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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, RE
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1107/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025LE0079915 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2184/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ing. Ricorrente_1, in proprio, ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe con cui l'Ufficio, a seguito di procedura Docfa di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano prodotta nell'interesse dell'odierna ricorrente a seguito dell'avvenuta ristrutturazione dell'immobile, ha rideterminato la classe catastale di un appartamento sito in Gallipoli, al 5° piano di un palazzo condominiale con acceso da Indirizzo_1 , angolo Indirizzo_2, di proprietà della stessa, portando la preesistente classe catastale 3 (con rendita di €. 542,28) alla classe 4, con conseguente attribuzione della nuova rendita di
€ 639,12.
L'Ing. Ricorrente_1 ha sottolineato che la ristrutturazione ha riguardato opere di manutenzione ordinaria dei servizi, con finiture ordinarie e non di lusso, nonché la demolizione di una parete del corridoio e la rimozione di un piccolo vano ripostiglio posto sul balcone, conseguentemente ha sostenuto che non sarebbe giustificata alcuna variazione della classe catastale.
Prima di produrre ricorso giurisdizionale la contribuente ha avanzato istanza di riesame in autotutela alla quale l'Ufficio ha risposto con provvedimento di rigetto.
La ricorrente ha contestato il difetto di motivazione dell'atto impugnato, emesso in assenza di un preventivo sopralluogo, tenuto conto, peraltro, che le due unità immobiliari di classe 4 assunte a riferimento dall'Agenzia delle Entrate costituiscono circostanze assolutamente isolate, che non rappresentano l'ordinarietà degli immobili ubicati nella zona.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi, ha resistito, ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese del giudizio.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con numerose pronunce la Corte di Cassazione si è espressa in tema di motivazione dell'avviso di accertamento catastale emesso a seguito della c.d. procedura Docfa. La Corte ha chiarito che l'accertamento catastale è sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficio e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni classati
(Cass., sez. tributaria, Ordinanza n. 5451 depositata il 1° marzo 2025). Nel caso di specie gli elementi di fatto dichiarati dalla contribuente con procedura Docfa sono stati confermati dall'Ufficio, pertanto l'obbligo di motivazione è attenuato e soddisfatto con la semplice indicazione della nuova categoria attribuita in quanto sugli elementi di fatto oggetto della denuncia di variazione non c'è contestazione. L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può ritenersi dunque assolto anche con la sola indicazione dei dati identificativi e della classe attribuita.
Tale principio, già affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, è stato confermato e ulteriormente precisato con l'Ordinanza n. 29370 del 6 novembre 2025, nella quale la Corte suprema ha chiarito che, nell'ambito della stima sintetica diretta, la mancata esecuzione del sopralluogo non costituisce un diritto del contribuente né una condizione di validità dell'atto, ma solo un mezzo istruttorio eventuale e non incide sulla legittimità dell'atto, né comporta carenza motivazionale, allorché l'avviso contenga gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la ragione della pretesa che, nei casi di classamento Docfa, come innanzi evidenziato, è soddisfatto con la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita allorché l'ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, ma si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, anche se privo di dettagli comparativi o di riferimento a specifici immobili analoghi (Cassazione, nn. 31809/2018, 17016/2020, 3104/2021, 9127/2024 e 151/2025).
Nel caso specifico la rendita maggiore è frutto di una rivalutazione estimativa basata sugli stessi dati forniti dalla contribuente nella propria dichiarazione, senza contestazioni circa lo stato dei luoghi, peraltro con dettagli comparativi costituiti da altre unità immobiliari insistenti nello stesso fabbricato, che hanno subito interventi edilizi manutentivi similari, alle quali è stata attribuita la medesima classe 4. La contribuente è stata pertanto in grado di comprendere immediatamente i presupposti e le ragioni della rettifica e, quindi, ha potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa, come si evince dalle articolate argomentazioni avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Prive di pregio sono anche le censure attinenti allo specifico merito della vicenda, atteso che l'Ufficio ha correttamente preso in esame e tenuto conto i parametri qualitativi fissati dalla Direzione Generale del
Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali che detta criteri per le operazioni di accertamento;
ha eseguito lo studio analitico della potenzialità reddituale esprimibile dai cespiti basato sul principio della "ordinarietà" della specifica unità immobiliare, tenendo conto che detto immobile è stato oggetto di recenti lavori di ristrutturazione che ne hanno aumentato l'appetibilità sul mercato delle compravendite e dei fitti;
ha effettuato il confronto con unità immobiliari presenti nello stesso fabbricato che hanno subito interventi edilizi analoghi ed alle quali è stata attribuita la medesima classe 4.
La circostanza riferita dalla ricorrente, la quale sostiene che per immobili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche ubicati sulla stessa Indirizzo_1 risulta prevalente la classe 3, è irrilevante, tanto più ove si consideri che le unità immobiliari insistenti nel medesimo fabbricato, tra cui quelle indicate dalla ricorrente, non essendo state oggetto di interventi e/o comunque non essendo state oggetto di alcuna denuncia di variazione, hanno mantenuto il classamento nella originaria categoria A/3 classe 3, risalente agli anni '70. Il classamento attribuito all'unità immobiliare indicata nell'impugnato avviso di accertamento, dopo gli interventi manutentivi, risulta pertanto coerente con tutti gli elementi risultanti dagli archivi catastali ed a quelli indicati nel DOCFA dalla stessa proprietaria, nonchè a quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite determinate in €. 500,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore dell'Ufficio resistente.
Così deciso in Lecce, il 04/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Walter Falconieri Dr. Carlo Picuno
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, RE
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1107/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025LE0079915 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2184/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ing. Ricorrente_1, in proprio, ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe con cui l'Ufficio, a seguito di procedura Docfa di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano prodotta nell'interesse dell'odierna ricorrente a seguito dell'avvenuta ristrutturazione dell'immobile, ha rideterminato la classe catastale di un appartamento sito in Gallipoli, al 5° piano di un palazzo condominiale con acceso da Indirizzo_1 , angolo Indirizzo_2, di proprietà della stessa, portando la preesistente classe catastale 3 (con rendita di €. 542,28) alla classe 4, con conseguente attribuzione della nuova rendita di
€ 639,12.
L'Ing. Ricorrente_1 ha sottolineato che la ristrutturazione ha riguardato opere di manutenzione ordinaria dei servizi, con finiture ordinarie e non di lusso, nonché la demolizione di una parete del corridoio e la rimozione di un piccolo vano ripostiglio posto sul balcone, conseguentemente ha sostenuto che non sarebbe giustificata alcuna variazione della classe catastale.
Prima di produrre ricorso giurisdizionale la contribuente ha avanzato istanza di riesame in autotutela alla quale l'Ufficio ha risposto con provvedimento di rigetto.
La ricorrente ha contestato il difetto di motivazione dell'atto impugnato, emesso in assenza di un preventivo sopralluogo, tenuto conto, peraltro, che le due unità immobiliari di classe 4 assunte a riferimento dall'Agenzia delle Entrate costituiscono circostanze assolutamente isolate, che non rappresentano l'ordinarietà degli immobili ubicati nella zona.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi, ha resistito, ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese del giudizio.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con numerose pronunce la Corte di Cassazione si è espressa in tema di motivazione dell'avviso di accertamento catastale emesso a seguito della c.d. procedura Docfa. La Corte ha chiarito che l'accertamento catastale è sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficio e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni classati
(Cass., sez. tributaria, Ordinanza n. 5451 depositata il 1° marzo 2025). Nel caso di specie gli elementi di fatto dichiarati dalla contribuente con procedura Docfa sono stati confermati dall'Ufficio, pertanto l'obbligo di motivazione è attenuato e soddisfatto con la semplice indicazione della nuova categoria attribuita in quanto sugli elementi di fatto oggetto della denuncia di variazione non c'è contestazione. L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può ritenersi dunque assolto anche con la sola indicazione dei dati identificativi e della classe attribuita.
Tale principio, già affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, è stato confermato e ulteriormente precisato con l'Ordinanza n. 29370 del 6 novembre 2025, nella quale la Corte suprema ha chiarito che, nell'ambito della stima sintetica diretta, la mancata esecuzione del sopralluogo non costituisce un diritto del contribuente né una condizione di validità dell'atto, ma solo un mezzo istruttorio eventuale e non incide sulla legittimità dell'atto, né comporta carenza motivazionale, allorché l'avviso contenga gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la ragione della pretesa che, nei casi di classamento Docfa, come innanzi evidenziato, è soddisfatto con la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita allorché l'ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, ma si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, anche se privo di dettagli comparativi o di riferimento a specifici immobili analoghi (Cassazione, nn. 31809/2018, 17016/2020, 3104/2021, 9127/2024 e 151/2025).
Nel caso specifico la rendita maggiore è frutto di una rivalutazione estimativa basata sugli stessi dati forniti dalla contribuente nella propria dichiarazione, senza contestazioni circa lo stato dei luoghi, peraltro con dettagli comparativi costituiti da altre unità immobiliari insistenti nello stesso fabbricato, che hanno subito interventi edilizi manutentivi similari, alle quali è stata attribuita la medesima classe 4. La contribuente è stata pertanto in grado di comprendere immediatamente i presupposti e le ragioni della rettifica e, quindi, ha potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa, come si evince dalle articolate argomentazioni avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Prive di pregio sono anche le censure attinenti allo specifico merito della vicenda, atteso che l'Ufficio ha correttamente preso in esame e tenuto conto i parametri qualitativi fissati dalla Direzione Generale del
Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali che detta criteri per le operazioni di accertamento;
ha eseguito lo studio analitico della potenzialità reddituale esprimibile dai cespiti basato sul principio della "ordinarietà" della specifica unità immobiliare, tenendo conto che detto immobile è stato oggetto di recenti lavori di ristrutturazione che ne hanno aumentato l'appetibilità sul mercato delle compravendite e dei fitti;
ha effettuato il confronto con unità immobiliari presenti nello stesso fabbricato che hanno subito interventi edilizi analoghi ed alle quali è stata attribuita la medesima classe 4.
La circostanza riferita dalla ricorrente, la quale sostiene che per immobili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche ubicati sulla stessa Indirizzo_1 risulta prevalente la classe 3, è irrilevante, tanto più ove si consideri che le unità immobiliari insistenti nel medesimo fabbricato, tra cui quelle indicate dalla ricorrente, non essendo state oggetto di interventi e/o comunque non essendo state oggetto di alcuna denuncia di variazione, hanno mantenuto il classamento nella originaria categoria A/3 classe 3, risalente agli anni '70. Il classamento attribuito all'unità immobiliare indicata nell'impugnato avviso di accertamento, dopo gli interventi manutentivi, risulta pertanto coerente con tutti gli elementi risultanti dagli archivi catastali ed a quelli indicati nel DOCFA dalla stessa proprietaria, nonchè a quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite determinate in €. 500,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore dell'Ufficio resistente.
Così deciso in Lecce, il 04/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Walter Falconieri Dr. Carlo Picuno