese in mese: tendenzialmente il minore starà con la madre dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina il turno di lavoro alle 13,00 fino alla mattina seguente e poi dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina il turno di lavoro alle 7,15 fino alla mattina di due giorni dopo;
Per_2
trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
tre settimane durante le vacanze estive anche non tutte consecutive, in periodi da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
dispone il mantenimento diretto dei figli e da parte dei genitori;
Per_1 Per_2 quanto a , pone a carico della madre la somma di € 150,00 mensili e a carico del Per_3 padre la somma di € 250,00 mensili da versarsi direttamente al figlio entro il Per_3
giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 4 di 5 pone a carico di la totalità delle spese straordinarie per tutti e tre i figli Parte_2
(comprese le spese di alloggio di ), come da Linee Guida CNF 2017; Per_3
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
prende atto dell'impegno di a cedere a la propria quota del Parte_1 Parte_2
50 % della proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Scandicci, via delle
Prata, 8/5 e del relativo garage accessibile al n. 8/3, a mezzo atto notarile da stipularsi entro mesi tre dalla pubblicazione della sentenza, al prezzo di € 120.000,00;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 30 ottobre 2024.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5068/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Rita Vargiu che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
Alfonso De Lauri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente presso il padre nella casa Per_1 Per_2 coniugale a lui assegnata;
frequenterà liberamente la madre;
i genitori Per_1 concorderanno i giorni in cui starà con la madre in funzione dei turni lavorativi Per_2 anche notturni della stessa, stabili di mese in mese: tendenzialmente il minore starà con la madre dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina il turno di lavoro alle 13,00 fino alla mattina seguente e poi dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina i turno di lavoro alle 7,15 fino alla mattina di due giorni dopo;
trascorrerà con ciascun Per_2 genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
tre settimane durante le vacanze estive anche non tutte consecutive, in periodi da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto di e;
quanto a la madre gli verserà la somma di € 150,00 mensili Per_1 Per_2 Per_3 ed il padre gli verserà la somma di € 250,00 mensili per il suo mantenimento ordinario;
il padre sosterrà per intero le spese straordinarie per tutti e tre i figli (comprese le spese di alloggio di ) come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà Per_3 integralmente l'assegno unico;
si impegna a cedere a la propria quota del 50 % della Parte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Scandicci, via delle Prata, 8/5 e del relativo garage accessibile al n. 8/3, a mezzo atto notarile da stipularsi entro mesi tre dalla pubblicazione della sentenza, al prezzo di € 120.000,00-
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.4.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario l'1.3.2003 a Scandicci (FI) con , dalla cui unione Parte_2
erano nati i figli , e , rispettivamente il 3.2.2005, il 25.11.2007 ed Per_3 Per_1 Per_2
il 16.7.2015, di cui il primo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Ha dedotto che il rapporto coniugale era da tempo contrassegnato da continue vessazioni da parte del marito e della sua famiglia di origine fino ad incrinarlo irreversibilmente, tanto che dal dicembre 2023 la ricorrente si era trasferita in immobile condotto in locazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al resistente, l'affido condiviso dei figli minorenni e con collocamento presso la madre, la disciplina della Per_1 Per_2
frequentazione paterna, il mantenimento diretto del figlio;
la previsione di un Per_3 contributo paterno al mantenimento dei minori e pari ad € 1.500,00 Per_1 Per_2
mensili, la partecipazione del resistente nella misura del 70% alle spese straordinarie necessarie per i figli, ed infine di un assegno separativo di € 1.000,00 in suo favore.
pagina 2 di 5 Con comparsa costitutiva ha contestato integralmente gli addebiti mossi nei Parte_2
suoi confronti, evidenziando al contrario la collaborazione prestata dai propri genitori su cui la coniuge aveva potuto fare continuo affidamento per la gestione dei figli. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione, l'affido condiviso dei minori con collocamento presso il padre nella casa coniugale da assegnarsi allo stesso, la regolamentazione della frequentazione materna in particolare per il più piccolo dei figli, essendo Per_3
maggiorenne e quasi diciasettenne, il mantenimento diretto di figli e la Per_1
partecipazione della ricorrente nella misura del 40% alle spese straordinarie.
Dopo un rinvio per trattative concesso all'esito del tentativo di conciliazione, all'udienza del 29.10.2024 i procuratori hanno concluso congiuntamente come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto garantiscono ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori: in particolare le parti hanno necessità di concordare di volta in volta i giorni in cui starà con la madre atteso che quest'ultima svolge attività di infermiera dipendente Per_2
con sequenze di turni anche notturni che si ripetono ogni 5 giorni e vengono solitamente stabiliti mese per mese, salvo variazioni del datore di lavoro. La frequentazione sarà attuata dalle parti in accordo fra loro, come all'attualità, tenendo conto anche dell'esigenza di non separare , contro la sua volontà, dal fratello , che in virtù dell'età viene Per_2 Per_1
lasciato libero di decidere quando spostarsi a casa della madre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori e del figlio maggiorenne , studente universitario in quel di Milano con Per_3
abitazione in Tradate, cui i genitori verseranno ciascuno un importo proporzionale alle rispettive capacità reddituali.
Nella risoluzione delle loro questioni economiche le parti hanno altresì concordato il trasferimento da a della propria quota dell'immobile adibito Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 5 a casa coniugale al prezzo di € 120.000,00 da stipularsi a mezzo atto notarile, accordo di cui può prendersi atto.
La natura e lo svolgimento della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_2
23.5.1974, e nata a [...] l'[...], (matrimonio contratto Parte_1
l'1.3.2003 a Scandicci (Fi), iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scandicci al n. 8, parte II, serie A, anno 2003);
dispone l'affido condiviso dei minori e , con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso il padre, nella casa coniugale a lui assegnata, e libertà di frequentazione materna da parte di;
Per_1
dispone che i genitori concorderanno i giorni in cui starà con la madre in funzione Per_2
dei turni lavorativi anche notturni della stessa, stabili di mese in mese: tendenzialmente il minore starà con la madre dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina il turno di lavoro alle 13,00 fino alla mattina seguente e poi dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina il turno di lavoro alle 7,15 fino alla mattina di due giorni dopo;
Per_2
trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
tre settimane durante le vacanze estive anche non tutte consecutive, in periodi da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
dispone il mantenimento diretto dei figli e da parte dei genitori;
Per_1 Per_2 quanto a , pone a carico della madre la somma di € 150,00 mensili e a carico del Per_3 padre la somma di € 250,00 mensili da versarsi direttamente al figlio entro il Per_3
giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 4 di 5 pone a carico di la totalità delle spese straordinarie per tutti e tre i figli Parte_2
(comprese le spese di alloggio di ), come da Linee Guida CNF 2017; Per_3
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
prende atto dell'impegno di a cedere a la propria quota del Parte_1 Parte_2
50 % della proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Scandicci, via delle
Prata, 8/5 e del relativo garage accessibile al n. 8/3, a mezzo atto notarile da stipularsi entro mesi tre dalla pubblicazione della sentenza, al prezzo di € 120.000,00;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 30 ottobre 2024.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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