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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/12/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 231, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Gioacchino Marletta che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Ragusa, Via Roma n. 200, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Sallemi che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Ragusa, Via Archimede n. 17/L, presso lo studio degli Avv.ti
TA NE e UG NE che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio digitale, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Immordino per procura in atti,
- chiamato in causa -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
ed il per ottenere, previo
[...] Controparte_2 accertamento di responsabilità sanitaria, la loro condanna al risarcimento del danno biologico e patrimoniale per euro 11.371,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'attore esponeva che in data il 21.8.2009 si sottoponeva ad esame RM presso il C.I.T.C. di Ragusa,
a seguito del quale era riscontrato “non alterazioni a carico delle contrapposte superfici articolari, riferibili a lesioni osteocondrali da impatto o osteocondritiche. Alterazioni strutturale ossea spongiosa, su base edemigeno essudativa, a carico dell'astragalo, associata ad impegno sinovitico reattivo degli sfondati tibioastragalici e astragalo calcaneari, di significato algodistrofico. Legamento peroneoastragalico tumefatto e disomogeneo per coinvolgimento traumatico di grado medio elevato.
indenne da rotture. Spazio interosseo astragalo calcaneare di ampiezza mantenuta;
Controparte_4 legamenti a siepe indenne. Non alterazioni a carico delle componenti muscolari nei piani di scansioni”; che in data 28.5.2010, stante la persistenza della sintomatologia, eseguiva ulteriore esame
RM presso lo Studio di Ragusa, il quale evidenziava “non alterazioni a carico delle CP_2 contrapposte superfici articolari, riferibili a lesioni osteocondrali da impatto o osteocondritiche.
Legamento peroneoastragalico modicamente disomogeneo, come per pregresso coinvolgimento traumatico. indenne da rotture. Spazio interosseo astragalo calcaneare di ampiezza Controparte_4 mantenuta;
legamento a siepe indenne. Non alterazioni a carico delle componenti muscolari nei piani di scansione. Alterazioni strutturale ossea spongiosa, su base edemigenoessudativa, a carico dell'astragalo, associata a impegno sinovitico reattivo degli sfondati tibioastragalici e astragalo calcaneari, di significato algodistrofico”; che era ricoverato dal 12 al 14.7.2010 presso l'Unità di
Ortopedia della “Medi.San” di Ragusa, con diagnosi di “condropatia astragalo caviglia destra” ed il
13 luglio era sottoposto ad intervento chirurgico, per via artroscopica, alla caviglia destra con innesto di cellule staminali;
di non aver ricavato alcun beneficio dall'intervento chirurgico;
che in data
10.2.2011 eseguiva la TC del piede destro, la quale evidenziava “addensamento osseo spongioso a carico del versante mesiale dell'astragalo, a margini sfumati, di non univoca interpretazione (osteitico cronico? Isola di compatta?)”; che dal 30 marzo all'1.4.2011 era ricoverato presso l'Istituto CP_5
Ortopedico TA NI di Milano, dove il 31 marzo era stato sottoposto ad agobiopsia con Tac guidata che evidenziava “proliferazione osteoblastica senza evidenza di malignità coerente con la diagnosi radiografica di osteoblastoma”; che era ricoverato sempre presso l'Istituto Ortopedico
TA NI di Milano dal 27 aprile al 5.5.2011 e il 28 aprile era sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione della neoformazione ossea a cielo aperto ed innesto di osso autologo;
che i sanitari non effettuavano la corretta diagnosi e non prescrivevano neanche i dovuti controlli strumentali e gli approfondimenti diagnostici, né le opportune indagini comparative;
che era praticato un intervento chirurgico del tutto inutile;
che sussisteva responsabilità sanitaria;
di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale era accertata l'imprudenza nella condotta del e dei medici della “Medi.San”; di aver subito un danno biologico complessivo di euro CP_2
10.045,50 ed un danno patrimoniale di euro 1.326,47 e di avere anche diritto al rimborso delle spese della A.T.P.
Si costituiva la , evidenziando che i propri sanitari eseguivano Controparte_1
l'intervento sulla base di una diagnosi fatta da altri, l'assenza di responsabilità e la infondatezza della domanda.
Si costituiva anche la , rilevando l'assenza Controparte_2 di nesso causale tra l'insorgenza della patologia, o il suo aggravamento, e la propria condotta;
che non vi era errore diagnostico, né imprudenza o imperizia;
che i referti medici erano completi e precisi;
l'assenza di responsabilità; che il danno subito dall'attore era la conseguenza dell'intervento eseguito in data 13.7.2010 presso la clinica “Medi. e la mancata prova del danno, nonché chiamando CP_6 in causa in garanzia la “ , la quale, aderendo alle eccezioni e alle domande della Controparte_3
, esponeva di essere tenuta alla garanzia Controparte_2 nei limiti della responsabilità del proprio assicurato.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte attrice conclude per la condanna al risarcimento del danno biologico e patrimoniale per euro 11.371,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, i convenuti per rigetto della domanda, la Controparte_2
anche per l'accoglimento della domanda di garanzia, mentre la
[...] Controparte_3 conclude per il rigetto della domanda dell'attore, ovvero per la limitazione della responsabilità a quella del proprio assicurato.
Nella stessa udienza il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Per diverso tempo il legame contrattuale tra il paziente e la struttura ospedaliera è stato interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione analogica delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico.
Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico in essa operante.
Oggi, invece, il suddetto rapporto è ormai inquadrato in termini autonomi da quello paziente-medico e considerato come un contratto atipico a prestazioni corrispettive, chiamato di spedalità o di assistenza sanitaria, nell'ambito del quale la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, la quale ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori.
In particolare, la giurisprudenza ha valorizzato la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra struttura e paziente, il quale va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, nonchè l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche per eventuali complicazioni.
Dunque, sono ormai individuate forme di responsabilità autonome dell'ente per inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili alla struttura e si può avere una responsabilità verso il paziente danneggiato, ma anche per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario che operano presso la struttura ex art. 1228 c.c., ma anche per fatto della struttura stessa, in particolare per insufficiente o inidonea organizzazione.
Il discorso è il medesimo sia che il paziente si rivolga presso una struttura del ovvero ad una CP_7 convenzionata o privata, in quanto sono da ritenere sostanzialmente equivalenti a livello normativo gli obblighi dei due tipi di struttura nei confronti del fruitore dei servizi, dato anche che si tratta di violazioni incidenti sul bene della salute tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione.
Ciò precisato in via generale, la C.T.U. svolta dal collegio medico-legale in sede di ATP ha accertato imperizia da parte di entrambi i convenuti.
La consulenza, rispondendo anche alle osservazioni delle parti, ha evidenziato che “Per quanto riguarda la condotta della si intravede imprudenza. Anche lo specialista medico radiologo Pt_2 deve rispettare i dettami delle Linee Guida al fine di contribuire, con la produzione di immagini, alla diagnosi e terapia. Agli atti sono presenti ben 3 RM sovrapponibili ma non la richiesta di rx, e/o tc, limitandosi a descrivere quanto visibile nella rm”, che “Per quanto riguarda la condotta di CP_8 anche qui si intravede imprudenza. Gli specialisti della clinica del mediterraneo, certamente a
[...] conoscenza della rm, avrebbero dovuto seguire I'iter clinico per l'utilizzo strumentale (immagine radiologica) secondo le Linee Guida, prima di intervenire con artroscopia e introduzione di cellule staminali. Questo intervento chirurgico, anche se a cielo chiuso, ha comportato comunque un trauma e con esso successivamente un piccolo esito” e che “La terapia chirurgica con artroscopia e con trapianto di cellule staminali eseguita presso la si ritiene non compatibile con la problematica CP_9 del caso e molto verosimilmente non sarebbe stata eseguita se, utilizzando correttamente le Linee
Guida di diagnostica per immagini, si sarebbe fatta corretta diagnosi. Qualora utilizzato il corretto iter diagnostico, sarebbe scaturita la necessità di una biopsia con successivo indirizzo chirurgico cosi, come di fatto è stato poi eseguito presso il TA pini di Milano”.
La C.T.U., sempre rispondendo anche alle osservazioni delle parti, ha poi concluso nel senso che l'intervento in artroscopia con innesto di cellule staminali è stato caratterizzato “da inutilità clinica determinante comunque una piccola lesione (anche se a cielo chiuso) che comunque determinerà dei rnicroesiti, un suo periodo di inabilita valutabile come segue: ITA pari a gg 3 (tre) per ricovero, ITP al 75° pari a giorni (sette) stimati;
ITP al 50 % pari a gg 10 (dieci) stimati, ITP al 25% pari a gg 277
(duecentosettantasette) periodo di inabilità subito per la mancata soluzione della problematica clinica fino al 2° intervento, risultato poi, come si evince dagli atti, risolutivo con guarigione. Direttamente secondari al 1° intervento sono esiti chirurgici minimali stimabili in termini di danno biologico all'1%
(uno per cento)”.
In definitiva, pur se accertata una imprudenza anche della Controparte_2
, la condotta della risulta assorbente rispetto all'evento
[...] Controparte_1 lesivo, poiché la terapia chirurgica con artroscopia e con trapianto di cellule staminali non sarebbe stata eseguita se, utilizzando correttamente le Linee Guida di diagnostica per immagini, fosse stata fatta corretta diagnosi.
Dunque è accertato il nesso causale tra l'operato dei sanitari della ed Controparte_1 il danno subito dall'attore, con la conseguente responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 1228 c.c. ed il rigetto di ogni pretesa nei confronti della Controparte_2
[...]
Ai fini della liquidazione del danno, occorre fare riferimento alle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private), in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 158 del 2012 (convertito dalla legge n. 189 del 2012), poi recepito dalla legge n. 24 del 2017.
Applicando tale normativa, calcolando che l'attore al momento del sinistro aveva 23 anni, nonchè
ITA di giorni 3, ITP al 75° di giorni sette, ITP al 50% di giorni 10, ITP al 25% di giorni 277 e danno biologico all'1%, si ha un danno non patrimoniale complessivo di euro 7.380,67, di cui per danno biologico permanente euro 900,78, per invalidità temporanea totale euro 168,54, per invalidità temporanea parziale al 75% euro 294,95, per invalidità temporanea parziale al 50% euro 280,90, per invalidità temporanea parziale al 25% euro 3.890,47 e per danno morale (33,33%) euro 1.845,03.
A titolo di danno patrimoniale, per spese mediche congrue e documentate riconosciute dal C.T.U., spettano euro 226,00.
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.
In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat
e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata invece ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
La è tenuta, ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, comprese le spese del procedimento di ATP e delle spese della C.T.U. svolta in sede di
ATP, nonchè delle spese per i consulenti di parte.
Infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero ne escluda la ripetizione in quanto eccessive o superflue ex art. 92, comma 1, c.p.c. e non è neanche necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, ma quella che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 226,00, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 dal 13.7.2010, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 226,00 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di euro 7.380,67, oltre interessi legali calcolati sulla somma di Parte_1 euro 7.380,67 svalutata al 13.7.2010 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) rigetta la domanda nei confronti della
[...]
; d) condanna la , in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di delle spese Parte_1 processuali che liquida in euro 5.000,00 per compensi e euro 200,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, oltre le spese del consulente di parte;
e) condanna la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle Controparte_2 spese processuali che liquida in euro 4.500,00 per compensi ed uro 237,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, oltre le spese del consulente di parte;
f) condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese processuali che liquida in euro
[...]
4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
g) condanna la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese della C.T.U. svolta in sede di ATP.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 231, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Gioacchino Marletta che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Ragusa, Via Roma n. 200, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Sallemi che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Ragusa, Via Archimede n. 17/L, presso lo studio degli Avv.ti
TA NE e UG NE che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio digitale, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Immordino per procura in atti,
- chiamato in causa -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
ed il per ottenere, previo
[...] Controparte_2 accertamento di responsabilità sanitaria, la loro condanna al risarcimento del danno biologico e patrimoniale per euro 11.371,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'attore esponeva che in data il 21.8.2009 si sottoponeva ad esame RM presso il C.I.T.C. di Ragusa,
a seguito del quale era riscontrato “non alterazioni a carico delle contrapposte superfici articolari, riferibili a lesioni osteocondrali da impatto o osteocondritiche. Alterazioni strutturale ossea spongiosa, su base edemigeno essudativa, a carico dell'astragalo, associata ad impegno sinovitico reattivo degli sfondati tibioastragalici e astragalo calcaneari, di significato algodistrofico. Legamento peroneoastragalico tumefatto e disomogeneo per coinvolgimento traumatico di grado medio elevato.
indenne da rotture. Spazio interosseo astragalo calcaneare di ampiezza mantenuta;
Controparte_4 legamenti a siepe indenne. Non alterazioni a carico delle componenti muscolari nei piani di scansioni”; che in data 28.5.2010, stante la persistenza della sintomatologia, eseguiva ulteriore esame
RM presso lo Studio di Ragusa, il quale evidenziava “non alterazioni a carico delle CP_2 contrapposte superfici articolari, riferibili a lesioni osteocondrali da impatto o osteocondritiche.
Legamento peroneoastragalico modicamente disomogeneo, come per pregresso coinvolgimento traumatico. indenne da rotture. Spazio interosseo astragalo calcaneare di ampiezza Controparte_4 mantenuta;
legamento a siepe indenne. Non alterazioni a carico delle componenti muscolari nei piani di scansione. Alterazioni strutturale ossea spongiosa, su base edemigenoessudativa, a carico dell'astragalo, associata a impegno sinovitico reattivo degli sfondati tibioastragalici e astragalo calcaneari, di significato algodistrofico”; che era ricoverato dal 12 al 14.7.2010 presso l'Unità di
Ortopedia della “Medi.San” di Ragusa, con diagnosi di “condropatia astragalo caviglia destra” ed il
13 luglio era sottoposto ad intervento chirurgico, per via artroscopica, alla caviglia destra con innesto di cellule staminali;
di non aver ricavato alcun beneficio dall'intervento chirurgico;
che in data
10.2.2011 eseguiva la TC del piede destro, la quale evidenziava “addensamento osseo spongioso a carico del versante mesiale dell'astragalo, a margini sfumati, di non univoca interpretazione (osteitico cronico? Isola di compatta?)”; che dal 30 marzo all'1.4.2011 era ricoverato presso l'Istituto CP_5
Ortopedico TA NI di Milano, dove il 31 marzo era stato sottoposto ad agobiopsia con Tac guidata che evidenziava “proliferazione osteoblastica senza evidenza di malignità coerente con la diagnosi radiografica di osteoblastoma”; che era ricoverato sempre presso l'Istituto Ortopedico
TA NI di Milano dal 27 aprile al 5.5.2011 e il 28 aprile era sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione della neoformazione ossea a cielo aperto ed innesto di osso autologo;
che i sanitari non effettuavano la corretta diagnosi e non prescrivevano neanche i dovuti controlli strumentali e gli approfondimenti diagnostici, né le opportune indagini comparative;
che era praticato un intervento chirurgico del tutto inutile;
che sussisteva responsabilità sanitaria;
di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale era accertata l'imprudenza nella condotta del e dei medici della “Medi.San”; di aver subito un danno biologico complessivo di euro CP_2
10.045,50 ed un danno patrimoniale di euro 1.326,47 e di avere anche diritto al rimborso delle spese della A.T.P.
Si costituiva la , evidenziando che i propri sanitari eseguivano Controparte_1
l'intervento sulla base di una diagnosi fatta da altri, l'assenza di responsabilità e la infondatezza della domanda.
Si costituiva anche la , rilevando l'assenza Controparte_2 di nesso causale tra l'insorgenza della patologia, o il suo aggravamento, e la propria condotta;
che non vi era errore diagnostico, né imprudenza o imperizia;
che i referti medici erano completi e precisi;
l'assenza di responsabilità; che il danno subito dall'attore era la conseguenza dell'intervento eseguito in data 13.7.2010 presso la clinica “Medi. e la mancata prova del danno, nonché chiamando CP_6 in causa in garanzia la “ , la quale, aderendo alle eccezioni e alle domande della Controparte_3
, esponeva di essere tenuta alla garanzia Controparte_2 nei limiti della responsabilità del proprio assicurato.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte attrice conclude per la condanna al risarcimento del danno biologico e patrimoniale per euro 11.371,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, i convenuti per rigetto della domanda, la Controparte_2
anche per l'accoglimento della domanda di garanzia, mentre la
[...] Controparte_3 conclude per il rigetto della domanda dell'attore, ovvero per la limitazione della responsabilità a quella del proprio assicurato.
Nella stessa udienza il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Per diverso tempo il legame contrattuale tra il paziente e la struttura ospedaliera è stato interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione analogica delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico.
Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico in essa operante.
Oggi, invece, il suddetto rapporto è ormai inquadrato in termini autonomi da quello paziente-medico e considerato come un contratto atipico a prestazioni corrispettive, chiamato di spedalità o di assistenza sanitaria, nell'ambito del quale la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, la quale ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori.
In particolare, la giurisprudenza ha valorizzato la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra struttura e paziente, il quale va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, nonchè l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche per eventuali complicazioni.
Dunque, sono ormai individuate forme di responsabilità autonome dell'ente per inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili alla struttura e si può avere una responsabilità verso il paziente danneggiato, ma anche per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario che operano presso la struttura ex art. 1228 c.c., ma anche per fatto della struttura stessa, in particolare per insufficiente o inidonea organizzazione.
Il discorso è il medesimo sia che il paziente si rivolga presso una struttura del ovvero ad una CP_7 convenzionata o privata, in quanto sono da ritenere sostanzialmente equivalenti a livello normativo gli obblighi dei due tipi di struttura nei confronti del fruitore dei servizi, dato anche che si tratta di violazioni incidenti sul bene della salute tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione.
Ciò precisato in via generale, la C.T.U. svolta dal collegio medico-legale in sede di ATP ha accertato imperizia da parte di entrambi i convenuti.
La consulenza, rispondendo anche alle osservazioni delle parti, ha evidenziato che “Per quanto riguarda la condotta della si intravede imprudenza. Anche lo specialista medico radiologo Pt_2 deve rispettare i dettami delle Linee Guida al fine di contribuire, con la produzione di immagini, alla diagnosi e terapia. Agli atti sono presenti ben 3 RM sovrapponibili ma non la richiesta di rx, e/o tc, limitandosi a descrivere quanto visibile nella rm”, che “Per quanto riguarda la condotta di CP_8 anche qui si intravede imprudenza. Gli specialisti della clinica del mediterraneo, certamente a
[...] conoscenza della rm, avrebbero dovuto seguire I'iter clinico per l'utilizzo strumentale (immagine radiologica) secondo le Linee Guida, prima di intervenire con artroscopia e introduzione di cellule staminali. Questo intervento chirurgico, anche se a cielo chiuso, ha comportato comunque un trauma e con esso successivamente un piccolo esito” e che “La terapia chirurgica con artroscopia e con trapianto di cellule staminali eseguita presso la si ritiene non compatibile con la problematica CP_9 del caso e molto verosimilmente non sarebbe stata eseguita se, utilizzando correttamente le Linee
Guida di diagnostica per immagini, si sarebbe fatta corretta diagnosi. Qualora utilizzato il corretto iter diagnostico, sarebbe scaturita la necessità di una biopsia con successivo indirizzo chirurgico cosi, come di fatto è stato poi eseguito presso il TA pini di Milano”.
La C.T.U., sempre rispondendo anche alle osservazioni delle parti, ha poi concluso nel senso che l'intervento in artroscopia con innesto di cellule staminali è stato caratterizzato “da inutilità clinica determinante comunque una piccola lesione (anche se a cielo chiuso) che comunque determinerà dei rnicroesiti, un suo periodo di inabilita valutabile come segue: ITA pari a gg 3 (tre) per ricovero, ITP al 75° pari a giorni (sette) stimati;
ITP al 50 % pari a gg 10 (dieci) stimati, ITP al 25% pari a gg 277
(duecentosettantasette) periodo di inabilità subito per la mancata soluzione della problematica clinica fino al 2° intervento, risultato poi, come si evince dagli atti, risolutivo con guarigione. Direttamente secondari al 1° intervento sono esiti chirurgici minimali stimabili in termini di danno biologico all'1%
(uno per cento)”.
In definitiva, pur se accertata una imprudenza anche della Controparte_2
, la condotta della risulta assorbente rispetto all'evento
[...] Controparte_1 lesivo, poiché la terapia chirurgica con artroscopia e con trapianto di cellule staminali non sarebbe stata eseguita se, utilizzando correttamente le Linee Guida di diagnostica per immagini, fosse stata fatta corretta diagnosi.
Dunque è accertato il nesso causale tra l'operato dei sanitari della ed Controparte_1 il danno subito dall'attore, con la conseguente responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 1228 c.c. ed il rigetto di ogni pretesa nei confronti della Controparte_2
[...]
Ai fini della liquidazione del danno, occorre fare riferimento alle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private), in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 158 del 2012 (convertito dalla legge n. 189 del 2012), poi recepito dalla legge n. 24 del 2017.
Applicando tale normativa, calcolando che l'attore al momento del sinistro aveva 23 anni, nonchè
ITA di giorni 3, ITP al 75° di giorni sette, ITP al 50% di giorni 10, ITP al 25% di giorni 277 e danno biologico all'1%, si ha un danno non patrimoniale complessivo di euro 7.380,67, di cui per danno biologico permanente euro 900,78, per invalidità temporanea totale euro 168,54, per invalidità temporanea parziale al 75% euro 294,95, per invalidità temporanea parziale al 50% euro 280,90, per invalidità temporanea parziale al 25% euro 3.890,47 e per danno morale (33,33%) euro 1.845,03.
A titolo di danno patrimoniale, per spese mediche congrue e documentate riconosciute dal C.T.U., spettano euro 226,00.
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.
In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat
e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata invece ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
La è tenuta, ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, comprese le spese del procedimento di ATP e delle spese della C.T.U. svolta in sede di
ATP, nonchè delle spese per i consulenti di parte.
Infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero ne escluda la ripetizione in quanto eccessive o superflue ex art. 92, comma 1, c.p.c. e non è neanche necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, ma quella che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 226,00, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 dal 13.7.2010, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 226,00 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di euro 7.380,67, oltre interessi legali calcolati sulla somma di Parte_1 euro 7.380,67 svalutata al 13.7.2010 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) rigetta la domanda nei confronti della
[...]
; d) condanna la , in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di delle spese Parte_1 processuali che liquida in euro 5.000,00 per compensi e euro 200,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, oltre le spese del consulente di parte;
e) condanna la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle Controparte_2 spese processuali che liquida in euro 4.500,00 per compensi ed uro 237,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, oltre le spese del consulente di parte;
f) condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese processuali che liquida in euro
[...]
4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
g) condanna la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese della C.T.U. svolta in sede di ATP.
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni