Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 14/04/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati dott. SA ES Presidente dott.sa Adriana Parlato Giudice dott. SE di TR Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA N. /2026 nel giudizio di conto, iscritto al n. 70061 del registro di segreteria, promosso per il conto giudiziale n. 107031, avente ad oggetto la gestione della riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2024, per conto del Comune di CA (TP), da parte dell’agente contabile MSA s.r.l., P. IVA n. 06672890826, con sede a CA (PA) in via Don Luigi Sturzo nn. 248/250, in persona del legale rappresentante pro – tempore sig. FO UD, quale gestore della struttura ricettiva
“Villa Vittoria Hotel”, sita ad CA in via Porta Palermo n. 106;
esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
sentiti, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, il giudice relatore e il Pubblico Ministero, nella persona del vice proc. gen. Adriana La Porta;
ritenuto in
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 944/2025, il Magistrato istruttore ha rimesso all’esame del Collegio il conto giudiziale n. 107031, depositato il 23.6.2025 ed avente ad oggetto la gestione della riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2024, per conto del Comune di CA (TP), da parte dell’agente contabile MSA s.r.l., quale gestore della struttura ricettiva “Villa Vittoria Hotel”, chiedendone, previa dichiarazione di irregolarità del conto, la condanna al pagamento dell’importo riscosso e non riversato di euro 5.598,00, oltre agli interessi legali dalle date di scadenza dell’obbligazione di riversamento dei ratei al soddisfo.
Con la relazione, il giudice istruttore ha evidenziato:
- che il Comune di CA ha parificato il conto con esito negativo, a causa del mancato riversamento della somma di euro 5.598,00 (v. det.
dirigenziale n. 64 del 7.4.2025, in atti);
- che il conto, seppure reso su Modello 21, presenterebbe diversi vizi formali e, in particolare, nella sezione delle riscossioni non riporterebbe l’indicazione dei numeri delle ricevute rilasciate, ma solo il totale del riscosso nel mese di riferimento, mentre per i versamenti alla Tesoreria comunale non presenterebbe alcuna specificazione nelle colonne “versamento in tesoreria” e “versamento importo”;
- che gli importi riscossi ammonterebbero alla somma complessiva indicata sul conto giudiziale di euro 5.598,00, come confermato dalle dichiarazioni periodiche caricate dall’agente contabile sull’applicativo
“StayTour” (all. 5/A) e dal confronto con i dati riportati nella dichiarazione resa all’Agenzia delle Entrate (all. 5/D);
- che però non sarebbe stata riversata nessuna somma, né entro il termine di quindici giorni del mese successivo al trimestre solare, né in un momento successivo, in violazione degli artt. 6 e 7 del Regolamento dell’imposta di soggiorno, adottato dal Comune di CA con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 10.2.2020, vigente ratione temporis;
- che, pertanto, l’agente contabile sarebbe tenuto al pagamento dell’importo riscosso e non riversato, pari ad euro 5.598,00, oltre agli interessi legali dalle date di scadenza dell’obbligazione di riversamento dei ratei al soddisfo.
Con decreto presidenziale del 31 luglio 2025, è stata fissata per la discussione l’udienza del 18 marzo 2026, con termine fino al 29 gennaio 2026 per l’eventuale deposito di note e documenti.
La Procura erariale, con le conclusioni ex art. 147 c.g.c. del 9.1.2025, ha concluso in senso conforme alle richieste del Magistrato istruttore, auspicando la declaratoria di irregolarità del conto giudiziale e la condanna dell’agente contabile al pagamento dell’importo riscosso e non riversato di euro 5.598,00.
La società MSA s.r.l., benché ritualmente citata a mezzo PEC all’indirizzo msa-srls@pec.it (v. relata in data 8.8.2025, in atti), non ha esercitato alcuna attività difensiva.
All’udienza del 18 febbraio 2026, il Pubblico Ministero ha preso atto della recente decisione della Corte di cassazione in punto di giurisdizione (sent. n. 1527/2026), rimettendosi al Collegio per ogni determinazione in merito.
Nessuno è comparso né per l’Agente contabile, né per l’Amministrazione.
Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il conto non è giustiziabile in questa sede per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto, a seguito del D. L. n. 34/2020, è venuta meno la qualificazione di agente contabile in capo ai gestori delle strutture ricettive, con la conseguente cessazione dell’obbligo di rendere il conto giudiziale.
Com’è noto, fino alla riforma attuata con il D. L. n. 34/2020, non vi erano dubbi che la responsabilità dei gestori delle strutture ricettive, per mancato o parziale riversamento dell’imposta di soggiorno in favore dei comuni, rientrasse nell’alveo della giurisdizione contabile, giacché, in difetto di una diversa definizione normativa, gli
“albergatori” non potevano che essere qualificati come agenti contabili
(ex multis, Sezioni riunite, sent. n. 22/2006/QM; Sez. Giur. Veneto, sent. n. 121/2018; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 76/17; sez. Giur.
Toscana, sent. n. 15/2023; Sez. II Centr., sent. n. 275/2022). Infatti, il
“silenzio della norma primaria” era “ostativo alla qualificazione del gestore come responsabile d’imposta” (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 19654 del 24.7.2024).
Anche dopo la riforma del 2020, la giurisprudenza contabile maggioritaria non ha condiviso la tesi della natura esclusivamente tributaria del rapporto fra l’ente locale impositore e il gestore della struttura ricettiva, sull’assunto che le attività di riscossione e di riversamento dell’imposta di soggiorno avessero mantenuto la propria natura pubblicistica, in forza del carattere pubblico del denaro incassato, che, da un lato, avrebbe generato ex se l’obbligo di resa del conto e, dall’altro, sarebbe stato idoneo a fondare la responsabilità erariale in caso di mancato o parziale versamento (ex plurimis, Sez. II Centr., sentt. nn. 34/24, n.91/2024, n.134/2024, n.135/2024, 166/2024, n.184/2024, n.262/2024, n.264/2024; Sez. I Centr., sentt. n. 107/2023 e n. 387/2023).
Di contro, con una recentissima ordinanza (n. 1527/2026), le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che, “a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria” e che “ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili”, con la conseguente “attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”.
Infatti, “l’espressa qualificazione normativa dell’albergatore quale responsabile d’imposta” ha fatto venir meno “quel silenzio normativo che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell’inquadramento giuridico, alla figura dell’agente contabile”, sicché “la costruzione qualificatoria e sistematica deve ora partire dall’esplicito dato normativo che rinvia al ruolo definito e tratteggiato dall’art. 64, comma 3, del DPR n. 600 del 1973”.
Il “mutamento di paradigma”, che per esplicita voluntas legis ha efficacia retroattiva, ha implicazioni sia sul piano sostanziale che processuale.
Sotto il primo aspetto, “il responsabile d’imposta, obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni riferibili a questi, è persona estranea al procedimento impositivo, che concerne invece unicamente l’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria”; si genera, pertanto, “una forma di solidarietà passiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell’imposta, tale da legittimare l’esercizio, nei confronti di quest’ultimo, del diritto di rivalsa per l’intero ammontare di quanto pagato, ai sensi dell’art. 64 cit.”. Per converso, poiché “l’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale dipendente, partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico al soggetto passivo” del tributo, ovverosia l’ospite della struttura ricettiva, “la responsabilità dell’albergatore non è limitata, come invece quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa”.
Sotto il profilo procedurale, il legislatore del 2020 ha procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l’obbligo di presentare una dichiarazione a cadenza periodica, che era previsto solo dai diversi regolamenti comunali in materia. Inoltre, sono state stabilite specifiche sanzioni per il caso di omessa o infedele dichiarazione e di carente o mancato riversamento, con un rinvio esplicito al D. Lgs. n. 471/1997, in materia di sanzioni amministrative tributarie.
Pertanto, “con la qualifica dell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto”, avendo configurato “un’obbligazione solidale discendente, che prescinde del tutto dall’avvenuto versamento dell’imposta ad opera del cliente”. In altri termini, “la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro
(pubblico) incassato per conto dell’Ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente”; ne consegue che
“l’attuazione dell’imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto all’irrogazione delle sanzioni”.
Diversamente argomentando, “ove pure si rimarcasse il carattere sanzionatorio della responsabilità erariale, così superando l’ostacolo legato alla difficoltà di configurare una responsabilità aquiliana, si concretizzerebbe il rischio di una proliferazione della risposta sanzionatoria per le stesse violazioni”, in contrasto “con il principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione” di derivazione comunitaria.
Ne consegue che il gestore della struttura ricettiva non riveste più la qualifica di agente contabile e, dunque, non è tenuto a rendere il conto giudiziale, che ove presentato non è giustiziabile in questa sede per difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Resta fermo il dovere per l’Amministrazione di attivarsi per il recupero del dovuto, secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale.
La declaratoria di difetto di giurisdizione rende del tutto superfluo l’esame del merito delle contestazioni.
Poiché il giudizio viene definito sulla base di una questione pregiudiziale di rito, le spese devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del c.g.c., anche in considerazione delle pregresse incertezze giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 107031;
DICHIARA
il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice tributario.
Compensa interamente le spese di lite.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
IL RELATORE
SE di TR
(f.to digitalmente)
IL PRESIDENTE
(SA ES)
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 14 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(f.to digitalmente)